Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi

951.400Decree1 janv. 1900

951.400

Decreto legislativo

concernente il finanziamento della formazione

permanente dei giuristi

(del 18 febbraio 1991)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 29 gennaio 1991 n. 3647A del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.

Art. 2

L’importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.

Art. 3

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 1991, 63.

Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.

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