AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1998.75
Data decisione, Autorità:
20.04.1999, TPT
Incarto n.
90.98.00075
Lugano
20 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
visto
il ricorso del 12 marzo 1998 di
avv. __________
__________, __________ __________ __________,
contro
la risoluzione __________febbraio 1998 (n° )
del Consiglio di Stato, che approva la revisione totale del PR di __________
-;
viste le osservazioni 15
maggio 1998 del Municipio di __________ -__________ e 10 luglio 1998 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli
atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il 22 aprile 1996 il
Consiglio comunale di __________________ ha approvato la revisione totale del
PR: in particolare il nuovo Piano delle zone prevede per la fascia collinare -
attribuita in precedenza alla zona R2a - due diversi tipi di azzonamenti: la
zona R2 con un indice di sfruttamento (i.s.) dello 0.5 e la zona R2P con un i.s.
dello 0.4 (cfr. art. 44 NAPR); inoltre i mappali n° _________, _________ e
_________ RFD, attribuiti dal vecchio PR alla zona RC4, sono stati inseriti in
zona R5.
b. Avverso tale
ordinamento è insorto davanti al Consiglio di Stato l'avv. _________ _________,
in qualità di cittadino attivo nel Comune e di comproprietario del mapp. n°
_________ RFD, chiedendo in via principale:
° l'inserimento dei
mappali n° _________, _________ e _________ RFD in zona RC5,
° un
aumento dello 0.2 dell'i.s. previsto per le zone RC5, R5, R4 e R4P,
° l'attribuzione
di tutta la zona R2P alla zona R2 e, in via subordinata, l'inserimento dei
mappali n° _________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________RFD in zona R2.
In particolare, secondo il
ricorrente, l'azzonamento proposto per la bassa fascia collinare non sarebbe
più atto a conseguire gli scopi d'ordine paesaggistico previsti in origine con
lo Studio preliminare 1993, che contemplava la creazione della zona R2P per
rafforzare l'area di stacco prevista sopra il nucleo di _________. Ritenuto che
tale impostazione è stata abbandonata, a tutt'oggi la misura sarebbe priva di
significato e inutile visto che il comparto risulterebbe ampiamente protetto
anche uniformando i parametri con quelli della zona R2.
Il Municipio in sede di
risposta si rimetteva al giudizio del Governo per le richieste relative alla
zona R2P e postulava la reiezione delle altre censure.
c. Con ris. gov. 4
febbraio 1998 (n° __________) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione
totale del PR di -, respingendo integralmente il ricorso
dell'avv. _________.
d. Dissentendo da tale
decisione, l'avv. _________ insorge ora per gli stessi motivi davanti al TPT.
e. Il Municipio di
__________________ nelle sue osservazioni ripropone le richieste avanzate in
prima sede, mentre il Governo postula la reiezione del gravame.
f. In data 22
settembre 1998 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale il
ricorrente dichiarava di abbandonare le richieste relative alla zona RC5 ed
all'aumento dell'i.s. nelle zone RC5, R5, R4 e R4P.
r i t e n u t o,
in diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. La
LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15 marzo 1995).
In concreto, la
legittimazione attiva dell'avv. _________, già insorto in prima sede, per gli
stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT).
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
-
II Comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
Comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (art. 16 CF; DTF 115 Ia
44). Il Comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re
Comune di Brissago). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3
lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da
parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma
dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il
PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della
legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A
contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al
Comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti.
Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
Comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il Comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (116 Ia
226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
3.1 La pianificazione del
territorio trova la sua base costituzionale nell'art. 22 quater Cost, adottato
da popolo e cantoni il 14 settembre 1969. I Cantoni dovranno, nell'ambito delle
norme generali che la Confederazione stabilirà in via legislativa, allestire
piani di azzonamento "per assicurare una funzionale utilizzazione del
suolo e una razionale abitabilità del territorio" (cpv. 1).
