915.150
Regolamento
apprendistato per agricoltore
(del 14 gennaio 1998)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
-
la Legge federale concernente il promovimento dell’agricoltura e la conservazione del ceto rurale del 3 ottobre 1951 (Legge sull’agricoltura);
-
l’Ordinanza federale concernente la formazione professionale agricola del 13 dicembre 1993 (OFPA);
-
la Legge sulla salvaguardia e sul promovimento dell’agricoltura dell’11 novembre 1982;
decreta:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Nel Cantone è istituita la formazione professionale di base nelle professioni di agricoltore / trice, cantiniere / a e orticoltore / trice.
Possono inoltre essere organizzate altre formazioni professionali di base ai sensi dell’OFPA.
Competenza
Art. 2
L’esecuzione del diritto federale e cantonale sulla formazione professionale agricola è delegata se non espressamente devoluta ad altra istanza dal presente regolamento, alla scuola agraria cantonale di Mezzana (in seguito scuola).
Commissione professionale agricola
Art. 3
Il Consiglio di Stato nomina la Commissione professionale agricola (in seguito commissione) composta da 9 membri presieduta dal direttore della scuola che è membro di diritto.
La Commissione resta in carica 4 anni; il periodo di nomina scade il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.
Art. 4
Il centro per la formazione agricola della scuola organizza;
a) la formazione di base.
b) la formazione continua agricola.
Per le necessità dell’insegnamento e dell’agricoltura pratica, il centro fa capo all’azienda agricola dell’istituto.
Convitto
Art. 5
Gli utenti del convitto possono essere interni, semiconvittori ed esterni.
La retta è stabilita dalla direzione della scuola. Rimane riservato il diritto per un cittadino del Comune di Chiasso di essere accolto gratuitamente alla scuola come previsto dall’atto di donazione del 29 dicembre 1912.
Titolo II
Capitolo primo
Tirocinio
Salario
Art. 6
Oltre a quanto stabilito dall’OFPA (art. 23), la Commissione fissa il salario in contanti degli apprendisti.
Apprendista e maestro di tirocinio
Art. 7
Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni federali i diritti e i doveri dell’apprendista e del maestro sono stabiliti dal contratto.
In particolare l’apprendista:
-
redige per ogni anno di tirocinio un quaderno aziendale sulla base delle disposizioni della commissione e del piano di studio applicato a livello federale;
-
frequenta i corsi organizzati dalla scuola professionale;
-
si presenta, al termine del tirocinio aziendale, alla prima parte dell’esame di fine apprendistato.
Maestro di tirocinio e azienda di tirocinio:
a) riconoscimento
Art. 8
Il riconoscimento del maestro di tirocinio e dell’azienda di tirocinio possono essere pronunciati:
a) per un periodo limitato;
b) a titolo provvisorio;
c) definitivamente quando il maestro di tirocinio adempie tutti i requisiti e sono stati istruiti apprendisti con successo.
La Commissione è autorizzata, per giustificati motivi, a mutare il riconoscimento da definitivo in provvisorio.
b) estinzione
Art. 9
Il riconoscimento si estingue quando:
a) il maestro di tirocinio non ha più formato apprendisti per 3 anni;
b) l’azienda cambia gestore;
c) il maestro di tirocinio cambia azienda.
Numero di apprendisti per azienda
Art. 10
Di regola un’azienda può formare un solo apprendista alla volta.
La commissione può concedere deroghe.
Contratto di tirocinio
Art. 11
Il contratto di tirocinio è firmato dal maestro di tirocinio, dall’apprendista e dal suo rappresentante legale.
Esso è allestito in tre esemplari e trasmesso alla scuola, prima dell’inizio del tirocinio, per l’approvazione. Una copia del contratto è rimessa alle parti.
Documentazione per l’apprendista
Art. 12
All’inizio del tirocinio l’apprendista riceve i testi legislativi federali, il presente regolamento, il quaderno aziendale, il libretto professionale e la tessera per l’apprendista.
Capitolo secondo
La scuola professionale
Scuola professionale
a) programma d’insegnamento
Art. 13
Il programma di insegnamento della scuola professionale si basa sul piano di studio applicato a livello federale.
b) frequenza
La frequenza alla scuola professionale è notificata sul libretto professionale.
c) assegnazione delle note
Le prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento sono valutate conformemente a quanto stabilito dall’OFPA (art. 10).
