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Numero d'incarto:
80.1999.95
Data decisione, Autorità:
10.06.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00095
Lugano
10 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 aprile 1999
in
materia di: IC/IFD 99/00 intermedia
presentato
da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 2 febbraio 1999 __________ __________
__________, nato il __________ 1934, coniugato con __________, nata il __________ 1936, presentava all’ Ufficio di tassazione di __________ una domanda di tassazione
intermedia a partire dal 1° aprile 1999. Argomenta che da quella data riceve
unicamente la rendita AVS assieme a quella di cui già beneficia sua moglie e
pertanto il reddito famigliare si riduce da fr. 81'276.- a fr. 20'319.-. Fa
inoltre presente che il 1° di aprile 1999 avrebbe ricevuto un pagamento in
capitale di fr. 215'000.- dal Fondo di previdenza.
Con decisione dell’ 8
febbraio 1999 l’UT respingeva la domanda di tassazione intermedia, argomentando
che la cessazione della rendita del II Pilastro e il riscatto del capitale non
è motivo di tassazione intermedia.
- Con tempestivo
reclamo del 24 febbraio 1999 __________ __________ __________
chiedeva l’annullamento della suddetta decisione.
Con decisione dell’8
aprile 1999 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che al contribuente era
stata concessa la tassazione intermedia per cessazione dell’attività con
effetto dal 1° gennaio 1984, con conseguente stralcio del reddito del lavoro conseguito
negli anni di computo 1981-82 e imposizione della rendita AI e delle pensioni
private su base annua, ma che il semplice raggiungimento dell’età di pensionamento
o dell’inizio del versamento della rendita AVS non è motivo di intermedia.
- Con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente ripropone la domanda di tassazione intermedia
dal 1° aprile 1999, esponendo nel dettaglio la sua mutata situazione economica
a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile AVS dapprima da parte di sua
moglie e in seguito da parte sua. Ritiene che siano quindi dati gli estremi
della tassazione intermedia, lamentando una diminuzione di reddito superiore al
40%, senza considerare la liquidazione in capitale, su cui dovrà ancora versare
delle imposte, delle due __________ del __________ __________.
Degli argomenti ricorsuali
verrà ulteriormente detto in seguito, per quanto necessario.
- 4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente
però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46
cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per
questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito
effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht
über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den
harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
- 5.1.
Orbene, in ossequio ai
princìpi appena esposti, l’autorità di tassazione ha sottoposto il ricorrente
ad una tassazione intermedia con effetto a partire dal 1° gennaio 1984, in
concomitanza con la cessazione dell’attività lucrativa. In tale occasione, ha
modificato la tassazione ordinaria 1983/84, fondata sul periodo di computo
1981/82, stralciando il reddito del lavoro venuto meno ed assoggettando le
rendite dell’AI e della cassa pensione.
Anche la successiva
tassazione 1985/86 è stata effettuata senza includervi il reddito del lavoro
cessato nel corso del periodo di computo 1983/84, in applicazione del principio
per cui l’accertamento effettuato per la tassazione intermedia serve tanto per
il periodo fiscale in corso che per quello successivo (art. 99 cpv. 1 LT 1976).
Le successive tassazioni
IC/IFD sono poi state effettuate con il sistema del calcolo praenumerando,
fondato cioè sui redditi pensionistici dei due anni precedenti.
5.2.
Ancora recentemente (STF
del 19 febbraio 1998 in re R.U.) il Tribunale federale ha sottolineato come la
legislazione federale – e quindi anche quella cantonale, data l’analogia delle
disposizioni applicabili – preveda sì una tassazione intermedia per i casi in
cui, a causa di un cambiamento duraturo degli elementi imponibili, l'imposizione
del contribuente sulla base dei redditi conseguiti nel biennio civile
precedente darebbe luogo ad una situazione di eccessivo rigore. Tale istituto
non permette però di eliminare tutti i casi di rigore che scaturiscono da un
sistema fiscale fondato sull'imposizione dei redditi conseguiti in passato. I
motivi di tassazione intermedia stabiliti dall'art. 43 cpv. 1 LIFD sono infatti
esaustivi (cfr. Höhn/Waldburger, Steuerrecht, Vol. I, 8a ed., par. 14,
n. 115, pag. 357). Inoltre tale norma, che si rifà in sostanza all'art. 96
cpv. 1 dell'abrogato decreto del Consiglio federale concernente la riscossione
di un'imposta federale diretta, del 9 dicembre 1940 (DIFD), va interpretata in
modo restrittivo, dal momento che, anche secondo la LIFD, la tassazione intermedia
deve in linea di principio rimanere un'eccezione (cfr. DTF 115 Ib 8 consid.
