181.210
Regolamento
per un modello unico di tariffa
(del 23 dicembre 2003)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 18 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907,
decreta:
Scopo
Art. 1
Il presente regolamento definisce i criteri formali a cui devono attenersi, nella loro struttura, le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente.
Principi
Art. 2
Le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente devono essere trasparenti, semplici e formulate in modo comprensibile.
Gli elementi che fanno stato per la fatturazione devono essere facilmente controllabili da parte dell’utente.
Categorie
Art. 3
Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di suddividere l’utenza in categorie e sottocategorie di potenza e/o secondo le finalità del prelievo: economia domestica, industria, commercio, agricoltura, ecc.
I prezzi devono essere uniformi per tutti gli utenti della medesima categoria.
Contratti speciali
Art. 4
Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di concludere contratti speciali, riservato l’art. 35 lettera e), cifra 3 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).
Su richiesta scritta i Comuni interessati possono ottenere la lista degli utenti del proprio territorio con cui sono stati conclusi dei contratti speciali.
Unità di misura
Art. 5
1Nei tariffari, fatta riserva di eventuali casi speciali, vengono utilizzate le seguenti unità di misura:
a) tensione V (volt)
b) intensità di corrente A (ampère)
c) potenza elettrica kW (chilowatt)
d) energia elettrica kWh (chilowattora)
e) energia reattiva kVarh (chilovarora)
f) fattore di potenza cosphi (coseno phi)
Elementi tariffali di base
Art. 6
Ogni tariffario è costituito da quattro elementi di base:
a) tassa base, abbonamenti, noleggi
Sotto questa voce s’intendono i costi legati al contatore, ai servizi (di rete o altri) e quelli indipendenti dal consumo (acconti, fatture, consulenza, informazione servizio di picchetto, ecc.) di natura fissa e facilmente attribuibili ad ogni categoria di utenti in modo equo (ad es. in fr./mese, fr./trimestre, fr./semestre, fr./prestazione).
b) prezzo dell’energia
Questa voce tariffale indica il prezzo dell’energia elettrica in cts/kWh per l’energia attiva, risp. cts/kVarh per l’energia reattiva, nelle rispettive fasce orarie e stagionali scelte ed offerte al distributore (ad es. non differenziata, giorno e notte, estate-inverno, ecc.).
c) prezzo della potenza
A seconda della categoria di utenti vi saranno nelle varie aziende strumenti fisici e metodi diversi per esprimere questo elemento del tariffario (ad es. potenza abbonata, potenza misurata, energia consumata durante determinate fasce orarie, ecc.).
d) contributi legali
Questo elemento tariffale è costituto dai vari contributi legali (ad es. privativa ai Comuni per la distribuzione di energia elettrica) che devono figurare sulla fattura.
Prezzo della potenza
Art. 7
Il prezzo della potenza dev’essere in relazione alla potenza concessa (abbonata) e/o misurata (prelevata).
Nel caso di potenze limitate (ad es. economia domestica) il prezzo della potenza può essere determinato da altri parametri purché di facile comprensione per l’utente (p.e. energia consumata o taratura delle valvole d’entrata).
Il prezzo della potenza tiene conto anche della caratteristica di consumo (prelievo) dell’utente.
Differenziazioni temporali
Art. 8
Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di introdurre differenziazioni di prezzo sia della potenza sia dell’energia, in funzione del periodo di utilizzazione dell’energia: differenziazioni stagionali (come estate e inverno) e differenziazioni giornaliere (come tariffa alta e tariffa bassa).
Forniture particolari
Art. 9
Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di praticare tariffe particolari per forniture:
a) che sono limitate nel tempo (alimentazione di cantieri, ecc.);
b) che non giustificano una misurazione mediante contatore (cabine telefoniche, ecc.)
c) relative ad impegni convenzionali (illuminazione pubblica, ecc.).
Nella convenzione di privativa devono essere specificati i principi che fanno stato per queste tariffe, ed in particolare il tipo e la portata delle prestazioni in natura concesse dalle aziende al Comune.
Fatture
Art. 10
La fattura per la fornitura di energia elettrica deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) indicare esplicitamente a quale periodo di fornitura è riferita;
b) indicare lo stato iniziale e finale dei numeratori dell’apparecchio di misura;
c) indicare le quantità fatturate, i prezzi unitari e i prezzi globali;
d) indicare i contributi legali.
Art. 11
L’utente deve essere informato circa i tariffari tramite pubblicazione sul foglio ufficiale oppure tramite invio degli stessi al momento della loro adozione e in occasione di ogni successiva modifica.
Art. 12
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Le aziende di distribuzione sono tenute ad uniformare alle presenti disposizioni i propri tariffari entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento.
Pubblicato nel BU 2003, 507.
Entrata in vigore: 30 dicembre 2003 - BU 2003, 507.