947.100
Legge
di applicazione alla legislazione federale in materia
di indicazione dei prezzi
(del 3 novembre 2003)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
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visto il messaggio 26 novembre 2002 n. 5331 del Consiglio di Stato;
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visto il rapporto 3 settembre 2003 n. 5331 R della Commissione della legislazione,
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visto il rapporto aggiuntivo 15 ottobre 2003 n. 5331 R agg. della Commissione della legislazione,
decreta:
Capitolo I
Disposizioni generali
Campo d’applicazione
Art. 1
La presente legge disciplina l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi.
Capitolo II
Competenze e collaborazione
Autorità di applicazione
a) Consiglio di Stato
Art. 2
Il Consiglio di Stato designa il dipartimento competente per l’applicazione della presente legge ed emana il regolamento d’applicazione.
b) Municipi
Art. 3
I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi.
Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.
c) Associazioni
Art. 4
Le associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori collaborano nelle segnalazioni delle irregolarità.
Capitolo III
Art. 5
Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge.
Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi.
Capitolo IV
Sanzioni e rimedi di diritto
Infrazioni
Art. 6
Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.
Rimedi di diritto
Art. 7
Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo V
Disposizioni transitorie e finali
Norma transitoria
Art. 8
La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore
Art. 9
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2003, 439.
Con DE 30.6.2010, modificato dai R 16.9.2014 e R 7.12.2017, è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi - BU 2010, 225; BU 2014, 455; BU 2017, 440.
Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
Entrata in vigore: 1.1.2004 - BU 2003, 440.