AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1999.73
Data decisione, Autorità:
07.03.2000, TPT
Incarto n.
90.1999.00073
Lugano
7 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 16 luglio 1999 di
__________, __________,
contro
la risoluzione 9 giugno 1999 (n° ) del
Consiglio di Stato, che approva la revisione del PR di __________
-;
viste le
osservazioni 7 settembre 1999 del Municipio di __________ -__________ e 21
ottobre 1999 della Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Nelle
sedute del 3 giugno e 16-17 luglio 1998 il Consiglio comunale di __________
-__________ ha approvato la revisione totale del PR, confermando per il mapp.
n° __________RF, di proprietà del signor __________ __________, la precedente
attribuzione alla zona agricola e di protezione del paesaggio (Pp1).
b. Avverso
tale ordinamento è insorto davanti al Consiglio di Stato il signor __________,
chiedendo l'attribuzione anche parziale della sua particella alla zona
edificabile NT: ripercorrendo l'iter pianificatorio relativo alla sua proprietà
dal 1972 ad oggi e denunciando le disparità di trattamento subite, culminate a
suo dire con la revisione in oggetto, egli sottolineava in particolare come la
sua proprietà, posta nelle immediate vicinanze del nucleo di __________,
risultasse perfettamente urbanizzata e adatta all'edificazione. Contestandone
invece l'idoneità agricola, egli riteneva che, alla luce del contesto edificato
circostante, l'azzonamento effettuato dal Comune si rivelasse contrario ai
principi più elementari della pianificazione territoriale.
Il
Municipio, in sede di risposta, postulava la reiezione delle censure.
c. Con
ris. gov. 9 giugno 1999 (n° ) il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione totale del PR di __________ -, respingendo il ricorso in
parola.
d. Il
signor __________ insorge ora per gli stessi motivi davanti al TPT.
e. Nelle
loro osservazioni il Municipio di __________ -__________ e il Consiglio di
Stato chiedono la reiezione del gravame.
f. In
data 9 dicembre 1999 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande,
rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
- La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG,
introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della
pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione.
L'art. 38
LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15 marzo 1995).
In
concreto, la legittimazione attiva del signor __________, già insorto in prima
sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4
lett. b) LALPT).
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- L'art. 50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.)
sancisce l'autonomia del comune in quelle materie che il diritto cantonale o
federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla
regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale
(DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16
della nuova Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa
autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422,
consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al Comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il
Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
Comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il Comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (116 Ia
226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in
part. 55).
3.1 Entrando nel merito della vertenza, occorre anzitutto ricordare
che a norma dell'art. 15 LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei
all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari
all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15
LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa
entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso,
a priori. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e
in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si
imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più
zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere
valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle
altre idoneità.
Spesso
non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono
effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla
costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già
largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei
prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT
intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto
con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è
imprescindibile (DTF 113 Ia 448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid.
5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
Tranne,
dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente
l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e
17 LPT vanno relativizzati.
Si
consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i
criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a
singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore
che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
3.2 L’idoneità
va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua
attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi
pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con
l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett.
b LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività
lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica,
preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e
b LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle
infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
3.3 Per
stabilire se un terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle
costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle
infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti
pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano
in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto
il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono
presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme
sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo
di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una
casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate.
Si terrà
conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo
i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio
della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della
densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è
condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto
territoriale che ne consegue (DTF 116 Ia 336 segg. consid. 4, 114 Ia 255
consid. 3c). Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di
un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza
assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona
edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i
requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF
113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
3.4 Il
requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di usare
determinati fondi per l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo
solitamente usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di
terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per
pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva
l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo
per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità
del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal
Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art.
15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona
edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve
di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i
prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale
(DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta
fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da
stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale
federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli
abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio
pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della
zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se
dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da
contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale
ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui
si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non
ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al
territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
3.5 Nel caso di specie è innanzitutto necessario esaminare
la questione generale della contenibilità teorica del PR di __________
-__________ (art. 15 lett. b LPT). Infatti, secondo il Municipio, uno dei
motivi principali della mancata attribuzione del fondo del signor __________
alla zona NT è da ricondurre all’assenza di ragioni pianificatorie a
favore dell'ampliamento delle aree edificabili del Comune. A ragione. Dal
rapporto di pianificazione risulta in effetti che il nuovo PR di __________
-__________ è dimensionato per una contenibilità teorica di circa 4’900 unità
insediative, di cui 1'950 abitanti. Per sfruttare a pieno il potenziale
edificatorio previsto dal PR si dovrebbe quindi verificare, nei prossimi 10/15
anni (cfr. art. 15 LPT), un aumento del 112% rispetto alla popolazione
residente alla fine del 1997 (popolazione permanente al 31 dicembre 1997 = 916
unità). Già sulla base di questi dati emerge che l’attuale zona edificabile di
PR è sufficientemente estesa e soddisfa più che abbondantemente i bisogni in
terreno edificabile di quello che sarà il probabile e ragionevole sviluppo del
comune di __________ -__________ (art. 15 lett. b LPT). E ciò a maggior ragione
se si considera l’evoluzione demografica registrata nel Comune negli ultimi
decenni: in effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la
popolazione economica residente a __________ -__________ è passata da 526 unità
nel 1970, a 575 nel 1980, a 828 nel 1990 e a 916 nel 1997 pari quindi ad un
aumento del 10.63% nell’ultimo decennio. In simili circostanze appare evidente
che l'attribuzione del mapp. n° __________RF alla zona edificabile non solo non
risulta necessaria, ma appare contraria ai principi di legge di cui si è detto
sopra. La decisione del Comune di non estendere le zone edificabili è quindi
consona al diritto federale (cfr. DTF 114 Ia 255) e pertanto la decisione
impugnata non può che trovare conferma in questa sede.