Nello stesso tempo è stato
adottato l'art. 22 ter che eleva la proprietà a diritto costituzionalmente
garantito, dando tuttavia facoltà a Confederazione e Cantoni di restringerla,
rispettivamente espropriarla (in via legislativa) se l'interesse pubblico lo
richiede.
Il quesito si pone
frequentemente nell'ambito della pianificazione, nei casi in cui non è
possibile attuare il precetto dell'art. 22 quater (ossia assicurare una
funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio)
senza ledere la proprietà.
Non basta tuttavia un
interesse generico: quello specifico addotto a giustificazione della
restrizione deve predominare sugli altri interessi pubblici confliggenti e
prevalere finalmente sull'interesse privato.
3.2 La Confederazione ha
fatto uso delle competenze conferitegli dall'art. 22 quater Cost
emanando la LPT, entrata in vigore il 1.1.1980.
Giusta l'art. 1,
Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato
con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e
ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono
conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e
dell'economia.
A sua volta l’art. 3 cpv.
3 LPT prescrive che: “Gli insediamenti devono essere strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione.
E’ il principio dell’uso
parsimonioso del suolo, della concentrazione delle aree edificabili e,
implicitamente, della densificazione edificatoria: la condanna con ciò
dell'edificazione sparsa (Streubauweise) e in genere di un uso dispersivo del
suolo. Il principio non è però assoluto. Ne tempera i possibili eccessi il
postulato dell’art. 1 cpv. 2 lett. b LPT che vuole siano “creati e
conservati insediamenti accoglienti”. Dal canto suo il capoverso 3 ordina
di inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati, di
preservare per quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni
nocive e moleste e inoltre di conservare i siti naturali e gli spazi
ricreativi.
3.3 La pianificazione del
territorio avviene segnatamente attraverso il piano di utilizzazione comunale
(Piano regolatore: PR) che, giusta l'art. 14 LPT, disciplina l'uso ammissibile
del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette,
così come definite agli art.li 15, 16, 17 LPT. Queste le zone prescritte dal
diritto federale. I Cantoni possono prevederne altre (art. 18 LPT).
Nel Cantone Ticino l'art.
28 cpv. 2 lett. a LALPT dà facoltà al Comune di "precisare la destinazione
delle zone edificabili destinate all'abitazione e al lavoro. La destinazione di
queste zone può ulteriormente essere precisata e limitata; segnatamente possono
essere previste zone per residenze esclusivamente o parzialmente primarie o
secondarie, zone industriali o artigianali con adeguati servizi. All'interno
delle zone possono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per
particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo
svago". Il Piano regolatore deve dunque in primo luogo suddividere il
territorio in zone; ad es. zone industriali, agricole, forestali, d'interesse
storico, ambientale-paesaggistico e residue; deve quindi stabilire i parametri
edificatori zona per zona, specificarne la destinazione, precisare gli usi
ammessi e se del caso in quale misura e a quali condizioni. Tutto ciò rientra nella
sfera di competenza del Comune. Come afferma Jagmetti (Commentario alla
Costituzione federale, ad art. 22 quater n. 10), entro i limiti della loro
autonomia i Comuni "possono essere attivi in materia di legislazione e
creare loro stessi le basi per una restrizione della proprietà".
4.1 Come già ricordato, l'art.
22 ter Cost. eleva la proprietà a diritto costituzionalmente garantito, dando
tuttavia facoltà a Confederazione e Cantoni di limitarla, nella misura in cui
la restrizione si fonda su una base legale sufficiente, è giustificata da
motivi d'interesse pubblico ed è proporzionata (G. Müller, Commentaire de la Cost.
féd, art. 22 ter, n. 16).
A tale proposito va
sottolineato che in linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la
generalità dei cittadini o una sua frazione significativa che compete al potere
pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a
un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione
corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività
(G. Müller, Commentaire del la Cost. féd., art. 22ter n. 34). Tale interesse
deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.
Nel caso concreto, l'art.
