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Numero d'incarto:
80.2002.133
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.133
Lugano
2 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________
rappresentato da: __________
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 l’Ufficio di tassazione portava, tra
l’altro, il reddito aziendale da fr. 16'150.- di media annua (cfr.
dichiarazione d’imposta del 1° maggio 2001) a fr. 36'000.-, poiché dal
raffronto delle entrate del periodo di computo con le uscite del medesimo
periodo, tenendo conto del fabbisogno per vivere, emergeva una netta carenza di
liquidità (cfr. notifica della tassazione del 18 giugno 2001);
-
che il
reclamo presentato dal contribuente veniva respinto dopo audizione con decisione
del 22 luglio 2002;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito __________. __________,
chiede nuovamente la riduzione del reddito aziendale come a dichiarazione
d’imposta;
-
che
l’Amministrazione federale delle contribuzioni, determinandosi sul ricorso, ne
chiede il rigetto;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in
occasione dell’udienza del 26 novembre 2002 il ricorrente ha avuto modo di
spiegare la sua attività e di rendere conto del suo tenore di vita alternativo
con conseguente contenimento della spese;
-
che
pertanto, dopo discussione, si è convenuto di stabilire il reddito aziendale in
fr. 25'000.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 26 agosto 2002 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è stabilito in fr. 25'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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