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Numero d'incarto:
80.1999.55
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00055
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 23 febbraio 1999
in
materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96 i coniugi __________
e __________ __________, domiciliati a __________,
dichiaravano un valore __________ della
loro abitazione secondaria a __________
nel Canton __________ esterno in fr.
2'795.- di media annua (pari al 6.5% del valore di stima indicato in fr.
43'000.-);
-
che l'Ufficio di
tassazione notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 1995-96 il 31
gennaio 1997, esponendo loro per la sola imposta federale diretta il suddetto
valore locativo di fr. 2'795.-;
-
che la tassazione passava incontestata
in giudicato;
-
che l'8 novembre 1998 l'UT
notificava ai contribuenti una tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 per
devoluzione mortis causa, a decorrere dal 29 agosto 1996, aggiungendo
loro sia per l'IC sia per l'IFD sotto la voce reddito da titoli e capitali un importo
in media annua di fr. 19'744.- e per la solo IFD a titolo di reddito della
proprietà fondiaria in altri Cantoni, segnatamente a Teufen nel Canton __________ esterno, un reddito in media annua
di fr. 11'448.- in aggiunta al valore locativo dell'abitazione primaria di fr.
2'795.-;
-
che con tempestivo reclamo
i contribuenti chiedevano lo stralcio del reddito dell'immobile di __________, poiché per essere affittato
necessitava di importanti lavori di manutenzione;
-
che l'UT, in materia di
IFD, accoglieva il reclamo, stralciando il reddito dell'immobile di __________ e esponendo ai contribuenti
unicamente il reddito dell'immobile di __________
già accertato nella precedente tassazione ordinaria, passata in giudicato;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso i ricorrenti chiedono la rettifica del reddito dell'immobile
di __________, riducendolo da fr.
2'795.- a fr. 2'450.- di media annua, secondo quanto stabilito nella tassazione
del Canton __________ esterno del 20
giugno 1997;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, di regola, il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994);
che all'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato per il periodo fiscale
in corso, nel caso dell'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito
dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su
dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
-
che la base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell’assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (art. 46 cpv. 3 LIFD), limitatamente però agli
elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 46 cpv. 2 LIFD);
-
che la tassazione biennale
praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione
che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al
reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385);
-
che proprio per questa
ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si
discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito
nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung,
in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den
harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);
-
che si procede dunque ad
una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o
separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo
e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o
cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per
causa di morte (art. 45 LIFD).
-
che, ne consegue, che il
reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili
limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla
tassazione intermedia stessa (cfr. per tutte: CDT n. 447 del 28 novembre
1984 in re Lu.; CDT 73-74/91 in re M. D.);
-
che, in altre parole, il
contribuente non può, impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o
sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella
tassazione base (cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.);
-
che nella procedura di
reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità
può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei
presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione
degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il
calcolo dell'imposta (cfr. per tutte STF del 27 settembre 1985 in re
F.B., consid. 2 b);
-
che, indipendentemente
dalla sua fondatezza nel merito, la questione sollevata per la prima volta dai
ricorrenti ricorrendo contro la tassazione intermedia per devoluzione mortis
causa non è quindi ricevibile in questa sede, poiché avrebbe semmai dovuto
essere sollevata già in sede di reclamo contro la tassazione ordinaria, non
trattandosi di elemento imposto in virtù della tassazione intermedia;
-
che pertanto il ricorso
deve essere respinto in quanto irricevibile, con tassa di giustizia e spese a
carico dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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