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Numero d'incarto:
90.1999.44
Data decisione, Autorità:
07.02.2000, TPT
Incarto n.
90.1999.00044
Lugano
7 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 1999 di
__________ di
__________, __________,
rappr. da:
__________ di __________, __________ __________,
contro
il decreto 10 marzo 1999 del Gran Consiglio, che approva
il Piano generale della __________ __________ -__________ e relativi raccordi
alla rete viaria locale (____________________) nell'ambito del PTL
viste le
osservazioni 20 settembre 1999 dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Allo scopo di individuare i problemi di mobilità della regione
del __________ e ristabilire "un equilibrio tra lo sviluppo insediativo
del territorio e la disponibilità di adeguate infrastrutture di trasporto"
(cfr. Obiettivi del Piano regionale dei trasporti, CIT, 1989), il 20 settembre
1988 tra 84 Comuni e lo Stato del Cantone Ticino è stata stipulata una
convenzione per istituire la Commissione intercomunale dei trasporti del
__________ (CIT), incaricata di allestire un Piano regionale dei trasporti del
__________ (__________).
Il
contenuto tecnico del Piano, elaborato sul principio della multimodalità e
sull'integrazione dei sistemi di trasporto, è stato approvato il 10 dicembre
1993 dalla CIT e ripreso nel PD con l'adozione da parte del Consiglio di Stato
della scheda di coordinamento n° 12.23 concernente il PTL, accompagnata da
cinque schede settoriali (1: Piano speciale per il Basso __________; 2:
Infrastrutture per i trasporti individuali su gomma; 3: Nodi intermodali,
stazionamento e misure urbanistiche; 4: I trasporti pubblici; 5: Piani del
traffico comunali).
b. Dopo il primo consolidamento pianificatorio del PTL nel PD e lo
stanziamento di un credito di progettazione per le opere e gli interventi
prioritari da parte del Gran Consiglio (21 giugno 1994), i lavori sono
continuati sostanzialmente in due direzioni: nell'allestimento di studi
relativi all'inserimento urbanistico del PTL nel contesto regionale (COTAL e
PTA) e nella progettazione delle opere prioritarie.
Per
quanto attiene a queste ultime, in base ai gradi di priorità stabiliti
dal PD circa la realizzazione delle infrastrutture per i trasporti individuali
su gomma (cfr. scheda settoriale 12.23.2), la progettazione della __________
__________ -__________ è stata avviata nel maggio del 1995 con la consegna
degli incarti dei cinque gruppi interdisciplinari partecipanti al concorso
indetto dal Cantone. L'allestimento del piano generale (PG) è avvenuto fra il
luglio 1997 e il gennaio 1998. Il progetto proposto con il PG è suddiviso in
tre comparti:
° il comparto
__________ con la ristrutturazione dello svincolo di __________ nord
assicura il raccordo alla __________,
° il comparto
__________ comprende la galleria propriamente detta da portale a portale,
le installazione tecniche ed elettromeccaniche di sicurezza, di ventilazione e
di espulsione (camino di ventilazione) e di segnaletica,
° il comparto
__________ con le opere di 1a fase ed i raccordi alla rete viaria locale,
il posteggio d'interscambio e i collegamenti con il trasporto pubblico.
Nell'ambito dell'allestimento del PG è stata inoltre considerata
la necessità di garantire il collegamento con la futura galleria
"__________ -__________ " e di non precludere le esigenze di un
riordino urbanistico della fascia nord dell'agglomerato cittadino, oggetto di
uno studio particolare intercomunale, denominato Piano d'indirizzo urbanistico
per il comparto di __________ (PICT).
