131.222.2

Traduzione[^1]

# Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

del 17 maggio 1984 (Stato 20 novembre 2023)[^2]

Il Popolo del Cantone di Basilea Campagna,

conscio di assumere davanti a Dio la propria responsabilità verso l’essere umano, la collettività e l’ambiente,

determinato a tutelare la libertà e il diritto nell’ambito della sua tradizione e del suo ordinamento democratici,

sapendo che la forza di un Popolo si commisura al benessere del più debole dei suoi membri,

nell’intento di agevolare il pieno sviluppo dell’essere umano come individuo e come membro della comunità,

deciso a rafforzare il Cantone come Stato sovrano nella Confederazione e a preservarlo nella sua diversità,

si è dato la presente Costituzione:

## **Sezione prima:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **§ 1** Statuto del Cantone {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--1}
1. Il Cantone di Basilea Campagna è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.
2. Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e sostiene lo Stato centrale nell’adempimento dei suoi compiti.
3. Le sue autorità si adoperano affinché esso divenga un Cantone a parte intera, che disponga di un voto intero nelle votazioni federali e di due deputati al Consiglio degli Stati.[^3]

##### **§ 2** Forma democratica dello Stato {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--2}
1. Il potere dello Stato risiede nell’insieme del Popolo.
2. Esso è esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

##### **§ 3** Collaborazione intercantonale e regionale {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--3}
1. Le autorità del Cantone di Basilea Campagna s’impegnano per intensificare la collaborazione nella regione. Per l’adempimento di compiti comuni o regionali, collaborano con le autorità di altri Cantoni, segnatamente di Basilea Città, Argovia, Soletta e Giura, con le autorità dei Comuni della regione e degli Stati esteri confinanti.
2. Le autorità del Cantone di Basilea Campagna si adoperano per concludere convenzioni con autorità svizzere ed estere nella regione e in particolare nella Svizzera nordoccidentale, per creare istituzioni comuni, per regolare la reciproca perequazione degli oneri e per armonizzare le legislazioni.
3. Le autorità del Cantone di Basilea Campagna si adoperano per ottenere il sostegno della Confederazione in progetti d’interesse regionale, cantonale o transfrontaliero.
4. Vanno elaborate regole che assicurino una collaborazione efficace tra le autorità. A questo scopo il Consiglio di Stato, eventualmente insieme alle autorità dei Cantoni ed enti territoriali coinvolti, può prendere misure adeguate e in particolare far svolgere analisi atte a simulare il mandato di collaborazione di cui ai capoversi da 1 a 3.
5. I diritti di partecipazione democratici devono essere garantiti.

##### **§ 4** Vincolatività al diritto e alla legge {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--4}
1. Tutte le autorità sono vincolate alla Costituzione e alla legge.
2. Il loro agire dev’essere improntato all’interesse pubblico ed essere proporzionato.
3. Le autorità e i privati si comportano secondo buona fede.

## **Sezione seconda:** Diritti e doveri individuali {#sec_2}
### **1.** Dignità umana {#sec_2/lvl_1}
##### **§ 5** Dignità umana {#sec_2/lvl_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--5}
1. La dignità umana è inviolabile.
2. Rispettarla è compito di ognuno; proteggerla, compito primario del potere dello Stato.

### **2.** Diritti fondamentali {#sec_2/lvl_2}
##### **§ 6** Diritti di libertà {#sec_2/lvl_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--6}
1. Lo Stato protegge i diritti di libertà.
2. Sono in particolare garantiti:
a. il diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento;
b. la libertà di credo e di coscienza;
c. la libertà d’informazione, di opinione e di stampa;
d. la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione;
e. la libertà dell’insegnamento scientifico, della ricerca e dell’attività artistica;
f. la protezione della sfera privata, la protezione del segreto epistolare e delle telecomunicazioni e la protezione del domicilio;
g. la protezione dall’abuso dei dati;
h. il diritto al matrimonio e alla famiglia;
i. la libertà di domicilio;
k. il diritto alla libera scelta e al libero esercizio di una professione e al libero esercizio di un’attività economica.
3. La proprietà e i diritti patrimoniali sono protetti. Il Cantone e i Comuni promuovono l’accesso alla proprietà privata per uso personale.

##### **§ 7** Uguaglianza giuridica {#sec_2/lvl_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--7}
1. Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
2. Nessuno deve in particolare subire pregiudizi o fruire di privilegi a causa del suo sesso, della sua nascita, della sua origine, della sua razza, della sua posizione sociale, delle sue convinzioni filosofiche, politiche o religiose.

##### **§ 8** Parità dei sessi {#sec_2/lvl_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--8}
1. Uomo e donna hanno pari diritti. Il Cantone e i Comuni provvedono a tale parità.
2. Tutti i diritti e doveri individuali sanciti dalla presente Costituzione, nonché i diritti popolari spettano in ugual misura a uomini e donne.

##### **§ 9** Tutela giurisdizionale {#sec_2/lvl_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--9}
1. Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale. Essa è gratuita per i meno abbienti.
2. Il Cantone e i Comuni promuovono la conoscenza del diritto e provvedono ad assicurare servizi gratuiti d’informazioni giuridiche.
3. In tutti i casi, le parti hanno il diritto d’essere sentite, di essere trattate correttamente e di ottenere entro un termine adeguato una decisione motivata e indicante i rimedi giuridici.
4. Chiunque sia privato della libertà di movimento ha il diritto di:
a. essere informato immediatamente e in modo comprensibile sulle ragioni di tale privazione e sui diritti che gli spettano;
b.[^4] entro il termine fissato dalla legge, essere sentito da un’autorità specificata dalla legge;
c. esigere che un tribunale esamini tale privazione della libertà.

