AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.147
Data decisione, Autorità:
05.12.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00147
Lugano
5 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 24 ottobre 1995 di
__________ e __________,
__________,
contro
la risoluzione 19 settembre 1995 (n. 5250) del
Consiglio di Stato che approva il PR di __________ e evade i ricorsi di prima
istanza
viste le osservazioni 29
dicembre 1995 del Municipio di __________ e la risposta 6 febbraio 1996 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________ e __________
sono comproprietari della part. n. __________RFD __________o, situata nel
nucleo di __________. Sul mappale sorge la loro casa d’abitazione.
b. Il PR di __________
(revisione 1995) é stato adottato dal Consiglio comunale nelle sue sedute del
16 e 17 maggio 1994.
Esso prevede, in
particolare, una nuova impostazione pianificatoria dei nuclei di __________ e
__________o, tramite l’adozione di due piani particolareggiati.
c. I coniugi __________
hanno contestato innanzi al Consiglio di Stato i contenuti del nuovo PR,
chiedendo in particolare l’annullamento dei PP dei nuclei di __________ e
__________o. A sostegno della loro impugnativa hanno invocato il deterioramento
della qualità di vita nel nuclei a dipendenza degli ampliamenti e delle nuove
edificazione permesse, la deturpazione delle loro caratteristiche
storico-architettoniche nonché la mancata presa in considerazione della
problematica della falda freatica. Ritengono inoltre che il sistema di
riferimento alle quote sul livello del mare adottato per stabilire le altezze
massime degli edifici sia di difficile lettura per i cittadini.
d. Con decisione 19
settembre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il
ricorso di prima istanza, eccezione fatta per due disposizioni di minore entità
(protezione del muro storico al mapp. __________e della facciata dell’edificio
__________).
Nel merito, l’autorità
governativa ritiene che le indicazioni contenute nel piano relative ai nuclei
di __________e __________ non si contrappongono agli obiettivi di
pianificazione insisti nella legislazione federale e cantonale. Osserva a
questo proposito come la competente Commissione delle bellezze naturali (CBN)
non abbia formulato particolari obiezioni in merito alle nuove possibilità
edificatorie nei nuclei.
Quanto al metodo usato per
stabilire l’altezza massima degli edifici (quote sul livello del mare), ritiene
che sia di facile uso per l’ente pubblico ed i progettisti.
e. Dissentendo da tale
decisione __________ e __________ sono insorti davanti al TPT chiedendone
l’annullamento.
A sostegno delle loro
domande ha riproposto, in sostanza, censure e domande del ricorso di primo
grado.
f. Nelle rispettive
osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ postulano
l’integrale reiezione dell’impugnativa.
L’autorità comunale ha in
particolare osservato come le obiezioni espresse dagli insorgenti siano
puramente soggettive, e non sono certo sufficienti ad impedire l’approvazione
del progetto di PR da parte dell’autorità comunale e cantonale dal momento che
non si é in presenza di scelte arbitrarie o manifestamente inopportune dal
profilo pianificatorio.
g. In data 29 maggio
1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo ampia
discussione, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti in prima istanza, è data a
norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”.
Il Consiglio di Stato non
può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del
comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate
quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio
oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità
superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti
il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla
LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano
direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni
vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a
questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o
lo rinvia sui punti difformi ordinando al comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der
Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep.
1991, pag. 45 e segg., in part. pag. 55).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
Il piano particolareggiato
organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente
delimitata del territorio comunale, quando particolari obbiettivi di promozione
urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla
protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo
richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore
comunale (art. 54 LALPT).
- Con un lungo e
articolato ricorso, corredato da un ampia documentazione fotografica, gli
insorgenti si scagliano contro la nuova impostazione pianificatoria dei nuclei
di __________ e __________, che secondo loro risulterebbe talmente carente dal
profilo della tutela storico-architettonica e della qualità di vita da dover
essere integralmente annullata e sostituita da un nuovo studio pianificatorio.
4.1. Viene in primo luogo
ribadita la censura rivolta contro la mancata indicazione dell’altezza massima
degli edifici (espressa in metri sul livello nel mare) nelle rappresentazioni
grafiche dei PP di __________ e __________; tale mancanza renderebbe di fatto
impossibile, secondo gli insorgenti, un controllo delle altezze massime delle
nuove costruzione e della sopraelevazione degli edifici esistenti.
