AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1998.50
Data decisione, Autorità:
09.12.1998, TPT
Incarto n.
90.98.00050
90.98.00049
Lugano
9 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visti
i ricorsi 26 febbraio 1998 di
1.__________ __________,
__________,
2.Avv.
__________, __________, __________ e __________ __________, __________
1,2
rappr. da: St.leg. __________ & __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ gennaio 1998 del Consiglio
di Stato in merito alla proposta di zona residenziale estensiva __________
nel Comune di __________
vista la risposta 5 maggio
1998 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ è proprietario delle part. n. __________e __________RFD di
__________. __________, __________, __________ e __________ __________ sono invece
comproprietari delle part. n. __________e __________RFD. Secondo il PR del 1979
questi fondi sono attribuiti ad una zona residenziale intensiva a 7 piani (R7).
b. In data 27 agosto
1997 il Consiglio di Stato ha approvato il progetto di revisione del PR di
__________; su alcuni punti per i quali l’autorità governativa era in
disaccordo con il progetto di PR presentatogli per approvazione, la decisione è
tuttavia stata posticipata per dare tempo agli interessati di intimare le
proprie osservazioni e salvaguardare il loro diritto di essere sentiti. Tra i
punti in contestazione figura anche l’aumento di un piano (da 7 a 8) della
vasta fascia residenziale-alberghiera situata a est del centro comunale,
compresa tra la linea ferroviaria FFS e il lago.
c. Nelle rispettive
osservazioni, i sopracitati proprietari hanno contestato l’intenzione del CdS
di non approvare la nuova regolamentazione.
Essi eccepiscono
innanzitutto nell’agire del CdS una violazione dell’autonomia comunale in
ambito pianificatorio; dal profilo urbanistico non vedono inoltre quale danno
possa arrecare alla visione generale del Golfo di __________ un fronte di 8
piani anziché di 7.
d. Con risoluzione del
21 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato quanto preannunciato nella
precedente decisione annullando la modifica dell’altezza massima degli stabili
ammessa per la zona RI8; il relativo art. 34 NAPR viene pure modificato in tal
senso.
e. Contro questa scelta
pianificatoria __________ __________, __________, __________, __________ e
__________ __________ sono insorti dinanzi al TPT. Nel merito essi ribadiscono
le argomentazioni e le censure già esposte nelle loro precedenti osservazioni
al Consiglio di Stato.
f. Nelle proprie
osservazioni al ricorso, il Consiglio di Stato ribadisce che l’aumento
dell’altezza massima previsto dal Comune di __________ è tale da modificare gli
equilibri che caratterizzano l’attuale assetto complessivo del Golfo di
__________, e non può pertanto essere accettato. Da parte sua il Municipio di __________
ritiene invece ingiustificato l’intervento del Consiglio di Stato. Delle
rispettive argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
g. In data 30 giugno
1998 si è svolto il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione i ricorrenti
hanno chiesto l’assunzione di una perizia che si pronunci sull’effetto che
avrebbe nella visione d’insieme del golfo un innalzamento da 7 a 8 piani degli
edifici sul lungolago di __________ e nella retrostante zona.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
c) LALPT.
Presentati
nei termini di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili
in ordine. Vista la loro sostanziale identicità, possono venir
decisi in un unica trattazione.
1.1. In sede si sopralluogo
gli insorgenti hanno chiesto l’assunzione di una perizia che si pronunci
sull’effetto del previsto aumento di un piano della zona residenziale intensiva
R7. Ora, tale mezzo di prova è ritenuto superfluo da questo Tribunale; la
documentazione agli atti e la perfetta cognizione dei luoghi sono sufficienti
per poter valutare gli effetti della prevista misura pianificatoria senza
ricorrere alla citata perizia. In forza di un anticipato giudizio sulle prove,
la richiesta ricorsuale è quindi respinta.
-
II comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re
comune di Brissago). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3
lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da
parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma
dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il
PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della
legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A
contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al
comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti.
Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (116 Ia
226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in
part. 55).
