AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.203
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00203
Lugano
8 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1999
in materia di: revisione IC 91/92
presentato da:
__________ e __________ __________ __________ __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 29
aprile 1988 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________, che si qualificava allora agente __________, la tassazione IC/IFD
1987-88, in cui gli veniva esposto un reddito del lavoro di fr. 16'263.-- e un
reddito aziendale di fr. 24'000.--, per un imponibile IC, al netto delle
deduzioni, di fr. 28'358.--. La tassazione cresceva incontestata in giudicato.
1.2.
Il 29
luglio 1994 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________ una tassazione intermedia IC/IFD a valere dal 1° gennaio 1988 per
mutamento di professione da parte di entrambi i coniugi. I coniugi __________
avevano infatti intrapreso dall’inizio del 1988 la professione di mediatori nel
campo del piccolo credito e nel ramo immobiliare. Il reddito aziendale,
stabilito in fr. 200'000.-- di media annua, veniva successivamente confermato
in sede di reclamo con decisione del 25 marzo 1996.
. 1.3.
Il 25
luglio 1994, quattro giorni prima della notifica della tassazione intermedia
IC/IFD 1988, l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la
tassazione ordinaria 1989-90, nella quale veniva esposto il reddito aziendale
di fr. 200'000.-- di media annua, ripreso dalla tassazione intermedia 1988.
La
notifica di tassazione veniva confermata in sede di reclamo con decisione del
25 marzo 1996.
1.4.
La
tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 veniva notificata ai coniugi __________ il
29 agosto 1994. In essa il reddito aziendale veniva portato a fr. 385'000.-- di
media annua. Tale importo veniva poi confermato in sede di reclamo con
decisione dettagliatamente motivata del 29 marzo 1996.
1.5.
__________, assistito dalla __________ __________ __________, insorgeva tempestivamente
contro tutte e tre le decisioni su reclamo di cui sopra.
Chiedeva
innanzi tutto l'annullamento della tassazione intermedia IC/IFD, a valere dal
1° gennaio 1988, invocando la perenzione del diritto di tassare, intervenuta
tre anni dopo la fine del periodo di tassazione. Chiedeva di conseguenza anche
l'annullamento della tassazione IC/IFD 1989-90 in quanto fondata sul reddito
aziendale accertato con la tassazione intermedia 1988, proponendo il rinvio
degli atti all’Ufficio di tassazione, affinché allestisse una nuova tassazione
fondata sui redditi conseguiti nel periodo di computo 1987-88. Domandava
inoltre la riforma della tassazione IC/IFD 1991-92, postulando in primo luogo
di poter ulteriormente motivare il ricorso in relazione alla contestazione del
reddito aziendale dopo aver avuto a disposizione il rapporto di verifica
allestito dall'ispettorato fiscale. Censurava poi una differenza sulle
provvigioni incassate di fr. 11'193.-- nel 1989 e di fr. 80'084.-- nel 1990.
Contestava altresì le riprese di fr. 170'000.-- sulle commissioni pagate
all'estero nel 1989 e di fr. 50'000.-- versati per una provvigione immobiliare.
Faceva presente che l'intermediazione nel piccolo credito si basa su
informazioni e indicazioni provenienti dall'estero, che devono essere
remunerate a persone non assoggettate alla sovranità fiscale ticinese. Rilevava
inoltre che la provvigione di fr. 50'000.-- versata al signor __________ era
addirittura stata confermata da una sentenza della Pretura di __________ del 26
ottobre 1993, facendo altresì notare che la __________ di __________ __________
aveva tra gli scopi la mediazione immobiliare. Postulava poi ancora il riconoscimento
del prestito al portatore di fr. 220'000.--, con un interesse annuo del 7,7%,
contratto presso una finanziaria del __________, contro garanzia di assegno
bancario. Venivano infine negate le riprese sulle spese generali e sull'oro
presso la Banca __________.
1.6.
Il 7
ottobre 1996 ricorrenti e autorità fiscale venivano sentiti in una udienza, nel
corso della quale hanno avuto modo di illustrare ulteriormente le loro
rispettive posizioni.
Al
termine della stessa, il presidente della Camera formulava una proposta di transazione,
che prevedeva i seguenti punti:
-
annullamento
della tassazione intermedia IC/IFD valida dal 1° gennaio 1988 e conseguente
ripristino della tassazione ordinaria 1987-88 per l'intera durata del periodo fiscale;
-
riforma
della tassazione ordinaria IC/IFD 1989-90 sulla base dei redditi conseguiti
negli anni di computo 1987-88, che venivano definiti in fr. 61'500.-- di media
annua, stante il computo dei redditi e la sostanza esteri per la determinazione
delle aliquote;
-
riforma
della tassazione IC/IFD 1991-92 con conseguente modifica del reddito aziendale
a fr. 300'000.-- di media annua, ritenuto che l'importo di fr. 80'084.--, incassato
solo nel 1991, sarebbe stato imposto in media annua nel periodo fiscale
1993-94;
-
computo
della provvigione a __________ in caso di futura vendita nell'ambito dell'imposta
sull'utile immobiliare.
Il 22
novembre 1996 il patrocinatore dei coniugi __________ comunicava di non poter
aderire alla proposta di transazione; produceva ulteriore documentazione relativa
ai rapporti con la Banca __________ e con __________ di __________; precisava
che la ditta __________ di __________, beneficiaria delle provvigioni pagate
all'estero, era effettivamente operante nel settore dell'intermediazione e che
il signor __________, pur essendo domiciliato nel __________, abitava presso la
madre a __________. Rilevava infine un errore, contenuto nel verbale,
in relazione al differimento delle provvigioni incassate dalla Banca __________
solo nel 1991: sarebbe in effetti stata dimenticata la provvigione di fr.
11'193.--.
L'Ufficio
di tassazione di __________, dal canto suo, dichiarava di accettare l'annullamento
della tassazione intermedia 1988 e il conseguente ripristino della tassazione
ordinaria 1987-88. Aderiva inoltre alla rettifica della tassazione 1989-90 in
base ai redditi conseguiti negli anni 1987-88, per un importo di fr. 61'127.--
di media annua, confermando le riprese proposte dall'ispettore fiscale
sull'esercizio 1988. Quanto alla tassazione 1991-92 manteneva la propria
valutazione sulle provvigioni pagate all'estero in ragione del 50%. Conveniva
sul trasferimento al periodo successivo dell'imposizione dell'importo
complessivo di fr. 91'277.-- versato dalla Banca __________. Riteneva infine
insufficienti le prove fornite in relazione al rapporto debito/credito invocato
dai ricorrenti, chiedendo pertanto la conferma del reddito tassabile per un
importo di fr. 337'444.-- di media annua.
- 2.1.
Con
sentenza del 20 febbraio 1997 la Camera di diritto tributario, vista l'adesione
dell’Ufficio di tassazione di __________, annullava innanzi tutto la tassazione
intermedia IC/IFD 1988 (dal 1° gennaio 1988), con conseguente rinascita, per
l’intera durata del periodo fiscale, della tassazione ordinaria IC/IFD 1987 del
29 aprile 1988.
2.2.
La Camera
di diritto tributario, considerata la sostanziale adesione al ricorso da parte
dell' UT, retrocedeva inoltre gli atti del procedimento all’Ufficio di
tassazione per l’emissione di nuovi conteggi d’imposta in materia di tassazione
ordinaria IC/IFD 1989-90. Essendo venuta a cadere la tassazione intermedia,
devono essere imposti in media annua i redditi conseguiti nel biennio di
computo 1987/88.
