857.120
Regolamento
delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione
(del 14 gennaio 1998)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997;
richiamate:
-
la Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI)
-
l’Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 (OADI)
decreta:
I
Composizione
Art. 1
Sulla base dell’articolo 85c LADI sono costituite due commissioni tripartite, una per gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Sopraceneri e una per gli URC del Sottoceneri.
Composizione
Art. 2
Sono membri delle commissioni tripartite:
a) due rappresentanti dell’autorità del mercato del lavoro cantonale;
b) due rappresentanti dei datori di lavoro;
c) due rappresentanti dei lavoratori;
d) un rappresentante della cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione con voto consultivo.
La presidenza delle commissioni tripartite compete a un rappresentante dell’autorità cantonale.
II
Compiti e competenze
Compiti e competenze
Art. 3
Le commissioni tripartite assumono oltre ai compiti previsti dall’art. 85c LADI quelli previsti dall’art. 18 L-rilocc. Assistono inoltre gli URC nell’esercizio dei loro compiti e ne promuovono le prestazioni presso le organizzazioni da loro rappresentate.
Le commissioni possono delegare i loro compiti a sotto commissioni.
Le commissioni tripartite prendono posizione in merito ad eventuali eccezioni di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. i) LADI.
Le commissioni hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli URC.
III
Organizzazione
Organizzazione
Art. 4
I membri delle commissioni tripartite possono farsi rappresentare.
Le commissioni possono validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei membri.
Le decisioni delle commissioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.
Un rappresentante dell’autorità cantonale tiene il verbale.
Il segretariato è assicurato dall’autorità cantonale.
IV
Rapporto
Rapporto
Art. 5
Le commissioni tripartite consegnano annualmente entro il 28 febbraio all’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e all’autorità cantonale un rapporto sulla loro attività.
V
Segreto d’ufficio
Segreto d’ufficio
Art. 6
I membri delle commissioni devono osservare il massimo riserbo su tutto ciò che viene fatto o detto in seno alle commissioni.
Se non vi si oppone alcun interesse pubblico o privato, il presidente può autorizzare delle deroghe.
VI
Indennità
Indennità
Art. 7
I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio.
Le tariffe sono quelle stabilite dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.
Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.
VII
Entrata in vigore
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998.
Pubblicato nel BU 1998, 42.
Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.