##### **§ 10** Richieste alle autorità {#sec_2/lvl_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--10}
1. Ognuno può rivolgere petizioni o altre richieste alle autorità senza che gliene derivino pregiudizi. Le autorità rispondono entro un termine adeguato.
2. Ognuno può rivolgersi al difensore civico.

##### **§ 11** Irretroattività {#sec_2/lvl_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--11}
Gli atti normativi non possono avere effetto retroattivo se la retroattività concerne un periodo di tempo troppo lungo o impone oneri sproporzionati.

##### **§ 12** Entrata in vigore degli atti normativi {#sec_2/lvl_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--12}
1. Gli atti normativi oggetto di una votazione popolare entrano in vigore il più presto il giorno dopo la votazione.
2. Tutti gli altri atti normativi entrano in vigore, di regola, il più presto otto giorni dopo essere stati regolarmente pubblicati.

##### **§ 13** Responsabilità e risarcimento dei danni {#sec_2/lvl_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--13}
1. Il Cantone e i Comuni rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi.
2. Essi rispondono anche dei danni che i loro organi hanno causato lecitamente, se singoli ne subiscono un grave pregiudizio e non si possa ragionevolmente pretendere ch’essi lo sopportino da sé.
3. Chiunque subisca una limitazione grave e ingiustificata della sua libertà personale ha diritto al risarcimento dei danni e a un’indennità a titolo di riparazione morale.
4. In caso di espropriazione o d’importante restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.

##### **§ 14** Attuazione dei diritti fondamentali {#sec_2/lvl_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--14}
1. I diritti fondamentali devono essere attuati nell’intero ordinamento giuridico.
2. Chi esercita i propri diritti fondamentali deve rispettare i diritti fondamentali altrui.
3. Nessuno può pregiudicare i diritti fondamentali abusando della sua posizione di potere.

##### **§ 15** Limite dei diritti fondamentali {#sec_2/lvl_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--15}
1. I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili.
2. Le limitazioni dei diritti fondamentali richiedono una base legale; quelle gravi devono essere previste espressamente dalla legge. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.
3. I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga l’interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto.
4. Arresti, perquisizioni e sequestri possono essere operati soltanto nei casi e nelle forme previsti dalla legge. La tortura e altri trattamenti contrari alla dignità umana sono in ogni caso inammissibili.

### **3.** Diritti sociali {#sec_2/lvl_3}
##### **§ 16** Garanzia dei mezzi di esistenza e sicurezza sociale {#sec_2/lvl_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--16}
1. Ognuno ha diritto all’aiuto e all’assistenza nelle situazioni di bisogno, nonché ai mezzi necessari per condurre una vita degna dell’uomo.
2. Il Cantone e i Comuni proteggono in particolare le persone che hanno bisogno d’aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute o della loro situazione economica o sociale.

##### **§ 17** Diritto alla formazione, al lavoro e all’alloggio {#sec_2/lvl_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--17}
Nei limiti delle loro competenze e dei mezzi disponibili e a complemento della responsabilità e dell’iniziativa individuali, il Cantone e i Comuni si adoperano affinché:
a. ognuno possa formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni, e possa partecipare alla vita culturale;
b. ognuno possa, a condizioni adeguate, sovvenire al proprio sostentamento con il proprio lavoro;
c. ognuno riceva un salario uguale per un lavoro uguale e fruisca di vacanze pagate e di possibilità di ristoro sufficienti;
d. ognuno possa, a condizioni sopportabili, trovare un’abitazione adeguata e, come inquilino, sia protetto dagli abusi.

### **4.** Cittadinanza {#sec_2/lvl_4}
##### **§ 18** Acquisto e perdita {#sec_2/lvl_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--18}
L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legge.

##### **§ 19** Naturalizzazione agevolata {#sec_2/lvl_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--19}
1. Nei limiti fissati dal diritto federale, la legge può concedere un diritto alla naturalizzazione.
2. La naturalizzazione non può essere resa più difficile con l’imposizione di oneri sproporzionati.

### **5.** Doveri individuali {#sec_2/lvl_5}
##### **§ 20** Doveri individuali {#sec_2/lvl_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--20}
Ognuno deve adempiere i doveri impostigli dall’ordinamento giuridico della Confederazione, del Cantone e del Comune.

## **Sezione terza:** Diritti popolari {#sec_3}
### **1.** Diritto di voto {#sec_3/lvl_1}
##### **§ 21** Condizioni {#sec_3/lvl_1/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--21}
1. Il diritto di voto è garantito.
2. Ha diritto di voto chi possiede la cittadinanza svizzera, ha compiuto i 18 anni, ha il domicilio politico nel Cantone di Basilea Campagna e non è interdetto per infermità o debolezza mentali.
3. Il diritto di voto degli Svizzeri all’estero e il diritto di voto nei Comuni patriziali sono disciplinati dalla legge.

##### **§ 22** Contenuto {#sec_3/lvl_1/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--22}
1. Il diritto di voto consiste nel diritto di:
a. partecipare alle votazioni del Cantone e del Comune politico;
b. presentare candidature, partecipare alle elezioni ed essere eletti a uffici pubblici;
c. lanciare e firmare iniziative popolari e domande di referendum.
2. Ogni avente diritto di voto ha diritto che nelle elezioni e votazioni la volontà del corpo elettorale possa essere espressa in modo affidabile e inalterato.

