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# Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi

(Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA)

del 21 marzo 2025 (Stato 1° gennaio 2026)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2 e 87 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 2024[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto e scopo {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--129--1}
1. La presente legge disciplina:
a. la comunicazione di dati dei passeggeri aerei da parte delle imprese di trasporto aereo svizzere ed estere all’unità nazionale incaricata del trattamento dei dati dei passeggeri aerei (Unità d’informazione sui passeggeri, UIP);
b. il trattamento di dati dei passeggeri aerei ai fini della lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi;
c. l’organizzazione e la gestione dell’UIP.
2 a^4^. .[^3]

## **Sezione 2:** . {#sec_2}
##### **Art. 2 a 4** {#sec_2/art_2_4 omnilex-key=ch-fedlex--129--2–4}

## **Sezione 3:** . {#sec_3}
##### **Art. 5 a11** {#sec_3/art_5_11 omnilex-key=ch-fedlex--129--5–11}

## **Sezione 4:** . {#sec_4}
##### **Art. 12 a 15** {#sec_4/art_12_15 omnilex-key=ch-fedlex--129--12–15}

## **Sezione 5:** . {#sec_5}
##### **Art. 16** {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--129--16}

## **Sezione 6:** . {#sec_6}
##### **Art. 17 a 26** {#sec_6/art_17_26 omnilex-key=ch-fedlex--129--17–26}

## **Sezione 7:** Organizzazione e personale dell’UIP {#sec_7}
##### **Art. 27** Organizzazione {#sec_7/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--129--27}
1. L’UIP è gestita da fedpol.
2. Sul piano organizzativo e del personale, l’UIP è indipendente dalle unità che conducono indagini od operano nell’ambito del perseguimento penale.

##### **Art. 28** Personale {#sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--129--28}
1. Il personale dell’UIP si compone, in parti uguali, di collaboratori della Confederazione e dei Cantoni.
2. I Cantoni si fanno carico dei costi salariali dei collaboratori che mettono a disposizione dell’UIP, compresi i contributi sociali dovuti dal datore di lavoro.
3. Durante la durata del loro impiego, i collaboratori dell’UIP sottostanno, sul piano tecnico e operativo, al diritto di impartire istruzioni di fedpol e, sul piano disciplinare, al diritto di impartire istruzioni dell’autorità che li distacca.
4. Possono utilizzare le informazioni di cui vengono a conoscenza durante l’attività svolta presso l’UIP soltanto per adempiere i loro compiti presso quest’ultima.
5. Il Consiglio federale concorda con i Cantoni la collaborazione e i dettagli relativi al distacco, segnatamente il numero di persone, la durata dell’impiego e, a complemento del capoverso 2, le ulteriori pretese finanziarie delle persone distaccate nei confronti del loro datore di lavoro contrattuale.

## **Sezione 8:** . {#sec_8}
##### **Art. 29 e 30** {#sec_8/art_29_30 omnilex-key=ch-fedlex--129--29 und 30}

## **Sezione 9:** . {#sec_9}
##### **Art. 31 e 32** {#sec_9/art_31_32 omnilex-key=ch-fedlex--129--31 und 32}

## **Sezione 10:** Disposizioni finali {#sec_10}
##### **Art. 33** Esecuzione {#sec_10/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--129--33}
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

##### **Art. 34** Modifica di altri atti normativi {#sec_10/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--129--34}
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.

##### **Art. 35** Referendum ed entrata in vigore {#sec_10/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--129--35}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

### **2** Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. {#sec_10/lvl_2}
Data data dell’entrata in vigore[^4]:<br />art. 1 cpv. 1, 27 e 28: 1° gennaio 2026<br />rimanenti disposizioni: in vigore in un secondo tempo

##### **Allegato 1 a 3**

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2024**  1485
[^3]: Entrano in vigore ulteriormente.
[^4]: DCF del 19 nov. 2025.