402.175
Direttiva
concernente l’esclusione dall’ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili
del 15 novembre 2022 (stato 1° dicembre 2022)
IL MEDICO CANTONALE
visti gli articoli 30-40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre 2012 (LEp);
visti gli articoli 26, 28, 33 lettere c) e d), 42, 43 e 44 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);
considerata l’importanza della prevenzione di alcune malattie tramite le vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale svizzero;
considerata l’esigenza di garantire una corretta igiene nelle classi e nei locali quale misura utile a limitare la diffusione delle malattie trasmissibili;
sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,
emana la seguente direttiva:
Art. 1
La presente direttiva indica le malattie che impongono l’esclusione dalla scuola pubblica e privata parificata e non parificata di ogni ordine e grado, dalle strutture di accoglienza collettiva diurna (asilo nido, famiglia diurna, centri extrascolastici, colonie diurne, ecc.) e dalle colonie residenziali per motivi di salute pubblica.
Gli ambiti di cui al cpv. 1 sono categorizzati come segue:
– scolare: tutte le scuole dalla scuola dell’infanzia alle scuole di grado terziario, tutto l’ambito extrascolastico incluse le colonie diurne e le famiglie diurne che accolgono persone dopo l’inizio della scuola dell’infanzia;
– prescolare: gli asili nido e le famiglie diurne che accolgono persone prima dell’inizio della scuola dell’infanzia;
– colonie: le colonie residenziali e la scuola fuori sede.
In presenza di problemi acuti di salute il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute della persona ammalata e nell’ottica del buon funzionamento dell’istituto scolastico, della struttura e della colonia. In particolare sono considerati problemi acuti di salute: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto inconsolabile. Il rientro in comunità è possibile solo quando lo stato di salute lo consente.
Art. 2
L’esclusione è disciplinata secondo l’allegato, fermo restando che la persona sottoposta a esclusione è esclusa anche dalla frequenza di ogni ambito extrascolastico (per esempio attività sportive, ricreative, musicali, ecc.).
Art. 3
Le malattie non elencate non sono causa di esclusione (per es. angina da streptococchi, mani-piedi-bocca, parotite, rosolia, varicella, ecc.): in questi casi lo stato di salute è il solo responsabile di un’assenza.
Alcune malattie per le quali non è prevista l’esclusione richiedono l’informazione alle persone entrate in contatto con il caso indice e particolarmente a rischio di complicazione che sono invitate a contattare il proprio medico:
– infezione da citomegalovirus: donne in gravidanza;
– infezioni da parvovirus B19: donne in gravidanza;
– rosolia: donne in gravidanza;
– varicella: donne in gravidanza, persone immunosoppresse.
Art. 4
L’esclusione per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e ogni altra malattia infettiva emergente ritenuta pericolosa.
Art. 5
Il direttore della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico designato per il suo istituto in caso di dubbio o di incertezza in singole situazioni legate alle malattie trasmissibili.
La decisione ultima compete al medico scolastico.
Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 6
Le direttive e le raccomandazioni emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.
Art. 7
La direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019 è abrogata.
Art. 8
La presente direttiva, unitamente all’allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2022.
Pubblicata nel BU 2022, 276.
Allegato
Elenco delle malattie trasmissibili che richiedono l’esclusione
Note
1
Misura 1: applicazione rigorosa delle misure standard d’igiene, in particolare il lavaggio delle mani con il sapone
Misura 2: uso dei guanti monouso al cambio del pannolino in un bambino sintomatico
Misura 3: rinforzo delle misure di pulizia e disinfezione locali, oggetti e giochi
2
Malattia a dichiarazione obbligatoria, vedi pagina Internet “Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria” dell’Ufficio federale della sanità pubblica.