##### **§ 23** Esercizio {#sec_3/lvl_1/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--23}
1. Il diritto di voto è esercitato nel Comune di domicilio. La legge determina le eccezioni.
2. Chi possiede la cittadinanza svizzera acquisisce il diritto di voto in materia cantonale e comunale quando si stabilisce nel Cantone.
3. Nelle elezioni e votazioni alle urne dev’essere preservato il segreto del voto.
4. Il Cantone e i Comuni provvedono affinché il diritto di voto possa essere esercitato senza comportare dispendi irragionevoli.

### **2.** Elezioni popolari {#sec_3/lvl_2}
##### **§ 24** Elezioni in organi federali {#sec_3/lvl_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--24}
1. Il Popolo elegge alle urne i deputati del Cantone di Basilea Campagna al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.
2. I deputati di entrambi questi Consigli sono eletti per la stessa durata.

##### **§ 25** Elezioni in organi del Cantone e dei distretti {#sec_3/lvl_2/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--25}
1. Il Popolo elegge alle urne:
a. il Gran Consiglio;
b. il Consiglio di Stato;
c.[^5] .
d. i giudici di pace.
2. La legge può prevedere altre elezioni popolari.

##### **§ 26** Elezioni comunali {#sec_3/lvl_2/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--26}
1. Il Popolo elegge alle urne:
a. il Consiglio comunale o la Commissione comunale;
b. il Municipio;
c. il sindaco.
2. La legge e il regolamento comunale possono prevedere altre elezioni alle urne o da parte dell’Assemblea comunale.
3. I Comuni possono prevedere nel loro regolamento che i membri delle autorità comunali non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del mandato.[^6]

##### **§ 27** Procedura elettorale {#sec_3/lvl_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--27}
1. Il Gran Consiglio e i Consigli comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale.
2. Tutte le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario, eccetto che il regolamento comunale prescriva il sistema proporzionale.

### **3.** Iniziativa popolare {#sec_3/lvl_3}
##### **§ 28** Principi {#sec_3/lvl_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--28}
1. 1500 aventi diritto di voto possono, mediante un’iniziativa elaborata o generica, chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge.
1bis. Il termine per il deposito delle firme è di due anni.[^7]
2. L’iniziativa elaborata contiene un progetto elaborato. È presentata espressamente come iniziativa costituzionale o legislativa.
3. Mediante l’iniziativa generica, i firmatari chiedono al Gran Consiglio di elaborare un progetto nel senso auspicato dall’iniziativa.
4. L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione non può contenere né direttive, né un progetto.
5. Il diritto degli aventi diritto di voto di presentare iniziative nei Comuni è retto dalle disposizioni della legge e del regolamento comunale.

##### **§ 29** Procedura {#sec_3/lvl_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--29}
1. Il Gran Consiglio dichiara non valide le iniziative inattuabili o manifestamente contrarie al diritto.
2. Le iniziative elaborate sono sottoposte al voto del Popolo entro 18 mesi, senza cambiamenti di forma o contenuto.[^8].[^9]
3. Le iniziative generiche sono sottoposte entro due anni al voto del Popolo se il Gran Consiglio non le approva nel merito. Se il Popolo o il Gran Consiglio ha deciso di dare seguito all’iniziativa, il Gran Consiglio elabora entro due anni un pertinente progetto.[^10]Esso determina se il testo deve avere rango costituzionale o di legge.
3bis. La legge disciplina le eccezioni e le conseguenze in caso d’inosservanza del termine di trattazione delle iniziative popolari.[^11]
4. Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa.

### **4.** Votazioni popolari {#sec_3/lvl_4}
##### **§ 30** Votazioni obbligatorie {#sec_3/lvl_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--30}
Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:
a. le modifiche costituzionali e i trattati che modificano la Costituzione;
b.[^12] le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo e gli atti legislativi elaborati in base a un’iniziativa generica che è stata ritirata, se adottati dal Gran Consiglio a una maggioranza inferiore ai quattro quinti dei membri presenti o se il Gran Consiglio decide, con decreto separato, di sottoporli a referendum obbligatorio;
c.[^13] le iniziative elaborate e i controprogetti che sono loro contrapposti contemporaneamente;
d.[^14] le iniziative generiche respinte dal Gran Consiglio, i controprogetti che sono loro contrapposti contemporaneamente e gli atti legislativi elaborati in base a un’iniziativa generica;
e. le decisioni dell’Assemblea comunale o del Consiglio comunale secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale.

##### **§ 31** Votazioni facoltative {#sec_3/lvl_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--31}
1. Sono sottoposti al voto del Popolo a richiesta di 1500 aventi diritto di voto:
a. le decisioni vincolanti del Gran Consiglio in materia di pianificazione, se d’importanza fondamentale e sottostanti a referendum facoltativo secondo la Costituzione o la legge;
b.[^15] le decisioni del Gran Consiglio concernenti nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 200 000 franchi;
c.[^16] le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo e gli atti legislativi elaborati in base a un’iniziativa generica che è stata ritirata, se non sottostanno a referendum obbligatorio;
d.[^17] quale eccezione al § 63 capoverso 3, l’aliquota dell’imposta cantonale sul reddito stabilita per decreto per l’anno fiscale successivo, se il suo valore è diverso dal 100 per cento dell’imposta cantonale normale sul reddito delle persone fisiche.
2. La domanda dev’essere presentata nelle otto settimane dopo la pubblicazione.
3. Le decisioni dell’Assemblea comunale e del Consiglio comunale sottostanno a referendum facoltativo secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale.

