314.100
Legge
sull’organizzazione delle autorità penali minorili
(del 24 giugno 2010)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
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visto il messaggio 9 dicembre 2009 n. 6307 del Consiglio di Stato;
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visto il rapporto 9 giugno 2010 n. 6307 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Campo di applicazione
Art. 1
La presente legge disciplina l’organizzazione e le competenze delle autorità penali minorili.
Magistratura dei minorenni
a. Organizzazione
Art. 2
La magistratura dei minorenni si compone di un magistrato dei minorenni e di un sostituto; essa ha giurisdizione sull’intero Cantone e ha sede a Lugano.
Il magistrato dei minorenni dirige l’ufficio e vigila sul suo funzionamento.
Egli si avvale di un servizio minorile composto di educatori specializzati.
b. Competenze
Art. 3
Il Magistrato dei minorenni conduce l’istruzione, emette i decreti d’accusa e le decisioni di promozione dell’accusa, sostiene l’accusa davanti al Tribunale dei minorenni e esercita le altre competenze attribuitegli dalla legge.
Il Magistrato dei minorenni rilascia la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero. La decisione può essere impugnata mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
c. Protezione della gioventù
Art. 4
Il magistrato dei minorenni promuove e vigila le iniziative intese a salvaguardare gli interessi morali dei minorenni ed ha in particolare la facoltà di visitare gli istituti pubblici e privati per i minorenni soggetti alla sua competenza.
Egli collabora con i magistrati degli altri cantoni e con le autorità che si occupano della protezione e dell’educazione della gioventù.
Tribunale dei minorenni
a. Organizzazione
Art. 5
Il Tribunale dei minorenni è composto di un presidente e di due giudici; vi sono inoltre un presidente supplente e due membri supplenti.
Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i magistrati che non sono membri di un’autorità penale e gli ex magistrati; è applicabile per analogia l’articolo 52 capoverso 3 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria.
I membri e i loro supplenti devono avere una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia.
b. Competenze
Art. 6
Il Tribunale dei minorenni esercita le competenze attribuitegli dalla legge.
Il presidente del Tribunale dei minorenni giudica sulle opposizioni ai decreti d’accusa concernenti le contravvenzioni.
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi:
competenze
Art. 7
L’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi esercita le competenze attribuite dalla legge al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Corte dei reclami penali: competenze
Art. 8
La giurisdizione di reclamo in materia penale minorile è esercitata dalla Corte dei reclami penali.
Contro le decisioni del magistrato dei minorenni in materia di esecuzione è dato ricorso alla Corte dei reclami penali entro il termine di dieci giorni; è applicabile per analogia l’articolo 39 della legge del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile.
Corte di appello e di revisione penale: competenze
Art. 9
La giurisdizione d’appello in materia penale minorile è esercitata dalla Corte di appello e di revisione penale.
Procedura per le contravvenzioni del diritto cantonale
Art. 10
La procedura per i reati previsti nel diritto cantonale è retta dalla legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile.
Art. 11
Il Consiglio di Stato disciplina le modalità e la procedura della mediazione e fissa i requisiti per l’ammissione all’attività di mediatore.
Divieto di pubblicità
Art. 12
È fatto divieto ai mezzi di informazione di pubblicare notizie che consentano l’identificazione di minori coinvolti quali autori o vittime di reati.
Chi viola il divieto è punito dal Dipartimento competente con la multa fino a 1'000 franchi; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013.
Contro la decisione del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Esecuzione: collaborazione degli enti pubblici
Art. 13
Gli enti pubblici sono tenuti a collaborare con il magistrato dei minorenni per l’esecuzione delle sanzioni.
Conservazione e consultazione degli atti
Art. 13a
Gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito sono conservati dal Magistrato dei minorenni, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito dal Tribunale dei minorenni e quelli d’esecuzione dall’autorità competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.
Il Magistrato dei minorenni decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.
L’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli articoli 379 e seguenti del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.
Entrata in vigore
Art. 14
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2010, 332.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 332.