AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1994.223
Data decisione, Autorità:
09.05.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00223
Lugano
9 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
segretario
di Camera
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 19 gennaio 1994 di
__________ __________ __________,
____________________,
2.
__________ __________,
____________________,
3.
__________ __________,
____________________,
4.
__________ __________,
____________________,
5.
__________ __________,
____________________,
6.
__________ __________,
____________________,
7.
__________ __________,
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8.
__________ __________,
____________________,
9.
__________ __________,
____________________,
10.
__________ __________,
____________________,
rappr.
da: avv. __________ __________ __________, __________
contro
la risoluzione 15 dicembre 1993 con la quale il
Consiglio di Stato ha approvato il Piano particolareggiato del centro
cittadino del comune di __________ e respinto il loro ricorso;
viste
le osservazioni 14 luglio 1994 del Municipio di __________ e la risposta 31
maggio 1994 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti,
r i t e n u t o
in fatto
a. Gli
insorgenti sono proprietari o comproprietari di una serie di mappali situati
nel centro cittadino di __________. I rapporti di proprietà sono più
precisamente i seguenti: particelle nr. __________e __________: __________ e
__________ __________ (1/2 ciascuno); particella nr. __________ RFD: __________
__________ __________ e __________ __________ (1/2 ciascuno); particella nr.
__________RFD: __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________
(1/15 ciascuno), Comunione Ereditaria composta da: __________ __________,
__________ __________, __________ __________ (2/5); particelle nr. __________e
__________ RFD: coattiva part. __________, __________ e __________; particelle
nr. __________, __________e __________RFD: coattiva part. __________.
b. Il
piano particolareggiato del centro cittadino di __________ (__________),
adottato nel settembre del 1991, prevede un Passaggio pedonale pubblico a
carico delle particelle nr. __________, __________, __________, __________e
__________RFD.
c. I
proprietari di tali particelle hanno inoltrato ricorso contro questo vincolo.
d. L'autorità
di approvazione dei PR ha respinto il ricorso con risoluzione 15 dicembre 1993.
e. I
soccombenti insorgono presso il TPT e chiedono lo stralcio del diritto di
passo. A sostegno di tale richiesta insistono in particolare sull'impatto
deleterio del vincolo sulle loro proprietà (che formano un passo privato ed una
corte interna), sulla possibilità di creare un passo pedonale sulla vicina
particella nr. ________RFD (di proprietà comunale), sull'esistenza nelle
immediate vicinanze dei loro sedimi di un collegamento
(____________________________) che rende superfluo quello in contestazione.
f. Il
Municipio di __________ e l'autorità di primo grado chiedono la reiezione
dell'impugnativa con argomentazioni che verranno all'occorrenza riprese nei
considerandi di diritto.
g. Il
sopralluogo è stato esperito il 13 settembre 1994 e ha dato modo alle parti di
riconfermarsi nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art.
38 LALPT legittima a ricorrere il comune
(cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i
proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del
Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). Il disposto va interpretato alla luce
dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la
legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Il
presente ricorso, intimato nel termine legale di 30 giorni di cui all’art. 38
LALPT, è tempestivo. La legittimità ricorsuale degli insorgenti è data a norma
dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Il
gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.
- Il
comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio
di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a
quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio
oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare
l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi
oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi
invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid.
2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il
TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato
d’opportunità (tranne in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col
ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti
proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro
l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante
implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto,
l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di
procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Giusta
l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo
l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e
valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una
procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e
partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento
oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per
prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico
della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art.
22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed
esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid.
3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il
principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale
istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF
115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364
consid. 2).
Nella
fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale
istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano invece dalle
competenze del TPT.
- Giusta
il diritto federale i PR disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14
cpv. 1 LPT) delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e
protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può prevedere altre zone
d'utilizzazione (art. 18 LPT) nel rispetto dell'ordinamento di cui all'art. 14
LPT ed in particolare della netta separazione fra territorio edificabile e non
edificabile sancita indirettamente all'art. 24 LPT. L'art. 3 cpv. 3 LPT indica
dal canto suo la necessità (lett. a) di ripartire razionalmente i luoghi
destinati all'abitazione e al lavoro e renderli sufficientemente accessibili
con una rete viaria pubblica e (lett. b) di mantenere e costruire vie ciclabili
e pedonali.