##### **§ 32** Votazioni speciali {#sec_3/lvl_4/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--32}
1. Nell’ambito dell’elaborazione di disposizioni costituzionali o di legge, come anche nell’ambito di decisioni in materia di pianificazione possono essere indette votazioni popolari su questioni di principio. Nella votazione possono essere presentate varianti.
2. Quando elaborano i relativi progetti, le autorità sono vincolate ai risultati delle votazioni sulle questioni di principio.
3. Nelle votazioni sui progetti di atti normativi o decisioni, il voto può vertere simultaneamente sull’insieme dell’atto o della decisione e su loro singole disposizioni.

##### **§ 33** Procedura per le votazioni su più oggetti {#sec_3/lvl_4/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--33}
1. La legge disciplina la procedura per le votazioni su più oggetti, segnatamente per le votazioni su un’iniziativa con controprogetto, nonché per le votazioni su questioni di principio con varianti.
2. Le seguenti direttive devono essere rispettate:
a. la procedura dev’essere semplice e comprensibile ed escludere gli abusi;
b. il votante deve poter esprimere sulla scheda a quale dei diversi progetti dà la preferenza.
3. Per essere accettato, un testo deve raccogliere la maggioranza dei voti validi.

### **5.** Partecipazione alla formazione dell’opinione {#sec_3/lvl_5}
##### **§ 34** Consultazione {#sec_3/lvl_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--34}
1. Il pubblico è informato per tempo circa l’elaborazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio. I diretti interessati sono sentiti nelle forme appropriate. Ognuno può fare proposte.
2. Per quanto concerne i progetti comportanti l’eventualità di una votazione popolare, sono consultati i partiti e le organizzazioni interessate.
3. Il Consiglio di Stato assicura un’informazione equilibrata degli aventi diritto di voto.

##### **§ 35** Partiti e organizzazioni politiche {#sec_3/lvl_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--35}
1. I partiti e le organizzazioni politiche contribuiscono a formare l’opinione e la volontà del Popolo.
2. Il Cantone sostiene i partiti nell’adempimento di questo compito, purché siano organizzati in modo conforme ai principi democratici, dimostrino di operare regolarmente e globalmente in una parte importante del Cantone e rendano conto pubblicamente della provenienza e dell’utilizzazione dei loro fondi.

### **6.** Garanzia dei diritti popolari {#sec_3/lvl_6}
##### **§ 36** Delega di attribuzioni {#sec_3/lvl_6/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--36}
1. Il legislatore non può delegare ad altri organi il potere di emanare disposizioni fondamentali o importanti.
2. Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a decidere definitivamente in materia di nuove spese.[^18]

##### **§ 37** Controllo giudiziario {#sec_3/lvl_6/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--37}
1. Ogni avente diritto di voto può ricorrere alla Corte costituzionale per violazione del diritto di voto.
2. Possono in particolare essere impugnati:
a. la violazione del diritto di voto;
b. la preparazione o lo svolgimento irregolari di elezioni o votazioni;
c. il mancato rispetto di iniziative popolari da parte del Gran Consiglio;
d. la delega inammissibile di attribuzioni del Popolo ad altri organi.

### **7.** Disposizioni di esecuzione {#sec_3/lvl_7}
##### **§ 38** Disposizioni di esecuzione {#sec_3/lvl_7/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--38}
La legge contiene le disposizioni di dettaglio circa il contenuto e l’esercizio dei diritti popolari, nonché circa i partiti.

## **Sezione quarta:** Struttura del Cantone {#sec_4}
### **1.** Territorio cantonale e capitale {#sec_4/lvl_1}
##### **§ 39** Territorio cantonale {#sec_4/lvl_1/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--39}
1. Il Cantone di Basilea Campagna comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione Svizzera.
2. Le modifiche del territorio cantonale devono essere oggetto di una votazione popolare.
3. Le rettifiche di confine richiedono l’approvazione del Gran Consiglio.

##### **§ 40** Capitale {#sec_4/lvl_1/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--40}
1. La capitale del Cantone di Basilea Campagna è Liestal.
2. Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale hanno sede a Liestal.[^19]

### **2.** Distretti e circondari {#sec_4/lvl_2}
##### **§ 41** Distretti {#sec_4/lvl_2/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--41}
1. I distretti sono enti territoriali incaricati dell’espletamento regionale di compiti pubblici.
2. Il Cantone comprende i distretti di Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach e Waldenburg.
3. La legge disciplina l’appartenenza dei Comuni ai diversi distretti. I Comuni possono essere attribuiti a un altro distretto soltanto con il loro consenso.

##### **§ 42** Circondari giudiziari civili {#sec_4/lvl_2/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--42}
1. Il Cantone comprende due circondari giudiziari civili.
2. La legge disciplina l’appartenenza del territorio cantonale ai due circondari giudiziari civili.

##### **§ 43** Circondari elettorali {#sec_4/lvl_2/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--43}
1. Le elezioni e le votazioni popolari cantonali si svolgono in circondari elettorali situati all’interno dei distretti.
2. .[^20]
3. La legge disciplina i compiti, il numero e l’organizzazione dei circondari elettorali.[^21]

### **3.** Comuni {#sec_4/lvl_3}
##### **§ 44** Statuto e compiti {#sec_4/lvl_3/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--44}
1. I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.
2. I Comuni politici adempiono i compiti d’importanza locale che non siano di competenza di altre organizzazioni e le incombenze delegate loro dal Cantone.
3. I Comuni patriziali conferiscono la cittadinanza, promuovono la vita culturale, amministrano i beni patriziali e gestiscono le loro foreste. Collaborano con i Comuni politici.
4. Dove non vi è un Comune patriziale, la cittadinanza è conferita dal Comune politico.