c. A sommi capi l'iter procedurale e progettuale seguito sino ad
oggi dal PG __________ __________ -__________ e sfociato con la presentazione
del ricorso in oggetto, può venir così riassunto:
° l'8 luglio
1997 l'UFAFP preavvisa favorevolmente il rapporto preliminare d'impatto
ambientale e il capitolato d'oneri per gli esami di competenza federale (EIA n°
.-/97.);
° dal 23
gennaio al 23 febbraio 1998 gli atti (piani di progetto, relazione tecnica,
indagine d'impatto ambientale preliminare e capitolato d'oneri, esame d'impatto
ambientale di 1a fase, giustificazione ambientale del PTL) vengono depositati
per le osservazioni presso le cancellerie comunali;
° durante il
mese di marzo e giugno 1998: valutazione delle osservazioni e prima
ottimizzazione del progetto (progetto giugno 1998);
° il 19
giugno 1998 gli atti completi del PG (compreso l'EIA di 1a fase e la
giustificazione ambientale del PTL aggiornata) vengono trasmessi all'USTRA e
all'UFAFP, che li preavvisa favorevolmente il 9 ottobre 1998 (EIA n°
.--/98.__________);
° nel mese
di ottobre 1998 il progetto viene ottimizzato per la seconda volta con riguardo
al comparto __________;
° il 27
ottobre 1998 la CIT approva il progetto ottimizzato; gli atti vengono
aggiornati con modifica della parte grafica e con l'allestimento dei rapporti
aggiuntivi alla relazione tecnica ad all'EIA di 1a fase;
° il 22
dicembre 1998 viene licenziato il Messaggio n° del Consiglio di Stato
per l'approvazione del PG della __________ __________ - ( __________)
nell'ambito del PTL;
° il 10
marzo 1999 il Gran Consiglio adotta il Decreto legislativo concernente
l'approvazione del PG della __________ o- e relativi
raccordi alla rete viaria locale (__________) nell'ambito del PTL;
° il PG
della __________ 1. A norma
dell’art. 13 della Legge cantonale sulle strade (LStr.) l'adozione dei piani
generali delle strade segue la procedura dei piani cantonali di utilizzazione
(PUC). Questa, retta dagli art.li 46 ss. LALPT, prevede che i piani vengono
dapprima adottati dal Consiglio di Stato e poi trasmessi al Gran Consiglio per
approvazione (art. 47 LALPT). Una volta approvato, il piano è soggetto a
pubblicazione presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di 30
giorni (art. 48 cpv. 2 LALPT) nonché sul Foglio ufficiale (cpv. 3).
Contro
la decisione del Gran Consiglio è
dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindici giorni
dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 49 cpv. 1).
Il ricorso è proponibile contro la violazione del
diritto, compreso l’ eccesso e l’ abuso del potere d'apprezzamento (49 cpv. 2
lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti (lett. b) o
l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio (lett. c).
Sono legittimati a ricorrere i comuni interessati
(art. 49 cpv. 3 lett. a), ogni cittadino attivo nei comuni interessati (lett.
b) od ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione
(lett. c).
Nella
fattispecie la legittimazione attiva del Comune è senz'altro data ai sensi
dell'art. 49 cpv. 3 lett. a) LALPT. Il ricorso, inoltrato tempestivamente, è
ricevibile in ordine.
Da
rilevare inoltre che nell'ambito della procedura di ricorso contro i piani di
utilizzazione cantonali, ai quali per espresso rimando della LStr. sono
assimilati i piani generali delle strade, il TPT fruisce di un potere cognitivo
sensibilmente più esteso rispetto a quello di cui gode nelle procedura di
ricorso contro i PR. Contrariamente all'art. 38 LALPT, l'art. 49 cpv. 2 lett.
c) LALPT ha infatti riservato al TPT la competenza di verificare anche
"l'adeguatezza del provvedimento pianificatorio" adottato dal parlamento
cantonale. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie effettuate dal Cantone.
- Le
richieste avanzate dal Comune di __________ in sede di ricorso sono da
ricondurre all'annosa problematica del traffico lungo la cantonale __________
-__________ e all'impianto semaforico che da accesso allo svincolo autostradale
di __________ -Nord. In sede di sopralluogo, i rappresentanti del comune hanno
ribadito l'assoluta necessità di adottare dei provvedimenti di regolazione e
moderazione del traffico lungo questa arteria già oggi molto congestionata.
Nella prospettiva dell'apertura della galleria __________ -__________, il
flusso veicolare sulla cantonale è destinato ad aumentare ulteriormente,
creando di conseguenza nuovi problemi all'altezza dello svincolo. La soluzione
postulata dal Comune, per facilitare anche l'accesso al proprio nucleo (in via
di pedonalizzazione), sarebbe quella di realizzare una rotonda al posto
dell'attuale impianto semaforico.
Ora, pur se
le argomentazioni avanzate dal comune di __________ sono in una certa misura
comprensibili e dettate da esigenze reali, va detto che la sistemazione
dell'incrocio tra lo svincolo autostradale e la cantonale __________
-__________ non è un'opera direttamente legata alla realizzazione della
__________ __________ -. Per questo motivo il PG non ha preso in
considerazione interventi di alcun genere sulla cantonale __________
-. Come osservato dal Cantone in sede di risposta, eventuali misure
di sistemazione dell'incrocio (rotonda) potranno essere adottate in seguito,
nell'ambito della ristrutturazione della tratta di strada cantonale, tenendo
conto di tutti i flussi del traffico che gravano sull'incrocio e non solo
dell'accesso sud al nucleo di __________.
Stando
così le cose, il ricorso (formulato peraltro a titolo cautelativo) non può
essere accolto. Al comune di __________, intervenuto nell'esercizio delle sue
funzioni, non vengono tuttavia imposte né tasse di giudizio, né spese.
Per questi motivi,
viste le normative al caso applicabili,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é respinto.
-
Non si
prelevano né tasse di giudizio né spese.
-
Intimazione: -
Municipio di __________
- Dipartimento del territorio, Bellinzona
- Dipartimento del territorio,
amministrazione immobiliare e strade
nazionali, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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