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Numero d'incarto:
80.1999.219
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00219
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- I
coniugi __________ e __________ __________ abitano ad __________. La moglie, di
professione docente, insegna a __________ e __________; il marito, responsabile
__________, lavora a __________. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 i
coniugi __________ chiedevano la deduzione di fr. 13'176.- di media annua per
spese di trasferta.
Nella
notifica di tassazione del 16 novembre 1998 l'Ufficio di tassazione concedeva
ai contribuenti una deduzione per spese di trasporto di soli fr. 8'000.- (fr.
5'800.- per il marito e fr. 2'200.- per la moglie).
I
contribuenti presentavano reclamo il 5 dicembre 1998, spiegando le ragioni per
le quali sia il marito sia la moglie erano tenuti a usare l'automobile privata
per ragioni professionali: spostamento in due sedi diverse nella stessa
giornata nel caso della moglie, visite a tirocinanti e docenti in sedi diverse,
incontri e riunioni in diverse sedi in qualità di responsabile
dell'abilitazione dei docenti, nel caso del marito.
L'UT con
decisione dell'11 ottobre 1999 respingeva il reclamo.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente la
deduzione delle spese di trasporto nella misura chiesta nella dichiarazione
d'imposta.
L'UT,
dopo ulteriore esame dei conteggi, rileva di poter aderire alla richiesta
ricorsuale.
- Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente,
non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
4 In
occasione dell’udienza del 25 novembre 1999 sono stati attentamente esaminati i
conteggi delle trasferte precedentemente trasmessi all’autorità fiscale e sono
state ascoltate le spiegazioni della ricorrente sulla necessità di effettuare
le trasferte con l’automobile, dati i tempi molto ristretti per trasferirsi da
una sede all’altra.
Dopo
discussione si è deciso di elevare la deduzione per spese di trasferta della
moglie a 5'000.- e di confermare quella del marito di fr. 5'800.-.
Gli atti
del procedimento devono pertanto essere retrocessi all’ Ufficio di tassazione
per l’emissione di nuovi conteggi d’imposta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione dell'11 ottobre 1999 è riformata nel senso che la
deduzione per spese di trasporto viene elevata da fr. 8'000.- a fr. 10'800.-.
Per il resto la decisione è confermata.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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