116

# Ordinanza sulla festa nazionale

del 30 maggio 1994 (Stato 1° luglio 1994)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 34^ter^e 116^bis^della Costituzione federale[^1];<br />visto l’articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale,

ordina:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--116--1}
1. Il giorno della festa nazionale è un giorno non lavorativo parificato alla domenica.
2. Esso non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro[^2].
3. Il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario intero per il giorno non lavorativo della festa nazionale.

##### **Art. 2** Occupazione durante il giorno della festa nazionale {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--116--2}
1. L’occupazione di lavoratori durante il giorno della festa nazionale è retta dalle pertinenti prescrizioni sul lavoro domenicale.
2. Laddove non sono applicabili disposizioni legali, i lavoratori possono essere occupati il giorno della festa nazionale se le esigenze dell’azienda lo richiedono. Se la sua durata non supera cinque ore, il lavoro è compensato con tempo libero di uguale durata; esso è compensato con un giorno di riposo se la sua durata è superiore a cinque ore.

##### **Art. 3** Riserva del diritto cantonale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--116--3}
Sono salve le disposizioni cantonali sul riposo domenicale e sugli orari di apertura di aziende operanti nella vendita al dettaglio, nella ristorazione o nel settore del divertimento.

##### **Art. 4** Modificazione del diritto vigente {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--116--4}
.[^3]

##### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--116--5}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1994 contemporaneamente all’articolo 116^bis^della Costituzione federale[^4].

[^1]: RS  **101**
[^2]: RS  **822.11**
[^3]: Testo inserito nell’O menzionata.
[^4]: RS  **101**