-
La vertenza ruota
attorno al tema della densificazione. E’ infatti seguendone il dettato
che il comune ha aumentato i parametri edificatori del quartiere, ed in particolare
proposto l’aumento dell’altezza massima degli edifici sino a 26,5 metri (8
piani). Tale indicazione non è, come detto, stata seguita dal Consiglio di
Stato, che ha riportato l’altezza massima ai previgenti 7 piani.
Ricordiamo che tra gli
scopi della pianificazione del territorio figura in primissimo piano quello di
assicurare “una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale
abitabilità del territorio”. E’ quanto l’art. 22quater Cost fa carico ai
Cantoni di attuare attraverso i piani di azzonamento, nell'ambito delle norme
generali che la Confederazione dovrà stabilire in via legislativa. In ossequio
a questo dettato la LPT ordina a Confederazione, Cantoni e Comuni di provvedere
affinché il suolo sia utilizzato con misura (art. 1 cpv. 1 LPT). A
sua volta l’art. 3 cpv. 3 LPT prescrive che: “Gli insediamenti devono
essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro
estensione.
E’ il principio dell’uso
parsimonioso del suolo, della concentrazione delle aree edificabili e,
implicitamente, della densificazione edificatoria: la condanna con ciò
dell'edificazione sparsa (Streubauweise) e in genere di un uso dispersivo del
suolo. Il principio non è però assoluto. Ne tempera i possibili eccessi il
postulato dell’art. 1 cpv. 2 lett. b LPT che vuole siano “creati e
conservati insediamenti accoglienti”. Dal canto suo il capoverso 3 ordina
di inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati, di preservare per
quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive e
moleste e inoltre di conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi.
Densificazione, dunque, ma
senza perdere di vista, sacrificandola acriticamente al postulato della
razionalità, la qualità dell'insediamento.
Qui, come dappertutto in campo
pianificatorio, non v'è spazio per regole eccessivamente rigide e schematiche,
impotenti a gestire la complessità della realtà, ma occorre comporre le diverse
esigenze in modo da promuovere un insediamento ordinato, dallo sviluppo
armonioso, rispettoso del paesaggio e dell’ambiente, che nel contempo risponda
ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione. Queste sono, notoriamente,
molteplici e variegate, irriducibili a formule semplificatorie.
E’ dunque d’obbligo
un’attenta e rigorosa ponderazione degli interessi, come puntualmente prescrive
l’art. 3 OPT.
E’
alla luce di questi principi che va giudicata la validità della mancata
approvazione da parte del CdS della densificazione operata
dal PR in esame.
- A favore della
soluzione degli 8 piani, nelle proprie osservazioni inviate al CdS, il Comune
precisa di voler favorire una densificazione del territorio edificato dato che
“l’esiguo spazio di superfici edificabili a disposizione nel comprensorio
comunale fa’ si che, nel caso in cui saremo confrontati ad uno sviluppo
demografico nel corso dei prossimi decenni, le potenzialità edificatorie
dovranno per forza di cose venir ricercate verso l’alto”. Per quanto
attiene al coordinamento con il vicino Comune di __________, si sottolinea
invece che “premesso che il PR di __________ intende proiettarsi verso la
realtà degli anni 2000, e prevedere lo sviluppo del comune con una prospettiva
di almeno 30 anni, ben difficilmente la situazione urbanistica dei comuni
limitrofi in tale lasso di tempo potrà rimanere, a nostro giudizio, immutata”.
Fa’ inoltre notare come durante la fase di esame preliminare, il Municipio si è
dichiarato disposto a ridurre l’edificazione del comparto da una proposta
iniziale che contemplava i 9 piani (29,5 metri) a 8 piani, al fine di
raggiungere un compromesso con l’autorità cantonale.
Il Comune chiede quindi
l’accoglimento dei ricorsi __________ e __________.