4.1 Come indicato in narrativa, il ricorrente
chiede l’attribuzione anche parziale del suo fondo, inserito in zona agricola e
di protezione del paesaggio Pp1, alla zona edificabile NT.
Orbene,
anche facendo astrazione da quanto sopra esposto in merito alla contenibilità
del PR di __________ -__________ ed al fatto che non si giustificano nuove zone
edificabili, la decisione governativa di approvare l’azzonamento in
contestazione è sorretta da valide ragioni concernenti il contesto
pianificatorio e la natura del fondo del signor __________. L’esame degli atti
processuali ha infatti evidenziato che l’attribuzione anche parziale del fondo
n° __________RF alla zona edificabile non si inserirebbe in un disegno pianificatorio
coerente e razionale: il fondo, che non è limitrofo alla
zona NT, bensì confina, escludendo la porzione ricoperta da bosco, con la zona agricola e con la strada di servizio che
permette di accedere da sud al nucleo di __________, si trova a monte del
nucleo storico e forma parte integrante del comparto agricolo che lo circonda e
che si espande poi verso sud. Da ciò risulta che l'assetto insediativo
del nucleo di __________ ed il carattere agricolo delle superfici di contorno
concorrono a formare un disegno territoriale
consolidato ed equilibrato, che non necessita di particolari correttivi. La
pregevole configurazione della zona che fa da cornice al nucleo, aveva peraltro
già motivato nel vecchio PR un vincolo di protezione paesaggistica. L’importanza
di questo vincolo, che mira a tutelare una porzione caratteristica del
territorio del Comune, è stata giustamente confermata con la revisione in
parola. In simili circostanze, l’edificazione anche parziale del fondo del
signor __________ è quindi da escludere.
Da
notare, a titolo abbondanziale, che, contrariamente a quanto paventato dal
ricorrente, le altre segnalazioni di funzione indicate nel piano del paesaggio
(corridoio di collegamento ecologico e segnalazione di funzione), essendo prive
di corrispettivo nelle NAPR, non esercitano effetti concreti sul territorio e
possiedono solo valore indicativo. Per tutti questi motivi si può senz'altro
concludere che il vincolo all'esame, oltre ad essere sorretto da un eminente
interesse pubblico, rispetta il principio della proporzionalità.
4.2 L’impugnata risoluzione deve essere tutelata
anche alla luce delle norme che presiedono all’istituzione delle zone agricole.
Queste comprendono, giusta l’art. 16 cpv. 1 LPT, i terreni idonei
all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli
che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per
quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16
cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità incaricate
di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti superfici
coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli anni
addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di
quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le
necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare
l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del
paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni). Ciò non
significa consacrazione di un'aprioristica preminenza dell'interesse agricolo,
ma riconoscimento della sua importanza nella ponderazione dei contrapposti
interessi.
4.3 Il
legislatore ticinese ha avvertito la gravità del problema prescrivendo, nella
Legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr), la conservazione,
per quanto possibile e purché non vi si oppongano interessi prevalenti, dei
terreni idonei all'agricoltura. Ai sensi di tale legge la zona agricola
comprende, oltre le SAC e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla
foraggicoltura di prima e seconda priorità, anche i
terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere
utilizzati dall'agricoltura (art. 5 lett. c LTAgr). Né la legislazione cantonale
né quella federale, e tanto meno la giurisprudenza, prescrivono di attribuire
alla zona agricola solo i comparti territoriali fertili, vasti e pianeggianti.
Certo, questi, ed in particolare le aree SAC, sono i primi da inserire in zona
agricola. Anche terreni meno idonei possono però senz’altro esservi inclusi. In
concreto, l’inserimento in zona agricola deciso dal Consiglio di Stato è
assolutamente conforme all’art. 16 LPT: l’area all’esame non è improduttiva né
tanto meno sterile e forma con altri terreni agricoli non oggetto della
presente procedura un’area agricola relativamente estesa. L’attribuzione alla
zona agricola trova pure conferma nelle indicazioni del PD, che attribuisce il
mapp. n° __________RF agli “altri terreni idonei all’utilizzazione agricola”
(scheda di coordinamento 3.2). Considerate queste indicazioni, l’operato
governativo ossequia la legislazione cantonale sul territorio agricolo. L’art.
5 lett. b LTAgr. prevede infatti che i terreni di cui alla scheda di PD n° 3.2
devono essere inseriti in zona agricola. A fronte di queste considerazioni è
pianificatoriamente irrilevante che il terreno abbia un grado di urbanizzazione
abbastanza elevato, come fatto valere dall’insorgente: in effetti, adottando
esclusivamente questo criterio per la definizione delle zone edificabili si
disattenderebbero i principi dell’art. 15 LPT, estendendone a dismisura i
limiti.
- Priva di fondamento é infine l’invocata disparità di trattamento,
per il fatto che, a detta dell’insorgente, altri fondi in situazione analoga
sarebbero invece stati inclusi in zona edificabile.
A questo
proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il
principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con
prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in
posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e
facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente
difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di
uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura
pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il
singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato
dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al
problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4
e citazioni).
Simili
circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo
Tribunale non risulta infatti che la scelta dell'autorità comunale di includere
il fondo del ricorrente nella zona agricola sia stata determinata da criteri
discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al
contrario, le motivazioni addotte a suffragio delle scelta, riassunte nei
considerandi precedenti, sono più che valide e convincenti.
Anche
questa censura, al pari delle precedenti, non merita quindi accoglimento. Per tutti questi motivi la decisione
impugnata merita quindi di venir confermata.
Le spese e la tassa di giudizio seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
- Municipio di __________ -__________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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