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Numero d'incarto:
80.1999.62
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00062
80.99.00063
80.99.00064
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 5 marzo 1999
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________ -__________ e __________
__________ -__________, __________ __________
__________ __________ -__________, __________ __________
__________ __________ __________, __________ __________
tutti
rappresentati da: __________ __________ __________
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 13 gennaio 1993 __________ __________,
e __________ __________ __________
acquistavano in comproprietà per un terzo ciascuno al prezzo di fr. 280'450.-
un terreno a __________ __________, sul quale veniva poi edificato un
immobile in proprietà per piani (PPP).
Il 28 novembre 1994
vendevano una quota di PPP di 295‰ a __________
__________ al prezzo di fr. 1'250'000.-
(di cui fr. 318'600.- quale prezzo d'acquisto della quota di PPP di 295‰ e fr.
931'400.- quale mercede per il contratto d'appalto per la costruzione e
consegna chiavi in mano dell'immobile). Questa operazione veniva colpita
dall’imposta sul maggior valore immobiliare. L’utile veniva stabilito per
ciascuno dei comproprietari in fr. 318'579.-, deducendo dalla quota
proporzionale del prezzo di vendita la quota proporzionale del precedente
acquisto aumentata conformemente alla legge del 5%. Nella decisione su reclamo
del 12 luglio 1996 veniva precisato che l’utile era stato stabilito senza tener
conto della documentazione relativa all’edificazione, poiché non era stata
presentata entro il termine stabilito. In sede di ricorso, con decisione del 1°
ottobre 1997, il Dipartimento delle finanze ha imposto unicamente la differenza
tra il prezzo di vendita della quota di PPP di 295‰ e il prezzo d'acquisto del
terreno (fr. 318'600.- ./. fr. 280'250.-).
Dal profilo dell’imposta
ordinaria cantonale, l’operazione immobiliare veniva considerata commercio
professionale d’immobile e quindi assoggettata all’imposta ordinaria. Il reddito
della sostanza (recte: aziendale) veniva determinato in fr. 40'000.- per
ciascuno dei comproprietari venditori (cfr. notifica della tassazione del 15 dicembre
1997).
- Il 15 gennaio 1998 i
contribuenti, tutti assistiti dalla __________
____________________ __________, presentavano all’UT un reclamo
cautelativo “riguardo alla considerazione (…) quale commerciante professionale
d’immobili”.
Il 5 marzo 1998 la signora
__________ della __________ __________
& __________ si rivolgeva
telefonicamente all’UT chiedendo ragguagli sul calcolo effettuato per giungere
all’imposizione, al netto delle deduzioni, di ca. fr. 30'000.- a ciascuno dei
soci.
Il 3 febbraio 1999 la __________ __________
& __________ trasmetteva all’Ufficio
di tassazione di Bellinzona le prove delle avvenute dichiarazioni di due dei
soci concernenti le entrate da lavori eseguiti in proprio nello stabile di __________ __________.
Informava inoltre che nel Canton Berna non era stato allestito alcun riparto intercantonale
in quanto considerato irrilevante. Si dichiarava infine pronta a fornire altre
informazioni che fossero state necessarie.
L’ 8 febbraio 1999 l’UT di
Bellinzona respingeva sostanzialmente il reclamo, limitandosi a correggere
l’importo delle deduzioni, che veniva elevato complessivamente di fr. 200.-.
Nella motivazione della decisione su reclamo l’UT si rilevava testualmente:
Contro
la notifica di tassazione del 15 dicembre 1997 è insorto tempestivamente il
contribuente, per il tramite del proprio rappresentante __________ __________
& __________ __________ __________
I1
reclamo è stato presentato a titolo cautelativo contro la qualifica del
contribuente quale commerciante professionale di immobili. Nella tassazione
contestata l'autorità di prima istanza ha in effetti esporto un reddito da
commercio professionale di immobili di fr. 30'000.- (media) in relazione alla
vendita, unitamente ai signori __________
__________ e __________ __________,
della PPP __________ RFD __________ nel comune di __________ __________
in data 28.11.94.
Dalla
presentazione del reclamo cautelativo a tutt'oggi il rappresentante del
contribuente si è manifestato unicamente per via telefonica, in data 5.3.98,
per avere ragguagli in merito al calcolo effettuato per giungere
all’imposizione dei fr. 30'000.- menzionati. Nessun altro passo è stato
intrapreso dal contribuente o dal suo rappresentante a sostegno del gravame.
La
scrivente autorità ha riesaminato 1' operato di prima istanza confermando
sostanzialmente la bontà del medesimo. L'operazione condotta sul mappale __________ di __________
__________ dai signori __________, __________
e __________, consistente
nell'edificazione di 4 alloggi, costituiti in proprietà per piani, e nella
successiva vendita, presenta chiaramente, alla luce della giurisprudenza in
materia, il carattere di attività professionale il cui guadagno risulta
imponibile a' sensi dell' articolo 18 cpv. 2 lett. a della LT 28 settembre
1976 (in vigore fino al 31.12.94). Pure il calcolo effettuato nella
definizione del reddito da commercio professionale di immobili appare
ineccepibile. In effetti sono stati ammessi tutti i costi sostenuti (quota
percentuale) ad eccezione della multa edilizia di fr. 200'000.- non deducibile
fiscalmente.