Il Consiglio di Stato,
richiamando le perplessità già espresse dal Dipartimento in sede di esame
preliminare, ha ritenuto di non poter approvare la proposta comunale nemmeno
nella sua formulazione ridotta a 8 piani, riconducendo il regime pianificatorio
del quartiere a quello previgente (7 piani). Argomento decisivo è stato
ritenuto quello dell’omogeneità pianificatoria-urbanistica che caratterizza
attualmente il Golfo di __________. Una modifica unilaterale da parte di
__________ (dal momento che __________ sembra non abbia nessuna intenzione di
modificare i parametri edificatori della zona prospiciente il lago) sconvolgerebbe
questo equilibrio, con gravi conseguenza dal profilo urbanistico e
architettonico.
4.1. L’aumento delle
possibilità edificatorie di un piano nella vasta fascia residenziale intensiva
che fronteggia il lago a est del centro di __________, ne conveniamo con il
Consiglio di Stato, non è senza conseguenze per l’assetto territoriale
dell’intero golfo di __________.
La zona residenziale
intensiva che il Comune vuole rendere a 8 piani costituisce un fronte di ca.
500 metri lungo la riva del lago; vi sono insediati degli edifici abitativi ma
anche alcuni grandi alberghi. Il terreno sale poi in leggera pendenza verso la
massicciata della linea FFS, situata sulle ultime falde del Monte __________
__________.
Ad un ipotetico
osservatore situato nel mezzo del lago non sfuggirebbe certo la discrepanza,
seppur di modesta entità (ca. 3 metri) tra il fronte costruito di __________ e
quello di __________; per gli edifici situati in posizione retrostante,
l’innalzamento di un piano risulterebbe ancora più visibile rispetto a quelli
in riva al lago (o per meglio dire al livello della cantonale per __________).
Certo, si può obbiettare
che già oggi questo fronte non è omogeneo ; alcuni edifici spiccano per la loro
mole insolita e/o la loro maggior altezza rispetto agli edifici circostanti
(ad. esempio il complesso “__________ __________ ” su __________ __________ a
__________, di circa 10 piani). In più, come argomentato dagli insorgenti e dal
Comune di __________, il nuovo PR di __________ prevede nella sua zona centrale
un’edificazione di 9 o, in corrispondenza dell’attuale Albergo __________,
addirittura 11 piani. Ora, pur non volendo disconoscere queste realtà presenti
o future che siano, il loro peso nel contesto del golfo va relativizzato; si
tratta pur sempre di interventi puntuali, isolati, che tendono a marcare con la
loro “forte” presenza una certa parte del territorio (il previsto edificio a 11
piani dovrà costituire una specie di “porta di entrata” a __________); effetto
diverso avrebbe invece l’aumento generalizzato delle altezze su tutta (o gran
parte) della cornice del lago. Così facendo, questa stessa cornice, che ci
appare ora armoniosa e tutto sommato omogenea, rischia di essere sconvolta da
un’operazione architettonica di dubbio gusto; la stessa presenza di edifici
“forti”, marcanti, rischia di essere banalizzata se il contesto che li circonda
viene sempre più densificato.
4.2. In definitiva, la
decisione del Consiglio di Stato, che ha negato l’aumento dell’altezza massima
degli edifici di un piano nella zona residenziale intensiva R7, non può essere
censurata: essa è fondata su una valutazione improntata al rispetto di noti
criteri pianificatori quali quello del coordinamento con i comuni vicini e di
un uso funzionale del suolo compatibile con la qualità dell’abitato. Anche il
tanto invocato principio dell’autonomia comunale deve cedere il passo se si
tratta di porre rimedio a soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali o non danno loro sufficiente attuazione.
Quanto al principio della
densificazione, che il comune ha invocato a supporto della misura in oggetto,
va nondimeno notato che il CdS ha comunque accettato il principio di un aumento
dell’indice di sfruttamento per la zona di utilizzazione R7.
- Visto quanto
precede, i ricorsi sono respinti; tasse di giudizio e spese vengono messe a
carico delle parti soccombenti.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,.
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi sono respinti
.
-
Il ricorrenti sono
condannati al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi
fr. 800.-- (ottocento), in ragione di fr. 400.-- cadauno.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________, per i ricorrenti
Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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