##### **§ 45** Autonomia {#sec_4/lvl_3/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--45}
1. Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di eleggere le autorità comunali, di assumere i dipendenti pubblici comunali, di eseguire i loro propri compiti secondo libero apprezzamento e di amministrare autonomamente le cose pubbliche di loro competenza.[^22]
2. Tutti gli organi cantonali rispettano e proteggono l’autonomia dei Comuni. .[^23]
3. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.

##### **§ 46** Consistenza {#sec_4/lvl_3/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--46}
1. L’aggregazione o la divisione dei Comuni politici deve essere sottoposta, in una votazione alle urne, all’approvazione dei Comuni coinvolti o delle parti di Comuni coinvolte e disciplinata dalla legge.[^24]
1bis. Le modifiche dei confini devono essere sottoposte, in una votazione alle urne, all’approvazione dei Comuni coinvolti e richiedono l’approvazione del Gran Consiglio.[^25]
2. Le rettifiche di confine tra i Comuni politici richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.
3. Il Comune patriziale può fondersi con il Comune politico se i due Comuni lo decidono alle urne. La decisione del Comune patriziale dev’essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
4. Dove non ve n’è uno, un Comune patriziale può essere creato per decisione presa alle urne dal Comune politico e dai due terzi dei patrizi votanti.

##### **§ 47** Organizzazione {#sec_4/lvl_3/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--47}
1. Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni politici determinano la loro organizzazione in un regolamento comunale.
2. Secondo l’organizzazione comunale ordinaria, i diritti popolari sono esercitati alle urne e nell’Assemblea comunale; secondo l’organizzazione comunale straordinaria, alle urne e tramite il Consiglio comunale.
3. Il Municipio è la suprema autorità esecutiva. Dirige l’amministrazione.

##### **§ 47a** Ripartizione dei compiti {#sec_4/lvl_3/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--47_a}
1. Il legislatore assegna compiti ai Comuni secondo il principio di sussidiarietà. Nei limiti del possibile, tiene conto del principio dell’equivalenza fiscale, secondo cui la competenza di un determinato compito e le risorse finanziarie necessarie sono assegnate allo stesso ente pubblico.
2. Il legislatore concede ai Comuni la massima autonomia possibile in termini di regolamentazione ed esecuzione e può prevedere a tal fine disciplinamenti diversi (variabilità normativa).
3. Il legislatore può prevedere che ai Comuni o consorzi intercomunali che lo richiedono siano delegati compiti esecutivi.

##### **§ 48** Collaborazione {#sec_4/lvl_3/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--48}
1. I Comuni s’impegnano a collaborare. Il Cantone li sostiene.[^26]
2. La collaborazione ha lo scopo di consentire un adempimento più efficace dei compiti.[^27]
3. La legge:
a. può incaricare i Comuni di adempiere in comune determinati compiti;
b. disciplina le forme della collaborazione e i diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto.[^28]
4. .[^29]

##### **§ 49** Partecipazione nel Cantone {#sec_4/lvl_3/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--49}
1. Cinque Comuni politici possono chiedere:
a. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge;
b. l’organizzazione di una votazione popolare facoltativa.
2. Le condizioni e la procedura sono rette dalle disposizioni concernenti le iniziative e le domande di referendum popolari.
3. Nella preparazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato i Comuni direttamente interessati devono essere sentiti tempestivamente.

## **Sezione quinta:** Autorità cantonali e loro funzioni {#sec_5}
### **1.** Disposizioni generali {#sec_5/lvl_1}
##### **§ 49a** Principio {#sec_5/lvl_1/art_49_a omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--49a}
1. I membri delle autorità cantonali sono eletti per un periodo amministrativo.
2. I pubblici dipendenti del Cantone sono, di regola, assunti in base a un contratto di diritto pubblico, sempre che la Costituzione o la legge non ne preveda l’elezione per un periodo amministrativo.

##### **§ 50** Condizioni di eleggibilità o di assunzione {#sec_5/lvl_1/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--50}
1. Soltanto chi ha diritto di voto è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e nei tribunali.
2. La legge può prevedere che la qualità di avente diritto di voto sia condizione di eleggibilità anche per altre funzioni.
3. Essa può stabilire ulteriori condizioni di eleggibilità o di assunzione.

##### **§ 51** Incompatibilità {#sec_5/lvl_1/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--51}
1. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, il difensore civico, i giudici e i cancellieri del Tribunale cantonale non possono far parte di un’altra di queste autorità.[^30]
2. I giudici e i cancellieri dei tribunali di primo grado, i membri delle autorità delle aziende cantonali autonome e i pubblici dipendenti superiori dell’amministrazione cantonale non possono far parte del Gran Consiglio.[^31]
3. La legge disciplina i particolari. Essa può stabilire ulteriori incompatibilità per altre autorità.

##### **§ 52** Incompatibilità tra parenti {#sec_5/lvl_1/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--52}
Non possono far parte simultaneamente della stessa autorità, eccettuato il Gran Consiglio:
a. genitori e figli;
b. fratelli e sorelle;
c. coniugi;
d. nonni e nonne e loro abiatici;
e. cognati e cognate;
f. suoceri e suocere e loro generi o nuore;
g. partner registrati;
h. partner registrati e rispettivi fratelli e sorelle;
i. genitori di un partner registrato e partner di costui;
k. partner registrati e loro figli rispettivi.

