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Numero d'incarto:
80.2000.36
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00036
Lugano
3 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
decisione del 13 dicembre 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna
notificava ai coniugi __________ e __________ __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale il reddito imponibile veniva
commisurato in fr. 64'980 per l'IC ed in fr. 64'002 per l'IFD;
-
che i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 19 dicembre
1999, contestando il calcolo del reddito del lavoro della moglie, che avrebbe
conseguito nel periodo di computo un salario di soli fr. 9'235 e non, come
invece indicato nella decisione impugnata, di fr. 22'091;
-
che
l'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 31 gennaio
2000, nella quale spiegava di avere intrapreso, nei confronti della moglie, una
tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa a partire dal 28
agosto 1998 e di avere conseguentemente intrapreso il calcolo riportando a
dodici mesi il reddito conseguito nei primi 13 mesi di lavoro (cioè da fine agosto
1998 a fine settembre 1999);
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
__________ ripropongono sostanzialmente le censure già sottoposte all'autorità
fiscale con il reclamo, contestando cioè la commisurazione del reddito del
lavoro della moglie ed il fatto che ella non ha beneficiato della tassazione
come coniugata dal momento del matrimonio nel 1997, come pure la mancata
deduzione dei contributi versati a una istituzione di previdenza del III
Pilastro A;
-
che,
quanto alle altre censure contenute nel ricorso, in merito alla commisurazione
del valore locativo e delle deduzioni per contributi di legge, le stesse sono
state espressamente ritirate dai ricorrenti, in seguito alle spiegazioni
contenute nelle osservazioni del 3 marzo 2000 dell'autorità fiscale (cfr.
lettera del 14 marzo 2000 dei ricorrenti);
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
pendente causa il giudice ha accertato che i contribuenti hanno contratto matrimonio
il 25 luglio 1997 e che la moglie ha intrapreso un'attività lucrativa
dipendente il 28 agosto 1998;
-
che si è
pure potuto accertare che la signora __________ __________ è stata assoggettata
all'imposta alla fonte per tutto il 1998 e per tutto il 1999 e che l'imposta alla
fonte del 1999 le è nel frattempo stata restituita;
-
che in
occasione dell'udienza del 19 aprile 2000 il giudice ha invitato il ricorrente,
dopo le spiegazioni del caso, a ritirare il ricorso in merito alle
contestazioni relative al reddito della moglie, ritenuto che in tal caso gli
atti del procedimento sarebbero stati retrocessi all'Ufficio di tassazione
perché determini di nuovo l'importo della deduzione per contributi al III
Pilastro A;
-
che con
lettera del 26 aprile 2000 i ricorrenti hanno dichiarato di recedere dalle contestazioni,
così come proposto all'udienza del 19 aprile 2000.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è evaso a' sensi dei considerandi.
§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova determinazione
della deduzione dei contributi al III Pilastro A. Per il resto, la decisione su
reclamo del 31 gennaio 2000 è confermata.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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