Postulat Zwygart
1353
stione finanziarie dell'Azienda appena avviata. Una tale auto- rizzazione deve essere accompagnata anche dal consenso dell'Autorità federale, preposta al contingentamento.
Texte du postulat du 21 mars 1990
Le Conseil fédéral est prié d'examiner la possibilité de déroger aux dispositions sur le contingentement laitier lorsqu'une entreprise agricole essentiellement tournée vers l'élevage bo- vin reçoit des autorités cantonale et communale l'autorisation d'augmenter sa base de production de lait et de produits lai- tiers en majorant le nombre d'UGB, ceci afin de rationaliser la consommation de fourrage et de réaliser un revenu supplé- mentaire utile dans un stade initial de la gestion financière d'une exploitation. Cette autorisation devra obtenir l'aval de l'autorité fédérale responsable du contingentement.
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Antille, Baggi, Bonny, Büttiker, Nussbaumer, Rebeaud, Salvioni, Wanner, Zwingli (9)
Schriftliche Begründung - Motivazione scritta - Développement par écrit
Ai sensi delle attuali disposizioni di legge i contingenti lattieri assegnati rispondono a rigidi criteri di originale assegnazione. Ci sono tuttavia casi che meritano la considerazione di una de- roga, soprattutto per facilitare la gestione in affitto o in pro- prietà di un'azienda agricola condotta da giovani in partico- lare.
Esempio: un giovane agricoltore che ottiene inizialmente un contingente lattiero pari (ad esempio) alla resa giornaliera di cinque mucche e che per ragioni di economia aziendale de- cide di aumentare la capienza della sua stalla, con tanto di au- torizzazione ufficiale dell'Autorità competente, da cinque UBG a dodici UBG (è una, fra altre possibilità) il suo contingente deve essere conseguentemente e proporzionalmente ade- guato all'aumento dipendente dall'autorizzazione accordata. Infine, il postulante chiede, che ai giovani agricoltori che de- buttano con un'azienda agricola in proprio, non venga attri- buita solo la metà del contingentamento fissato durante i primi tre anni. Ciò quale misura ragionevole di aiuto e di promovi- mento delle giovani aziende agricole e tipo familiare.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 15. Mai 1991 Risposta scritta del Consiglio federale del 15 maggio 1991 Rapport écrit du Conseil fédéral du 15 mai 1991
Il Consiglio federale ritiene che la deroga delle attuali disposi- zioni chiesta non possa venir inserita nella procedura ordinaria di domanda per l'adeguamento di contingenti individuali. Ciò è dovuto al seguente motivo:
Le ordinanze sul contingentamento lattiero attualmente in vi- gore prevedono, tra l'altro, la possibilità di concedere un au- mento del contingente in caso di ammodernamento o amplia- mento delle stalle. Tali ordinanze regolamentano pure l'asse- gnazione di un contingente in caso d'inizio della produzione di latte commerciale, dando la preferenza alle aziende situate nelle zone di montagna II-IV e nelle regioni caratterizzate da una carenza di latte (Ticino, Vallese). Per quanto concerne la procedura ordinaria di domanda, le federazioni lattiere regio- nali dispongono di una determinata quantità di rettificazione annuale. Per l'anno in corso il Consiglio federale ha fissato tale quantità a 7000 tonnellate, di cui 3000 sono riservate ai postu- lanti delle zone di montagna II-IV. Il totale dei contingenti as- segnati, esclusi i contingenti che nel frattempo sono stati con- gelati, ascende a livello considerevole di 3,07 millioni di ton- nellate. In considerazione della costante situazione critica a li- vello di produzione e di smercio non si era ritenuto accettabile un aumento della quantità globale dei contingenti; di conse- guenza non era opportuno procedere ad un allentamento delle disposizioni vigenti in materia di assegnazione di contin- genti.
Nell'articolo 2, capoverso 9 del nuovo decreto sull'economia lattiera 1988 il legislatore ha introdotto una normativa che auto-
rizza l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte a proce- dere, nei casi di rigore, ad un'assegnazione di contingenti ac- quisiti precedentemente. Il Consiglio federale ritiene che la realizzazione di questa possibilità costituisca la soluzione mi- gliore e più opportuna per adempiere alla richiesta presentata dal postulante. L'anno scorso l'Ufficio federale dell'agricoltura si era occupato intensamente di preparare la verifica dei con- tingenti (art. 35, cpv. 3 DEL 1988) richiesta dal legislatore. Al fine di evitare attriti, il Consiglio federale intendeva attendere i primi esiti di tale lavoro prima di autorizzare l'Unione centrale ad applicare la regolamentazione citata (attenuazione dei casi di rigore ai sensi dell'art. 2, cpv. 9 DEL 1988).
Il Consiglio federale ha quindi concesso all'Unione centrale l'autorizzazione a procedere conformemente all'articolo 2, ca- poverso 9 del DEL 1988. La richiesta del postulato è pertanto soddisfatta. Il postulato può venire cancellato, in quanto adempiuto.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Dichiarazione scritta del Consiglio federale Déclaration écrite du Conseil fédéral Il Consiglio federale considera che il postulato è adempiuto e propone di cancellarlo.
Abgeschrieben - Classé
90.966
Postulat Zwygart Fahrverbote auf Alpwegen Interdiction de circuler en voiture sur les chemins d'alpage
Wortlaut des Postulates vom 13. Dezember 1990
Der Bundesrat wird eingeladen, gesetzliche Grundlagen dafür zu schaffen, dass von Gemeinden, welche Fahrverbote auf Alpwegen nicht durchsetzen können oder wollen, die für die Wegerstellung ausgerichteten Bundessubventionen zurück- erstattet werden müssen.
Texte du postulat du 13 décembre 1990
Le Conseil fédéral est invité à établir des bases légales contrai- gnant les communes qui ne veulent ou ne peuvent pas faire respecter l'interdiction de circuler en voiture sur les chemins d'alpage à rembourser les subsides fédéraux dont elles ont bénéficié pour construire leurs chemins.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Bürgi, Daepp, Dünki, Gren- delmeier, Günter, Jaeger, Kuhn, Maeder, Meier Samuel, We- der-Basel, Wiederkehr (11)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit Immer mehr Autofahrer setzen sich rücksichtslos über Fahr- verbote auf Alpwegen hinweg und stürmen Berge mit dem Benzinmotor. Diese Verwilderung der Sitten darf nicht mehr länger hingenommen werden. Die zuständigen Behörden ha- ben bestehende Fahrverbote durchzusetzen und Bussgelder massiv zu erhöhen.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 22. Mai 1991 Déclaration écrite du Conseil fédéral du 22 mai 1991 Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.
Präsident: Das Postulat wird von Herrn Dreher bekämpft. Die Diskussion wird verschoben.
Verschoben - Renvoyé
66-N
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Postulat Zwygart Fahrverbote auf Alpwegen Postulat Zwygart Interdiction de circuler en voiture sur les chemins d'alpage
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Jahr
1991
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 90.966
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 21.06.1991 - 08:00
Date
Data
Seite
1353-1353
Page
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Ref. No
20 020 075
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