131.215

Traduzione[^1]

# Costituzione del Cantone di Svitto

del 24 novembre 2010 (Stato 22 marzo 2019)[^2]

Noi, Svittesi,

consci della responsabilità dinanzi a Dio, nonché nei confronti del prossimo e<br />della natura,<br />fieri delle nostre tradizioni e aperti al futuro,

ci siamo dati la presente Costituzione:

## **I.** Disposizioni generali {#lvl_I}
##### **§ 1** Cantone di Svitto {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--1}
1. Il Cantone di Svitto è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
2. Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
3. Il potere dello Stato risiede nel popolo ed è esercitato secondo il principio della divisione dei poteri.

##### **§ 2** Ruolo centrale dell’essere umano {#lvl_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--2}
1. L’attività dello Stato è al servizio del bene comune.
2. Lo Stato rispetta la dignità, la personalità e la responsabilità personale del singolo.
3. Esso agisce in modo conforme ai bisogni della popolazione e provvede affinché le procedure siano svolte in modo semplice.

##### **§ 3** Stato di diritto {#lvl_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--3}
1. Il diritto è fondamento dell’attività dello Stato.
2. L’attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.
3. Lo Stato e i privati agiscono secondo buona fede.

##### **§ 4** Responsabilità individuale e collettiva {#lvl_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--4}
1. Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della società e dello Stato.
2. Lo Stato sostiene quanto intrapreso da individui e organizzazioni per promuovere il bene comune, nonché la vita associativa e il volontariato.

##### **§ 5** Sussidiarietà {#lvl_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--5}
1. Lo Stato assume i compiti d’interesse pubblico che non possano essere adeguatamente adempiuti da privati.
2. Il Cantone assume le attività che superano le capacità dei Distretti e dei Comuni o richiedono una regolamentazione uniforme.

##### **§ 6** Partecipazione democratica {#lvl_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--6}
Lo Stato promuove l’impegno politico di singoli individui e dei partiti, nonché il dibattito democratico.

##### **§ 7** Tolleranza e rispetto {#lvl_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--7}
I diversi gruppi di popolazione e di età, le comunità religiose, filosofiche e culturali, nonché le autorità e i privati coesistono nella tolleranza e nel rispetto reciproci.

##### **§ 8** Innovazione e sostenibilità {#lvl_I/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--8}
1. Aperti al futuro, lo Stato e la società promuovono il rinnovamento costante.
2. Si impegnano in tutti settori a favore di soluzioni sostenibili ed evitano di prendere decisioni che possono gravare sulle generazioni future.

##### **§ 9** Collaborazione e coesione {#lvl_I/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--9}
1. Il Cantone collabora con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Distretti, i Comuni e i privati.
2. Il Cantone, i Distretti e i Comuni badano alla coesione di tutte le parti del Cantone.

## **II.** Diritti fondamentali {#lvl_II}
##### **§ 10** {#lvl_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--10}
Il Cantone garantisce i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale vincolante per la Svizzera.

## **III.** Orientamento dell’attività dello Stato {#lvl_III}
### **A.** Principi {#lvl_III/lvl_A}
##### **§ 11** Pianificazione e gestione {#lvl_III/lvl_A/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--11}
1. Lo Stato verifica, pianifica e gestisce costantemente la sua attività.
2. Al riguardo tiene conto delle linee guida definite qui appresso per ogni attività statale. Tali linee guida non conferiscono alcun diritto a prestazioni statali.

##### **§ 12** Scorporo e delega di attività dello Stato {#lvl_III/lvl_A/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--12}
1. Lo Stato può in via legislativa scorporare attività o delegarle a privati.
2. I settori scorporati e i privati incaricati di svolgere un’attività statale sottostanno alla vigilanza e alla tutela giurisdizionale dell’ente che ha scorporato o delegato l’attività dello Stato.

### **B.** Attività dello Stato in dettaglio {#lvl_III/lvl_B}
##### **§ 13** Sicurezza e ordine {#lvl_III/lvl_B/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--13}
1. Lo Stato garantisce la sicurezza della popolazione e l’ordine pubblico.
2. Esso promuove la soluzione pacifica dei conflitti.

##### **§ 14** Convivenza {#lvl_III/lvl_B/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--14}
1. Lo Stato promuove la convivenza dei diversi gruppi di popolazione e di età.
2. Esso sostiene i nuovi abitanti nei loro sforzi di integrazione.

##### **§ 15** Famiglia {#lvl_III/lvl_B/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--15}
1. Lo Stato promuove la famiglia quale comunità di adulti e bambini.
2. Esso crea buone condizioni per la cura dei figli all’interno e fuori della famiglia.

##### **§ 16** Formazione {#lvl_III/lvl_B/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--16}
Lo Stato provvede a un’offerta variata e di elevata qualità che permetta a ogni persona di seguire un’istruzione scolastica e una formazione professionale e di sviluppare le proprie capacità.

##### **§ 17** Cultura {#lvl_III/lvl_B/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--17}
Lo Stato tutela e promuove la cultura nella sua varietà.

##### **§ 18** Economia e lavoro {#lvl_III/lvl_B/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--18}
1. Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli per l’economia che permettano alle imprese e ai lavoratori di affermarsi nella concorrenza.
2. Promuove la compatibilità tra esercizio di un’attività lucrativa e famiglia.

##### **§ 19** Sicurezza sociale {#lvl_III/lvl_B/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--19}
1. A complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata, lo Stato provvede alla sicurezza sociale della popolazione.
2. Esso si adopera a favore dell’integrazione sociale ed economica delle persone che necessitano di aiuti particolari.

##### **§ 20** Alloggio {#lvl_III/lvl_B/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--20}
Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli affinché vi siano alloggi sufficienti.

##### **§ 21** Sanità {#lvl_III/lvl_B/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--21}
1. Lo Stato provvede affinché il sistema sanitario sia sufficiente ed economicamente sopportabile per tutti.
2. Esso prende misure affinché vi siano svariati servizi di prevenzione nel settore della salute.

