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Numero d'incarto:
80.1999.247
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00247
Lugano
10 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 novembre 1999
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel
Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare a Cimo;
-
che, non
avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale nel termine previsto,
l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli intimava, con lettera
raccomandata del 14 ottobre 1999, una diffida, con cui lo invitava ad adempiere
i suoi obblighi entro dieci giorni, avvertendolo delle conseguenze di
un'inosservanza della stessa;
-
che, per
le spese della diffida, l'autorità fiscale poneva a suo carico una tassa di fr.
30;
-
che il
contribuente impugnava la suddetta diffida con reclamo del 18 ottobre 1999
all'Ufficio di tassazione;
-
che,
essendo il reclamo redatto in lingua tedesca, l'autorità fiscale attribuiva al
contribuente un termine fino al 12 novembre 1999, per tradurlo, e lo avvertiva
che, in caso di inadempimento, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che, non
essendo fino a tale data pervenuta una traduzione del gravame, l'Ufficio lo
dichiarava irricevibile, con decisione del 23 novembre 1999;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________,
sempre in lingua tedesca, lamenta l'incomprensione che incontrerebbero le sue
richieste e i suoi reclami all'Ufficio di tassazione;
-
che, in
data 6 dicembre 1999, il presidente della Camera di diritto tributario ha
spiegato al ricorrente per quali ragioni l'autorità fiscale si è rifiutata di
entrare nel merito delle sue censure e ha attirato la sua attenzione sulla
facoltà di ritirare il ricorso, per evitare spese processuali;
-
che, per
tutta risposta, il ricorrente ha inviato alla Camera di diritto tributario, in
data 14 dicembre 1999 il seguente scritto (redatto sia in italiano sia in
tedesco):
dopo
l'ennesima vostra lettera in italiano, Vi prego da questo momento di rispondermi
in tedesco, perché essendo un cittadino svizzero tedesco non capisco la lingua
(italiano) e devo pagare sempre qualcuno per la traduzione;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
-
che, se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in
caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'osservanza
della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i
settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana
non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep.
1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che, per
non incorrere in un eccesso di formalismo, l'autorità non può limitarsi peraltro
a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella
ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio al contribuente,
attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia
306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le
procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
-
che, come
detto e come spiegato ancora al ricorrente dal presidente di questa Camera, il
reclamo è stato dichiarato irricevibile dall'Ufficio di tassazione per il fatto
che non era stato tradotto nel termine attribuito con lettera del 21 ottobre
1999;
-
che, nel
suo scritto del 6 dicembre 1999, il presidente della Camera ha avvertito il
contribuente che, per la stessa ragione anche il ricorso sarebbe stato
irricevibile;
-
che, per
evitare al ricorrente spese processuali sicuramente superiori a quelle della
tassa di diffida contestata, il giudice aveva attirato la sua attenzione sulla
facoltà di ritirare il gravame, precisando che in tal caso non sarebbe stata
posta a suo carico alcuna tassa di giustizia;
-
che
tuttavia il ricorrente ha manifestato di non avere alcuna disponibilità ad
aderire al suggerimento contenuto nella lettera in questione ed ha, una volta
di più, insistito nelle sue recriminazioni nei confronti dell'autorità fiscale
ticinese;
-
che, in
simili circostanze, questo giudice non può fare altro che dichiarare
irricevibile il ricorso, in considerazione, in primo luogo, della
irricevibilità che già aveva impedito all'autorità fiscale di pronunciarsi sul
merito del reclamo, e, in secondo luogo, della mancata traduzione del ricorso a
questa Camera;
-
che va
comunque fatto presente al ricorrente che il suo gravame avrebbe dovuto in ogni
caso essere respinto anche nel merito, per il fatto che i presupposti per la
diffida e la relativa tassa erano senz'altro adempiuti;
-
che i
contribuenti sono infatti invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono
il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
-
che il
contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo
incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3
LT);
-
che per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198
cpv. 4 LT);
-
che, per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria
che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per
coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha
costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a
richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito
tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che la
tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non
una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
-
che,
visto l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono
poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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