Tax penalty for failure to file return upheld due to recidivism

80.2001.140Autre juridiction15 nov. 2001Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The taxpayer appealed a CHF 250 disciplinary fine imposed for failing to file the 2001/2002 tax return despite reminder and formal warning. She argued that inheritance-community complications prevented compliance. The Tax Chamber rejected the argument, holding that she should at least have requested an extension after the warning and that the omission was attributable to fault. The court also found the amount justified because she had previously been fined in 1999 for a similar omission, so recidivism supported the tariff increase. The appeal was dismissed and CHF 100 in costs were charged to her.

Regeste Omnilex

Art. 257 LT; Art. 174 LIFD: disciplinary fine for failure to file a tax return; the sanction requires a formal warning and taxpayer fault, which may consist of intentional conduct or negligence. The fine is not merely coercive but also penal in nature, so it may be upheld even if the declaration is filed only after the deadline. In fixing the amount, the authority may rely on tariff rules linked to contributive capacity and increase the penalty in case of recidivism (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2001.140

Data decisione, Autorità: 15.11.2001, CDT

Incarto n. 80.2001.00140

Lugano 15 novembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2001

in materia di: multa disciplinare

presentato da:


-__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, non avendo __________ __________ -__________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, nonostante un richiamo e una diffida per lettera raccomandata rimasti infruttuosi, l'Ufficio di tassazione di Locarno, con decisione del 16 agosto 2001, infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di fr. 250, attribuendole un ulteriore termine di 10 giorni per presentare la dichiarazione;

  • che la contribuente impugnava la multa con reclamo del 28 agosto 2001, argomentando di non essere in grado di compilare la dichiarazione fiscale a causa di complicazioni concernenti la comunione ereditaria;

  • che l'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 31 agosto 2001;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ contesta nuovamente la multa, sulla base delle considerazioni già sottoposte all'Ufficio di tassazione;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

  • che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

  • che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

  • che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di inoltrare la dichiarazione, neppure dopo la diffida del 15 giugno 2001;

  • che non è pertinente l’argomento addotto dalla ricorrente, secondo cui sarebbe stata impedita nell'adempimento degli obblighi fiscali a causa di difficoltà concernenti la comunione ereditaria;

  • che, infatti, a parte il fatto che la ricorrente avrebbe semplicemente potuto (e dovuto) chiedere una proroga del termine per la dichiarazione dopo aver ricevuto la diffida per lettera raccomandata e non soltanto dopo essere stata multata, non si vede in qual modo le asserite difficoltà riguardanti la comunione ereditaria abbiano potuto riflettersi sulla dichiarazione della sostanza ticinese e del relativo reddito, non appena si consideri che tali difficoltà esistevano già nel precedente periodo, ma non avevano impedito di attribuirle, conformemente all'avviso concernente partecipazioni a comunione ereditarie, il 25% della sostanza come pure del relativo reddito;

  • che invece la contribuente ha manifestato disinteresse per gli obblighi fiscali nei confronti del fisco ticinese e, pur avendo ricevuto un richiamo ed una diffida raccomandata, non ha né inoltrato la dichiarazione né chiesto una proroga del termine;

  • che la sanzione appare pertanto del tutto legittima;

  • che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;

  • che, pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;

  • che sia la legge cantonale sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;

  • che, per i casi di recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni prevede che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si tratta della prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;

  • che la misura della multa inflitta alla ricorrente, che appare ingente in rapporto all'entità del reddito imponibile, si spiega tuttavia con la recidiva;

  • che, infatti, la ricorrente era già stata multata per una precedente violazione dell'obbligo di inoltrare la dichiarazione, nel 1999;

  • che appare giustificata, in simili circostanze, la conferma della decisione impugnata, anche in relazione al calcolo della multa disciplinare.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

tax returndisciplinary fineformal warningnegligencerecidivismprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the disciplinary fine for failure to file the tax return was lawful

Solution extraite

Yes. The taxpayer violated the duty to file even after a formal warning, and her explanation based on inheritance-community difficulties did not excuse the omission.

Motifs extraits

The court found both the objective condition (formal warning) and subjective condition (fault through at least negligence) satisfied; the taxpayer neither filed nor sought an extension after the warning.

Question juridique clé

Whether the amount of the fine should be reduced

Solution extraite

No. The amount was justified by the taxpayer's recidivism, since she had already been fined in 1999 for the same type of omission.

Motifs extraits

The tax office applied the cantonal tariff based on contributive capacity, and recidivism justified increasing the calculated amount; the fine was therefore not excessive in context.

Question juridique clé

Costs of the appeal

Solution extraite

The appeal costs and justice fee of CHF 100 were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appeal was dismissed, the taxpayer had to bear the procedural costs.

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