824.110
Regolamento
della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso
(del 28 marzo 2017)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) del 20 giugno 2014,
vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 30 settembre 1996,
decreta:
Dipartimento competente
Art. 1
Il Dipartimento della sanità e della socialità:
a) è l’autorità competente per vigilare sull’esecuzione della legislazione federale e cantonale;
b) nomina i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali, i loro supplenti e ne stabilisce le modalità di retribuzione;
c) esercita tutte le competenze cantonali che non sono attribuite ad un’altra autorità.
Organi di esecuzione
Art. 2
Gli organi di esecuzione sono:
a) il chimico cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i collaboratori diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari;
b) il veterinario cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori diretti del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari.
Delega di competenze
Art. 3
Gli organi di esecuzione possono proporre al Consiglio di Stato di delegare, sulla base di un mandato di prestazione, l’esecuzione di certi compiti d’ispezione a terzi.
Le persone incaricate del controllo secondo una delega devono adempire a tutte le condizioni imposte dalla legislazione federale e cantonale.
Chimico cantonale
Art. 4
Il chimico cantonale dirige il Laboratorio cantonale al quale è affidato il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d’uso.
Il Laboratorio cantonale è composto da:
a) l’ispettorato delle derrate alimentari (di seguito ispettorato); e
b) il laboratorio, specializzato nell’esame dei campioni.
Ispettorato
Art. 5
L’ispettorato è accreditato secondo la norma ISO17020 ed esegue i seguenti compiti:
a) svolge tutte le attività di ispezione previste dall’Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (OELDerr);
b) effettua i prelievi di campioni secondo l’OELDerr;
c) effettua le analisi e le misurazioni semplici in sede ispettiva.
La frequenza minima di controllo per le imprese prevista all’art. 8 cpv. 1 dall’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) è definita nell’allegato.
Laboratorio
Art. 6
Il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO17025 ed esegue i seguenti compiti:
a) effettua le analisi su campioni ufficiali necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso giusta l’OELDerr;
b) esegue analisi su campioni affidatigli dal veterinario cantonale nell’ambito delle sue attività di controllo delle derrate alimentari;
c) può eseguire analisi per privati o enti pubblici, previa valutazione dei requisiti legati all’indipendenza espressi nella norma ISO17025; per la fatturazione fa stato il tariffario per il controllo ufficiale delle derrate alimentari;
d) i risultati delle analisi sono trasmessi al committente secondo le esigenze della norma ISO17025.
Veterinario cantonale
Art. 7
Il Veterinario cantonale dirige l’Ufficio del veterinario cantonale il quale esegue la LDerr nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione.
Il Veterinario cantonale, con l’aiuto dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali, effettua i controlli dell’igiene nella produzione primaria animale (animali da reddito, apicoltura, piscicoltura, acquacoltura, macellazione).
Il Veterinario cantonale propone i nominativi dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali.
Emolumenti
Art. 8
Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare degli emolumenti per:
a) il controllo che porta a una contestazione;
b) la ripetuta contestazione della stessa fattispecie;
c) il controllo successivo di un’azienda;
d) l’onere per ripristinare l’ordine legale (esecuzione sostitutiva);
e) il controllo degli animali da macello e delle carni;
f) il controllo di un laboratorio di sezionamento;
g) le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta;
h) le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento;
i) le altre analisi.
Autorità di ricorso
Art. 9
Il Consiglio di Stato è l’autorità di ricorso contro le decisioni degli organi di esecuzione.
Contravvenzioni
Art. 10
Le contravvenzioni ai sensi dell’art. 64 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall’Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità (che si configurano in delitti o crimini ai sensi dell’art. 63 LDerr) sono trasmessi al Ministero pubblico.
Abrogazione
Art. 11
È abrogato il regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 4 novembre 1997.
Entrata in vigore
Art. 12
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2017.
Pubblicato nel BU 2017, 69.
Allegato
Frequenza minima di controllo per le imprese ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN)
Cpv. introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.
Allegato introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.