##### **§ 22** Ambiente {#lvl_III/lvl_B/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--22}
1. Lo Stato protegge l’ambiente dagli effetti nocivi e indesiderati.
2. Esso si adopera per un’utilizzazione parsimoniosa delle basi vitali naturali.
3. Si prende cura delle terre coltive e dei paesaggi di pregio.

##### **§ 23** Acqua ed energia {#lvl_III/lvl_B/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--23}
1. Lo Stato provvede a un approvvigionamento idrico ed energetico sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente.
2. Esso si impegna a favore di un’utilizzazione efficiente di tali risorse.

##### **§ 24** Trasporti {#lvl_III/lvl_B/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--24}
1. Lo Stato provvede a dotare il suo territorio di infrastrutture per i trasporti pubblici e privati conformi ai bisogni.
2. Esso tiene conto degli utenti della circolazione più deboli.

## **IV.** Diritti popolari {#lvl_IV}
### **A.** Condizioni {#lvl_IV/lvl_A}
##### **§ 25** Cittadinanza {#lvl_IV/lvl_A/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--25}
La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

##### **§ 26** Diritto di voto {#lvl_IV/lvl_A/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--26}
1. Hanno diritto di voto i cittadini d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone che hanno compiuto 18 anni e hanno diritto di voto in materia federale.
2. Chi ha diritto di voto può partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali, distrettuali e comunali, nonché firmare domande di referendum e iniziative.
3. Hanno diritto di voto in materia cantonale gli Svizzeri all’estero d’ambo i sessi che hanno diritto di voto in materia federale.

### **B.** Elezioni popolari {#lvl_IV/lvl_B}
##### **§ 27** {#lvl_IV/lvl_B/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--27}
Gli aventi diritto di voto eleggono:
a. i membri del Gran Consiglio;
b. i membri del Consiglio di Stato;
c. i deputati svittesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati;
d. i membri dei Parlamenti distrettuali e dei Parlamenti comunali;
e. i membri dei Consigli distrettuali e dei Municipi;
f. i membri dei Tribunali distrettuali;
g. i membri di altre autorità sottostanti a elezione popolare.

### **C.** Iniziativa in materia cantonale {#lvl_IV/lvl_C}
##### **§ 28** Oggetto {#lvl_IV/lvl_C/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--28}
Con un’iniziativa, 2000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo:
a. la revisione totale o parziale della Costituzione cantonale;
b. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge;
c. l’apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di una convenzione intercantonale o internazionale con rango costituzionale o di legge o la denuncia di una tale convenzione.

##### **§ 29** Forma {#lvl_IV/lvl_C/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--29}
1. L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.
2. L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.
3. Se da una proposta generica non è possibile evincere la forma giuridica in cui va concretata, decide il Gran Consiglio.

##### **§ 30** Riuscita e validità {#lvl_IV/lvl_C/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--30}
1. Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell’iniziativa.
2. Il Gran Consiglio esamina la validità dell’iniziativa.
3. Un’iniziativa è valida se:
a. rispetta il principio dell’unità della forma e della materia;
b. non è contraria al diritto superiore;
c. non è manifestamente inattuabile.

##### **§ 31** Trattazione {#lvl_IV/lvl_C/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--31}
1. Il Gran Consiglio decide circa l’accettazione o la reiezione di un’iniziativa.
2. Se il Gran Consiglio approva un’iniziativa, il progetto elaborato o il progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica sottostà a referendum obbligatorio o facoltativo.
3. Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa, questa è sottoposta al voto del Popolo.

##### **§ 32** Controprogetto {#lvl_IV/lvl_C/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--32}
1. Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all’iniziativa elaborata o al progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica.
2. Gli aventi diritto di voto si pronunciano simultaneamente sui due progetti.
3. Gli aventi diritto di voto possono accettare ambedue i testi e indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

##### **§ 33** Termini {#lvl_IV/lvl_C/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--33}
1. Il Gran Consiglio decide entro 18 mesi circa l’accettazione o la reiezione dell’iniziativa.
2. La legge prevede ulteriori termini.

### **D.** Referendum in materia cantonale {#lvl_IV/lvl_D}
##### **§ 34** Referendum obbligatorio {#lvl_IV/lvl_D/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--34}
1. Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:
a. le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;
b. gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale;
c. le iniziative respinte dal Gran Consiglio;
d. le iniziative e i progetti cui è contrapposto un controprogetto;
e. le modifiche del territorio cantonale, eccettuate le rettifiche di confine.
2. Se nel voto finale il Gran Consiglio approva un progetto con meno dei due terzi dei membri partecipanti alla votazione, sono inoltre sottoposti al voto del Popolo:
a. l’emanazione, la modifica e l’abrogazione di leggi;
b. gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango di legge;
c. i decreti vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.

##### **§ 35** Referendum facoltativo {#lvl_IV/lvl_D/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--35}
1. Su domanda di 1000 aventi diritto di voto sono sottoposti al voto del Popolo i seguenti atti non sottostanti a referendum obbligatorio:
a. le leggi, nonché gli accordi internazionali e intercantonali;
b. i decreti del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.
2. La domanda va depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.

### **E.** Diritti popolari in materia comunale {#lvl_IV/lvl_E}
##### **§ 36** Esercizio {#lvl_IV/lvl_E/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--36}
I diritti politici nei Distretti e nei Comuni si esercitano nel luogo di domicilio.

##### **§ 37** Diritto d’iniziativa {#lvl_IV/lvl_E/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--37}
1. Gli aventi diritto di voto possono, individualmente o insieme, presentare un’iniziativa al Consiglio distrettuale o al Municipio.
2. L’iniziativa deve concernere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un atto normativo o di un atto amministrativo di competenza dell’Assemblea distrettuale o comunale.
3. L’iniziativa deve essere presentata per scritto e rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

##### **§ 38** Diritti popolari nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento {#lvl_IV/lvl_E/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--38}
La legge disciplina l’esercizio del diritto d’iniziativa e di referendum nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento.