Ora, in effetti le altezze
degli edifici non sono riportate nel PP come prescritto dall’art. 4.3.2.2 NAPR;
esse figurano tuttavia ai successivi art. 4.3.3.2 e 4.3.3.3, per ogni singolo
mappale del nucleo di __________, e 4.4.3.2 e 4.4.3.3. per quelli del nucleo di
Viglio. Inutilmente quindi gli insorgenti si lamentano di una mancata chiarezza
delle indicazioni delle altezze; al contrario, la lettura di questi disposti
delle NAPR premette di individuate con precisione l’altezza e l’ingombro
massimo di ogni singolo edifico dei nuclei. Anche il metodo adottato, che
consiste nell’indicazione della quota espressa in metri sul livello del mare,
non può essere censurato; la struttura alquanto complessa dei nuclei, composti
da strade e stradine in varia pendenza, non permette infatti un calcolo agevole
tramite l’usuale metodo che si riferisce al livello stradale, e ha suggerito al
pianificatore di adottare il criterio, più sicuro e preciso, dell’altitudine.
- Decisamente
contestata é soprattutto la facoltà concessa dai PP di __________ e __________
di costruire nuovi edifici all’interno del nucleo e di ampliare altri già
esistenti.
Questa scelta
pianificatoria é ritenuta dagli insorgenti contraddittoria e poco rispettosa
della caratteristiche storico-architettoniche dei nuclei, nonché suscettibile
di peggiorare sensibilmente la qualità di vita dei residenti, dal momento che
diminuirebbero salubrità, luce e spazi aperti.
Simili argomentazioni non
sono tuttavia condivisibili.
A questo proposito é utile
ricordare che il Tribunale della pianificazione del Territorio, al contrario
delle istanze inferiori, non é abilitato a procedere ad un controllo
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Ciò significa che se
nella specie erano senz’altro proponibili soluzioni alternative, nel senso
indicato dagli insorgenti (di natura piuttosto “conservativa”, a fronte di un
impostazione decisamente propositiva ed innovativa del nuovo PR), la scelta
pianificatoria operata dal comune non appare in contrasto con i dettami della
LPT, né risulta irragionevole, insensata o priva di fondamento a tal punto da
richiedere un intervento correttivo del Tribunale.
Va in primo luogo
osservato che, dapprima in sede di esame preliminare ed in seguito al momento
dell’approvazione governativa, i progetti di PP dei nuclei di __________ e
___________ sono stati attentamente vagliati dai vari servizi cantonali (tra i
quali la Commissione delle bellezze naturali e quella dei monumenti storici),
senza che venissero sollevate particolari obiezioni in merito alla
strutturazione e agli interventi edificatori ammessi nei comparti considerati.
Una lettura delle NAPR permette inoltre di rilevare come gli aspetti di
protezione naturalistica e storico-architettonici dei nuclei non sono affatto
stati trascurati, ma al contrario tenuti in debita considerazione; si veda ad.
esempio l’elenco dei monumenti comunali protetti all’art. 3.3.3 NAPR, tra i
quali figurano numerosi edifici e facciate di edifici dei nuclei, oppure ancora
la protezione del viottolo __________ decretata all’art. 3.4.2.3 NAPR, sotto il
capitolo “zona di protezione del paesaggio antropico”. Altre disposizioni dei
piani particolareggiati di __________ e __________ (art. 4.3.2.5 e 4.4.2.5
NAPR) precisano per le nuove costruzioni o riattazioni nel nucleo l’uso di
materiali rispettanti quelli esistenti, la realizzazione di tetti a falde con
pendenze in armonia con quelle esistenti, la chiusura di porticati o loggiati
esclusivamente con finestre (nessuna muratura quindi) ed ancora la costruzione
di muri di cinta con materiali idonei dal profilo estetico. Nei limiti del
giudizio concesso a questo Tribunale, si può senz’altro affermare che queste
disposizioni sono certamente atte a salvaguardare le caratteristiche più
importanti e peculiari dei nuclei di __________ e __________ e mantenere quella
“qualità di vita” che i ricorrenti, a torto, ritengono irrimediabilmente
compromessa dall’entrata in vigore della nuova normativa pianificatoria.
Non é dato di vedere infine
come la presenza di una falda freatica nel sottosuolo del nucleo di __________
possa seriamente compromettere l’edificazione in loco. Va anzitutto considerato
che l’area é già largamente edificata da secoli (i nostri antenati non si
sarebbero certo stabiliti in quel luogo se non fosse stato salubre) ed é
perfettamente atta all’insediamento di nuove costruzioni nei limiti previsti
dal PP. Le eventuali difficoltà tecniche poste dalla presenza di questa falda
possono inoltre essere facilmente superate con l’adozione di moderni
provvedimenti costruttivi (isolazioni, drenaggi,..) e risolte nell’ambito dei
progetti esecutivi.
Ne risulta che, in
definitiva, la soluzione consacrata dal PR di __________ relativa ai suoi due
nuclei storici appare sufficientemente congrua e sostenibile da meritare
conferma anche in questa sede.
- Per i motivi
sovraesposti, il ricorso deve essere respinto. Tasse di giudizio e spese
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: -
__________ e __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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