AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.143
Data decisione, Autorità:
20.11.2001, TPT
Incarto n.
90.95.00143
Lugano
20 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
visto
il ricorso del 24 ottobre 1995 di
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contro
la risoluzione 19 settembre 1995 (n° 5249) del
Consiglio di Stato che approva il Piano regolatore particolareggiato
__________ (PRP-PF) del Comune di __________
viste le osservazioni 21
dicembre 1995 del Municipio di __________ e la risposta 5 gennaio 1996 della
Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
Premessa
a. Con risoluzione n.
919 del 10 marzo 1987 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________,
successivamente aggiornato con tre varianti ratificate dall'Autorità
governativa, rispettivamente nel 1989, 1992 e 1994.
Il Governo, tuttavia,
nella risoluzione n. __________non ha approvato la zona industriale __________,
che il comune aveva pianificato a __________, in quanto questo comparto,
inserito in un comprensorio ancora ampiamente libero da costruzioni, era
all'epoca oggetto di studi cantonali per la localizzazione di un interporto-ridotto
di interesse regionale.
Di conseguenza, allo scopo
di salvaguardare quest'area da insediamenti che potessero compromettere la
pianificazione cantonale in fieri, l'allora Dipartimento dell'ambiente ha
pubblicato una zona di pianificazione sui comuni di __________ e di __________,
successivamente scaduta nel settembre 1992, senza che la situazione pianificatoria
fosse risolta.
b. Frattanto, con
risoluzione 5 luglio 1990 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda di Piano
direttore (PD) n. 11.4 di risultato intermedio relativa al
"__________", che individua l'orientamento pianificatorio per questo
comparto territoriale nell'obiettivo di mantenerne la potenzialità insediativa,
segnatamente per funzioni di interesse sovracomunale, salvaguardando la qualità
dell'ambiente e garantendo l'approvvigionamento idrico del __________
__________.
Il piano d'indirizzo
(concetto urbanistico) e il PRP __________
c. L'8 maggio 1991 il
Municipio di __________ ha avviato lo studio di un Concetto urbanistico generale,
coinvolgendo l'Autorità cantonale, i comuni limitrofi, le FFS e i proprietari
direttamente interessati, allo scopo di definire l'assetto di tutto il
territorio del __________ a, compresa quindi anche l'ampia area dello scalo
merci.
Questo studio ha dato
luogo a due strumenti urbanistici, uno di concetto e l'altro operativo, che
possono essere così succintamente illustrati:
il Piano di indirizzo (concetto urbanistico), che interessa tutta l'area
dell'intero __________, vale a dire il comparto compreso in pratica tra via
__________, via __________, via __________, via __________ e __________, a
__________. Esso individua le finalità di utilizzazione ed organizzazione
territoriale del comprensorio, inclusa l'area ferroviaria di cui ne propone la riconversione,
attraverso la ricerca di un concetto urbanistico generale, al fine di
realizzare un Parco tecnologico o un Parco industriale-terziario innovativo.
Questo piano ha un orizzonte temporale di riferimento dell'ordine di 30-50 anni
ed ha valore indicativo;
il Piano regolatore particolareggiato __________ (__________), strumento
giuridicamente vincolante ai sensi dell'art. 54 LALPT, rappresenta il primo
tassello operativo del Piano d'indirizzo e stabilisce le diverse forme di
utilizzazione per una parte distinta del __________. Questo piano è stato
concepito dal Municipio per colmare il vuoto pianificatorio determinato dalla
mancata approvazione della zona industriale del PR __________, di cui si è
detto in precedenza.
d. Il Piano regolatore particolareggiato
__________ è stato adottato dal Consiglio comunale di __________ nella sua
seduta del
12 dicembre 1994 e
pubblicato per un periodo di 30 giorni a partire dal 23 gennaio 1995 presso la
Sala riunioni 4 del Palazzo comunale.
e. __________ e altri
39 cofirmatari hanno contestato questa decisione innanzi al Consiglio di Stato.
Pur condividendo sostanzialmente gli obbiettivi del PRP-PF, essi si sono
opposti alla sua realizzazione a causa dell’inadeguatezza degli accessi
stradali e della mancata predisposizione di adeguate misure ambientali
(protezioni foniche in particolare).
f. Con risoluzione del
19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PRP-PF, respingendo i
ricorsi di prima istanza.
L'autorità governativa ha
osservato che l'accesso al comparto interessato dall'autostrada N2 era
garantito in località __________ dall'asse viario che da via __________ (strada
cantonale ) attraversava il sottopasso alla cantonale e alla ferrovia
() e continuava su via __________.