### **F.** Diritti popolari nei consorzi {#lvl_IV/lvl_F}
##### **§ 39** {#lvl_IV/lvl_F/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--39}
1. I consorzi si organizzano democraticamente e prevedono un diritto d’iniziativa e di referendum.
2. La decisione di aderire a un consorzio spetta agli aventi diritto di voto.

### **G.** Consultazioni {#lvl_IV/lvl_G}
##### **§ 40** {#lvl_IV/lvl_G/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--40}
1. Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito di una procedura di consultazione su un progetto di Costituzione o di legge cantonale.
2. I Distretti, i Comuni, i partiti e le cerchie interessate sono invitati a pronunciarsi.

## **V.** Autorità {#lvl_V}
### **A.** Principi {#lvl_V/lvl_A}
##### **§ 41** Eleggibilità {#lvl_V/lvl_A/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--41}
1. È eleggibile a membro di un’autorità cantonale o comunale, nonché al Consiglio degli Stati, chi ha diritto di voto in materia cantonale.
2. La legge può disciplinare eccezioni e altre condizioni di eleggibilità.

##### **§ 42** Incompatibilità e astensione {#lvl_V/lvl_A/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--42}
1. I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali non possono appartenere a un’altra di queste autorità.
2. La legge disciplina altre incompatibilità e l’astensione.

##### **§ 43** Durata del mandato {#lvl_V/lvl_A/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--43}
1. I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali e del Consiglio degli Stati sono eletti per un quadriennio.
2. L’elezione del Gran Consiglio e l’elezione del Consiglio di Stato avvengono simultaneamente.

##### **§ 44** Lingua ufficiale {#lvl_V/lvl_A/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--44}
La lingua ufficiale è il tedesco.

##### **§ 45** Pubblicità e informazione {#lvl_V/lvl_A/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--45}
1. I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge stabilisce le eccezioni.
2. Le autorità informano il pubblico sulla loro attività per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.
3. Il Cantone, i Distretti e i Comuni garantiscono un accesso semplice alla loro amministrazione e si attengono al principio della trasparenza.

##### **§ 45a** Obbligo di pubblicità {#lvl_V/lvl_A/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--45_a}
1. Tutti i partiti e i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di elezioni o votazioni che rientrano nella competenza del Cantone, dei Distretti e dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Rientrano nell’obbligo di pubblicità, in particolare:
a. le fonti di finanziamento e il preventivo globale per la campagna in vista di elezioni o votazioni;
b. la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato, se superiore a 1000 franchi per anno civile;
c. l’identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato. Sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente i 5000 franchi per anno civile.
2. Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale e distrettuale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano possibili conflitti d’interesse.
3. All’inizio dell’anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala possibili conflitti d’interesse.
4. Il Cantone o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1–3 e compilano un registro pubblico.
5. Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sono punite con una multa.
6. La legge disciplina i particolari.

##### **§ 46** Responsabilità dello Stato {#lvl_V/lvl_A/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--46}
1. Il Cantone, i Distretti e i Comuni, nonché gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni che i loro organi o i loro impiegati causano illecitamente nell’esercizio della loro attività ufficiale.
2. La legge disciplina la responsabilità dei privati incaricati di compiti statali e stabilisce le condizioni della responsabilità per fatto lecito.

### **B.** Gran Consiglio {#lvl_V/lvl_B}
##### **§ 47** Statuto e composizione {#lvl_V/lvl_B/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--47}
1. Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.
2. Esso si compone di 100 membri.

##### **§ 48** Elezione {#lvl_V/lvl_B/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--48}
1. Il Gran Consiglio è eletto nei Comuni a scrutinio segreto.
2. Ogni Comune forma un circondario elettorale. I seggi sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente alla loro popolazione residente, ma ogni Comune ha diritto almeno a un seggio.
3. Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale. La legge può stabilire quorum minimi.[^3]

##### **§ 49** Attività legislativa {#lvl_V/lvl_B/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--49}
1. Fatti salvi i diritti del Popolo, il Gran Consiglio delibera su:
a. le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;
b. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di leggi;
c. l’approvazione o la denuncia di accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale o di legge.
2. Il Gran Consiglio emana ordinanze per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

##### **§ 50** Leggi {#lvl_V/lvl_B/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--50}
Sono emanate in forma di legge tutte le norme giuridiche importanti, in particolare quelle concernenti:
a. i diritti e i doveri delle persone fisiche e giuridiche; o
b. le linee fondamentali dell’organizzazione del Cantone, dei Distretti o dei Comuni.

##### **§ 51** Delega {#lvl_V/lvl_B/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--51}
1. La legge può delegare l’emanazione di norme giuridiche meno importanti.
2. L’oggetto, lo scopo e la portata della facoltà conferita devono essere stabiliti dalla legge.

##### **§ 52** Pianificazione {#lvl_V/lvl_B/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--52}
Il Gran Consiglio partecipa alla pianificazione dell’attività e alla pianificazione finanziaria, nonché all’allestimento del programma legislativo.

##### **§ 53** Finanze {#lvl_V/lvl_B/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--53}
1. Il Gran Consiglio delibera sul bilancio di previsione e l’aliquota fiscale e approva i conti.
2. Esso decide in materia di nuove spese, fatti salvi i diritti del Popolo.
3. Il Gran Consiglio decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche sino a 5 milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti sino a 500 000 franchi.

##### **§ 54** Elezioni {#lvl_V/lvl_B/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--54}
1. Il Gran Consiglio elegge:
a. il presidente, il vicepresidente e gli scrutatori per la durata di un anno;
b. fra i membri del Consiglio di Stato, il landamano e il suo vice per un biennio;
c. il presidente e gli altri membri dei Tribunali cantonali la cui elezione gli competa;
d. il procuratore generale;
e. il cancelliere dello Stato.
2. Esso procede alle altre elezioni che gli sono delegate dall’ordinamento giuridico.

