172.220
Regolamento
sulle deleghe di competenze decisionali
del 24 agosto 1994 (stato 30 gennaio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l'art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928, giusta la modifica dell'8 novembre 1993,
richiamati la legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 ed il regolamento d'applicazione del 26 giugno 1990,
decreta:
Delega di competenza
Art. 1
L’allegato al presente regolamento specifica le decisioni che sono delegate alle istanze subordinate.
Le decisioni circa l’esecuzione di spese, l’assunzione di impegni e la delibera di lavori e forniture e gli incassi sono delegate alle unità amministrative responsabili del Centro costo.
Restano riservate le limitazioni e le competenze di delega definite dall’allegato al regolamento.
Responsabilità e controllo
Art. 2
Per l’applicazione e l’esecuzione delle deleghe valgono le disposizioni sui doveri di servizio previste dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Il Consiglio di Stato e ogni Direttore di Dipartimento definiscono i criteri da seguire per l’emanazione delle decisioni delegate e ne assicurano il rispetto.
L’Ispettorato delle finanze e la Sezione cassa e contabilità vigilano, nell’ambito delle rispettive funzioni, all’osservanza delle competenze delegate.
Firma delle decisioni
Art. 3
Il diritto di firma è regolato come segue:
a) con firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la pratica o del suo sostituto, e del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto;
b) con firma individuale del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione, o del suo sostituto se lo stesso funzionario ha istruito la pratica o in altri casi stabiliti dal Dipartimento per giustificati motivi;
c) senza firma per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure automatizzate (notifica di tassazione, imposta di circolazione, ecc.).
Rimedi:
Diritto di reclamo
Art. 4
Le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate sono suscettibili di reclamo nei casi stabiliti dal Consiglio di Stato e indicati nell'allegato.
Resta riservata la procedura prevista da leggi o regolamenti speciali.
Procedura:
a) termini e legittimazione
Art. 5
Il reclamo deve essere presentato all’autorità che ha emanato la decisione entro 30 giorni dalla notifica.
Ha qualità per interporre reclamo ogni persona o ente che è toccato dalla decisione e che ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modificazione della stessa.
Art. 6
Il reclamo dev'essere presentato per iscritto, motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere le conclusioni.
In difetto di questi requisiti, un termine ragionevole è impartito al reclamante per porvi rimedio, con la comminatoria dell'irricevibilità.
Il reclamo ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.
c) tasse, spese e ripetibili
Art. 7
La procedura di reclamo è per principio gratuita.
In caso di reclamo manifestamente infondato o temerario, può essere prelevata una tassa di giustizia e le spese possono essere poste a carico del reclamante. La tassa di giustizia viene fissata conformemente all’art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
L'accoglimento del reclamo non dà diritto ad indennità per ripetibili.
d) disposizioni sussidiarie
Art. 8
Alla procedura di reclamo, per quanto non stabilito dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni generali della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Norma finale
Art. 9
Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di decisioni ai suoi Dipartimenti e ad istanze subordinate dell'8 maggio 1979.
Esso è pubblicato con il relativo allegato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Pubblicato nel BU 1994, 481 e BU 1995, 1.
Sospensione delega
È sospesa ogni delega per l’attribuzione di mandati esterni di gestione corrente superiori a 5000 franchi contenuta nel presente regolamento (art. 1 cpv. 2 e allegato), così come nelle specifiche leggi settoriali. Sono considerati mandati esterni di gestione corrente gli incarichi attribuiti per prestazioni di lavoro e professionali riferiti a studi, ricerche, calcoli, perizie, progettazioni, pareri e consulenze. Sospensione in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 361; precedenti modifiche: BU 2004, 218; BU 2016, 510; BU 2019, 394.
Allegato
Le deleghe contenute nel presente allegato sono suddivise per competenze dipartimentali e per numero di legge o regolamento.
Abbreviazioni
DELEGHE GENERALI
Deleghe generali estese a tutta l’Amministrazione:
Queste deleghe prevalgono sulle voci di spesa previste dai centri costo, sono sussidiarie a quelle settoriali contemplate dai regolamenti.
CANCELLERIA DELLO STATO
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI (DI)
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ (DSS)
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT (DECS)
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO (DT)
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA (DFE)
Pubblicato nel BU 2000, 167.