Nel
frattempo l'autorità fiscale del cantone di domicilio (Berna) ha emesso il
riparto intercantonale d'imposta. Si impone dunque una rettifica dei valori
sulla base dei nuovi dati comunicati.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i contribuenti, sempre assistiti dalla __________ __________
chiedono l’annullamento della decisione su reclamo dell’ 8 febbraio 1999 e la
retrocessione degli atti all’UT di Bellinzona per l’emissione di una nuova
decisione una volta noto l’esito del ricorso in materia di imposta sul maggior
valore immobiliare, postulando sin d’ora d’essere sentiti dall’ UT in sede di
procedura di reclamo.
Ribadiscono di aver preso
contatto con l’UT spiegando come nel calcolo dell’imponibile non fosse stata
presa in considerazione una deduzione di fr. 200'000.- relativa ad una multa
inflitta loro per superamento dell’indice, precisando che la multa ammonta a
fr. 51'000.- e che l’importo rimanente costituisce una sorta di compensazione
per l’utilizzo della maggiorazione. Avvertono ancora d’aver discusso la questione
della deduzione dei lavori eseguiti, deducibili nell’ambito dell’imposizione
del maggior valore immobiliare se dichiarati quale reddito nel cantone di
domicilio e d’aver chiesto una verifica del riparto intercantonale. Lamentano
quindi, che malgrado queste spiegazioni, l’UT non abbia atteso la decisione in
materia di __________. Rimproverano
infine all’UT di non aver impartito loro un termine per presentare la documentazione
mancante.
-
Nel caso in esame si
giustifica per economia di giudizio la congiunzione dei tre ricorsi e
l'emanazione di un unico giudizio in considerazione della perfetta identità delle
fattispecie dal momento che i tre ricorrenti erano comproprietari in parti
uguali dell'immobile venduto in PPP.
-
5.1.
In deroga all’ articolo 17
capoverso 3, i guadagni derivanti dal commercio di immobili esercitato a titolo
professionale di cui all’ articolo 18 capoverso 2 lettera a) della Legge
tributaria del 28 settembre 1976, conseguiti nei due anni precedenti l’ entrata
in vigore della presente legge, sono imponibili nel primo periodo fiscale dell’
entrata in vigore della legge (art. 307 cpv. 1 LT 1994).
Quando i guadagni di cui
al capoverso 1 non possono essere imposti per l’ intero periodo fiscale è
applicata un’ imposta annua intera secondo l’ articolo 57 (art. 307 cpv. 2 LT
1994).
Oltre al prodotto di un
commercio, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, di una
professione liberale e di ogni altra attività indipendente (cfr. art. 18 cpv. 1
LT +176) sono pure imponibili, secondo l'art. 18 cpv. 1 lett. a LT 1976, il
reddito derivante dal commercio professionale d'immobili esercitato a titolo
professionale, indipendentemente dalla loro tassazione attraverso la legge
concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare.
5.2.
La dottrina maggioritaria
nega la deducibilità a titoli di spese per il conseguimento del reddito delle
multe, indipendentemente dalla loro gravità e dalla loro relazione teorica con
l’attività professionale o con la sfera privata, sia perché la multa è sempre
finalizzata a limitare il soddisfacimento dei bisogni privati e a provocare una
riduzione della qualità della vita, sia perché è opportuno evitare, per
considerazioni di unità del diritto, che il diritto fiscale collida con le
valutazioni di fondo che sorreggono il diritto penale (Funk, Der Begriff
der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Coira/Zurigo,
1989, p. 111 s.; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, p., 225; Tiepke,
Steuerrecht: ein siystematischer Grundriss, 15.a ed., Colonia 1996, p. 288, p.
305 ed anche p. 10 s.).
Di opinione più liberale e
in contrasto con la prassi da lui stesso citata è invece Känzig, che fa
dipendere la deducibilità delle multe disciplinari dalla loro relazione con lo
svolgimento dell’attività professionale, anche nei casi in cui si tratta di
infrazioni commesse per negligenza grave o addirittura intenzionalmente (Känzig,
Wehrsteuer, vol. 1, 2.a ed., Basilea 1982, p. 548).
Questa Camera si allinea
all’opinione dominante, che nega tout court la deducibilità delle multe
disciplinari, indipendentemente dalla loro gravità e dalla relazione o meno con
l’attività professionale, per ragioni di unità del diritto. In effetti, in casi
come il presente, ammettere la deduzione della sanzione pecuniaria e della
multa per violazione delle norme edilizie equivarrebbe in un certo senso a
ridurre la portata stessa della multa consentendone un suo parziale recupero
sotto forma di risparmio d’imposta (di minore imposizione).