##### **§ 55** Vigilanza e altri affari {#lvl_V/lvl_B/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--55}
1. Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Governo, sull’amministrazione e sul funzionamento dei tribunali cantonali.
2. Il Gran Consiglio:
a. decide circa il lancio del referendum cantonale o il deposito di un’iniziativa del Cantone in materia federale;
b. esercita il diritto di grazia;
c. decide i conflitti di competenza tra le autorità supreme;
d. adempie altri compiti che gli sono delegati dall’ordinamento giuridico.

### **C.** Consiglio di Stato e amministrazione {#lvl_V/lvl_C}
##### **§ 56** Statuto ed elezione {#lvl_V/lvl_C/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--56}
1. Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale ed esecutiva del Cantone.
2. Esso si compone di sette membri.
3. È eletto secondo il sistema maggioritario.

##### **§ 57** Collegialità {#lvl_V/lvl_C/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--57}
Il Consiglio di Stato prende e difende le sue decisioni quale autorità collegiale.

##### **§ 58** Attività governativa {#lvl_V/lvl_C/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--58}
Il Consiglio di Stato:
a. stabilisce gli obiettivi importanti e i mezzi dell’attività statale;
b. allestisce una pianificazione dell’attività e una pianificazione finanziaria, nonché un programma legislativo;
c. coordina le attività statali;
d. prepara di regola gli affari del Gran Consiglio;
e. dirige e controlla l’amministrazione cantonale;
f. rappresenta il Cantone in Svizzera e all’esterno;
g. adempie gli altri compiti che gli sono delegati.

##### **§ 59** Ordinanze e accordi {#lvl_V/lvl_C/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--59}
1. Il Consiglio di Stato emana ordinanze per quanto la legge gliene conferisca la facoltà.
2. Esso conclude e denuncia accordi internazionali e intercantonali per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio.
3. Emana le ordinanze d’esecuzione.

##### **§ 60** Giurisdizione {#lvl_V/lvl_C/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--60}
Il Consiglio di Stato decide secondo quanto disposto dalla legge sui ricorsi elettorali e sulle controversie di diritto amministrativo.

##### **§ 61** Vigilanza {#lvl_V/lvl_C/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--61}
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Distretti e i Comuni, nonché sugli enti di diritto pubblico.

##### **§ 62** Diritto di necessità {#lvl_V/lvl_C/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--62}
1. Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o prendere provvedimenti per far fronte a gravi turbamenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d’emergenza sociale.
2. Le ordinanze contingibili urgenti devono essere senza indugio sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono un anno dopo essere entrate in vigore se non sono integrate nel diritto ordinario.

##### **§ 63** Amministrazione cantonale {#lvl_V/lvl_C/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--63}
1. L’Amministrazione cantonale:
a. applica il diritto;
b. prepara gli affari del Consiglio di Stato;
c. adempie altri compiti che il Consiglio di Stato le ha assegnato.
2. Essa lavora secondo i principi riconosciuti della buona gestione amministrativa.

### **D.** Amministrazione della giustizia {#lvl_V/lvl_D}
##### **§ 64** Principi {#lvl_V/lvl_D/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--64}
1. I tribunali amministrano la giustizia in modo indipendente, imparziale e affidabile.
2. Provvedono a procedure celeri ed economiche.
3. I tribunali perseguono una soluzione consensuale dei conflitti.

##### **§ 65** Giurisdizione in materia civile e penale {#lvl_V/lvl_D/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--65}
1. Il Tribunale cantonale è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia civile e penale.
2. La giurisdizione di primo grado è esercitata dai Tribunali distrettuali.

##### **§ 66** Giurisdizione amministrativa {#lvl_V/lvl_D/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--66}
1. Il Tribunale amministrativo è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia amministrativa.
2. Per le decisioni prese in un procedimento amministrativo, la legge garantisce almeno un controllo da parte di un’autorità di ricorso indipendente.

##### **§ 67** Vigilanza sulla giustizia {#lvl_V/lvl_D/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--67}
1. Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo esercitano la vigilanza sulle autorità giudiziarie loro subordinate.
2. La vigilanza si limita alla gestione delle pratiche e all’amministrazione della giustizia.

##### **§ 68** Eccezioni {#lvl_V/lvl_D/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--68}
In casi particolari la legge può prevedere altre autorità giudiziarie o altre competenze.

## **VI.** Enti pubblici {#lvl_VI}
### **A.** Distretti e Comuni {#lvl_VI/lvl_A}
##### **§ 69** In generale {#lvl_VI/lvl_A/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--69}
1. Il Cantone si suddivide in Distretti e Comuni.
2. I Distretti e i Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico e godono di autonomia nei limiti fissati dal diritto di rango superiore.
3. La legge ne definisce il territorio e la denominazione.

##### **§ 70** Distretti {#lvl_VI/lvl_A/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--70}
1. I Distretti comprendono il territorio di uno o più Comuni.
2. Essi svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.
3. I Distretti possono essere suddivisi o raggruppati per formare circondari per i tribunali di primo grado.

##### **§ 71** Comuni {#lvl_VI/lvl_A/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--71}
1. I Comuni svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.
2. Essi sono competenti per tutte le questioni locali che non sono affidate ad altri enti.

##### **§ 72** Organizzazione {#lvl_VI/lvl_A/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--72}
1. I Distretti e i Comuni sono organizzati democraticamente.
2. Essi possono istituire parlamenti.

##### **§ 73** Collaborazione {#lvl_VI/lvl_A/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--73}
1. Nell’esercizio dell’attività dello Stato i distretti e i Comuni collaborano tra di loro, con il Cantone e i Comuni dei Cantoni vicini.
2. Per svolgere determinate attività possono raggrupparsi in consorzi, gestire un’istituzione comune o convenire che un Distretto o un Comune svolga determinate attività per tutti gli interessati.
3. La legge può obbligare i Distretti e i Comuni a collaborare se interessi pubblici importanti lo esigono e se solo in tal modo un’attività può essere adeguatamente adempita.