Modifiche: BU 1994, 483; BU 1995, 1; BU 1995, 180; BU 1995, 186; BU 1995, 362; BU 1995, 587; BU 1996, 186; BU 1997, 71; BU 1997, 164; BU 1997, 284; BU 1997, 308; BU 1997, 470; BU 1997, 518; BU 1998, 57; BU 1998, 65; BU 1998, 113; BU 1998, 145; BU 1998, 268; BU 1998, 433; BU 1999, 65; BU 1999, 151; BU 1999, 271; BU 2000, 5; BU 2000, 9; BU 2000, 29; BU 2000, 67; BU 2000, 96.
Successive modifiche: BU 2000, 209; BU 2000, 219; BU 2000, 352; BU 2000, 360; BU 2001, 103; BU 2001, 208; BU 2001, 209; BU 2001, 215; BU 2001, 319; BU 2002, 20; BU 2002, 59; BU 2002, 77; BU 2002, 110; BU 2002, 264; BU 2002, 363; BU 2002, 395; BU 2003, 3; BU 2003, 10; BU 2003, 112; BU 2003, 145; BU 2003, 187; BU 2003, 509; BU 2003, 510; BU 2003, 511; BU 2004, 152; BU 2004, 166; BU 2004, 404; BU 2005, 44; BU 2005, 45; BU 2005, 72; BU 2005, 139; BU 2005, 262; BU 2005, 353; BU 2005, 449; BU 2005, 452; BU 2006, 68; BU 2006, 78; BU 2006, 126; BU 2006, 211; BU 2006, 259; BU 2006, 308; BU 2006, 429; BU 2006, 498; BU 2007, 3; BU 2007, 43; BU 2007, 53; BU 2007, 99; BU 2007, 616; BU 2008, 205; BU 2008, 703; BU 2009, 107; BU 2009, 168; BU 2009, 254; BU 2009, 284-285; BU 2009, 370-371; BU 2009, 377; BU 2009, 459; BU 2010, 21; BU 2010, 155; BU 2010, 187; BU 2010, 190; BU 2010, 196; BU 2010, 502; BU 2011, 73; BU 2011, 101; BU 2011, 127; BU 2011, 168; BU 2011, 188; BU 2011, 285; BU 2011, 461; BU 2011, 493; BU 2011, 554; BU 2011, 649; BU 2012, 48; BU 2012, 79; BU 2012, 238-239; BU 2012, 444; BU 2012, 451; BU 2013, 117; BU 2013, 138; BU 2013, 300; BU 2013, 427; BU 2014, 50; BU 2014, 68; BU 2014, 115; BU 2014, 126-127; BU 2014, 285-286; BU 2014, 301; BU 2014, 366; BU 2014, 440; BU 2014, 445; BU 2014, 456; BU 2015, 56; BU 2015, 139; BU 2015, 449; BU 2015, 472; BU 2015, 485; BU 2015, 589; BU 2016, 19; BU 2016, 54-55; BU 2016, 184; BU 2016, 199; BU 2016, 409; BU 2016, 510; BU 2016, 524; BU 2017, 79; BU 2017, 209; BU 2017, 227; BU 2017, 313; BU 2017, 337; BU 2018, 90; BU 2018, 206; BU 2018, 250; BU 2018, 286; BU 2018, 414; BU 2019, 43; BU 2019, 148; BU 2019, 342; BU 2019, 394; BU 2019, 453; BU 2020, 80; BU 2020, 192; BU 2020, 385; BU 2020, 396; BU 2021, 153; BU 2021, 339; BU 2021, 360; BU 2022, 43; BU 2022, 124; BU 2023, 65; BU 2023, 71; BU 2023, 188; BU 2023, 317; BU 2023, 361; BU 2023, 385; BU 2024, 140; BU 2025, 18; BU 2025, 175; BU 2025, 270; BU 2026, 28.
Adesso regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato del 21 dicembre 2004 - BU 2005, 1.
È sospesa ogni delega per l’attribuzione di mandati esterni di gestione corrente superiori a 5000 franchi contenuta nel presente regolamento (art. 1 cpv. 2 e allegato), così come nelle specifiche leggi settoriali. Sono considerati mandati esterni di gestione corrente gli incarichi attribuiti per prestazioni di lavoro e professionali riferiti a studi, ricerche, calcoli, perizie, progettazioni, pareri e consulenze. Sospensione in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 361; precedenti modifiche: BU 2004, 218; BU 2016, 510; BU 2019, 394.
Cpv. modificato dal R 21.12.2004; in vigore dal 4.1.2005 - BU 2005, 8; precedente modifica: BU 2004, 254.
Art. modificato dal R 5.7.1995; in vigore dal 18.7.1995 - BU 1995, 361.
Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.
Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.
Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.