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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.103
Data decisione, Autorità: 14.03.2022, CDT
Titolo: Procedura: conflitto fra Cantoni per riscuotere l’IFD, non prevalenza automatica del luogo dell’amministrazione effettiva, accordo fra cantoni e eventuale decisione dell’AFC
APPARTENENZA PERSONALE art. 105 cpv. 3 LIFDart. 108 LIFD
Incarti n. 80.2021.103 80.2021.104
Lugano 14 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 maggio 2021 contro la decisione del 15 aprile 2021 in materia di IFD 2017.
Fatti
A. La società l’__________, con sede a __________, è stata costituita il 15.01.2001. In data 20 aprile 2016, ha trasferito la propria sede da __________ a __________ (Canton Grigioni), presso la __________ Chur, cambiando nel frattempo la propria ragione sociale in __________. Con effetto dal 20 febbraio 2020, la sede è stata spostata in __________, 6900 Paradiso, cambiando la ragione sociale un’ultima volta in RI 1. L’unico membro del Consiglio di amministrazione iscritto, avente diritto di firma individuale, è l’Ing. __________, domiciliato a __________.
B. Con decisione del 18 aprile 2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2016. Riprendendo la dottrina e la giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale, l’autorità fiscale spiegava nella motivazione allegata come fosse evidente che la sede statutaria della società a Coira fosse puramente formale (“recapito postale”), mentre l’amministrazione effettiva era svolta in Ticino, Cantone in cui era domiciliato l’unico membro del Consiglio di Amministrazione, l’Ing. __________. L’UTPG considerava dunque la partenza della società alla volta di Coira come non avvenuta, annunciando che avrebbe continuato a tassarla per tutto il 2016 e per il futuro illimitatamente, sia per l’imposta cantonale che per l’imposta federale diretta. Non impugnata, la decisione è passata in giudicato.
C. Con decisioni del 25 giugno 2020, l’UTPG ha notificato alla RI 1 le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali 2017 e 2018.
Con reclamo del 17 luglio 2020, la contribuente ha contestato le tassazioni IC/IFD 2017 e 2018, argomentando di avere trasferito la sede a __________ (nel Canton Grigioni) e di avervi già pagato le imposte per il periodo fiscale 2017, ragione per cui le due decisioni dovevano essere annullate, in quanto “non può esistere l’obbligo di doppia imposizione”.
D. Il 15 febbraio 2021 la reclamante inoltrava all’UTPG una email dell’amministrazione fiscale del Canton Grigioni, dalla quale risultava che le imposte cantonali e federali per i periodi 2016 e 2017 erano ormai passate in giudicato e dovevano essere pagate. Con email dello stesso giorno, l’UTPG sottoponeva alla contribuente una proposta di soluzione transattiva. Avrebbe cioè annullato la tassazione dell’imposta federale diretta per il 2017, a condizione che la società ritirasse il reclamo contro le decisioni relative all’imposta cantonale 2017 e 2018 e all’imposta federale diretta 2018. Autorità fiscale proponeva di accogliere parzialmente il reclamo della contribuente, ovvero di tassare sia l’imposta federale che cantonale per l’anno 2018, che l’imposta cantonale 2017, mentre per quanto concerne l’imposta federale 2017 l’Autorità fiscale rinunciava alla riscossione di tale imposta, con conseguente ritiro del reclamo da parte della contribuente. Con mail del 17 febbraio 2021, la contribuente affermava di accettare la proposta di ritirare il reclamo per quanto concerne le imposte per il 2018 in quanto il Canton Grigioni si era detto disposto ad annullare le proprie decisioni; chiedeva tuttavia all’autorità fiscale ticinese di rinunciare alla riscossione delle imposte comunali e cantonali per il 2017. Con scritto del 18 febbraio 2021, l’UTPG ribadiva la sua proposta del 15 febbraio 2021, spiegando di non poter rinunciare alle imposte cantonali e comunali per il 2017, in quanto la reclamante aveva la sua amministrazione nel Canton Ticino, come stabilito nella decisione di assoggettamento illimitato del 18 aprile 2019. Precisava inoltre che in caso di mancata risposta da parte della Società, avrebbe proceduto “all’evasione dei reclami sulla base degli elementi a [sua] disposizione”.
E. Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte della contribuente, con decisioni del 15 aprile 2021, l’Autorità fiscale respingeva il reclamo e confermava le decisioni di tassazione contestate dalla contribuente, in quanto quest’ultima aveva l’amministrazione effettiva nel Cantone Ticino. Nelle sue motivazioni l’Autorità fiscale rilevava che la decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 18 aprile 2019, con la quale rivendicava l’assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, era ormai cresciuta in giudicato. Oltre al fatto che l’amministratore unico Ing. __________ era domiciliato nel Cantone Ticino, dai conti presentati dalla contribuente si poteva evincere che la società non avesse alcun ufficio e personale nel Canton Grigioni, motivo per cui le decisioni di tassazione risultavano essere perfettamente giustificate. Per quanto concerneva la doppia imposizione intercantonale, l’autorità di tassazione rammentava alla contribuente la possibilità di interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale.
