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Numero d'incarto:
80.2000.217
Data decisione, Autorità:
30.01.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00217
Lugano
30 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ -__________, __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nata nel 1972, nubile, di professione educatrice, domiciliata a
__________ fino alla fine di agosto del 1999, ha lavorato nel corso nel 1997 e
del 1998 alle dipendenze della __________ __________ __________ a __________, dove
dimorava durante la settimana.
Nella dichiarazione d’imopsta
IC/IFD 1999-2000 la contribuente chiedeva le seguenti deduzioni per spese
professionali:
·
spese di trasporto fr. 7'880.-
·
spese di doppia economia domestica fr. 16'620.-
·
spese professionali fr. 2'100.-.
Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1999-2000 del 9 ottobre 2000, valida per l’IC limitatamente
al periodo di domicilio nel Canton Ticino, vale a dire fino al 31 agosto 1999,
l'Ufficio di tassazione concedeva la deduzione per spese di trasporto limitatamente
a fr. 3'000.-, quella per doppia economia domestica a fr. 11'400.-, mentre
concedeva integralmente la deduzione di fr. 2'100.- per altre spese professionali.
A seguito del reclamo
presentato dalla contribuente, l’Ufficio di tassazione, con decisione del 27
novembre 2000, elevava la deduzione per spese di trasporto a fr. 7'880.-,
confermando invece quella per doppia economia domestica in fr. 11'400.-.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede il riconoscimento integrale
delle spese professionali chieste in deduzione dal reddito del lavoro. Degli
argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
Il presente ricorso
viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria
civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che
consente alla la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di
un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio
e non sono di rilevante importanza.
-
Come emerge
chiaramente dalla narrativa, desunta dalla dichiarazione d’imposta e dal
relativo protocollo di tassazione e di decisione su reclamo, la divergenza consiste
unicamente nella determinazione dell’ammontare della deduzione per doppia economia
domestica. L’Ufficio di tassazione l’ha infatti ammessa nella misura di (soli)
fr. 11’400.- e non in quella (chiesta dalla ricorrente) di fr. 16'620.-.
Praticamente l’Ufficio di
tassazione ha ammesso la deduzione delle spese necessarie per la locazione di
una camera (fr. 7'200.-), le spese per il pasto serale fuori casa in ragione di
fr. 2'800.- e le spese per il pasto di mezzogiorno presso la mensa
dell’Istituto in ragione di fr. 1'400.-.
4.1.
In linea di principio, il
contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre
il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia
(il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto
a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 688; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommens-
steuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT
I–1994 n. 4t p. 318).
4.2.
4.2.1.
Sono considerate spese
supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro
quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra
regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cfr. art. 5 cpv. 1
del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche per il
periodo fiscale 1999-2000, del 27 ottobre 1998).
E’
ammessa la deduzione dell’ affitto usuale di una camera (e non di un appartamento)
e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al
domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’ articolo 3 per il trasporto
dalla propria abitazione al luogo di lavoro (cfr. art. 5 cpv. 2 DE).
4.2.2.
Analoga normativa è
prevista dal diritto federale, segnatamente dall' Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente
ai fini dell'imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993. L'art. 9 cpv. 3 prevede
che per le spese supplementari causate dall'alloggio possono essere dedotte le
spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
4.3.
4.3.1.
Sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente
quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa
deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di
domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’ attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE).
La
deduzione è stabilita come segue:
a) se il contribuente rientra ogni giorno a
domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 13.-- il giorno
o fr. 2800.-- l’ anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente
fuori casa;
b) se il contribuente soggiorna al luogo di
lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio
fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 13.--, vale
a dire fr. 26.-- il giorno o fr. 5600.-- l’ anno se le medesime circostanze
sussistono tutto l’ anno (cfr. art. 4 cpv. 2 DE).
Se
i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure
se quest’ ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni
previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.50 il
giorno o fr. 1’400.-- l’ anno, rispettivamente fr. 19.50 il giorno o fr.
4’200.-- l’ anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha
palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per
quel pasto (cfr. art. 4 cpv. 3 LT).
4.3.2.
Analoga normativa è prevista
dal diritto federale. L'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza, con riferimento all'art.
6 cpv. 1 lett. a, prevede che le spese supplementari per pasti possono essere
prese in considerazione nell'ambito delle deduzioni forfetarie fissate conformemente
all'articolo 3, dato che è esclusa la giustificazione di spese più elevate
(cfr. anche art. 9 cpv. 2 Ordinanza), quando il contribuente non può prendere
il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di
lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo
breve.
Se poi il datore di lavoro
fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti,
distribuzione di buoni, ecc.) o se il pasto è preso in una mensa, in un
ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa
soltanto la metà della deduzione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza). Nessuna
deduzione è invece ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la
valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è
inferiore alle aliquote fissate dall'autorità fiscale o quando il contribuente
può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (cfr. art. 6 cpv. 3
Ordinanza).
Va infine rilevato che
l'ammontare delle deduzioni, periodicamente fissato dal Consiglio federale
conformemente all'art. 3 dell'Ordinanza coincidono esattamente con quelle
prevista dal DE del Consiglio di Stato del 27 ottobre 1998.
4.4.
Venendo ora al caso
concreto, l'Ufficio di tassazione ha stabilito la deduzione per le spese di alloggio
e doppia economia domestica conformemente alla surriferita normativa,
concedendo una deduzione annua per la camera di fr. 7'200.- e per doppia economia
domestica di fr. 4'200.-, ritenuto che dal certificato di salario emerge che la
ricorrente poteva prendere i pasti presso la mensa dell'istituto in cui
lavorava.
4.5.
Viste le spiegazioni che
precedono, questa Camera non può quindi far altro che confermare la decisione
dell'Ufficio di tassazione, in quanto aderente alla normativa applicabile.
- Malgrado l’esito
negativo del ricorso il giudice fa astrazione dal porre a carico della
ricorrente soccombente spese e tassa di giustizia, poiché, esaminando sia la
notifica di tassazione sia la successiva decisione su reclamo, non risultavano
chiari i motivi della divergenza, segnatamente che essi riguardassero le spese
di doppia economia domestica e non, come riteneva la ricorrente, le spese di
trasporto e le altre spese professionali.
È quindi verosimile che al
cospetto di una più puntuale motivazione della decisione su reclamo, il
presente ricorso sarebbe stato evitabile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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