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Numero d'incarto:
90.1997.145
Data decisione, Autorità:
17.02.2004, TPT
Incarto n.
90.1997.145
Lugano
17 febbraio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 ottobre 1997 di
__________ __________, __________ __________,
patr. da: avv. __________ __________, __________
__________,
contro
la risoluzione 27 agosto 1997 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
20 novembre 1997 del
municipio d __________;
- 9 dicembre 1997 della
divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
e considerato in fatto e in diritto
che il
ricorrente ha chiesto l’inserimento del mapp. __________ di __________ in zona
edificabile R3, dichiarandosi però nel contempo d’accordo con un’eventuale attribuzione
del fondo in parola alla zona R2;
che,
all’udienza del 5 febbraio 1998, l'assetto pianificatorio del fondo in oggetto
è stato ridefinito;
che in
effetti con risoluzione 1. ottobre 2002, cresciuta in giudicato, il Consiglio
di Stato ha approvato una variante del piano regolatore che contempla
l’attribuzione del fondo in oggetto alla zona residenziale estensiva (R2);
che, con
scritto 23 dicembre 2003, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate un
termine scadente il 31 gennaio 2004 per inoltrare eventuali osservazioni, decorso
il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai ruoli del ricorso senza aggravio
di spese e assegnazione di ripetibili;
che, nel
termine assegnato, l’insorgente si è dichiarato d’accordo con lo stralcio,
protestando però nel contempo spese e ripetibili (cfr. scritto 8 gennaio 2004);
il municipio, d’accordo con lo stralcio, si è opposto all’accollo delle spese e
delle ripetibili (cfr. scritto 13 gennaio 2004 e 10 febbraio 2004); dal canto
suo, la divisione della pianificazione territoriale ha accondisceso alla chiusura
del procedimento (cfr. scritto 8 gennaio 2004);
che il
gravame di cui trattasi è divenuto privo d’oggetto per effetto della variante
di piano regolatore;
che esso
va dunque stralciato dai ruoli;
che,
nell’ambito del presente procedimento, alla variante di piamo regolatore approvata
con risoluzione 1. ottobre 2002 dal Consiglio di Stato dev’essere conferito valore
di acquiescenza nei confronti delle domande del ricorrente;
che di
conseguenza, l’insorgente, assistito da un patrocinatore, ha diritto al versamento
di ripetibili da parte del comune, il quale, nella sua veste di ente
pianificante, dev’essere considerato soccombente giusta l’art. 31 PAmm (cfr.
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n. 2;
inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997,
ad art. 110 cpv. 1 n. 3);
che,
invano, il comune tenta di scaricare tale obbligo sulle spalle dello Stato,
accennando al fatto che la risoluzione 1. ottobre 2002 con cui il Consiglio di
Stato ha approvato la variante di piano regolatore che ha sancito, a titolo
definitivo, l'inclusione del fondo nella zona edificabile, non costituisce
altro che una conferma delle decisioni adottate dal legislativo comunale, quo
all'edificazione della località __________ -, nell'ambito della
revisione del piano regolatore: in effetti tali decisioni non potevano essere
approvate, com'è - implicitamente - stato ammesso dallo stesso comune, che ha
approntato la variante di cui si è detto (cfr., circa i motivi che hanno
indotto il Governo a non approvare la prima proposta di assegnazione alla zona
edificabile della località __________ -, ove è ubicato il fondo in
oggetto, la risoluzione governativa 27 agosto 1997, cifra 3.6.2, lett. e, pag.
19 segg., e la risoluzione governativa 1. ottobre 2002, cifra 4.2.2, lett. d,
pag. 22 segg.);
che il
Tribunale non preleva una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
decreta
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
preleva una tassa di giustizia. Il comune di __________ è condannato a versare
al ricorrente fr. 500.- (cinquecento) per ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________ __________, __________ __________,
patr. da: avv. __________ __________, __________
__________;
Comune di __________, __________ __________,
rappr. da: municipio di __________, __________
__________;
Consiglio di Stato, __________ __________,
rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione
territoriale, __________ __________.
Il presidente La
segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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