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Numero d'incarto:
80.1999.209
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00209
Lugano
22 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 ottobre 1999
in
materia di: IC/IFD 99/00
presentato
da:
e __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: Sindacato __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che durante gli anni di
computo 1997-98 __________ __________ __________ __________ __________,
domiciliata a , ha lavorato alle dipendenze del Ristorante
" __________ " di __________ e il marito __________ alle
dipendenze della ditta __________, commercio di __________, di __________;
-
che nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi de __________ __________ chiedevano di
dedurre dal reddito per spese di doppia economia domestica un importo di fr.
5'600.- di media annua;
-
che l' Ufficio di
tassazione concedeva loro invece soltanto una deduzione di fr. 2'800.-,
argomentando che __________ __________ __________ __________ __________
consumerebbe il pasto presso il datore di lavoro a un prezzo di favore (fr. 5.-),
non superiore al costo di un pasto consumato al domicilio (cfr. notifica di
tassazione IC/IFD 1997-
98 del 31 maggio 1999,
confermata con decisione su reclamo del 20 settembre 1999);
-
che con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ __________ __________ chiedono che sia
riconosciuta anche alla moglie la deduzione per doppia economia domestica e che
quindi l'importo complessivo della deduzione venga elevato a fr. 5'600.-,
precisando che il lavoro presso il Ristorante "__________ __________
" viene svolto a turni fissi dalle 08'00 alle 17'00;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che dal reddito
dell'attività dipendente sono deducibili, tra l'altro, le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (cfr. art. 25
cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD);
-
che in materia di imposta
federale diretta, secondo l' art. 6 cpv. 1 dell' Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’ attività lucrativa
dipendente ai fini dell’ imposta federale diretta, le spese supplementari per
pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può
prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e
quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto
è troppo breve (lett. a) o in caso di lavoro a turni o notturno a orario
continuo (lett. b);
-
che se il datore di lavoro
fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti , distribuzione
di buoni , ecc.) o se il pasto è preso in una mensa , in un ristorante del
personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà
della deduzione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.);
-
che nessuna deduzione è
ammessa , data la mancanza di spese supplementari , quando la valutazione delle
prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote
fissate dall’ autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un
prezzo inferiore a dette aliquote (cfr. art. 6 cpv. 3 Ordinanza cit.);
-- che
il lavoro a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti
principali non possono essere presi a domicilio all’ ora consueta (cfr. art. 6
cpv. 4 Ordinanza cit.);
-
che analoga normativa vige
in materia di imposta cantonale (cfr. art. 4 Decreto esecutivo concernente
l'imposizione delle persone fisiche, del 27 ottobre 1998);
-
che, segnatamente, se i
pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro
oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni
sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6,50 il giorno o fr. 1'400.-
l'anno, rispettivamente fr. 19,50 il giorno o fr. 4'200.- l'anno) (cfr. art. 4
cpv. 3 1.a frase DE cit.; inoltre: allegato valido per il periodo fiscale
1999-2000 all' Ordinanza cit.);
-
che se la riduzione di
prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa
supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (cfr. art. 4 cpv.
3 2.a frase DE cit.);
-
che, anche per l' IC, il
lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti
principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta (cfr. art.
6 cpv. 3 DE cit.);
-
che se un datore di lavoro
organizza la propria attività con dei turni, durante i quali il dipendente è
tenuto a svolgere la propria attività continuativamente, nascono dei maggiori
costi per i pasti, che devono essere consumati al di fuori dei normali orari (Känzig,
Wehrsteuer, Vol. I, Basilea 1982, p. 687; inoltre Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 321);
-
che, anche per la
dottrina, il lavoro a turni deve essere equiparato al lavoro a orari irregolari,
nella misura in cui almeno uno dei pasti deve essere consumato fuori casa (cfr.
Känzig, loc. cit.);
-
che nel periodo di computo
__________ __________ __________ __________ __________ è stata alle dipendenze
del Ristorante "__________ __________ " di __________ con un turno
continuativo di lavoro dalle 08'00 alle 17'00;
-
che, così stando le cose,
appare chiaro che era tenuta a consumare il pranzo fuori casa, verosimilmente
prima dell'orario consueto di mezzogiorno;
-
che il caso in esame si
differenzia pertanto da un precedente caso giudicato da questa Camera, in cui
la dipendente era tenuta a consumare entrambi i pasti ad orari inusuali a causa
della turnistica (CDT n. ..__________ in re N. e R.
I., del 17 maggio 1999);
-
che, dalla dichiarazione
del datore di lavoro agli atti, la dipendente può consumare il pranzo sul posto
di lavoro ad un prezzo di fr. 8.-;
-
che, tutto ben ponderato,
la situazione della ricorrente non appare sostanzialmente diversa da quella dei
lavoratori che beneficiano della mensa aziendale (cfr. art. 6 cpv. Ordinanza
cit.; art. 4 cpv. 3 DE cit.);
-
che si giustifica
pertanto, nel caso concreto, anche se il costo a carico del lavoratore è esiguo
rispetto all'onere che dovrebbe sopportare se pranzasse a casa, di concedere
alla ricorrente la mezza deduzione per il pranzo di mezzogiorno, pari a fr.
1'400.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20 settembre 1999 è riformata nel
senso che la deduzione per doppia economia domestica per i coniugi viene
complessivamente elevata a fr. 4'200.-. Gli atti del procedimento sono
retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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