44 NAPR, disciplinante la zona residenziale estensiva R2/R2P di
__________________, configura una norma generale ed astratta, adottata dal
Consiglio comunale, ossia dall'organo competente in materia comunale a norma di
LOC. Il contestato disposto costituisce dunque la valida base legale delle
restrizioni della proprietà lamentate in questa sede. Rimane dunque da
esaminare se nella fattispecie la differenziazione dei parametri edilizi
prevista dalla norma è sorretta da un eminente interesse pubblico e, in caso di
risposta affermativa, se la restrizione della proprietà è proporzionata al fine
perseguito.
4.2 Per rispondere al
quesito occorre anzitutto premettere che dal profilo territoriale il comune di
- può venir connotato per la sua netta separazione in cinque
comparti: la zona di montagna boscata; la collina, edificata in forma dispersa
e a bassa densità insediativa, con i nuclei tradizionali; la parte insediativa
pianeggiante, situata fra la cantonale e la ferrovia; la fascia intermedia, fra
la ferrovia e l'autostrada; la presenza infine, oltre la __________, di vaste
aree di svago contigue al lago e di ampie superfici agricole.
A tal proposito giova
ricordare che il Piano d'indirizzo territoriale agosto 1993 aveva individuato
fra le varie problematiche di carattere insediativo che concernono il Comune lo
sfruttamento dispersivo delle zone residenziali e la necessità di qualificare
lo sviluppo edilizio della zona collinare in modo da permettere una corretta
valorizzazione delle sue testimonianze storico-paesaggistiche. Il Piano
d'indirizzo confermava quindi per la fascia collinare una destinazione
residenziale estensiva affiancata da una puntuale valorizzazione dei nuclei
tradizionali. Inoltre, come indicato dal ricorrente, al fine di preservare le
componenti paesaggistiche dominanti, veniva proposta nella bassa collina la
formazione di due aree di stacco parallele, poste ad ovest rispetto al nucleo
di _________, e l'emanazione di prescrizioni di zona particolari. Secondo il
Piano d'indirizzo tale ordinamento avrebbe favorito l'obiettivo di compattare
puntualmente l'edificazione della bassa collina, soprattutto a salvaguardia
delle superfici vignabili e di quelle libere (p. 15 del Piano d'indirizzo). Da
notare che l'i.s. proposto era dello 0.35 rispetto allo 0.5 previsto per la
zona collinare intermedia e alta (cfr. Allegato 7).
Il Dipartimento del
territorio, in sede di esame preliminare, aveva tuttavia sollevato forti dubbi
circa l'adeguatezza e il significato delle aree di stacco per conservare i
vigneti: "Voler caratterizzare o conservare un'immagine della collina vignata
attraverso il mantenimento di esili porzioni che risulterebbero dei resti tra
le strisce edificate a monte e a valle, ci sembra assolutamente
inopportuno". Inoltre, secondo il Dipartimento, le prescrizioni di
zona risultavano troppo limitative e poco chiare per quanto concerne
l'impostazione degli accorgimenti per il controllo delle altezze e delle
lunghezze di facciata.
4.3 Preso atto delle
indicazioni del Dipartimento, con la proposta all'esame il Comune ha rinunciato
alla previsione delle due aree di stacco poste ad ovest del nucleo di _________
ed ha emanato, come misure di protezione paesaggistica della bassa zona
collinare, delle aree di stacco puntuali a contorno della Chiesa __________
__________ e nella fascia che confina a nord con il nucleo tradizionale (Cp2),
assegnando al comparto un i.s. inferiore dello 0.1 rispetto alla zona collinare
intermedia e alta. Per rapporto ai contenuti del Piano d'indirizzo, la
normativa d'applicazione viene semplificata: l'art. 44 NAPR, concernente la
zona residenziale estensiva R2/R2P, recita ora (vengono tralasciati i cpv. 4 e
5, che prevedono prescrizioni particolari per i mappali n° __________,
__________, __________e __________RFD):
-
E' ammessa
l'edificazione di costruzioni residenziali e l'inserimento parziale di
contenuti lavorativi di servizio purché non in contrasto con le finalità della
zona.