##### **§ 74** Modifiche dell’effettivo e del territorio {#lvl_VI/lvl_A/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--74}
1. Le modifiche dell’effettivo e del territorio dei Distretti e dei Comuni avvengono in via legislativa.
2. Ogni Comune può chiedere una modifica legislativa per modificare il proprio effettivo o il proprio territorio.
3. La modifica legislativa è attuata soltanto se approvata da ogni Comune interessato.

### **B.** Corporazioni {#lvl_VI/lvl_B}
##### **§ 75** {#lvl_VI/lvl_B/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--75}
1. Le corporazioni sono enti autonomi di diritto pubblico cantonale.
2. Il loro effettivo e il loro diritto di amministrarsi da sé sono garantiti nei limiti dell’ordinamento giuridico.
3. Esse provvedono a salvaguardare il valore dei loro beni che amministrano e utilizzano autonomamente.

## **VII.** Finanze {#lvl_VII}
##### **§ 76** Risorse finanziare {#lvl_VII/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--76}
Il Cantone, i Distretti e i Comuni si procurano le loro risorse in particolare mediante:
a. la riscossione di imposte e altri tributi;
b. i redditi del loro patrimonio;
c. le prestazioni della Confederazione e di terzi;
d. l’emissione e l’assunzione di prestiti.

##### **§ 77** Principi della riscossione delle imposte {#lvl_VII/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--77}
1. I Cantoni, i Distretti e i Comuni riscuotono le imposte necessarie all’esercizio della loro attività.
2. Nella strutturazione delle imposte rispettano i principi della legalità, della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, nonché la capacità economica.
3. Le imposte sono calcolate in modo da salvaguardare la volontà produttiva e la competitività dei contribuenti e da incentivare la previdenza individuale.

##### **§ 78** Gestione finanziaria {#lvl_VII/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--78}
1. Le finanze del Cantone, dei Distretti e dei Comuni devono essere gestite conformemente alla legge, in modo parsimonioso, economico e, sul lungo periodo, equilibrato.
2. Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.

##### **§ 79** Pianificazione finanziaria e pianificazione delle attività {#lvl_VII/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--79}
1. Il Cantone, i Distretti e i Comuni allestiscono una pianificazione finanziaria e la coordinano con la pianificazione delle attività.
2. Le spese sono controllate costantemente al fine di verificarne la necessità, l’utilità e la sopportabilità.

##### **§ 80** Controllo delle finanze {#lvl_VII/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--80}
La gestione delle finanze è controllata da organi indipendenti.

##### **§ 81** Perequazione finanziaria {#lvl_VII/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--81}
1. Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.
2. Esso mira in tal modo a creare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Distretti e dei Comuni.

## **VIII.** Stato e Chiese {#lvl_VIII}
##### **§ 82** Chiese e conventi {#lvl_VIII/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--82}
1. Lo Stato rispetta il diritto all’autodeterminazione della Chiesa cattolica romana e della Chiesa evangelica riformata, nonché delle altre comunità religiose.
2. Le comunità religiose sottostanno al diritto privato sempre che non abbiano uno statuto di ente di diritto ecclesiastico.
3. Lo statuto e l’effettivo dei conventi e degli ordini religiosi esistenti sono garantiti.

##### **§ 83** Enti di diritto ecclesiastico {#lvl_VIII/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--83}
1. Le Chiese cantonali e le Parrocchie appartenenti alla Chiesa cattolica romana e alla Chiesa evangelica riformata hanno lo statuto di enti autonomi di diritto pubblico.
2. I membri con diritto di voto della corrispondente Chiesa cantonale emanano uno statuto organizzativo. Gli statuti sono approvati dal Gran Consiglio se non contraddicono al diritto federale e cantonale.
3. Le Chiese cantonali sottostanno all’alta vigilanza del Cantone.

##### **§ 84** Appartenenza {#lvl_VIII/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--84}
1. Ogni persona domiciliata nel Cantone appartiene all’ente di diritto ecclesiastico della sua confessione, qualora ne adempia le condizioni statutarie.
2. L’uscita da una Chiesa cantonale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta alla Parrocchia competente.

##### **§ 85** Compiti e doveri {#lvl_VIII/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--85}
1. Gli enti di diritto ecclesiastico sostengono le chiese nell’adempimento dei loro compiti. Essi possono assumere altri compiti nei limiti fissati dai loro ordinamenti giuridici.
2. Essi si organizzano secondo principi democratici e disciplinano il diritto di voto.
3. Amministrano il loro patrimonio e i loro introiti secondo i principi statali di una sana gestione finanziaria.

##### **§ 86** Chiese cantonali {#lvl_VIII/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--86}
1. Per svolgere le loro attività, le Chiese cantonali possono riscuotere congrui contributi dalle loro Parrocchie.
2. Esse provvedono ad assicurare una perequazione finanziaria fra le Parrocchie.

##### **§ 87** Parrocchie {#lvl_VIII/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--87}
1. Nelle Parrocchie quanto meno la designazione degli organi, l’emanazione di importanti disposti normativi, la deliberazione del bilancio di previsione annuale e dell’aliquota fiscale e l’approvazione dei conti devono essere riservate agli aventi diritto di voto.
2. Per l’adempimento delle attività ecclesiali le Parrocchie possono riscuotere imposte.
3. L’assoggettamento e la riscossione delle imposte sono retti dalla legislazione fiscale cantonale.

##### **§ 88** Tutela giurisdizionale {#lvl_VIII/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--88}
1. Le Chiese cantonali provvedono affinché i loro membri e le parrocchie dispongano di una tutela giurisdizionale sufficiente.
2. Le decisioni di ultima istanza delle autorità delle Chiese cantonali possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità del diritto cantonale.
3. Il Tribunale amministrativo ne controlla la legittimità.

## **IX.** Revisione della Costituzione cantonale {#lvl_IX}
##### **§ 89** {#lvl_IX/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--89}
1. La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
2. Mediante una revisione parziale possono essere modificate singole o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.