F. Con tempestivo ricorso del 17 maggio 2021, la RI 1 insorge contro la decisione su reclamo del 15 aprile 2021 in relazione alla tassazione IC/IFD 2017. La ricorrente chiede che il reclamo sia parzialmente accolto nel senso della mail del 15 febbraio 2021, nella quale l’UTPG proponeva di rinunciare al prelievo dell’imposta federale diretta del 2017, in quanto già versata nel Canton Grigioni.
G. Con osservazioni del 28 giugno 2021, l’UTPG sottolinea come la ricorrente non abbia contestato né l’assoggettamento all’imposta cantonale né l’assoggettamento all’imposta federale, bensì “la censura verte sull’inammissibilità di dover pagare due volte le imposte in due Cantoni diversi”, ragione per la quale “chiede [a]l Cantone Ticino di rinunciare a prelevare l’Imposta federale diretta, sulla base di un precedente accordo tra la società e la presente Autorità fiscale”. L’UTPG ricorda che il 18 febbraio 2021 ha ribadito la propria proposta del 15 febbraio 2021 e ha avvertito la contribuente che, in caso di mancata risposta, la decisione di tassazione sarebbe stata confermata. Ha dunque respinto il reclamo, vista la mancata risposta da parte della contribuente.
Diritto
Nel suo ricorso, l’insorgente non contesta il proprio assoggettamento nel Canton Ticino, tanto è vero che non impugna la decisione che concerne l’imposta cantonale, ma si limita a lamentare il fatto di dover pagare l’imposta federale diretta 2017 in due cantoni. Chiede pertanto che il Canton Ticino rinunci alla riscossione di quest’ultima, come proposto dallo stesso UTPG nel corso della procedura di reclamo, nell’intento di raggiungere una soluzione transattiva.
L’art. 105 cpv. 3 LIFD prevede che le autorità cantonali riscuotano l’imposta federale diretta presso le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno la sede o l’amministrazione effettiva nel Cantone.
In una sentenza del 16 dicembre 2019 (n. 2C_151/2017, in DTF 146 II 111), il Tribunale federale si è confrontato con un caso in cui la sede di una persona giuridica non coincideva con la sua amministrazione effettiva. Sebbene nelle relazioni intercantonali il luogo dell’amministrazione effettiva costituisca il domicilio fiscale principale, la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ambito dell’art. 105 cpv. 3 LIFD, esso non prevale automaticamente su quello della sede. I Cantoni interessati devono accordarsi sulla competenza per il prelievo dell’imposta federale diretta. In caso di mancato accordo, devono rivolgersi all’Amministrazione federale delle contribuzioni secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD (DTF 146 II 111 consid. 2.3.1-2.3.7).
2.2.
Secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’AFC, ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
L’art. 108 cpv. 2 LIFD dispone che l’accertamento del luogo della tassazione possa essere richiesto dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e dai contribuenti.
Dallo scambio di email intercorso fra la ricorrente e l’amministrazione fiscale del Canton Grigioni si evince che quest’ultima non intendeva rinunciare alla riscossione delle imposte per il periodo fiscale 2017, per le quali le decisioni di tassazione erano già passate in giudicato. La corrispondenza elettronica in questione è stata inoltrata dalla contribuente all’UTPG. Non risulta che quest’ultimo si sia rivolto al fisco grigionese, per cercare un accordo in merito alla competenza territoriale per la riscossione dell’IFD né d’altronde che abbia richiesto l’accertamento del luogo della tassazione da parte dell’AFC.
Tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale, che concerne la competenza territoriale per la riscossione dell’IFD nei casi in cui si verifichi una divaricazione fra sede e amministrazione effettiva di una persona giuridica, il fisco cantonale, cui era nota la posizione dell’autorità di tassazione del Cantone di sede della contribuente, avrebbe dovuto interpellare l’AFC, prima di respingere il reclamo.
Si giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata. L’UTPG richiederà all’AFC di accertare il luogo della tassazione della ricorrente.
3.2.
Non vi sono per contro le condizioni affinché il fisco ticinese rinunci semplicemente alla riscossione dell’IFD, sulla base dell’accordo transattivo proposto nel corso della procedura di reclamo. La rinuncia in questione era infatti stata prospettata a condizione che la reclamante ritirasse la contestazione in merito alle imposte cantonali 2017 e 2018. La contribuente non ha tuttavia aderito alla proposta, con la conseguenza che l’UTPG è poi entrato nel merito del reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 15 aprile 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’UTPG, affinché sottoponga all’AFC una richiesta di accertamento del luogo della tassazione ex art. 108 LIFD.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
C
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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