##### **§ 53** Periodo amministrativo {#sec_5/lvl_1/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--53}
Il periodo amministrativo dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti eletti è di quattro anni.

##### **§ 54** Limitazione dei mandati {#sec_5/lvl_1/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--54}
1. Chi ha fatto parte del Gran Consiglio per quattro periodi amministrativi consecutivi non è rieleggibile per il periodo successivo.[^32]
2. I periodi amministrativi incompleti sono equiparati ai periodi completi.

##### **§ 55** Pubblicità dei dibattiti e delle udienze {#sec_5/lvl_1/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--55}
I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge determina le eccezioni.

##### **§ 56** Informazione {#sec_5/lvl_1/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--56}
1. Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.
2. Chiunque ha il diritto di accedere alle informazioni detenute dalle autorità.
3. La legge disciplina i dettagli, in particolare la protezione degli interessi pubblici e privati.

##### **§ 57** Lingua ufficiale {#sec_5/lvl_1/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--57}
1. La lingua ufficiale è il tedesco.
2. Tutte le autorità e tutti i servizi amministrativi del Cantone e dei Comuni accettano anche richieste redatte in un’altra lingua ufficiale della Confederazione.

##### **§ 58** Astensione {#sec_5/lvl_1/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--58}
1. I membri delle autorità e i pubblici dipendenti si astengono nelle pratiche che li concernono direttamente.[^33]
2. L’obbligo di astenersi vale per la preparazione e la discussione della pratica, nonché per la relativa decisione.

##### **§ 59** Promessa solenne {#sec_5/lvl_1/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--59}
All’atto di entrare in funzione, i membri delle autorità promettono di rispettare la Costituzione e la legge.

##### **§ 60** Responsabilità {#sec_5/lvl_1/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--60}
1. La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti nei confronti del Cantone e dei Comuni.[^34]
2. I membri del Gran Consiglio non possono essere perseguiti per le loro dichiarazioni in Gran Consiglio e nelle sue commissioni. In caso di abuso manifesto, il Gran Consiglio può tuttavia togliere questa immunità a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

### **2.** Gran Consiglio {#sec_5/lvl_2}
##### **§ 61** Statuto {#sec_5/lvl_2/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--61}
1. Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa del Cantone. Esercita l’alta vigilanza su tutte le autorità e su tutti gli organi che eseguono compiti cantonali.
2. Esso si compone di 90 membri.[^35]

##### **§ 62** Indipendenza {#sec_5/lvl_2/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--62}
1. I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.
2. Essi devono rendere pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

##### **§ 63** Legislazione {#sec_5/lvl_2/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--63}
1. Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti.
2. Le leggi sono oggetto di duplice lettura.
3. Il Gran Consiglio può emanare disposizioni di esecuzione sotto forma di decreto per quanto una legge lo autorizzi espressamente. I decreti non sottostanno a referendum.
4. Eccezionalmente, le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messe immediatamente in vigore se il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. La votazione popolare si svolge nei sei mesi dopo l’entrata in vigore.

##### **§ 64** Trattati {#sec_5/lvl_2/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--64}
1. Il Gran Consiglio approva:
a. i trattati sottostanti a referendum;
b. tutti gli altri trattati la cui conclusione non sia per legge di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.
2. Se un trattato richiede modifiche della Costituzione o di leggi, il Gran Consiglio procede a tali modifiche contestualmente all’approvazione del trattato.
3. Nella preparazione di trattati importanti che richiedano la sua approvazione, il Gran Consiglio può istituire commissioni che consigliano il Consiglio di Stato durante i negoziati.

##### **§ 65** Pianificazione {#sec_5/lvl_2/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--65}
1. Il Gran Consiglio approva i piani fondamentali concernenti le attività dello Stato, in particolare il piano pluriennale dei compiti e delle finanze.[^36]Emana altresì i piani direttori cantonali.
2. L’approvazione vincola il Gran Consiglio e tutte le autorità interessate. Qualsiasi deroga al piano esige una modifica del piano.
3. Il Gran Consiglio prende atto del programma del Governo.[^37]

##### **§ 66** Decisioni finanziarie {#sec_5/lvl_2/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--66}
Il Gran Consiglio:
a. delibera il bilancio di previsione corrispondente al primo anno del piano dei compiti e delle finanze;
b. decide le nuove spese uniche di oltre un milione di franchi e nuove spese annue ricorrenti di oltre 200 000 franchi;
c. approva il conto annuale.

##### **§ 67** Altre competenze {#sec_5/lvl_2/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--67}
1. Il Gran Consiglio:
a.[^38] approva il rapporto annuale di attività del Consiglio di Stato e i rapporti annuali dei tribunali cantonali;
b. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni;
c. decide i conflitti di competenza, per quanto non ne sia competente un tribunale;
d. disciplina le retribuzioni, le rendite e le pensioni versate dal Cantone;
e.[^39] elegge per un anno il presidente e il vicepresidente del Consiglio di Stato, nonché, per un periodo amministrativo, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri dei tribunali cantonali, il cancelliere dello Stato e il difensore civico;
f. conferisce la cittadinanza cantonale agli stranieri;
g. accorda la grazia e l’amnistia.
2. La legge può conferire ulteriori competenze al Gran Consiglio.

##### **§ 68** Costituzione {#sec_5/lvl_2/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--68}
Il Gran Consiglio designa fra i suoi membri il proprio presidente e i due vicepresidenti per la durata di un anno.

