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Numero d'incarto:
80.1999.69
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00069
Lugano
23 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 15 marzo 1999
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________
è comproprietaria di un immobile nel comune di __________
ed è pertanto contribuente limitatamente imponibile nel canton Ticino;
-
che il 30 giugno 1998 l'
Ufficio di tassazione (UT) notificava alla contribuente la tassazione IC
1997-98, in cui il reddito imponibile veniva determinato in fr. 1'460.- e
l'imposta dovuta in fr. -.-;
-
che sempre il 30 giugno
1998 l'UT notificava alla contribuente anche la tassazione IC 1995-96, in cui
il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 2'168,. e l'imposta cantonale
dovuta veniva fissata in fr. 286,80;
-
che con tempestivo reclamo
del 26 luglio 1998 la contribuente contestava la notifica di tassazione IC
1995-96, chiedendo la rettifica delle deduzioni in funzione dello stato,
essendo coniugata dal 1980 e non nubile;
-
che nel frattempo la
notifica di tassazione IC 1997-98 passava incontestata in giudicato;
-
che con decisione su
reclamo del 15 febbraio 1999 l'UT riduceva il reddito imponibile della
contribuente per l'IC 1995-96 a fr. 975.- e l'imposta dovuta a fr. 53,60;
-
che con tempestivo ricorso
al Tribunale d'appello, Camera di diritto tributario, chiede di essere
dichiarata esente come nel periodo fiscale IC 1997-98 e quindi l'annullamento
della tassazione IC 1995-96 con conseguente retrocessione dell'imposta annua di
fr. 53,60 che avrebbe pagato a torto per due anni;
-
che trasmettendo l'incarto
a questa Camera l'UT rileva di essere incorso in un errore e di non aver tenuto
conto nella tassazione IC 1997-98 dei fattori di reddito e di sostanza fuori
cantone ai fini dell'aliquota (art. 6 LT);
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che dall'esame
dell'incarto il ricorso risulta manifestamente infondato;
-
che, secondo l'art. 6 cpv.
1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e
sulla sostanza nel cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel
cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza;
-
che la tassazione IC
1995-96 risulta del tutto corretta, avendo preso in considerazione, come
tassativamente previsto dall'art. 6 LT, i fattori di sostanza e di reddito
fuori cantone per determinare l'aliquota applicabile;
-
che per contro la
tassazione IC 1997-98 è manifestamente sbagliata, in quanto frutto di una
chiara svista dell'UT, che si è dimenticato di considerare per l'aliquota i
fattori di sostanza e di reddito fuori cantone, che risultano dalla tassazione
del cantone di domicilio (-);
-
che, come si è visto, la
tassazione IC 1997-98 è passata in giudicato e, malgrado il manifesto errore a
favore della ricorrente, non può più essere modificata dall'autorità fiscale;
-
che, così stando le cose,
la ricorrente è malvenuta a chiedere la modifica della tassazione IC 1995-96 e
la retrocessione dell'imposta pagata a giusto titolo;
-
che questo giudice fa
astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizio, malgrado la soccombenza
della ricorrente, considerando come essa possa essere stata tratta in inganno
dalla contraddittorietà delle due tassazioni (IC 1995-96 e IC 1997-98) emesse
entrambe il 30 giugno 1998 dall'UT.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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