## **X.** Disposizioni finali {#lvl_X}
##### **§ 90** Ultrattività parziale e adeguamento del diritto anteriore {#lvl_X/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--90}
1. Gli atti normativi emanati e le decisioni prese secondo la vecchia Costituzione rimangono in vigore. Per una loro eventuale modifica si applica la presente Costituzione.
2. Se in virtù della presente Costituzione devono essere emanate nuove disposizioni di legge o modificate disposizioni esistenti, tali adeguamenti devono essere intrapresi senza indugio.
3. Le disposizioni della vecchia Costituzione sui Distretti e i Comuni, per quanto non siano contrarie alla presente Costituzione, rimangono applicabili sino all’emanazione di nuove disposizioni legali.

##### **§ 91** Diritti politici {#lvl_X/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--91}
Se prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione il Gran Consiglio emana decreti sottostanti a referendum, quest’ultimo sottostà alla vecchia Costituzione.

##### **§ 92** Entrata in vigore {#lvl_X/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--131.215--92}
1. Il Gran Consiglio determina l’entrata in vigore.
2. La presente Costituzione è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo la sua entrata in vigore, integrata nella Raccolta cantonale delle leggi.
3. Con l’entrata in vigore della presente Costituzione, la Costituzione del Cantone di Svitto del 23 ottobre 1898 è abrogata.