Il raddoppio del sottopasso
e la sistemazione delle strade afferenti, già previste nel PR __________,
riguardavano la prima tappa, transitoria, relativa agli allacciamenti alla N2 e
corrispondevano alle esigenze derivanti dall'attuazione del PRP-PF.
Solo in una seconda tappa,
relativa alla previsione di realizzazione del Piano d'indirizzo, avrebbe dovuto
essere realizzato un accesso più diretto allo svincolo della N2 (cfr.
risoluzione n. 5249, pag. 36, ad b): a tale scopo il PRP-PF prevedeva 3
varianti, in attesa dell’elaborazione da parte della neo-costituita Commissione
dei trasporti del __________ (__________) del piano dei trasporti regionale,
comprendente anche gli allacciamenti all’autostrada N2 delle aree produttive
del __________.
Tutte le varianti
attraversavano unicamente delle zone miste o delle zone artigianali-industriali,
per cui i problemi di inquinamento atmosferico e fonico sarebbero risultati
modesti.
g. Dissentendo da tale
decisione __________ e gli altri cofirmatari sono insorti davanti al TPT con
atto di ricorso 24 ottobre 1995, chiedendo lo studio di nuovi raccordi stradali
più compatibili con le esigenze di protezione ambientale dell’area residenziale
di __________ nella quale risiedono. A sostegno delle loro allegazioni hanno
ribadito, sostanzialmente, quanto già detto in prima istanza.
h. Nella sua risposta
del 5 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame;
ha sottolineato come il progetto di raddoppio del sottopassaggio in zona
“__________ ”, già previsto nel PR __________e attuabile quale situazione
transitoria, avrebbe dovuto smaltire adeguatamente il traffico indotto verso la
zona del __________.
Da parte sua, il Municipio
di __________ ha segnalato che la pubblica utilità dell’allargamento del
sottopassaggio, essendo il PR 1987 cresciuto in giudicato, non poteva più
essere messa in discussione dagli insorgenti.
i. In data 3 maggio
1996 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo un'ampia
discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande, rinunciando al dibattimento finale.
l. Per completezza va
aggiunto che lo Stato del Cantone Ticino, intendendo procedere ai lavori di
sistemazione della via __________, dell'accesso alla strada cantonale
principale __________ a e all'allargamento del sottopassaggio __________, ha
dato inizio alla procedura d'approvazione del progetto definitivo. Pubblicato
con gli atti d'esproprio dall'11 novembre al 10 dicembre 1996 su ordine del
Tribunale d'espropriazione, è stato giudicato conforme al PR __________del
comune di __________ (a tale proposito cfr. Trib. espr. sott. 2.2.1998 N.
20/96-102 in re Stato del Cantone Ticino, RDAT N. 25/II-1998).
m. I suddetti lavori di
risistemazione viaria sono iniziati nel gennaio 1998 e si sono conclusi a fine
maggio 1999, mentre che il collaudo del sottopasso __________ è stato eseguito
il 15 luglio 1999.
n. Dopo uno scambio di
corrispondenza, i ricorrenti hanno invitato con scritto 5 luglio 2001 questo
Tribunale a voler statuire nel merito.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti in prima istanza, è
senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- L'art. 50 cpv. 1
della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del comune in
quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente
ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli
una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo
principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione ticinese. Il comune
ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino
l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che
decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa
controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie
comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia
riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il
proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia
226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art. 75
della Costituzione federale i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento
per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale
abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è
codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla
scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv.
1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art.
33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT) e attua il contenuto del PD,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT, un PR si compone di un rapporto di pianificazione, di
rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di
realizzazione. Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani
del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di
interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare
esse fissano i fondi la cui utilizzazione è subordinata a un piano
particolareggiato, a un piano di quartiere o ad un'operazione di ricomposizione
particellare (art. 28 cpv. 2 lett. c).
Il piano particolareggiato
organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente
delimitata del territorio comunale, quando particolari obbiettivi di promozione
urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla
protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo
richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore
comunale (art. 54 LALPT).