Capitolo terzo
La scuola agricola
Scuola agricola
a) programma d’insegnamento
Art. 14
Il programma di insegnamento della scuola agricola si basa sul piano di studio applicato a livello federale.
b) frequenza
La frequenza alla scuola agricola è notificata sul libretto professionale.
Assenze
Art. 15
Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto. Per assenze dovute a malattia o infortunio superiori a 3 giorni deve essere presentato un certificato medico.
Materiale scolastico
Art. 16
Il materiale scolastico individuale nonché quello necessario per le esercitazioni pratiche di carattere artigianale sono a carico degli allievi.
Escursioni
Art. 17
Le spese per le escursioni organizzate dalla scuola sono a carico degli allievi.
Capitolo quarto
L’esame di fine apprendistato
Condizioni d’ammissione
Art. 18
Le condizioni d’ammissione all’esame di fine apprendistato sono quelle stabilite dalla Legge sull’agricoltura (art. 9) e dall’OFPA (art. 13).
Le eccezioni sono regolate dalla Commissione in accordo con la Divisione della formazione professionale e l’Ufficio federale della formazione e della tecnologia.
Iscrizione
Art. 19
L’iscrizione all’esame di fine apprendistato è da indirizzare alla scuola.
Competenza
Art. 20
L’esame di fine apprendistato è organizzato dalla Commissione in collaborazione con la scuola, il cui Direttore è responsabile dell’esecuzione.
Esperti
a) nomina
Art. 21
La Commissione nomina, per ogni sessione d’esame e su proposta della Direzione della scuola, un numero sufficiente di esperti.
b) requisiti
Questi devono obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione e di perfezionamento organizzati dalla Commissione.
c) indennità
Agli esperti sono corrisposte le indennità previste dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.
d) numero di esperti per candidato
Art. 22
I candidati sono esaminati da due esperti che devono giustificare le note assegnate.
e) incompatibilità
Un candidato non può essere esaminato dai suoi parenti prossimi, dal suo maestro di tirocinio, dal suo attuale datore di lavoro, così come dai collaboratori di quest’ultimo.
Organizzazione degli esami
Art. 23
La Commissione in collaborazione con la scuola allestisce il piano d’esame di fine apprendistato.
Sede dell’esame
Art. 24
L’esame, ad eccezione dei lavori pratici che possono svolgersi nell’azienda di tirocinio, si svolge presso la scuola.
Materie d’esame
a) contenuti
c) durata
Art. 25
Per quanto concerne i contenuti degli esami fanno stato il piano di studio applicato a livello federale e l’allegato al presente regolamento (allegato 1).
Le materie d’esame possono essere organizzate in forma scritta, orale, pratica o combinata.
L’esame scritto dura almeno l’equivalente di un’ora di lezione (45 minuti), l’esame orale e quello pratico durano almeno 20 minuti.
L’esame di fine apprendistato non è pubblico.
Svolgimento
a) prima parte
Art. 26
La prima parte dell’esame è organizzata al più presto al termine del tirocinio aziendale.
Essa verte sulle conoscenze pratiche acquisite.
b) seconda parte
Art. 27
La seconda parte dell’esame è organizzata al termine del secondo semestre di scuola agricola.
Alcune prove possono avere luogo durante il periodo vegetativo dell’anno d’esame. Prove anticipate sono autorizzate solo per quelle materie il cui insegnamento è definitivamente concluso.
Per la seconda parte dell’esame la nota finale di ogni materia risulta dalla media fra la nota semestrale e la nota d’esame, salvo le eccezioni di cui all’allegato 1.
La media delle note conseguite durante la scuola professionale è computata secondo quanto previsto dall’allegato 1.
Art. 28
Coloro che adempiono i requisiti dell’art. 9 cpv. 4 della Legge sull’agricoltura sono ammessi, prima e / o seconda parte, all’esame in ogni tempo.
