122.1

# Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate

del 20 dicembre 2024 (Stato 15 maggio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale[^1], visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2024[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Divieto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--122.1--1}
1. Le organizzazioni e i gruppi seguenti sono vietati:
a. Hamas;
b. le organizzazioni che succedono ad Hamas o che operano sotto un nome di copertura, nonché le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas.
2. Il Consiglio federale può vietare organizzazioni e gruppi i cui dirigenti, obiettivi o mezzi corrispondono a quelli di Hamas e che direttamente o indirettamente sostengono attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minacciano concretamente la sicurezza interna o esterna. Consulta previamente le commissioni competenti in materia di politica di sicurezza. Il divieto è limitato nel tempo, ma può essere prorogato.
3. Le organizzazioni e i gruppi vietati sono considerati organizzazioni terroristiche ai sensi dell’articolo 260^ter^capoverso 1 lettera a numero 2 del Codice penale[^3].

##### **Art. 2** Perseguimento e giudizio {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--122.1--2}
Il perseguimento e il giudizio della partecipazione a un’organizzazione o a un gruppo vietati e del sostegno a una tale organizzazione o a un tale gruppo sottostanno alla giurisdizione federale.

##### **Art. 3** Modifica di un altro atto normativo {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--122.1--3}
.[^4]

##### **Art. 4** Referendum, entrata in vigore e durata di validità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--122.1--4}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3. La presente legge decade cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 15 maggio 2025[^5]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2024**  2250
[^3]: RS  **311.0**
[^4]: La mod. può essere consultata alla RU **20**  **2**  **5** 269.
[^5]: DCF del 1° mag. 2025.