- Oggetto del
contendere non è tanto la destinazione pianificatoria del __________, che è
anzi sostanzialmente condivisa dai ricorrenti, quanto piuttosto la questione
degli accessi stradali al comparto, ritenuti insufficienti e non compatibili
con le esigenze di protezione ambientale (soprattutto dal profilo
dell’inquinamento fonico). In particolare, da un lato i ricorrenti ritengono non
confacentemente risolta la questione dell'accesso diretto allo svincolo
autostradale della N2, che il __________ prevede con tre varianti in zona
__________, senza predisporre le relative misure di protezione ambientale.
Dall'altro, considerano che la programmata soluzione transitoria (raddoppio del
sottopassaggio __________) sia carente; a sostegno delle loro tesi gli
insorgenti citano i dati del censimento del traffico eseguito nel giugno 1994
che indicano un forte aumento del traffico in corrispondenza del sottopassaggio
__________ a __________.
Di seguito, si procederà
ad una disamina separata di queste due tematiche.
5.1 Allacciamento allo
svincolo della N2.
5.1.1 Prima di entrare nel
merito, si osserva che la LPT impone a tutte le autorità competenti in materia
di pianificazione - Comune, Cantone e Confederazione - di elaborare e
coordinare le loro attività di incidenza territoriale. Ogni provvedimento deve
infatti porsi in consonanza con l'obbligo di pianificare sancito dall'art. 2
LPT e ripreso per il PR dall'art. 14 LPT. Il territorio comunale dev'essere
suddiviso in zone e in particolare nelle in zone edificabili, agricole e
protette, definite nei loro tratti essenziali dagli art. 15, 16 e 17 LPT. La
possibilità offerta dall'art. 18 LPT di delimitare altre zone deve essere vista
alla luce di quest'obbligo, in quanto tutto il territorio deve avere una
destinazione chiara e definita.
5.1.2 Il Piano di
realizzazione del __________, a pag. 104 del rapporto di pianificazione, indica
in merito alle opere di urbanizzazione generale che il collegamento del
comparto con lo svincolo della N2 verrà effettuato da via __________ tramite
via __________ e la realizzazione di due rotonde (cfr. tratto stradale
contrassegnato in rosso nelle Planimetrie a pag. 106 e 118 del Rapporto). A
partire dalla seconda rotonda, il PRP-PF propone tre varianti di allacciamento:
la prima utilizza via __________ e il sottopassaggio __________s; la seconda
disegna un raccordo parallelo alla N2; la terza indica una posizione intermedia
tra le prime due (cfr. linee tratteggiate in arancio sui piani a pag. 106 e
118). I pianificatori indicano che il territorio di riferimento è tutto il
comprensorio del __________ (Piano di indirizzo) comprese le zone edificabili
sui territori giurisdizionali di __________ e _________.
Il piano generale di
sintesi del PRP-PF delimita un comprensorio in località __________,
tratteggiato cartograficamente a bande diagonali color bianco e grigio, ove, in
sovraimpressione, figura l'indicazione "varianti raccordo N2",
denominato in legenda "Area particolare". L'art. 18 NAPRP-PF, che ne
disciplina l'utilizzo, dispone che:
L'area particolare di __________ comprende un settore interessato alla
realizzazione del raccordo tra la via Sottobisio, via __________ e la N2.
L'edificabilità è disciplinata dalle disposizioni del PR ordinario.
-
Gli
eventuali progetti che dovessero interessare la zona dovranno tener conto dei
tracciati del raccordo di progetto.
-
Il
Municipio ha la facoltà di negare la concessione della licenza edilizia qualora
la realizzazione del raccordo fosse ostacolata o resa più difficoltosa.
I pianificatori
sottolineano che i tracciati scelti, ancorché indicativi in attesa
dell’elaborazione di una variante definitiva, risultano essere i più corti tra
il __________ e lo svincolo autostradale di __________, ed evitano di dirottare
il traffico verso la città di __________, già congestionata.
Il Comune giustifica
l'indicazione delle tre varianti con il fatto che la realizzazione di uno tra
questi raccordi spetta al Cantone; quest’ultimo ha demandato lo studio della
soluzione definitiva alla neo costituita Commissione Trasporti del __________
(__________), che dovrà elaborare un progetto globale di mobilità nella regione
e studiare le possibilità di allacciamento delle aree produttive alla N2 (non
solo il __________ quindi, ma anche le altre zone industriali del __________).
5.1.3 L'indicazione a PR
delle tre varianti relative all'acciamento diretto allo svincolo autostradale
N2 è incompatibile col dovere di pianificare sancito all'art. 2 LPT.
A tal proposito giova
ricordare che giusta l’art. 27 cpv. 1 LPT (cfr. art. 58 ss LALPT), se i PR
mancano o devono essere modificati, l’autorità competente può stabilire zone di
pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è
lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione
dell’utilizzazione”. La zona di pianificazione entra in vigore con la sua
pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma
comunque non oltre 5 anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di
altri due il termine di scadenza (cfr. art. 62 LALPT). Contro la zona di
pianificazione e contro la proroga è dato ricorso al TPT entro quindici giorni
dalla scadenza del termine di pubblicazione (cfr. art. 64 LALPT).