Apprezzamento
Art. 29
Determinanti per la valutazione sono:
a) per gli esami scritti: il contenuto, l’esecuzione, la disposizione, l’impegno, la chiarezza e la precisione.
b) per gli esami orali e pratici: le conoscenze professionali, l’abilità tecnica di lavoro, l’impegno, il tempo impiegato, l’applicazione pratica delle conoscenze.
Assegnazione delle note
Art. 30
Le prestazioni fornite nell’ambito degli esami sono valutate conformemente all’OFPA (art. 10).
Nota finale dell’esame di fine apprendistato
Art. 31
Il risultato dell’esame di fine apprendistato è espresso con una nota finale. Essa la si ottiene sommando le note medie finali dei 10 settori d’esame, così definiti dall’allegato 1 del presente regolamento e dividendo la somma per 10.
Superamento dell’esame
Art. 32
L’esame di fine apprendistato è superato quando sono adempiute le seguenti condizioni:
a) la nota finale di cui all’art. 31 è almeno 4
b) la nota media della prima parte dell’esame di fine apprendistato è almeno 4
c) la nota media della seconda parte dell’esame di fine apprendistato è almeno 4
d) non si registrano più di 3 settori d’esame con una nota media inferiore al 4.
Ripetizione dell’esame
Art. 33
Il candidato che non ha superato l’esame può ripeterlo alle condizioni previste dall’OFPA (art. 14).
Attestato d’esame e certificato
Art. 34
Il certificato e l’attestato d’esame vengono rilasciati secondo quanto previsto dalla Legge sull’agricoltura (art. 10 cpv. 4) e dall’OFPA (art. 15).
Art. 35
L’elenco dei candidati che hanno superato l’esame di fine apprendistato è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino dopo ogni sessione.
Comunicazione all’autorità federale
Art. 36
Annualmente la Commissione informa la Divisione della formazione professionale sulla formazione professionale agricola.
TITOLO III
Il perfezionamento professionale
Programma dei corsi cantonali
Art. 37
La scuola, in collaborazione con la Sezione dell’agricoltura e, se del caso, con le organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua.
Il programma definisce in particolare la natura dei corsi, la durata, le condizioni d’ammissione, le modalità d’iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza.
Corsi riconosciuti dalla Confederazione
Art. 38
La scuola, in collaborazione con la Sezione dell’agricoltura e, se del caso, con le organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua.
Il programma definisce in particolare la natura dei corsi, la durata, le condizioni d’ammissione, le modalità d’iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza.
Partecipazione ai corsi
Art. 39
La Direzione della scuola, in accordo con la Divisione della formazione professionale, stabilisce le tariffe per la partecipazione ai corsi di formazione continua.
TITOLO IV
Rimedi di diritto
Rimedi di diritto
Art. 40
Contro le decisioni degli organi responsabili della formazione professionale può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.
TITOLO V
Disposizioni transitorie, abrogative e finali
Disposizioni transitorie
Art. 41
Per quanto concerne i cicli della formazione professionale di base in agricoltura già in corso e fino a conclusione degli stessi sono ancora applicabili il Regolamento sulla formazione professionale agricola del 15 marzo 1983 e le Direttive concernenti il tirocinio e gli esami di tirocinio per agricoltori del 1. gennaio 1985.
Disposizioni abrogative
Art. 42
Sono abrogati:
-
il regolamento sulla formazione professionale agricola del 15 marzo 1983;
-
le direttive concernenti il tirocinio e gli esami di tirocinio per agricoltori del 1. gennaio 1985;
-
il decreto esecutivo concernente la formazione professionale per orticoltori del 10 settembre 1985.
Entrata in vigore
Art. 43
Il presente regolamento unitamente al suo allegato, dopo l’approvazione dell’Autorità federale, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
Allegato 1: L’esame di fine apprendistato si basa sullo schema seguente:
a) 1ª parte esame di fine apprendistato
b) 2ª parte esame di fine apprendistato
la nota del semestre vale quale nota d’esame;
il candidato sceglie, quale materia d’esame obbligatoria, campicoltura o foraggicoltura.
Pubblicato nel BU 1998, 71.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
Approvazione federale: 19 febbraio 1998 - BU 1998, 76.
Entrata in vigore: 20 marzo 1998 - BU 1998, 76.