2.3. La
Camera di diritto tributario accoglieva inoltre parzialmente il ricorso contro
la tassazione IC/IFD 1991-92, limitandosi a stralciare dal reddito aziendale di
fr. 385'000.-- imponibile un importo di fr. 45'639.-- di media annua e
retrocedendo gli atti del procedimento all’Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
2.3.1 Rilevava
innanzi tutto che la tassazione d'ufficio appariva del tutto giustificata
proprio per l’incompletezza della documentazione presentata, ma soprattutto per
i metodi operativi adottati dai ricorrenti: operazioni a contanti con
versamenti a terzi residenti all’estero senza preoccuparsi di documentarli con
le necessarie pezze giustificative; prestiti al portatore o da parte di
__________ domiciliate nel __________.
2.3.2. Sul
tema delle provvigioni versate a terzi domiciliati all'estero e nel Cantone, la
Camera ha ricordato innanzi tutto che il contribuente, che vuole dedurre le
provvigioni versate a stabilimenti con sede in Stati che favoriscono i domicili
fittizi, come __________ e il , deve adeguatamente premunirsi con
prove che non lascino spazio al dubbio, operando attraverso canali
verificabili, preferibilmente ufficiali o comunque fornendo prove che non
lascino adito al dubbio. In assenza di simili prove, la __________ confermava
quindi la ripresa di fr. 170’000.-- da parte dell’ispettore fiscale di parte
delle provvigioni versate a terzi e non documentate, precisando in particolare
che "nel caso dei contribuenti domiciliati in Svizzera sono stati
ripresi unicamente gli importi non debitamente documentati delle provvigioni
(ad es. ); in quello dei contribuenti domiciliati all’estero
() e nel __________ () l’ispettore fiscale, pur in mancanza
di documentazione probatoria ineccepibile dei versamenti, si è limitato a
riprenderne soltanto una parte e, meglio, la metà" e che "a
nulla serviva argomentare che la ditta __________ fosse effettivamente attiva
nel settore delle intermediazioni e in quanto tale iscritta nel Registro di
commercio italiano, poiché ciò non provava minimamente i pretesi versamenti a
contanti".
2.3.3. Confermava
infine la ripresa dell'importo di fr. 50’000.--, versato a titolo di
provvigione per l’acquisto del mapp. n. __________ di __________ a __________
__________, domiciliato a __________ e deceduto all’inizio del 1993 a seguito
di grave malattia. Tale importo avrebbe tutt’al più potuto configurare un costo
d’investimento, che potrebbe in tale eventualità essere fatto valere in caso di
alienazione del fondo in diminuzione dell’utile immobiliare imponibile.
2.3.4. Negava
inoltre il riconoscimento del prestito al portatore
di fr.
220’000.-- contratto con una finanziaria del __________ contro garanzia di un
assegno bancario, poiché le prove offerte, anche se potevano dare la parvenza
di una certa plausibilità alle tesi del ricorrente, erano ben lungi dal
soddisfare i rigorosi requisiti richiesti dalla giurisprudenza in merito alla
titolarità economica del creditore all'estero sia al trasferimento in Svizzera
del ricavo dell’asserita vendita della discoteca di __________.
2.3.5. Confermava
poi la ripresa sulle spese generali e sull’oro presso la Banca __________,
poiché non erano state convincentemente sostanziate.
2.3.6. Stabiliva
infine che le provvigioni per complessivi fr. 91’277.-- versate dalla Banca
__________ a __________ __________ soltanto nel 1991, anche se erano riferite
agli anni di computo 1989-90, andavano imposte nel successivo periodo fiscale
1993-94.
2.4.
La
sentenza del 20 febbraio 1997 di questa Camera veniva impugnata sia in materia
di IC sia in materia di IFD al Tribunale federale.
Con
giudizio del 4 giugno 1998 il Tribunale federale annullava la decisione cantonale
in materia di IFD, retrocedendo gli atti all'autorità fiscale affinché
determinasse nuovamente l'imposta federale diretta a carico dei coniugi
__________, riformando in pejus la tassazione in ragione di fr.
168'200.-.