##### **§ 69** Commissioni e gruppi parlamentari {#sec_5/lvl_2/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--69}
1. Il Gran Consiglio può istituire al suo interno commissioni incaricate di preparare le deliberazioni.
2. La legge può delegare alle commissioni determinate attribuzioni decisionali del Gran Consiglio.
3. I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi. Contributi possono essere versati ai gruppi, nonché alle unioni di deputati che non raggiungano la forza di un gruppo.

##### **§ 70** Organizzazione e procedura {#sec_5/lvl_2/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--70}
1. La legge disciplina le grandi linee dell’organizzazione del Gran Consiglio e dei rapporti con il Consiglio di Stato e con i tribunali supremi.
2. Il regolamento del Gran Consiglio contiene ulteriori disposizioni organizzative e procedurali.

### **3.** Consiglio di Stato e amministrazione {#sec_5/lvl_3}
##### **§ 71** Statuto {#sec_5/lvl_3/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--71}
1. Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.
2. Esso si compone di cinque membri.

##### **§ 72** Incompatibilità {#sec_5/lvl_3/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--72}
1. I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare un’attività privata retribuita. Possono operare in imprese a scopo lucrativo soltanto come rappresentanti del Cantone.
2. I membri del Consiglio di Stato non possono essere contemporaneamente membri dell’Assemblea federale.[^40]

##### **§ 73** Pianificazione {#sec_5/lvl_3/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--73}
1. Il Consiglio di Stato determina gli scopi e i mezzi principali dell’operato dello Stato. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
2. All’inizio di ogni legislatura stabilisce il programma di governo e alla fine della legislatura riferisce sulla sua attuazione.[^41]
3. Stabilisce ogni anno il progetto del piano dei compiti e delle finanze.[^42]
4. Sono fatte salve le attribuzioni degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio.

##### **§ 74** Attività normativa {#sec_5/lvl_3/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--74}
1. Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio disegni di modifiche costituzionali, di leggi e di decreti.
2. Esso emana ordinanze in base e nei limiti fissati dalle leggi e dai trattati, per quanto la legge non autorizzi eccezionalmente il Gran Consiglio a emanare disposizioni di esecuzione.
3. Il Consiglio di Stato può inoltre emanare ordinanze per far fronte a turbamenti già in atto o imminenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, nonché per far fronte a situazioni di emergenza sociale. Tali ordinanze devono essere sottoposte immediatamente per approvazione al Gran Consiglio. Esse decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.

##### **§ 75** Decisioni finanziarie {#sec_5/lvl_3/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--75}
Il Consiglio di Stato:
a. decide nuove spese uniche fino a un importo di un milione di franchi e nuove spese annue fino a 200 000 franchi;
b. decide in merito alle spese vincolate;
c. assume prestiti nei limiti fissati dal piano dei compiti e delle finanze;
d. gestisce il patrimonio finanziario;
e. allestisce il conto annuale.

##### **§ 76** Direzione e amministrazione {#sec_5/lvl_3/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--76}
1. Il Consiglio di Stato è alla testa dell’amministrazione cantonale. Esercita la vigilanza sugli altri enti che svolgono compiti pubblici.
2. Esso provvede affinché l’attività amministrativa sia conforme al diritto ed efficace e determina, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, l’organizzazione appropriata dell’amministrazione.
3. Il Consiglio di Stato pronuncia sui ricorsi amministrativi nella misura prevista dalla legge.
4. Esso non dà attuazione agli atti normativi che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.

##### **§ 77** Altre competenze {#sec_5/lvl_3/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--77}
1. Il Consiglio di Stato:
a. provvede alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici;
b. rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno;
c. cura le relazioni con le autorità della Confederazione e degli altri Cantoni;
d. conclude autonomamente, nei limiti della sua competenza, trattati nonché accordi amministrativi;
e. procede alle nomine che non siano di competenza di altri organi;
f. conferisce la cittadinanza cantonale agli Svizzeri.
2. La legge può conferire ulteriori competenze al Consiglio di Stato.

##### **§ 78** Autorità collegiale {#sec_5/lvl_3/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--78}
1. Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni collegialmente.
2. Il presidente è scelto fra uno dei suoi membri. Egli dirige i lavori e cura le incombenze governative.
3. La legge può affidare al presidente del Consiglio di Stato determinate attribuzioni governative decisionali.

##### **§ 79** Amministrazione cantonale {#sec_5/lvl_3/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--79}
1. L’amministrazione cantonale comprende cinque dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.[^43]
2. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.
3. La Cancelleria dello Stato funge da segretariato generale del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. È diretta dal cancelliere dello Stato.
4. La legge determina quali funzioni amministrative possono essere ricoperte a titolo di attività accessoria da qualsivoglia avente diritto di voto.

##### **§ 80** Altri enti che svolgono compiti pubblici {#sec_5/lvl_3/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--80}
1. La legge può creare aziende amministrative autonome.
2. Per adempiere i suoi compiti, il Cantone può partecipare a consorzi intercomunali e a istituzioni pubbliche o a economia mista.
3. Esso può delegare compiti amministrativi ad, a Comuni, a organizzazioni intercantonali o intercomunali, a imprese a economia mista o a organizzazioni di diritto privato.
4. La tutela giurisdizionale dei cittadini e la vigilanza da parte del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato devono essere assicurate in ogni caso.

##### **§ 81** Organizzazione e procedura {#sec_5/lvl_3/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--81}
1. La legge disciplina:
a. le grandi linee dell’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’amministrazione cantonale;
b.[^44] le grandi linee della normativa concernente il personale;
c. la procedura e la giustizia amministrative.
2. Altre disposizioni organizzative e procedurali figurano nel regolamento del Consiglio di Stato e in ordinanze.