A
norma del diritto ticinese il PR si compone di un rapporto di pianificazione,
di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di
realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono, di
regola, i seguenti documenti: piano del paesaggio, piano delle zone, piano del
traffico, piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico, piano
indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 2 LALPT). L'art. 28 cpv. 2 lett.
p LALPT precisa inoltre che le rappresentazioni grafiche di PR fissano, in
particolare, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto
pubblici e privati, con la precisazione delle linee di arretramento, le vie
ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici.
Il
vincolo in contestazione è pertanto fondato su una base legale chiara ed
esplicita.
- Come
precisato dai resistenti, l'interesse pubblico del vincolo, un passo pedonale
pubblico che si sostituisce ad uno privato, consiste nella necessità di creare
un collegamento pedonale supplementare tra due importanti strade, __________
__________ __________ e via __________. I sedimi di proprietà degli insorgenti
sono compresi fra queste due arterie. L'area è attribuita dal __________ ai
comparti speciali D1 e D2, le cui possibili utilizzazioni sono definite nel
Piano dei contenuti urbani, che suddivide i comparti speciali del __________ in
sottocomparti e ne specifica la pianificazione.
Nel
Piano dei contenuti urbani l'area all'esame è inserita nel sottocomparto 2.7. A
norma dell'art. 8 NAPPZCC per questo sottocomparto è prevista una quota minima
di SUL abitativa dello 0%, in altre parole il comparto, come in principio tutti
quelli del centro cittadino, ha una vocazione essenzialmente commerciale o di
servizio. Vocazione che conferma la necessità di dotarlo di passaggi pedonali
pubblici: la quiete di una zona residenziale sarebbe infatti economicamente
nefasta per attività commerciali, alberghiere o di servizio.
- Al
cospetto dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente deve ancora essere
esaminato il rispetto del principio della proporzionalità, segnatamente se il
mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire
lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole
tra il risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al
suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
L'idoneità
del vincolo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso è palesemente
data. Il sussistere delle altre due condizioni comprovanti il rispetto del
principio della proporzionalità è invece recisamente contestato dagli
insorgenti. Essi hanno insistito sul forte impatto negativo del vincolo sulla
loro proprietà, sull'esistenza di altri passaggi pedonali che rendono quello
all'esame superfluo e sulla possibilità di realizzarne uno sulla vicina
particella nr. __________RFD.
Le
scelte pianificatorie operate dal comune e confermate dal Consiglio di Stato
meritano tuttavia conferma per le seguenti ragioni.
Innanzitutto
perché, come indicato al precedente pto 6, gli indirizzi pianificatori del
comparto cui appartengono i fondi dei ricorrenti lo giustificano. Considerati
tali indirizzi la restrizione alla proprietà comportata dal vincolo appare
assolutamente ragionevole. A maggior ragione se si pone mente al fatto che,
secondo l'art. 37 cpv. 1 NAPPZCC, il tracciato dei passaggi pedonali ha
unicamente valore indicativo e deve essere definito nel progetto esecutivo. Di
conseguenza, il tracciato del passo pedonale in contestazione potrà essere
definito, nel caso di ricostruzione del comparto, in modo da minimizzare gli
inconvenienti per i proprietari.
- A
sostegno delle loro domande ricorsuali gli insorgenti hanno anche invocato
(lettera 25 novembre 1994, agli atti) il fatto che il concorso pubblico indetto
dal Municipio di __________ per la concessione di un diritto di superficie per
la realizzazione di un posteggio coperto sul vicino mappale nr. __________RFD è
andato deserto. Questa comunicazione è legata alla tesi ricorsuale secondo la
quale, invece di vincolare i loro fondi, il Municipio di Chiasso avrebbe dovuto
prevedere un passo pedonale pubblico su questa particella, di proprietà
comunale.
Questa
tesi è inconferente.
Il
risultato del citato concorso non ha infatti nessuna valenza pianificatoria. Lo
spostamento sul mappale nr. __________RFD del vincolo in contestazione sembra
inoltre inopportuno perché, quasi al limite di questo sedime, il PPZCC ne
prevede un altro.
- Per
le pregresse considerazioni il ricorso è integralmente respinto. Tasse e spese
di giudizio seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso é respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento di fr. 1'000.-- a
titolo di spese e tasse di giustizia.
-
Intimazione: -
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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