## Indice delle materie {#lvl_u11}
I numeri indicano gli § e parti di § della Costituzione
Amministrazione56ss
 – accesso alla 45
 – alta vigilanza sull’ 55
 – cantonale 63
 – controllo dell’58
 – della giustizia 64 ss 67
 – direzione dell’58
Autorità41 ss
 – astensione 42
 – coesistenza – nel rispetto reciproco 7
     – nella tolleranza reciproca 7
 – collegiale del Consiglio di Stato 57
 – conflitti di competenza tra le 55
 – decisioni di ultima istanza delle autorità delle Chiese cantonali 88
 – del Tribunale – amministrativo 66, 67
     – cantonale 67
 – di vigilanza 47
 – eleggibilità a membro di 41
 – elezione popolare dei membri delle 27
 – incompatibilità 42
 – informazione del pubblico sulla attività della 45
 – legislativa 47
 – statuto del – Consiglio di Stato 56
     – Gran Consiglio 47
Bilancio
 – delibera – del Gran Consiglio sul 53
     – nelle Parrocchie del 87
 – di previsione 78
 – gestione finanziaria 78
Cantone
 – accesso semplice all’amministrazione 45
 – appartenenza a ente di diritto ecclesiastico 84
 – autorità – legislativa del 47
     – suprema autorità di vigilanza del 47
 – coesione di tutte le parti del 9
 – collaborazione con – Confederazione 9
     – gli altri Cantoni 9
     – i Comuni 9
     – i Distretti 9
     – i privati 9
 – coordinano con la pianificazione delle attività 79
 – deposito di un’iniziativa del 55
 – di Svitto 1
 – diritto di voto 26
 – esercizio dell’attività dello Stato 73
 – finanze del 78
 – garanzia dei diritti fondamentali sanciti – dal diritto internazionale vincolante per la Svizzera 10
     – dalla Costituzione federale 10
 – leggi 50
 – perequazione finanziaria 81
 – pianificazione finanziaria 79
 – rappresentazione – all’esterno del 58
     – in Svizzera del 58
 – responsabilità dello Stato 46
 – risorse finanziare del 76
 – Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera 1
 – statuto del Consiglio di Stato 56
 – suprema autorità giudiziaria del 66
 – sussidiarietà 5
 – vigilanza su Chiese 83
Chiesa (e)82 ss
 – alta vigilanza del Cantone sulle 83
 – appartenenza a 84
 – autodeterminazione delle 82
 – cantonali 83, 86
 – cattolica romana 82, 83
 – compiti delle 85
 – e conventi 82
 – enti di diritto ecclesiastico 83
 – evangelica riformata 82, 83
 – tutela giurisdizionale 88
 – uscita da una 84
Cittadinanza
 – acquisto della cittadinanza – cantonale 25
     – comunale 25
 – perdita della cittadinanza – cantonale 25
     – comunale 25
Compiti
 – adempimento da parte – del – Consiglio di Stato 58
         – Gran Consiglio di 55
     – dell’Amministrazione cantonale 63
 – degli enti di diritto ecclesiastico 85
 – indelegabilità di 5
 – responsabilità dei privati incaricati di 46
 – sussidiarietà 5
Comune (i)69 ss, 71
 – acquisto della cittadinanza comunale 25
 – circondario elettorale per l’elezione del Gran Consiglio 48
 – coesione di tutte le parti del Cantone 9
 – collaborazione – del Cantone con 9
     – tra distretti e 73
 – diritti popolari – e nei Comuni dotati di un Parlamento 38
     – in materia comunale 36ss – diritti popolari nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento 38
         – diritto d’iniziativa 37
 – diritto – d’iniziativa 37
     – di voto 26
 – Distretti 70
 – eleggibilità a membro di un’autorità 41
 – elezione – dei Parlamenti 27
     – a scrutinio segreto, del Gran Consiglio 47ss
 – gestione finanziaria del 78
 – informazione 45
 – linee fondamentali dell’organizzazione dei 50
 – modifiche – del territorio dei 74
     – dell’effettivo dei 74
 – organizzazione dei 72
 – perdita della cittadinanza comunale 25
 – perequazione finanziaria 81
 – pianificazione – delle attività del 79
     – finanziaria del 79
 – principi della riscossione delle imposte da parte del 77
 – principio della trasparenza 45
 – procedura di consultazione 40
 – pubblicità 45
 – responsabilità del 46
 – risorse finanziare del 76
 – suddivisione del Cantone in 69
 – sussidiarietà del Cantone 5
 – svolgimento di attività statali 71
 – vigilanza sui 61
Comunità religiose
 – diritto all’autodeterminazione di altre comunità 82
 – tolleranza e rispetto 7
Confederazione
 – collabora del Cantone con la 9
 – risorse finanziare 76
 – Svitto Stato sovrano, membro della 1
Consiglio degli Stati
 – durata del mandato dei membri del 43
 – eleggibilità al 41
 – elezione dei membri al 27
Consiglio di Stato56 ss
 – accertamento della riuscita formale dell’iniziativa 30
 – astensione 41
 – attività governativa 58 – adempimento di altri compiti delegati 58
     – attività statali 5
     – controllo dell’amministrazione cantonale 58
     – direzione dell’amministrazione cantonale 58
     – pianificazione dell’attività finanziaria 58
     – pianificazione finanziaria 58
     – preparazione degli affari del Gran Consiglio 58
     – programma legislativo 58
     – rappresentazione del Cantone 58
 – autorità collegiale 57
 – durata del mandato dei membri del 43
 – elezione – dei membri del 27
     – del 43
     – del landamano 54
 – emanazione di – accordi 59
     – ordinanze 59
 – giurisdizione del 60
 – incompatibilità 41
 – suprema autorità – direttoriale del Cantone 56
     – esecutiva del Cantone 56
 – vigilanza – su enti di diritto pubblico 61
     – sui Comuni 61
     – sui Distretti 61
Consiglio Nazionale
 – elezione dei deputati al 27
Consorzio
 – collaborazione 73
 – decisione di aderire a un 39
 – diritti popolari nei 39
 – organizzazione dei 39
Costituzione
 – attività legislativa del Gran Consiglio 49
 – costituzione – cantonale 28, 29, 34, 89
     – federale 10
 – garanzia dei diritti fondamentali sanciti dalla 10
 – iniziativa – in materia cantonale 28
     – per la revisione totale della 29
 – ordinanze 49
 – procedura di consultazione 40
 – referendum obbligatorio 34
 – revisione – parziale della Costituzione cantonale 28, 29, 49, 89
     – totale della Costituzione cantonale 28, 29, 49, 89
Dignità2
Diritto (i)
 – all’autodeterminazione – della Chiesa
     – cattolica romana 82
     – evangelica riformata 82
     – delle altre comunità religiose 82
 – applicazione del 63
 – Comuni 69, 71
 – consultazioni 40
 – controprogetto 32
 – corporazioni 75
 – di necessità 62
 – Distretti 69, 70
 – eleggibilità a membro – del Consiglio degli Stati 41
     – di un’autorità
     – cantonale 41
     – comunale 41
 – elezione al Gran Consiglio 48
 – elezioni popolari 27
 – enti di diritto ecclesiastico 83 – appartenenza a 84
     – compiti 85
     – diritto di 83
     – doveri 85
 – esercizio del diritto di grazia 55
 – finanze 53
 – garanzia dei diritti fondamentali 10
 – giurisdizione del Consiglio di Stato 60
 – iniziativa in materia cantonale 28
 – internazionale 10
 – leggi 50
 – popolari 25 ss – cittadinanza 25
     – diritto di voto 26
     – in materia
     – cantonale 26
     – federale 26
 – popolari in materia comunale 36 ss – diritto d’iniziativa 37
     – esercizio dei 36
     – popolari nei
     – Comuni dotati di un Parlamento 38
     – Distretti 38
 – popolari nei consorzi 39
 – referendum facoltativo 35
 – Svitto come Stato di 1, 3
 – vigilanza del Consiglio di Stato 61
Disposizioni finali90 ss
Divisione dei poteri
 – principio della 1
Durata
 – del mandato dei membri – del
     – Consiglio degli Stati 43
     – Consiglio di Stato 43
     – Gran Consiglio 43
     – dei tribunali cantonali 43
 – Gran Consiglio – presidente 54
     – scrutatori 54
     – vicepresidente 54
Eleggibilità
 – a membro – di un’autorità
