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Numero d'incarto:
80.2001.188
Data decisione, Autorità:
01.02.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00188
Lugano
1 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2001
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 2001-02 l'Ufficio di tassazione esponeva a
__________ __________, in aggiunta ai redditi pensionistici e assicurativi
dichiarati, un reddito d'altra fonte di fr. 24'000.- di media annua. Dal
raffronto delle entrate e uscite del biennio emergeva infatti una disponibilità
annua negativa di ca. fr. 17'500.- (cfr. notifica della tassazione del 13
agosto 2001).
-
__________ presentava reclamo in tempo utile contestando l'esposizione di un
reddito d'altra fonte.
Con
decisione del 10 dicembre 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
rilevando come il contribuente non abbia dato seguito alla richiesta di
esprimersi sul calcolo del dispendio e di documentare eventuali posizioni
mancanti.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente contesta nuovamente il reddito
d'altra fonte espostogli in via valutativa dall’Ufficio di tassazione,
argomentando d'aver chiesto il 15 settembre 1999 un prestito bancario di fr.
40'000.-, che sta tuttora rimborsando.
-
Il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza;
-
5.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i
suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può
tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare
una «valutazione coscienziosa».
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
5.2.
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la
tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro
la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
5.3.
Per
stabilire il reddito del ricorrente l’Ufficio di tassazione ha raffrontato le
entrate denunciate nel periodo di computo con le uscite.
Il
calcolo della disponibilità finanziaria, sottoposto dall’Ufficio di tassazione
al contribuente dopo la presentazione del reclamo, non è stato contestato. In
questa sede il ricorrente si limita ad affermare d’aver contratto un prestito
di fr. 40'000.- nel corso del mese di settembre del 1999. Tale circostanza
risulta del tutto ininfluente non appena si pensi che il prestito, che viene
rimborsato in ragione di fr. 1'300.- mensili, è servito a finanziare l’acquisto
di un automobile __________ C 180, che viene dichiarata per la prima volta nella
sostanza al 1° gennaio 2001 per un valore di fr. 40'000.-.
Il
raffronto delle entrate e delle uscite del periodo di computo mette in luce una
disponibilità negativa di quasi fr. 17'500.- all’anno. Non appena si tenga
conto che il ricorrente nel ricorso dichiara di rimborsare mensilmente il
prestito in ragione di fr. 1'300.-, non si può che concludere che il reddito
d’altra fonte espostogli dall’Ufficio di tassazione appare determinato con
grande prudenza e che il ricorso appare privo di fondamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 380.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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