Improper revocation of final interim tax assessment

80.2000.46Autre juridiction6 avr. 2000Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The taxpayers appealed against a second interim tax assessment issued after an earlier interim assessment had become final. The tax office later agreed with the appeal and indicated it might instead initiate tax recovery proceedings. The court held that a final interim assessment cannot be cancelled by a new contrary interim assessment after months or years, because the conditions for a new interim assessment are absent and legal certainty would be violated. It therefore annulled both the objection decision and the new interim assessment and ordered no court costs.

Regeste Omnilex

Art. 230 cpv. 3 LT 1994; art. 146 LIFD; revocation of a final interim tax assessment by means of a new contrary interim assessment is impermissible. An interim assessment that has entered into force may not, after months or years, be set aside by a subsequent “interim” assessment of opposite tenor, since the statutory prerequisites for a new interim assessment are lacking and legal certainty precludes revocation outside the specific legal remedies expressly provided by law. The tax authority must, where appropriate, resort to the legally available recovery procedure (consid. 3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2000.46

Data decisione, Autorità: 06.04.2000, CDT

Incarto n. 80.2000.00046

Lugano 6 aprile 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2000

in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che il 16 marzo 1998 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai coniugi __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98;

  • che, dando seguito alla richiesta di __________ __________ del 20 marzo 1998, l’Ufficio di tassazione notificava loro il 20 aprile 1998 la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° agosto 1998, per cessazione dell’attività lavorativa della moglie;

  • che dalla dichiarazione d’imposta presentata dai coniugi __________ è risultato che __________ __________ ha beneficiato nel corso del 1997 di indennità di malattia e nel corso del 1998 di indennità di disoccupazione;

  • che il 18 ottobre 1999 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ una nuova tassazione intermedia, sempre a valere dal 1° agosto 1997, con la quale annullava la precedente e ripristinava di fatto la tassazione ordinaria;

  • che il reclamo presentato dagli interessati il 7 novembre 1999 veniva respinto con decisione del 14 febbraio 2000, argomentando che __________ __________, dopo aver cessato l’attività lavorativa, ha continuato a percepire indennità di malattia e di disoccupazione;

  • che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la nuova tassazione intermedia del 18 ottobre 1999;

  • che l’Ufficio di tassazione con lettera del 20 marzo 2000 propone l’accoglimento del ricorso, essendo inammissibile, per costante giurisprudenza, la correzione di una tassazione intermedia concessa a torto e divenuta definitiva con una nuova tassazione intermedia e si riserva l’avvio di una procedura di recupero d’imposta;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che il ricorso, per quanto appena esposto, merita di essere accolto: non è infatti possibile annullare a distanza di mesi o di anni una tassazione intermedia passata in giudicato con una nuova “intermedia” di segno contrario, non solo perché non sussistono i presupposti di una nuova intermedia, ma poiché ne andrebbe anche della sicurezza del diritto, se si consentisse di revocare una decisone passata in giudicato al di fuori dei rimedi specifici consentiti dalla legge;

  • che gli atti del procedimento devono essere retrocessi all’Ufficio di tassazione, il quale potrà valutare se in concreto sono dati i presupposti del recupero d’imposta;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 7 novembre 1999 e la nuova “tassazione intermedia” del 18 ottobre 1999 sono annullate.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

tax assessmentinterim taxationlegal certaintytax recoveryappealcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the tax office could annul a final interim tax assessment by issuing a new contrary interim assessment months later.

Solution extraite

No. A final interim assessment cannot be revoked through a new opposite interim assessment; the proper remedy, if any, is a statutory recovery procedure.

Motifs extraits

The court held that the conditions for a new interim assessment were lacking and that legal certainty would be undermined if final decisions could be revoked outside the specific legal remedies provided by law.

Question juridique clé

Allocation of court costs and justice fee.

Solution extraite

No justice fee or costs were imposed.

Motifs extraits

Since the appeal was upheld, the court ordered no court fee and no costs.

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