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Numero d'incarto:
80.2001.46
Data decisione, Autorità:
06.04.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00046
Lugano
6 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 marzo 2001
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 13
luglio 1998 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________
__________, domiciliata a __________, la tassazione IC 1997-98, in cui
le esponeva a titolo di quote di partecipazione una sostanza di fr.
1'246'810.-;
-
che la
contribuente presentava reclamo il 3 agosto 1998, avvertendo tra l'altro che
aveva presentato ricorso assieme a suo fratello e a sua sorella contro le nuove
stime del Comune di __________;
-
che il
reclamo della contribuente veniva evaso il 12 marzo 2001 con la motivazione
"definito in sede di audizione";
-
che il 19
marzo successivo __________ __________ __________
presentava ricorso argomentando che con sentenza del 5 dicembre 2000 il
Tribunale delle espropriazioni sopracenerino aveva stabilito che alla piccola
cantina sotterranea (in comproprietà in ragione di un terzo ciascuno con il
fratello e la sorella) andava attribuito un valore di stima di fr. 1'200.- e a
quella semi-sotterranea in comproprietà per metà con i signori __________ e per l'altra metà in comproprietà
in ragione di un terzo ciascuno con il fratello e la sorella avevano un valore
di stima di fr. 5'380.-;
-
che il
giudice, per il tramite della cancelleria, ha richiamato dall'Ufficio di
tassazione gli incarti necessari per consentire l'evasione del ricorso;
-
che
l'evasione del reclamo è avvenuta, come si evince dalla motivazione della decisione
stessa, "in sede di audizione";
-
che dagli
incarti non è stato possibile rintracciare alcun verbale di audizione;
-
che in
realtà l'asserita audizione sarebbe invece stata sostituita da un accordo telefonico
con il fratello della contribuente;
-
che il
giudice, sempre per il tramite della cancelleria, ha richiamato l'incarto
dell'indivisa;
-
che in
effetti l'Ufficio di tassazione ha prodotto l'incarto dell'indivisa __________ __________
__________ / __________, ____________________
e __________ __________ __________;
-
che __________ __________
__________, zia di __________, __________
e __________ ha donato la sua parte di
sostanza ai nipoti il 12 luglio 1996;
-
che dal
1° gennaio 1997 l'indivisa è stata stralciata e che la relativa sostanza è
stata attribuita ad una sola partita fiscale;
-
che non
sembrano invece esistere incarti relativi alle due indivise di cui si è detto
sopra, segnatamente a quella tra i fratelli __________
__________ per la cantina sotterranea in
comproprietà e a quella tra __________ e
in fratelli __________ __________ per la cantina seminterrata;
-
che per
altro la sentenza del 5 dicembre 2000 del Tribunale delle espropriazioni sopracenerino
non risulta acquisita in nessuno degli incarti fiscali;
-
che la
stessa non è nemmeno nota a questo giudice, se non per la parte del dispositivo
contenuto a p. 10;
-
che in
simili condizioni questo giudice non può far altro che annullare in ordine la decisione
su reclamo e retrocedere l'incarto all'Ufficio di tassazione perché effettui
gli accertamenti del caso e, dopo aver sentito i diversi contribuenti
interessati, pronunci una nuova decisione su reclamo;
-
che, così
stando le cose, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv.
2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata
il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella
composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 marzo 2001 è annullata e gli atti
del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione
dopo ulteriori accertamenti.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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