     – cantonale 41
     – comunale 41
     – del Consiglio degli Stati 41
Elezioni
 – da parte del Gran Consiglio 54 – altri membri dei Tribunali cantonali 54
     – cancelliere dello Stato 54
     – landamano 54
     – presidente dei Tribunali cantonali 54
     – presidente del 54
     – procuratore generale 54
     – scrutatori del 54
     – vice landamano 54
     – vicepresidente del 54
 – diritto di voto a elezioni – cantonali 26
     – comunali 26
     – distrettuali 26
 – popolari a – deputati svittesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati 27
     – membro di
     – altre autorità sottostanti a elezione popolare 27
     – Consigli distrettuali 27
     – Consiglio di Stato 27
     – Gran Consiglio 27
     – Municipi 27
     – Parlamenti comunali 27
     – Parlamenti distrettuali 27
     – Tribunali distrettuali 27
Gran Consiglio47 ss
 – alta vigilanza – sul funzionamento dei tribunali cantonali 55
     – sul Governo 55
     – sull’amministrazione 55
 – astensione dei membri del 42
 – attività legislativa del 49
 – composizione del 47
 – conclusione di accordi – intercantonali 59
     – internazionali 59
 – conflitti di competenza tra le autorità supreme 55
 – denuncia di accordi – intercantonali 59
     – internazionali 59
 – deposito di un’iniziativa del Cantone in materia federale 55
 – dibattiti del 45
 – diritto di grazia 55
 – durata del mandato dei membri del 43
 – elezione – dei membri del 27
     – del 43, 48
     – altri membri dei Tribunali cantonali 54
     – cancelliere dello Stato 54
     – landamano 54
     – presidente dei Tribunali cantonali 54
     – presidente del 54
     – procuratore generale 54
     – scrutatori del 54
     – vice landamano 54
     – vicepresidente del 54
 – finanze 53
 – incompatibilità dei membri del 42
 – iniziativa – accettazione 31, 34
     – controprogetto 32
     – forma 29
     – reiezione di 31
     – respingimento dell’31, 34
     – trattamento dell’31
     – validità dell’30
 – pianificazione 52
 – preparazione degli affari del 58
 – pubblicità dibattiti del 45
 – referendum – facoltativo 35
     – obbligatorio 35
 – referendum cantonale in materia federale 55
 – statuto del 47
 – statuto organizzativo 83
 –diritto di necessità 62
Imposta (e)
 – calcolo delle 77
 – principi della riscossione delle – capacità economica 77
     – generalità 77
     – legalità 77
     – uniformità dell’imposizione 77
 – riscossione da parte delle parrocchie 87
 – risorse finanziare di – Cantone 76
     – Comuni 76
     – Distretti 76
Iniziativa
 – cantonale 55
 – in materia comunale 36 ss – diritto d’ 37, 38
 – materia cantonale 28 ss – accettazione 33
     – controprogetto 32
     – forma 29
     – progetto elaborato 29
     – proposta generica 29
     – oggetto 28
     – reiezione 33
     – riuscita 30
     – trattazione dell’31
     – validità 30
 – nei consorzi 39
 – privata 19
 – sicurezza sociale 19
Interesse pubblico
 – attività dello Stato 3
 – sussidiarietà 5
Istruzione
 – formazione 16
Landamano
 – elezione del 54
Legge (i)
 – abrogazione di una 28
 – accordi 59
 – astensione 41
 – attività legislativa del Gran Consiglio 49, 50 – delega 51
 – cittadinanza 25
 – collaborazione di – Comuni 73
     – Distretti 73
 – denominazione di – Comuni 69
     – Distretti 69
 – diritti popolari nei – Distretti 38
     – Comuni dotati di un Parlamento 38
 – eleggibilità 41
 – emanazione di una 28
 – gestione delle finanze – dei Comuni 78
     – dei Distretti 78
     – del Cantone 78
 – giurisdizione – amministrativa 66
     – del Consiglio di Stato 60
 – incompatibilità 41
 – iniziativa in materia cantonale 28
 – modifica di una 28
 – ordinanze 59
 – procedura di consultazione 40
 – referendum – facoltativo 35
     – obbligatorio 34
 – responsabilità dei privati incaricati di compiti statali 46
 – termini 33
 – territorio di – Comuni 69
     – Distretti 69
Lingua
 – ufficiale 44
Maggioritario
 – elezione del Consiglio di Stato secondo il principio 56
Municipio
 – diritto d’iniziativa 37
Ordinanza (e)
 – del – Consiglio di Stato 59
     – Gran Consiglio 49
Ordine pubblico13
Organizzazione (i)
 – bene comune 4
 – dei – Comuni 50, 72
     – Distretti 50, 72
 – del Cantone 50
 – vita associativa 4
 – volontariato 4
Partiti
 – consultazioni 40
 – promozione dell’impegno politico dei 6
Perequazione finanziaria
 – assicurata dal Cantone 81
 – tra le Parrocchie 86
Popolo
 – attività legislativa del Gran Consiglio 49
 – iniziativa 31
 – potere dello Stato 1
 – referendum – facoltativo 35
     – obbligatorio 34
Progetti
 – controprogetto 32
 – referendum obbligatorio 34
Proposta generica
 – iniziativa in materia – cantonale 29
     – comunale 37
Pubblicità
 – dei dibattiti del Gran Consiglio 45
 – delle udienze dei tribunali 45
 – obbligo di pubblicità 45*a* 
 – principio della 78
Quorum minimi48
Referendum
 – diritto di voto 26
 – in materia – cantonale 34 ss, 55
     – facoltativo 35
     – obbligatorio 34
     – comunale 38
 – nei consorzi 39
Responsabilità
 – collettiva 5
 – dei privati incaricati di compiti statali 46
 – dello Stato 46
 – individuale 5, 19
 – personale del singolo 2
 – sicurezza sociale 19
Revisione della Costituzione cantonale89
Sistema
 – sanitario 21
 – maggioritario 56 – elezione del Consiglio di Stato 56
 – proporzionale 48
Territorio
 – Comuni 69 – modifiche del 74
 – Distretti 69, 70 – modifiche del 74
 – modifiche del 34
 – trasporti 24
Tribunale (i)
 – alta vigilanza sul funzionamento dei 55
 – amministrazione della giustizia 64 ss – giurisdizione in materia
     – amministrativa 66
     – civile 65
     – penale 65
     – principi 64
 – astensione dei membri dei 42
 – di primo grado 70
 – distretti 70
 – durata del mandato dei membri dei 43
 – elezione – dei membri dei 54
     – del presidente dei 54
 – elezioni dei membri del 27
 – incompatibilità dei membri dei 42
 – pubblicità delle udienze dei 45
 – tutela giurisdizionale dei membri delle Chiese 88
 – vigilanza sulla giustizia 67
Vigilanza
 – alta vigilanza del Gran Consiglio – sul funzionamento dei tribunali cantonali 55
     – sul Governo 55
     – sull’amministrazione 55
 – del – Consiglio di Stato
     – sui Comuni 61
     – sui Distretti 61
     – sugli enti di diritto pubblico 61
     – gran Consiglio quale suprema autorità di 47
 – delega di attività dello Stato 12
 – scorporo di attività dello Stato 12
 – sulla giustizia 67
 – sulle Chiese cantonali 83
Votazione (i)
 – diritto di voto
 – referendum obbligatorio 34
Voto
 – diritti popolari nei consorzi 39
 – diritto – d’iniziativa 37
     – di 26
 – eleggibilità 41
 – elezione dei – deputati svittesi al Consiglio
     – degli Stati 27
     – nazionale 27
     – membri dei Consigli distrettuali 27
     – membri dei Municipi 27
     – membri dei Parlamenti
     – comunali 27
     – distrettuali 27
     – membri dei Tribunali distrettuali 27
     – membri del Consiglio di Stato 27
     – membri del Gran Consiglio 27
     – membri di altre autorità sottostanti a elezione popolare 27
 – enti di diritto ecclesiastico 83
 – iniziativa in materia cantonale 28 – controprogetto 32
     – trattazione 31
 – parrocchie 87
 – referendum – facoltativo 35
     – obbligatorio 34

[^1]: Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
[^3]: Accettato in votazione popolare l’8 mar. 2015, in vigore dal l’8 mar. 2015. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF  **2016**  1975art. 2, **2015**  6231).