In tutta evidenza l'area
particolare del PRP-PF ha soltanto lo scopo di salvaguardare i tracciati delle
tre varianti di allacciamento alla N2 da eventuali interventi che ne possano
pregiudicare la scelta definitiva prima, la sua realizzazione poi. Questa zona
si sovrappone alle aree del PR __________, riservandone la disciplina, come se
fosse una zona di pianificazione, tuttavia senza rispettare la procedura, né la
durata conformemente agli art. 58 e ss. LALPT.
5.1.4 In conclusione va
riconosciuto che, nella fattispecie, l'area particolare del piano delle zone
del __________ e l'art. 18 NAPRP non costituiscono gli strumenti pianificatori
idonei per raggiungere gli scopi prefissi di salvaguardia della pianificazione
perseguiti dal comune e pertanto non potevano venir approvati dal Consiglio di
Stato senza incorrere in una violazione del diritto. Il ricorso è pertanto
accolto su questo punto.
Va da sé che le misure
relative alla protezione ambientale dovranno essere predisposte nell'ambito
della pianificazione, una volta chiarita la scelta del tracciato più opportuno
da parte dell'autorità competente, sia essa comune o Cantone.
5.2 Accesso PRP-PF: Raddoppio
sottopassaggio __________
5.2.1 In merito a questa
problematica, occorre ricordare che in questo caso è in discussione l'accesso
vero e proprio al PRP-PF, quale primo tassello operativo del Piano d'indirizzo
(cfr. in fatto, ad c). Preliminarmente, occorre premettere che la questione
dell'allargamento del sottopasso __________, della risistemazione del tratto
stradale afferente e delle misure di protezione fonica, quale miglioria per
l'accesso alla strada cantonale __________ (via __________) verso l'autostrada
N2, è stata sanzionata dal PR __________, cresciuto in giudicato, quindi in
quanto tale non più sindacabile in questa sede (cfr. Trib. espr. sott. 2.2.1998
N. 20/96-102 in re Stato del Cantone Ticino, RDAT N. 25/II-1998).
5.2.2 I ricorrenti fanno
comunque notare che questa via d'accesso è carente per rapporto ai flussi di
traffico futuri generati dall'attuazione della nuova pianificazione.
Prima di entrare nel
merito, è necessario richiamare la genesi della pianificazione in oggetto, già
illustrata in narrativa. Il sostituisce
in pratica la zona industriale a suo tempo non approvata dal Consiglio di
Stato. Ciò non è avvenuto per carenze intrinseche alla pianificazione comunale,
bensì, occorre ribadire, perché quella pianificazione si sovrapponeva con
l'allora progetto in fieri di ordine superiore, in seguito abbandonato, che
prevedeva un interporto di interesse regionale (cfr. risoluzione del Consiglio
di Stato di approvazione del PR di __________ del 10 marzo 1987, pag. 11). Per
contro, la rete di accessi a detta zona industriale, fra i cui tasselli si
annoverava via __________ e il sottopassaggio __________, è stata approvata,
giacché ritenuta coerente con le previsioni pianificatorie relative all'interporto.
Il __________, subentrando in seguito a tale progetto d'interesse regionale, si
inserisce in questa rete di accessi già pianificati con il PR __________7.
Di conseguenza, ritenuto
quanto esposto al punto precedente, questo Tribunale può soltanto verificare se
il __________ rappresenti un aggravio delle condizioni rispetto alle
pianificazioni precedenti, tale da rimettere in discussione le vie d'accesso
pianificate con il PR __________.
5.2.3 In linea generale si
può ritenere che un'area destinata per la raccolta, lo smistamento e lo scambio
di merci trasportate sia da treni, sia autotrasportate come un interporto,
induca un flusso di traffico veicolare quantomeno pari, se non superiore, di
un'area destinata alla realizzazione di un parco industriale-terziario
innovativo.
In particolare, occorre
sottolineare che il PRP-PF, per la sua specifica natura, avrà un'incidenza
notevolmente inferiore su questo punto rispetto alla vecchia pianificazione non
approvata (zona industriale) e a quella regionale poi abbandonata sia dal punto
di vista quantitativo, sia da quello qualitativo: da un lato esso, coprendo una
superficie notevolmente inferiore rispetto alla vecchia pianificazione, in
quanto ne riserva ca. un terzo all'uso agricolo, consente un insediamento di
attività più limitato, generando così flussi di traffico più contenuti.