2, pubblicata ugualmente in ASA 60, 255/256).
5.3.
Non può quindi essere
accolta la tesi proposta dal ricorrente.
Non è infatti possibile
assimilare di fatto la rendita AI e la pensione, percepite fino alla fine di
marzo del 1999, ad un salario da attività lavorativa dipendente per poi legittimare
una nuova tassazione intermedia per cessazione dell’attività al compimento dei
65 anni di età.
Ciò che conta per la
concessione di una tassazione intermedia non è infatti il raggiungimento
dell’età pensionabile o l’inizio del versamento di una rendita di vecchiaia
bensì la cessazione dell’attività lucrativa, tanto è vero che il Tribunale
federale ha già avuto modo di affermare che, in generale, una tassazione intermedia
è da eseguire una volta sola all’entrata nella vita lavorativa e al momento
della cessazione dell’attività lucrativa a causa dell’età o di malattia (cfr. DTF
109 Ib 10; ASA 53 p. 188; RTT 1988, 27; inoltre, ancora
recentemente, CDT n. ..__________
del 4 gennaio 1999 in re M. A., con riferimenti).
Avendo già beneficiato di
una tassazione intermedia al momento della effettiva cessazione del lavoro,
all’inizio del 1984, il ricorrente non può pertanto pretenderne una seconda
adesso, non essendo chiaramente ipotizzabile una seconda cessazione a distanza
di quindici anni.
5.4.
Certo, come il ricorrente
osserva nel suo gravame, egli subisce un aggravio fiscale per il periodo
fiscale 1999/2000 a partire dal 1° aprile 1999, per effetto del calcolo
dell’imponibile con il sistema praenumerando. Tale effetto sarebbe potuto essere
evitato solo se la legge prevedesse la possibilità di intraprendere una seconda
tassazione intermedia al momento in cui chi ha cessato l’attività inizia o
finisce di ricevere una rendita.
Le leggi fiscali di altri
cantoni ammettono invece più tassazioni intermedie in caso di pensionamento,
permettendo una migliore conformità ai dettami del principio di capacità
contributiva (cfr. p. es. Zurigo, StE 1990 B 63.13 n. 21). Vi sono poi
cantoni che hanno risolto problemi come quello qui in esame mediante l’introduzione
nella legge di un ulteriore motivo di tassazione intermedia, rappresentato
dall’inizio o dalla cessazione di una grande rendita (cfr. p. es. § 57 cpv. 1
lett. e LT-AG; v. anche Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 654 ss.).
5.5.
D’altronde, la situazione
determinata dal sistema vigente non si limita a svantaggiare i contribuenti,
potendo al contrario anche dare luogo a vantaggi fiscali. Questa Camera è stata
per esempio recentemente confrontata con il caso di un contribuente che, un
anno dopo la cessazione dell’attività lucrativa, ha iniziato a ricevere una
rendita della cassa pensione, che non è pertanto stata inclusa nella base di
calcolo della tassazione intermedia. Ebbene, è stato confermato il principio
che il pensionamento comporta l’emissione di una tassazione intermedia per cessazione
dell’attività lucrativa, anche nel caso in cui il contribuente abbia diritto
alla rendita della cassa pensione solo un anno dopo il momento in cui è cessato
il reddito dell’attività. Né la legge federale né la legge cantonale consentono
infatti di intraprendere una seconda tassazione intermedia al momento in cui
chi ha cessato l’attività inizia a ricevere una rendita (CDT n. ..__________ del 24 aprile 1997 in re S.S.).
- Data la
particolarità della fattispecie, questa Camera applica la tassa di giustizia
minima prevista dalla legge.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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