-
Indice
di sfruttamento (valore massimo):
nella
zona R2 I.s. = 0.50
nella
zona R2P I.s. = 0.40
- L'altezza
massima è di ml. 9.00
(...)
- All'aperto non è
ammessa la formazione di aree di deposito.
Per completezza va
osservato che il Consiglio di Stato, nella decisione impugnata, ha stralciato
d'ufficio la regolamentazione prevista al cpv. 3 dell'articolo, mediante cui
veniva concesso un supplemento d'altezza per terreni con pendenza superiore al
40%: pur condividendo la scelta di accordare dei supplementi per terreni con
forti pendenze, già l'altezza di base di ml. 9.00 veniva considerata dal
Governo piuttosto elevata per una zona R2, motivo per cui un ulteriore aumento
avrebbe prodotto delle difformità tipologiche nell'edificazione (cfr. p.to 4.7,
p. 29).
4.4 Il ricorrente sostiene
che, visto l'abbandono dell'impostazione scelta dal Piano d'indirizzo, l'i.s.
previsto per la zona residenziale estensiva RP2 si rivelerebbe a tutt'oggi
privo di significato e inutile visto che la bassa fascia collinare risulterebbe
ampiamente protetta anche uniformando i parametri con quelli della zona R2. A
torto. Anzitutto l'assetto previsto per la bassa fascia collinare dalla
revisione all'esame si differenzia sostanzialmente dall'impostazione data al
comparto dal Piano d'indirizzo, il quale prevedeva fra l'altro un i.s.
inferiore (0.35). Inoltre, per quanto concerne questo parametro, i motivi alla
base della differenziazione intrapresa sono stati ben individuati dal Consiglio
di Stato, che rileva: "Come segnalato dal Municipio nelle osservazioni
di sua competenza la zona R2P è particolarmente ripida ed esposta e ben
visibile da tutto il piano e dal paese di _________, giustificando quindi
appieno un indice di sfruttamento inferiore rispetto alla zona
sovrastante". Tali riflessioni meritano di venir totalmente condivise.
Infatti, secondo l'art. 37 cpv. 1 LE, l'i.s. è il rapporto tra la superficie
utile degli edifici e la superficie edificabile del fondo (art. 37 cpv. 1 LE).
Riferito ai singoli fondi, cioè ai lotti di terreno effettivamente adibiti alla
costruzione, esso determina la densità fondiaria, mentre non possiede la
funzione specifica di fissare una ripartizione uniforme e precisa delle
costruzioni sui fondi, ripartizione che rientra invece nelle finalità delle
altre norme di polizia edilizia come distanze, altezze, indici di occupazione,
ecc.. L'i.s. varia a seconda dei tipi di zona: da 0.2 a 0.4 per zone di debole
densità, da 0.5 a 0.6 per zone di media densità e da 0.7 a 1.0 o più per zone a
forte densità (cfr. A. Scolari, Commentario, Bellinzona, 1997, ad art. 37 LE,
n° 1111 e 1115). Alla luce di questi dati, la differenziazione intrapresa dal
Comune si rivela pienamente sostenibile e quindi sorretta da un sufficiente
interesse pubblico: da un lato perché, contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente, il passaggio da un i.s. dello 0.4 ad un i.s. dello 0.5 equivale al
passaggio fra una zona a debole densità fondiaria ad una zona a media densità
fondiaria, e dall'altro perché la debole densità prevista per la zona R2P
nell'estensione indicata dalla variante è in grado di garantire, tramite un
aumento della superficie libera, la salvaguardia della bassa fascia collinare,
che risulta particolarmente esposta dal profilo paesaggistico. Per tutti questi
motivi il ricorso viene dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
Le spese e la tassa di
giudizio seguono al soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Il ricorrente è condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
-
Intimazione: -
avv. _________ _________, __________ __________
- Municipio di __________________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica,
Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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