Accoglieva
inoltre parzialmente sia il ricorso di diritto pubblico sia quello di diritto
amministrativo, annullando la sentenza di questa Camera unicamente nella misura
in cui aveva omesso di pronunciarsi sulle ripetibili.
2.5.
Con
sentenza del 18 agosto 1998 questa Camera statuiva sulle ripetibili, conformemente
alla sentenza del Tribunale federale,
Dopo aver
considerato che l'accoglimento parziale del ricorso contro la tassazione IC/IFD
1991-92 era del tutto marginale - e ancor più lo è se si considera la reformatio
in pejus operata dal Tribunale federale in materia di IFD - e riguardava
il trasferimento dell’imposizione nel periodo fiscale successivo di metà di una
provvigione di fr. 91'277 versata dalla Banca __________, senza che fossero
stati necessari atti istruttori, questa Camera riconosceva ai ricorrenti un
importo complessivo a titolo di ripetibili di fr. 1'400.-, comprensivo di fr.
200.- di spese.
- 3.1.
I coniugi
__________, ora assistiti dal fiduciario __________ __________, formulano in
data 13 settembre 1999 un'istanza di revisione alla Divisione delle contribuzioni.
Chiedono
la deduzione delle provvigioni versate a __________ per complessivi fr.
204'650.-, argomentando che questi non era domiciliato, come erroneamente ritenuto,
nel __________, bensì a __________ nel periodo dal 31 luglio 1989 al 31 maggio
1990. Precisano nondimeno che in quel periodo l'importo delle provvigioni versato
al __________ era stato di fr. 112'450.-.
Chiedono
inoltre la deduzione delle provvigioni versate al signor __________, producendo
copia del contratto di collaborazione.
Lamentano
inoltre d'aver subito un pregiudizio a causa della scarsa credibilità riconosciuta
loro e chiedono quindi di riesaminare la possibilità che li venga riconosciuto
il debito di fr. 220'000.-.
3.2.
La
Divisione delle contribuzioni con memoria del 30 settembre 1999 trasmette per
competenza l'istanza a questa Camera nella misura in cui riguarda l'imposta
cantonale 1991-92.
Con
memoria di pari data trasmette inoltre l'istanza per competenza al Tribunale federale
nella misura in cui riguarda l'imposta federale diretta 1991-92.
3.3.
Con
decreto del 26 novembre 1999 in Tribunale federale ha sospeso la procedura di
revisione in materia di IFD 1991-92 in attesa dell'esito della domanda pendente
davanti a questa Camera.
3.4.
All'udienza
del 16 dicembre 1999 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
- 4.1.
In
materia di imposta cantonale i motivi di revisione, a vantaggio del
contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato sono tre:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD).
4.2.
Come già
l’abrogata legge tributaria del 1976, la nuova LT esclude la revisione se
l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d'impugnazio-ne ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non
può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto
di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid.
3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251;
34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea
1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121
s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea
1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991,
p. 1111; Ri-chner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurkom-mentar,
Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommen-tar zum Gesetz über
die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso
dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o
del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione
o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso
in cui il contribuen-te avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di
diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61
pp. 450-451).
4.3.
Va
d’altro canto rilevato che vi sono autori che sostengono la necessità di ammettere
una revisione, anche in presenza di una negligenza del contribuente, allorché
l'autorità di tassazione ha commesso un errore manifesto
(____________________già nel 1946, __________ __________ nel 1953, __________
__________ nel 1987). Una revisione “agevolata” sarebbe ammissibile alle
condizioni seguenti (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen
of-fensichtliche Veranlagungsfehler?, cit., pp. 121-122; Kän-zig/Behnisch, op.
cit., pp. 366-367):
– che
il contribuente abbia adempiuto i propri obblighi procedurali nella procedura
di tassazione (inoltro di una dichiarazione e dei relativi allegati);
– che
l'autorità fiscale sia incorsa in un errore manifesto ed es-senziale;
– che
la differenza fra l'imposta dovuta secondo la legge e quella tassata sia rilevante;
– che
il contribuente renda credibile, nella procedura di revi-sione, l'errore nella
tassazione, apportando i chiarimenti giuridici e fattuali necessari.
