AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.158
Data decisione, Autorità:
05.12.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00158
Lugano
5 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto
il ricorso del 8 novembre 1995 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la decisione no. __________ del __________ ottobre
1995 del Consiglio di Stato che approva la revisione del Piano Regolatore del
Comune di __________;
viste le osservazioni del 20 dicembre 1995 del
Comune di __________ e la risposta del 2 maggio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il Signor __________
__________ è proprietario della particella no. __________sita in prossimità del
nucleo __________ nel comune di __________.
b. Nelle sedute del 18,
20, 25 aprile 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione
del Piano Regolatore proposta dal Municipio. Tale piano prevede, fra l’altro,
la realizzazione di un parcheggio lungo la strada per il nucleo di __________
che risulta parzialmente ubicato sul mappale no. __________ di proprietà del
signor __________.
c. Con ricorso del 8
agosto 1994, il signor __________ ha contestato questa scelta pianificatoria
innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che la sua particella venisse liberata
dall’onere della progettata opera pubblica. Egli ha in particolare censurato la
necessità di realizzare un parcheggio in quel luogo, evidenziando come altre
ubicazioni meglio si presterebbero a questo scopo.
d. Con decisione del 3
ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di Brissago e respinto il
ricorso di prima istanza.
L’autorità governativa ha in particolare osservato come essa non può
sostituirsi al Comune nelle sue scelte pianificatorie quando queste risultano
sufficientemente fondate e ciò anche se altre soluzioni potrebbero apparire
altrettanto opportune o migliori.
Il Governo ha inoltre evidenziato come sia compito del PR prevedere un
potenziamento dei posteggi di servizio per i nuclei dato ch’esso ha come
obiettivo non soltanto la tutela di quest’ultimi, ma anche la loro
rivitalizzazione.
e. Dissentendo da tale
decisione il signor __________ insorge ora dinanzi a questo Tribunale
riproponendo, in sostanza, le medesime censure del ricorso di primo grado e
segnatamente la mancanza di un effettivo fabbisogno di posteggi, la difficoltà
tecnica di realizzazione del previsto parcheggio, con conseguenti costi
eccessivi, e l’esistenza di alternative più appropriate.
f. Nelle rispettive
osservazioni al gravame, Consiglio di Stato e Municipio di __________ ne
chiedono l’integrale reiezione.
g. In data 29 agosto
1996 è stato esperito un sopralluogo all’occasione del quale le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der
Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991,
pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29
consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione
delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi
pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in
contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
- Il ricorrente nega
l’esistenza del requisito dell’interesse pubblico al posteggio in esame data la
mancanza di un effettivo fabbisogno.
Ora, dal Rapporto di
pianificazione sul Piano del traffico figurante agli atti, si evince che il
Comune di __________ ha proceduto alla raccolta di tutti gli elementi necessari
alla verifica del funzionamento dei posteggi, comprendente, oltre al rilievo di
tutte le aree pubbliche di posteggio e dei principali posteggi ad uso pubblico
presenti sul territorio comunale, un’indagine sul tasso di occupazione dei posteggi
di breve durata e lo stazionamento “illegale” nei periodi di forte affluenza
turistica. Da ciò è risultato che la situazione dei posteggi nel Comune di
__________ presenta due situazioni ben distinte; durante l’estate e in periodi
turistici (quando la popolazione in pratica raddoppia) si registra un numero di
posteggi nettamente insufficiente per soddisfare la domanda; nei restanti
periodi dell’anno non si pongono particolari problemi, se non presso i nuclei
delle frazioni. Ritenuto che tra gli indirizzi pianificatori sviluppati dal
comune figura pure quello della valorizzazione dei nuclei tradizionali,
l’intenzione del comune di rivalutare da un lato i percorsi pedonali
all’interno dei nuclei, cercando dall’altro lato di creare aree di posteggio periferiche
in maniera da eliminare i posteggi abusivi lungo le strade e permettere
comunque la sosta, appare senz’altro confacente.
In particolare per quanto riguarda il parcheggio qui contestato, va osservato
ch’esso serve, da una parte a trovare una soluzione al problema parcheggio
durante i mesi estivi e dall’altra a consentire la ristrutturazione,
rispettivamente l’ampliamento di abitazioni del nucleo, con conseguente
rivitalizzazione e rivalutazione del medesimo, ciò che attualmente risulta
difficile data l’impossibilità di creare posteggi privati.
In entrambi i casi lo scopo perseguito é quello di liberare le strette stradine
e le corti del nucleo dall’ingombrante presenza di veicoli posteggiati e di
prevenire la disordinata realizzazione di posteggi privati in zone sensibili
come quelle del nucleo.
Alla luce di queste
considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta
risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
- Resta da esaminare
la questione a sapere se il vincolo rispetti il principio della proporzionalità
e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è
idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un
rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della
proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Il ricorrente nega
l’idoneità e l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa
censura non può però essere seguita.
L’area scelta per
l’infrastruttura, posta all’entrata del nucleo d’Incella si presta, a mente di
questo Tribunale, alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti del
nucleo; questa ubicazione ha infatti il vantaggio di essere facilmente
accessibile e molto vicina alle abitazioni (é infatti noto che
un’infrastruttura troppo discosta non sarebbe utilizzata dai potenziali
fruitori). Attualmente del resto già viene utilizzata a questo scopo; si
tratterebbe dunque semplicemente di mutare una situazione provvisoria in definitiva.
Del resto le localizzazioni alternative suggerite dal ricorrente risultano
troppo discoste dalle abitazioni e meno appropriate dal profilo della sicurezza
del traffico e quindi in definitiva meno adatte allo scopo in concreto
perseguito dal Comune.
Il pur comprensibile
sacrificio che ne deriva al proprietario deve, nella presente fattispecie
pertanto cedere il passo al preminente interesse pubblico soggiacente alla
realizzazione del posteggio pubblico sul suo fondo.
- Stando
così le cose, il ricorso deve essere respinto.
Tassa
di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente è condannato
al pagamento di una tassa di giudizio e di spese per complessivi fr. 300.--
(trecento).
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster