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Numero d'incarto:
80.1999.239
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00239
Lugano
10 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 novembre 1999
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- L’Ufficio
di tassazione di Lugano-Campagna infliggeva il 14 ottobre 1999 a __________
__________ una multa disciplinare di fr. 250.--, perché, nonostante un primo
richiamo e una diffida inviatagli per lettera raccomandata, non aveva consegnato
la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000.
Il
reclamo presentato in lingua francese dal contribuente e poi tradotto in
italiano su richiesta dell'UT, veniva respinto con decisione del 15 novembre
1999.
- Con
il presente, tempestivo ricorso in lingua francese __________ __________ si
rivolge a questa Camera, argomentando di non essere tuttora in grado di
presentare una dichiarazione d'imposta esatta, essendo stata effettuata una
verifica fiscale nella sua azienda nel Cantone di domicilio.
Con
lettera del 26 novembre 1999 il Presidente della Camera faceva presente al
ricorrente l'infondatezza del suo ricorso, poiché nulla gli impediva di
chiedere all'autorità fiscale ticinese una proroga per inoltrare la
dichiarazione d'imposta. Nel contempo gli impartiva un termine fino al 6
dicembre per tradurre in lingua italiana il ricorso, con la comminatoria
d'irricevibilità.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
Secondo
dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare
la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione
federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue
nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce
quattro lingue nazionali.
Il
riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà
linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce
altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue
nazionali hanno pari diritti. Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il
potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche
nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della
libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però
rispettare la proporzionalità.
Pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti
i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83
III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo
1990 in re V.M.).
4.2.
Se
un allegato è redatto in altra lingua, in applicazione degli art. 206 cpv. 2 e
227 cpv. 2 LT viene fissato al ricorrente - sotto comminatoria di
irricevibilità del reclamo, risp. del ricorso - un termine ragionevole per
presentare la traduzione in lingua italiana ritenuto che, per la tempestività,
fa stato l'invio del ricorso nella lingua non ufficiale.
La
facoltà concessa dalle citate norme per rimediare al difetto di contenuto o,
nel nostro caso, di forma - data la perentorietà del termine di reclamo e di
ricorso, art. 206 cpv. 1 con art. 227 cpv. 1 LT - non hanno lo scopo di
prolungare il termine stesso e favorire abusi nel senso di presentare
tempestivamente una semplice dichiarazione di ricorso con la riserva di
motivarla in seguito. Dette norme, in una procedura retta dalla massima
ufficiale, vogliono evitare un eccesso di formalismo da parte delle autorità
nel dichiarare irricevibili ricorsi presentati da persone non cognite o
sprovvedute.
4.3.
Tale
disciplina giuridica è per altro conforme alla CEDU.
Secondo
il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui
i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter
essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e
familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata
sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK
und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT
II-1993 p. 215 s.).
4.4.
Nel
caso di specie il Presidente della Camera, preso atto del ricorso del contribuente
redatto in lingua francese, gli ha impartito un termine fino al 6 dicembre 1999
per presentare la traduzione in italiano, con la comminatoria che altrimenti il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Nel contempo lo avvertiva
dell'infondatezza dello stesso, per evitargli una decisione negativa con
conseguente carico di spese e tassa di giudizio.
Il
termine per la traduzione, notificato per lettera raccomandata, è scaduto
infruttuoso. A questa Camera non resta quindi che dichiarare irricevibile il
ricorso, ponendo a carico del ricorrente inadempiente gli oneri procedurali.
- A
titolo meramente abbondanziale si rileva che il ricorso sarebbe comunque stato
da respingere anche nel merito.
5.1.
Chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di
queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli
allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).
Perché
l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Pedroli,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT
II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
5.2.
Il
Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di
obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo
coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il
contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità
solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE
1997 B 101.1 n. 9).
5.3.
Nella
commisurazione della sanzione, l'autorità di tassazione fa riferimento alle
direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n.
__________ del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in
particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro
della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa
che tenga conto della capacità contributiva. Pertanto, la sanzione deve essere
commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando
quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con
l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato (cfr. CDT
n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re G. D.).
La
circolare dell’autorità fiscale cantonale parte sostanzialmente dalla
presunzione secondo cui la capacità contributiva di precedenti bienni di
tassazione non si scosti in misura apprezzabile da quella del biennio successivo.
Se essa viene a cadere, poiché la capacità contributiva del soggetto fiscale è
radicalmente mutata, ad es. a seguito di un dissesto finanziario, si terrà
conto dei riflessi che la nuova situazione può gettare sul versante soggettivo
della negligenza (CDT n. 259 del 4 ottobre 1991 in re R.L.; CDT
n. 78/94 del 25 maggio 1994 in re R.S.).
5.4.
Nel
presente caso, come già fatto notare al ricorrente nello scritto del 26
novembre 1999, nulla gli impediva di rivolgere all'autorità fiscale una supplica
intesa a ottenere una proroga per l'inoltro della dichiarazione, specificando
il motivo e, se del caso, di rinnovare, alla scadenza, la richiesta, ribadendo
l'impossibilità di fornire dati precisi a causa della verifica in corso nel
Cantone di domicilio.
Ne
consegue che, quand'anche il reclamo fosse ricevibile, la sanzione disciplinare
sarebbe del tutto giustificata, anche nel suo ammontare in considerazione dei
redditi, non trascurabili, evidenziati dall'ultima tassazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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