Non
sarebbero invece determinanti né la colpa del contribuente stesso né la circostanza
che egli avrebbe potuto avvedersi della errore e servirsi di un rimedio giuridico
ordinario, se avesse usato la diligenza che si poteva pretendere (Casanova,
Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veran-lagungsfehler?,
cit., p. 118; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 367).
4.4.
Una
revisione per svista manifesta dell'autorità fiscale è, d'altronde, ammessa
anche dalla giurisprudenza di questa Camera, che ha sottolineato come, nel caso
della revisione per mancata considerazione da parte del fisco di un fatto che
emergeva dall'incarto, sia insito nel motivo stesso di revisione che non solo
l'autorità fiscale ma anche il contribuente medesimo siano incorsi in errore (RDAT
II-1991 n. 20t p. 257 inoltra CDT n. 20/21/22 del 29 gennaio 1985 in re R.R.;
CDT n. 425 dell’11 novembre 1986 in re P.R.).
Tuttavia,
di fronte ad una norma contenuta nella legge, non sarebbe neppure possibile, in
linea di principio, richiamarsi a princìpi fondati sul diritto costituzionale
federale (principio della buona fede, divieto dell'abuso di diritto ecc.), per
ammettere eccezionali deroghe ai rigorosi presupposti della revisione.
- Nel
caso in esame mancano manifestamente i presupposti della revisione.
5.1.
5.1.1. Il
ricorrente lamenta che l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto nel determinare
l’importo delle provvigioni versate a __________, che questi non era domiciliato,
come erroneamente ritenuto, nel __________, bensì nel periodo dal 31 luglio
1989 al 31 maggio 1990 a __________.
L’argomento
non è tale da costituire un giuridicamente “novum”. Proprio l’allora patrocinatore
dei coniugi __________ il 22 novembre 1996 comunicava all’autorità fiscale
cantonale di non poter aderire alla proposta di transazione che gli era stata
formulata, precisando tra l’altro che __________, pur essendo domiciliato nel
__________, abitava presso la madre a __________. Con ciò attirava l’attenzione
dell’autorità fiscale sul fatto che il domicilio nel __________ sarebbe stato
puramente fittizio.
La
questione del domicilio di __________ era quindi nota a entrambe le parti, sia
al ricorrente sia al fisco, al quale per altro non sfuggiva la particolare
situazione di questo contribuente, che, domiciliato in Ticino dal 1985 al 21
maggio 1988, si era sempre fatto tassare d’ufficio e non aveva mai versato
alcunché all’erario cantonale. __________ si era poi nuovamente domiciliato in
Ticino per pochi mesi, dal 1° agosto 1989 fino al 31 magio successivo. Anche in
questa occasione era nuovamente stato tassato d’ufficio e non aveva minimamente
fatto fronte ai suoi impegni.
5.1.2. Indipendentemente
da ciò, la questione del domicilio di __________ non ha avuto nessuna influenza
sulle riprese effettuate dall'Ispettore fiscale.
Nel
giudizio di questa Camera del 20 febbraio 1997 al consid. 6.2.3. si rilevava testualmente
con riferimento alle provvigioni versate a __________ che, "pur in mancanza
di documentazione probatoria ineccepibile dei versamenti, si è limitato a riprenderne
soltanto una parte e, meglio, la metà".
In
effetti, come si evince dal rapporto del 30 agosto 1993, l'Ispettore fiscale
metteva seriamente in dubbio la deducibilità delle provvigioni versate a
__________, malgrado la presentazione di una fotocopia del suo rapporto, anche
per il fatto che le stesse sarebbero state pagate a contanti.
