AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1998.87
Data decisione, Autorità:
22.05.2000, TPT
Incarto n.
90.1998.00087
Lugano
22 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 1998 di
__________ e
__________ -__________ __________ __________, __________,
contro
viste la
risposta 1 luglio 1998 del Consiglio di Stato e le osservazioni 24 giugno 1998
del Municipio di __________,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti i
necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________
e __________ i- sono proprietari della particella n.
__________RFD , situata in località "", al
margine del perimetro del nucleo storico del comune. Sulla stessa sorge
un'abitazione; il resto del fondo è invece costituito da prato.
b. Il
PP del nucleo di __________ (PRP) è stato adottato dal Consiglio comunale nella
sua seduta del 18 dicembre 1995.
Esso
prevede l’inclusione di parte (all'incirca la metà) del mappale n. __________
nell’area del nucleo storico. Il fabbricato sub. a) viene catalogato dal piano
a titolo di "edificio non protetto, soggetto a revisione parziale o
totale". Il terreno sub. d) è invece attribuito allo "spazio esterno
prevalentemente verde".
c. Contro
le disposizioni del PRP che sanciscono l’attribuzione di parte del fondo alla
zona nucleo __________ e __________ -__________ __________ __________ sono
insorti dinanzi al Consiglio di Stato. Contestano in particolare il
“declassamento” del fondo dalla precedente zona R2 alla zona nucleo e il fatto
che non sia prevista la possibilità di computare la superficie del fondo
inclusa in zona nucleo e destinata a spazi verdi nel calcolo degli indici per
la restante superficie attribuita alla zona R2. Chiedono inoltre la possibilità
di innalzare il loro edificio sino a 8,5 metri.
d. Con
decisione 4 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha approvato il PRP del nucleo di
__________. Per quanto attiene al ricorso dei sigg. __________ __________, il
CdS ha accolto la possibilità d'innalzamento dell'edificio sul fondo n.
__________sino a 8,5 metri. Ha invece ribadito l'importante funzione di stacco
urbanistico svolta dalla fascia prevalentemente a verde disegnata attorno al
nucleo dal PRP, respingendo le argomentazioni ricorsuali su questo punto.
e. Dissentendo
da tale decisione i proprietari sono insorti presso il TPT, riproponendo in
pratica censure e domande di primo grado.
f. Nella
sua risposta il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso,
confermando le tesi esposte nella risoluzione impugnata. Il Municipio di
__________ si dichiara invece disposto ad esaminare in futuro una variante di
PR che preveda la possibilità di travasare gli indici edificatori tra due
differenti zone che interessano lo stesso fondo.
g. In
data 8 settembre 1998 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. La
procedura è stata sospesa in attesa dell'elaborazione di una variante di PR.
h. Con
lettera 6 aprile 2000 il Municipio di __________ ha comunicato al TPT che le
modifiche di PR, attualmente al vaglio della Sezione pianificazione urbanistica
del Dipartimento, non contemplano la possibilità di travaso degli indici tra
zona nucleo e finitima zona residenziale R2.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni
dalla notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona
o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In
concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38
cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A
livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova
Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in
materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e
riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il
Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella
sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la
pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi
pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione
cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi
convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR
presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per
altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi
ordinando al comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il
piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma
l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da
parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta,
malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è
e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una
modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue
competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il
processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito
della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti" (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der
Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep.
1991, pag. 45 e segg., in part. pag. 55).
- Giusta
l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per
assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità
del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato
all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e
nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e
seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende vincolante verso i privati
detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per
prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico
della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art.
26 Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed
esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117,
consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il
principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale
istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF
115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364
consid. 2).
Nella fattispecie
il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non
si pone. I problemi espropriativi, sollevati dall’insorgente in merito ad un
presunto declassamento del fondo, esulano invece da questa procedura.
- I
ricorrenti contestano in primo luogo l’attribuzione della parte orientale del
loro fondo alla zona nucleo, soprattutto a dipendenza del fatto che le
possibilità edificatorie precedentemente valide per la zona R2 vengono in
pratica annullate. La normativa entrata in vigore con il PRP definisce infatti
parte del terreno del mappale n. __________che circonda il fabbricato sub a)
quale “spazio esterno prevalentemente verde”, nel quale non sono consentite
nuove costruzioni o l’ingrandimento di quelle esistenti. In questa nuova
normativa gli insorgenti ravvisano inoltre una flagrante contraddizione con
l’art. 13 delle NAPR esistenti.
Ora, tra
gli obbiettivi del PRP indicati nella Relazione di pianificazione vengono
espressamente citati la riqualificazione degli spazi pubblici, la tutela del
carattere d’insieme del tessuto storico del nucleo nonché la tutela e la
valorizzazione degli spazi esterni privati del nucleo. Il piano
particolareggiato ha disposto attorno al nucleo una fascia di contorno
prevalentemente libera da costruzioni con funzione di stacco urbanistico e di
valorizzazione del nucleo stesso. Una simile disposizione, per quanto incisiva
sulla proprietà del privato, è senz’altro giustificata da un prevalente
interesse pubblico; a nulla servirebbe infatti tutelare un nucleo storico di un
comune, per il tramite di un PP, se poi nell’immediata fascia di contorno si
permettesse di costruire in modo disordinato e massiccio, soffocandone il
tessuto storico-architettonico. Un’area prevalentemente verde, composta da giardini,
arbusti, piccoli orti e quant’altro, che corre tutt’intorno al nucleo serve
invece a distinguerlo dalle aree di nuova e più recente edificazione, e a
dotarlo di quel necessario “respiro” urbanistico. In questo senso la proposta
pianificatoria sostenuta dall’autorità comunale non può essere censurata;
l’attribuzione (parziale) dello spazio non costruito del fondo n. __________RF
al vincolo di spazio esterno prevalentemente verde deve essere confermata.
In sede
di risposta al ricorso sia il Comune, sia il Cantone fanno d’altronde notare
come già il precedente PR definiva attorno al nucleo storico di __________ una
fascia inedificabile profonda un quindicina di metri, per il tramite di una
linea di arretramento delle costruzioni.
- Qualora non fosse possibile eliminare il vincolo di spazio esterno
prevalentemente verde, e la relativa attribuzione alla zona nucleo, gli
insorgenti chiedono la possibilità di computare la superficie del fondo inclusa
in zona nucleo per il calcolo degli indici edificatori sulla rimanente
superficie inclusa in zona R2.
Ora ,la
questione del travaso degli indici tra differenti zone di utilizzazione di un
PR è attualmente controversa; a livello cantonale, l'art. 38a della LE permette
il trasferimento delle quantità edificatorie tra fondi vicini unicamente se
questi sono ubicati nella stessa zona di PR e soggetti alle stesse
prescrizioni di utilizzazione (cfr. Adelio Scolari, Commentario
LALPT-LE-LAC, n. 1148 e ss.).
La
soluzione attuale del PR di Lamone, che non prevede il travaso degli indici tra
le differenti zone di utilizzazione, deve quindi essere ritenuta conforme al
diritto e rispondente ai criteri di pubblico interesse e proporzionalità. Anche
il fatto che questa regola si applica non solo tra fondi vicini ma pure nel
caso (come nella fattispecie) di uno stesso fondo a cavallo tra due zone di
utilizzazione, non sovverte la fondatezza di questo giudizio.
Le
censure ricorsuali su questo punto non possono pertanto essere accolte.
Per questi motivi,
viste le normative al caso applicabili;
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: -
__________ e __________ -__________ __________
__________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, ___________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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