5.3.
I ricorrenti non
contestano più in questa sede, a giusta ragione, l'imposizione dell'utile
conseguito quale reddito aziendale derivante dal commercio professionale d'immobili,
da loro conseguito vendendo la quota di PPP di 295‰ a __________ __________ e
stipulando con lei un contratto d'appalto chiavi in mano per l'edificazione
della costruzione.
In discussione è in
sostanza unicamente il computo tra i costi di edificazione dell'importo di fr.
200'000.- versato al Comune di __________
__________ a seguito della violazione
del diritto edilizio e costituito in ragione di fr. 149'000.- dal vantaggio economico
derivato ai proprietari dall'abuso edilizio e di fr. 51'000.- dall'aumento
previsto dall'art. 44 cpv. 1 LE.
- 6.1.
Secondo l’art. 42 cpv. 1
LE il Municipio deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con
la licenza edilizia; il Dipartimento può sostituirsi al Municipio ove questi
non intervenga con la necessaria sollecitudine.
ll
Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in
contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il
caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l’ interesse
pubblico (cfr. art. 43 cpv. 1 LE). L’ ordine di demolizione avviene sotto le
comminatorie dell’ esecuzione d’ ufficio a spese dell’ obbligato ove questi non
vi provveda nel termine assegnatogli (cfr. art. 43 cpv. 3 LE).
Ove la misura del
ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce
con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto
al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore (cfr. art.
44 cpv. 1 LE). L’ ordine di ripristino o la sanzione pecuniaria non escludono
la contravvenzione, specie nei casi gravi; il cumulo dei provvedimenti deve
rispettare il principio della proporzionalità (cfr. art. 44 cpv. 3 LE).
Le contravvenzioni
alla legge edilizia, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono
punite dal Municipio conformemente all’art. 46 LE con una multa che al massimo
può raggiungere fr. 10'000.-. Se però l’ autore è recidivo, ha agito intenzionalmente
o per fine di lucro, il Municipio non è vincolato da questi massimi (cfr. art.
46 cpv. 2 LE). La multa dev’ essere commisurata alla gravità dell’ infrazione
e, se del caso, della colpa (cfr. art. 46 cpv. 3 LE).
6.2.
Scopo della sanzione
pecuniaria è di impedire che una persona possa trarre profitto da un’infrazione
alla legge. Mira cioè a impedire che un’infrazione risulti redditizia. Essa non
può comunque sostituire l’ordine di ripristino quando siano dati i presupposti
legali della rettifica o della demolizione dell’opera abusiva. Di regola, la sanzione
pecuniaria viene applicata nel caso di superamento degli indici di sfruttamento
e di occupazione (Scolari, Commentario della Legge edilizia, Bellinzona
1996, p. 590 s., n. 1316-1317).
La sanzione pecuniaria
deve essere superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica.
Essa mira, da un lato, alla compensazione integrale del vantaggio economico che
ne deriva al contravventore e, dall’altro, nel caso dell’aumento di almeno un
quarto a colpire il risparmio ottenuto dal contravventore nel non essere
astretto al ripristino (Scolari, op. cit., p. 592, n. 1322).
6.3.
Da quanto precede risulta
che non possono manifestamente essere considerati costi d’investimento né la
multa secondo l'art. 46 LE né la maggiorazione del vantaggio economico secondo l'art.
44 cpv. 1 LE. Tale maggiorazione non risulta infatti essere in un rapporto di
causalità con la costruzione, bensì con l'eliminazione dell'abuso edilizio.
Alla sanzione pecuniaria,
nella misura in cui invece mira a compensare il vantaggio di natura economica
derivato dall’infrazione al contravventore, deve essere riconosciuto valore di
costo d’investimento, non diversamente per es. dall’acquisto di indici o dalla
costituzione di una servitù a favore del fondo.
6.4.
Dalla documentazione
richiamata dal giudice delegato ai ricorrenti è emerso che l'importo di fr.
200'000.- versato al Comune di __________
__________ è costituito in ragione di
fr. 149'000.- dal vantaggio economico, accertato in via peritale, tratto dai ricorrenti
dall'abuso edilizio e in ragione di fr. 51'000.- dalla sanzione pecuniaria
stabilita maggiorando, secondo l'art. 44 cpv. 1 LE, di almeno un quarto
l'indebito vantaggio economico.
Ne viene quindi per quanto
precede (consid. 6.3. in particolare) che deve essere ammesso in deduzione dal
prezzo di alienazione a titoli di costi di costruzione e miglioria l'ammontare
dell'indebito vantaggio economico di fr. 149'000.-, ma non quello della
sanzione pecuniaria di fr. 51'000.-.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell'8 febbraio 1999 è riformata a' sensi
dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione
per l'allestimento di nuovi conteggi.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Lo Stato verserà complessivamente
ai ricorrenti fr. 600.- di spese e ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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