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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2001.69
Data decisione, Autorità: 11.10.2001, CDT
Incarto n. 80.2001.00069
Lugano 11 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2001
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con atto pubblico dell'11 ottobre 1999, __________ Ja__________kel vendeva a __________ __________ la part. n. __________ e le PPP n. __________ e __________ del Comune di __________, al prezzo di fr. 370'000.-;
che, non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione dell'imposta sugli utili immobiliari, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.-, in data 12 luglio 2000;
che, con scritto del 9 agosto 2000, la contribuente informava l'Ufficio di tassazione che la documentazione necessaria alla tassazione era nelle mani dei consulenti fiscali __________ __________ di __________ e __________ & __________ di __________ ed aggiungeva che a suo avviso era stata chiesta una proroga dei termini;
che, con decisione del 24 agosto 2000, l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari, effettuata d'ufficio a causa della mancata collaborazione, commisurando l'utile immobiliare in fr. 110'100.- e l'imposta in fr. 30'828.-;
che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 settembre 2000, contestando il calcolo dell'utile immobiliare ed argomentando di avere ottenuto una proroga dal Dipartimento delle finanze;
che l'Ufficio di tassazione invitava allora la contribuente ad inviare le fatture delle spese di investimento e la avvertiva che, in caso di inosservanza dell'invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che, non essendo pervenuta alcuna risposta, l'autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 26 marzo 2001, così motivata:
Dopo aver atteso l'invio della documentazione che la __________ __________ aveva promesso di inviare in data 4.09.2000, dopo aver richiesto per lettera raccomandata (12.12.2000) le fatture delle spese sostenute per l'immobile oggetto della presente tassazione e non aver ottenuto risposta alcuna, ci vediamo costretti a respingere il reclamo ed a confermare la tassazione di prima istanza;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ invia la documentazione delle spese di miglioria e spiega di avere chiesto due proroghe all'autorità di tassazione, in considerazione del trasloco e dei problemi di salute del marito;
che la Camera di diritto tributario ha sottoposto all'Ufficio di tassazione il ricorso e la documentazione allegata, ricevendo in data 5 luglio 2001 una proposta di modifica della decisione impugnata nei seguenti termini:
prima durata di proprietà:
prezzo di vendita fr. 360'000.-
– prezzo di acquisto fr. 245'000.-
– costi di costruzione fr. 83'988.-
– costi di acquisto fr. 5'699.-
utile imponibile fr. 25'313.-
imposta (aliquota 28%) fr. 7'087.65
seconda durata di proprietà:
prezzo di vendita fr. 10'000.-
– prezzo di acquisto fr. 10'000.-
utile imponibile fr. –.–
che questa Camera ha allora sottoposto alla ricorrente, con scritto del 10 settembre 2001, la lettera dell'Ufficio di tassazione, assegnandole un termine fino al 20 settembre 2001 per prendere posizione;
che, in data 26 settembre 2001 è pervenuta copia della lettera dell'Ufficio di tassazione, sottoscritta dalla ricorrente in segno di accettazione della proposta;
che la decisione impugnata può quindi essere modificata nel senso dell'accordo intervenuto fra le parti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 marzo 2001 è riformata nel senso che l'utile imponibile è ridotto a fr. 25'313.- e l'imposta a fr. 7'087.65.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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