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Numero d'incarto:
80.1999.58
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00058
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 1 marzo 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
dipendente della __________ __________ __________
di __________, è stato assunto quale
rappresentante della stessa ditta a partire dal 15 ottobre 1995.
Nella dichiarazione
fiscale 1997/98, il contribuente denunciava un reddito del lavoro di fr. 61’383
in media annua. Faceva inoltre valere spese professionali, per sé e per la
moglie Jacqueline, per oltre fr. 30’000.
Con decisione del 26
ottobre 1999, l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 1997/98, aggiungendo al reddito del lavoro del marito un importo di fr.
2’000 in media annua a titolo di ripresa sul rimborso delle spese versato dal
datore di lavoro. Inoltre, ammetteva le spese professionali limitatamente alla
moglie.
- I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo all’autorità fiscale,
contestando l’imposizione del rimborso spese.
L’autorità accoglieva in
minima parte il gravame, con decisione del 22 febbraio 1999, nella quale
riduceva il reddito del lavoro del marito da fr. 61’383 a fr. 60’000 in media
annua. Alla decisione era allegato il seguente calcolo:
media salario lordo 1995/96 fr. 61’383
rimborso
spese di rappresentanza fr. 10’409
rimborso
spese auto fr. 9’645
entrata
lorda fr. 81’437
./.
spese di viaggio e pasti fuori casa fr. 15’390
./.
spese professionali media annua di fr. 15’261 fr. 7’630
ripresa
per uso privato auto, NATEL, tel. e computer
(valutazione) fr. 1’583
totale
imponibile medio fr. 60’000
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ contesta il computo del
rimborso spese fra i redditi imponibili e chiede di essere tassato solo per i
redditi del lavoro che percepisce.
-
In occasione
dell'udienza del 23 giugno 1999 il ricorrente ha spiegato la natura del
rimborso spese concessogli dal datore di lavoro e le modalità con cui viene
calcolato. È emerso incontrovertibilmente che il rimborso concerne solo spese
effettivamente documentate dal contribuente e dal lui sostenute solo a partire
dal luogo di lavoro, esclusa quindi la trasferta quotidiana dal domicilio al
luogo di lavoro e ritorno.
Sulla scorta di questi
accertamenti, sono stati ridefiniti reddito del lavoro e deduzioni
professionali del contribuente personalmente.
Si è così convenuto di
stabilire il reddito del lavoro in fr. 61'383.- di media annua, come
dichiarato, e di non effettuare, per quanto precede, riprese sul rimborso spese.
Le deduzioni
professionali sono a loro volta così state definite: spese di viaggio di
marito e moglie: fr. 9'500.- complessivamente di media annua; doppia economia
domestica (per la sola moglie, i pasti del marito essendo rimborsati): fr.
2'600.- ; altre spese professionali del marito fr. 7'630.- di media annua,
oltre a quelle della moglie di fr. 2'000.- di media annua.
Gli atti del procedimento
devono pertanto venire retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di
nuovi conteggi, rettificando, come convenuto all'udienza, gli importi sopra
indicati.
- Per quanto precede,
il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella composizione
di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono
di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione
per l'emanazione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto (consid.
4).
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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