In altre
parole, al di là dei dubbi sul domicilio di __________, le provvigioni che
__________ afferma di avergli versato non sono state minimamente documentate
nel loro importo proprio per la modalità di pagamento scelta, vale a dire
perché versate a contanti e quindi non verificabili, incontrollabili.
5.1.3. Non
a caso, nel citato giudizio, questa Camera rilevava che "il metro usato
dall’ispettore fiscale, che a rigore avrebbe semplicemente dovuto riprendere in
mancanza di prove certe tutti gli importi, appariva quindi improntato a grande
prudenza e poteva essere condiviso, pur con qualche perplessità".
L'Ispettore
fiscale, riprendendo soltanto la metà degli importi, ha così praticamente
concesso al contribuente quanto egli chiede in questa sede, malgrado l'assoluta
mancanza di documenti che comprovino i versamenti a __________.
Non si
dimentichi poi che proprio su questo punto il Tribunale federale in materia di
IFD ha riformato la sentenza di questa Camera, aggravando la posizione del
contribuente.
Indipendentemente
dalla questione dell'esistenza di un "novum" in senso tecnico giuridico,
ventilare un'ulteriore deduzione delle provvigioni versate a __________, quando
già se è stata a torto ammessa la metà, sconfina chiaramente nella temerarietà.
5.2.
L'istante
chiede inoltre la deduzione delle provvigioni versate al signor __________,
producendo copia del contratto di collaborazione.
5.2.1.
Va
innanzi tutto rilevato che nulla impediva a __________ di produrre il contratto
di collaborazione con __________ già all'Ispettore fiscale e, in seguito,
all'Ufficio di tassazione o, come "ultima ratio" a questa Camera in
occasione della procedura di merito.
Il
documento in questione non costituisce in alcun modo un nuovo mezzo di prova in
senso tecnico-giuridico.
5.2.2.
Ma indipendetemente
da ciò, anche su questo punto giova ricordare agli istanti quanto considerato
da questa Camera nel giudizio di merito, segnatamente che "a nulla serviva
argomentare che la ditta __________ fosse effettivamente attiva nel settore
delle intermediazioni e in quanto tale iscritta nel Registro di commercio italiano,
poiché ciò non provava minimamente i pretesi versamenti a contanti".
Non si
vede quindi a quale diversa conclusione dovrebbe portare la produzione del
contratto di collaborazione.
L'esistenza
della ditta __________ e la collaborazione di __________ con la stessa non è
mai stata in discussione. In discussione è sempre e soltanto stata la prova dei
pagamenti in mancanza di prove documentali. Quindi, anche prescindendo dal
fatto che il documento prodotto non costituisce un "novum", esso
sarebbe stato del tutto irrilevante ai fini del giudizio di merito.
Va
comunque fatto notare al rappresentante dell'istante che comunque, anche in
questo caso, l'Ispettore fiscale ha considerato la metà degli asseriti
versamenti a contanti, incorrendo per altro nelle critiche di questa Camera e
soprattutto, per quanto riguarda l'IFD, del Tribunale federale.
Anche su
questo punto l'istanza sconfina nella temerarietà.
5.3.
Gli
istanti lamentano infine d'aver subito un pregiudizio a causa della scarsa
credibilità riconosciuta loro e chiedono quindi di riesaminare la possibilità
che li venga riconosciuto il debito di fr. 220'000.-.
Con tutta
evidenza l'argomento addotto dall'istante non è un “novum”.
Anche
questo argomento sconfina nella temerarietà non appena si ponga mente alla
motivazione del giudizio cantonale su questo punto, che non ha ammesso il
prestito al portatore non sulla scorta di impressioni, ma, al di là delle
impressioni, che non sono di nessun rilievo, sull'assenza di quelle prove
rigorose che la giurisprudenza esigenze per ammettere la deduzione di un
prestito contratto con una __________ domiciliata nel __________.
Per questi motivi,
visti per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
L'istanza
di revisione è respinta.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1'500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1'600.–
sono a
carico degli istanti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster