946.110
Regolamento
sulla metrologia
(Rmetro)
del 3 agosto 2017 (stato 1° luglio 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr),
decreta:
Autorità competente
Art. 1
Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente ad applicare la legge.
Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.
Designazione dei verificatori
Art. 2
I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.
Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione con il Dipartimento delle istituzioni.
Circondari di verificazione
Art. 3
Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verificazione:
a) 1° circondario: Sottoceneri, eccettuato il Circolo di Taverne e il Comune di Lamone;
b) 2° circondario: Sopraceneri, più il circolo di Taverne e il Comune di Lamone.
Gli uffici di verificazione hanno sede nei rispettivi circondari.
Principio
Art. 4
I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di verificazione e le indennità previste dall’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia per 10 anni.
L’elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio.
Indennità per lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali
Art. 5
Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le spese previste dall’articolo 6 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell’indennità oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.
Contatori autocisterne
Art. 6
Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il recipiente di verifica istallato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per contatore.
Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.
Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.
Compensi e indennità
Art. 7
A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un’indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.
I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti:
a) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori industriali massimo 15 giorni all’anno;
b) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori con punti di vendita massimo 15 giorni all’anno;
c) per l’ispezione generale, che deve essere effettuata almeno una volta ogni 4 anni, massimo 20 giorni.
Rapporti
Art. 8
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d’attività dell’anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.
Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Metas).
Devoluzione al Cantone
Art. 9
Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio, quanto previsto dall’articolo 8 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
Reclamo
Art. 10
Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al Servizio entro il termine di 30 giorni.
Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.
Abrogazione
Art. 11
È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).
Entrata in vigore
Art. 12
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2017, 285.
Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
Art. modificato dal R 19.6.2024; in vigore dal 1.7.2024 - BU 2024, 150.
Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
Entrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.