Difatti, la contenibilità del piano, con un grado di attuazione ragionevole del
70%, prevede l'insediamento di 1'322 posti di lavoro (cfr. rapporto di
pianificazione, pag. 66).
Dall'altro lato, esso
prevede quale destinazione d'uso l'insediamento di attività "che
rientrano nella categoria dell'High-Tech con la presenza di settori di ricerca,
laboratori, sistemi informatici, supporti logistici per la formazione, centri
espositivi ed in generale in cui sono presenti degli effetti sinergici indotti
su attività produttive e servizi…Deroghe alla destinazione prescritta sono in
particolare ammesse nel caso di aziende con alto valore aggiunto e con carichi
ambientali minimi oppure nel caso di sedi finanziarie-amministrative. Sono in
ogni caso escluse tutte quelle attività che presuppongono il deposito di
macchinari, veicoli e materiali e in particolare di quelle legate all'industria
edilizia e affini sia su terreni aperti che in stabili o capannoni. Sono
parimenti escluse le infrastrutture e le aree di parcheggio per il trasporto e
il trattamento di merci che non siano collegate ad un'attività aziendale
insediata sul sedime di pertinenza. Sono inoltre escluse tutte quelle attività
con carichi ambientali quantitativamente importanti con emissioni di rumori,
vibrazioni, polveri o sostanze volatili e ciò a prescindere dal rispetto delle
disposizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente" (cfr.
art. 5 NAPRP-PF). Da questa lunga definizione del genere di attività
ammissibili - non ammissibili - (per un'esemplificazione di dettaglio cfr.
rapporto di pianificazione, pag. 10 ss.), per lo più orientata verso i servizi,
esula quella industriale intesa nel senso tradizionale del termine, come era
invece il caso della ZI non approvata. Vale a dire una zona versata
esclusivamente alla produzione e generatrice per sua natura di un notevole
traffico indotto, in particolare quello pesante, che, oltre a determinare un
carico più incisivo sulle vie di comunicazione, risulta oltretutto inevitabile,
giacché decisivo per la fornitura di materie prime o di semi-lavorati da una
parte e per la distribuzione dei prodotti finiti dall'altra. Aspetto
quest'ultimo di portata ben più limitata relativamente ad un parco tecnologico
come quello all'esame, dove per altro, va notato, domina una consistente fetta
(circa un terzo dell'intera area) destinata a centro direzionale e a attività
sportive.
5.2.4 D'altro canto, non
giova ai ricorrenti citare la rilevazione del traffico in zona sottopassaggio
__________ del 1994. Difatti, anche quest'ultima è stata presa in
considerazione al momento dell'allestimento del progetto definitivo inerente il
raddoppio del sottopasso, il quale avrà una capacità di "almeno 16'000
veicoli/giorno con una punta oraria di 1'400 veicoli" (cfr. risposta
della Divisione della pianificazione territoriale 5 gennaio 1996, pag. 2), a
fronte di un picco massimo di 7'720 transiti giornalieri misurati giovedì 16
giugno 1994: da questo dato si evince agevolmente l'ampio margine di riserva,
che, visto i contenuti particolari del __________ F, difficilmente potrà essere
eroso, pur tenendo conto della contenibilità a piena attuazione del piano e del
traffico indotto da esso generato.
Da ultimo non va
disconosciuto che questa strada non costituisce l'unica via d'accesso al parco
tecnologico. Essa rappresenta soltanto l'anello di congiunzione più diretto e
privilegiato all'autostrada N2, dal quale transiterà principalmente il traffico
pesante. Il __________ è accessibile difatti sia da via __________, sia dalla
strada __________.
5.2.5 Da quanto precede, si
può riconoscere in definitiva che __________ non presenta una situazione
peggiore, ma addirittura migliore rispetto alle pianificazioni che lo hanno
preceduto e dalle quali sono poi state mutuate le sue vie di accesso.
Pertanto, nella misura in
cui gli insorgenti contestano il sottopasso __________ quale via d'accesso al
__________ il ricorso va respinto.
5.3 In conclusione, il
ricorso è accolto in merito alla zona Area particolare del piano delle zone del
__________ e all'art. 18 NAPRP, che vanno stralciati, mentre che è respinto sul
restante.
Per
questi motivi,
viste
le norme alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza la
risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva la zona area
particolare del piano delle zone del __________ e il relativo art. 18 NAPRP.
-
Non si prelevano spese né
tassa di giudizio.
-
Intimazione: -
__________, __________, per i cofirmatari
- Municipio di ___________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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