### **4.** Tribunali {#sec_5/lvl_4}
##### **§ 82** Statuto e indipendenza {#sec_5/lvl_4/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--82}
1. Tutti i tribunali sottostanno al solo diritto e sono indipendenti nelle loro decisioni.
2. Essi dirigono l’amministrazione giudiziaria. La legge può autorizzarli a emanare disposizioni di esecuzione.[^45]
3. Il Tribunale cantonale rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità.[^46]

##### **§ 83** Giurisdizione civile {#sec_5/lvl_4/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--83}
1. La giurisdizione civile è esercitata da:
a. i giudici di pace;
b.[^47] i tribunali civili di circolo[^48];
c.[^49] il Tribunale cantonale.
2. La legge può prevedere che determinate controversie siano giudicate da tribunali speciali.
3. La giurisdizione arbitrale è riconosciuta nelle controversie in materia patrimoniale. I lodi possono essere impugnati dinanzi ai tribunali del Cantone nella misura prevista dalla legge.

##### **§ 84** Giustizia penale {#sec_5/lvl_4/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--84}
1. La giurisdizione penale è esercitata da:
a. il Tribunale penale;
b. il Tribunale dei minorenni;
c. il giudice dei provvedimenti coercitivi;
d. il Tribunale cantonale.
2. Le autorità incaricate del perseguimento penale sono la polizia, il pubblico ministero e la procura dei minorenni.
3. La legge disciplina la facoltà dei servizi amministrativi e delle autorità comunali d’infliggere multe.

##### **§ 85** Giurisdizione amministrativa {#sec_5/lvl_4/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--85}
1. La giurisdizione amministrativa è esercitata da:
a. il Tribunale fiscale e delle espropriazioni;
b. *Abrogata* 
c. *Abrogata* 
d. il Tribunale cantonale;
e.[^50] il giudice dei provvedimenti coercitivi.
2. I conflitti di competenza tra le autorità amministrative e il Tribunale cantonale sono decisi da quest’ultimo.

##### **§ 86** Giurisdizione costituzionale {#sec_5/lvl_4/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--86}
1. La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale cantonale.[^51]
2. Come Corte costituzionale, il Tribunale cantonale pronuncia su:[^52]
a. i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali, segnatamente dei diritti fondamentali e dei diritti popolari;
b. le controversie tra Cantone e Comuni o fra Comuni in materia di competenze;
c. i ricorsi per violazione dell’autonomia comunale.
3. Non sono impugnabili dinanzi alla Corte costituzionale:
a. le disposizioni costituzionali e le leggi, eccetto che nell’ambito della loro applicazione;
b. le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato eccettuate dal diritto federale o dalla legge;
c. la clausola d’urgenza di una legge.

##### **§ 87** Organizzazione e procedura {#sec_5/lvl_4/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--87}
1. La legge disciplina le grandi linee dell’organizzazione, nonché la competenza e la procedura dei tribunali. Dev’essere garantito un procedimento celere e affidabile.[^53]
2. Un tribunale può essere suddiviso in sezioni e operare in più ordini di giurisdizione.
3. Il Tribunale cantonale esercita la vigilanza sui tribunali del Cantone e ne riferisce annualmente al Gran Consiglio.[^54]
4. La legge disciplina le condizioni e la competenza per l’elezione dei membri straordinari dei tribunali.[^55]

### **5.** Difensore civico {#sec_5/lvl_5}
##### **§ 88** Statuto, indipendenza e incompatibilità {#sec_5/lvl_5/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--88}
1. Il difensore civico vigila affinché l’amministrazione cantonale e le amministrazioni comunali, nonché l’apparato giudiziario operino conformemente al diritto e in modo appropriato.
2. Il difensore civico svolge i suoi compiti in modo indipendente. Non è vincolato a istruzioni di altre autorità.
3. La legge disciplina le incompatibilità.

##### **§ 89** Compiti {#sec_5/lvl_5/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--89}
1. Il difensore civico fa conoscere in modo appropriato il suo parere sulle pratiche da lui esaminate e si adopera anzitutto per mediare una soluzione in via amichevole.
2. Può formulare critiche, segnalare difetti del diritto vigente e fare raccomandazioni. Non può però né modificare, né annullare atti giuridici.
3. Il difensore civico ha il diritto di prendere visione degli atti e di farsi dare tutte le informazioni necessarie. È tenuto al segreto come le autorità o i pubblici dipendenti che si sono occupati del caso.[^56]
4. Il difensore civico fa rapporto al Gran Consiglio almeno una volta all’anno.

## **Sezione sesta:** Compiti pubblici {#sec_6}
### **1.** Principi {#sec_6/lvl_1}
##### **§ 90** Base costituzionale {#sec_6/lvl_1/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--90}
L’assunzione di nuovi compiti cantonali il cui adempimento non sia imposto al Cantone dal diritto federale richiede una modifica della Costituzione. Tale modifica è sottoposta al Popolo contestualmente alle disposizioni legali di esecuzione.

##### **§ 91** Collaborazione {#sec_6/lvl_1/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--91}
Il Cantone collabora con i Comuni nell’adempimento dei compiti pubblici.

### **2.** Sicurezza pubblica e prevenzione delle catastrofi {#sec_6/lvl_2}
##### **§ 92** Sicurezza pubblica {#sec_6/lvl_2/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--92}
Il Cantone e i Comuni provvedono a garantire l’ordine e la sicurezza pubblici.

##### **§ 93** Prevenzione delle catastrofi {#sec_6/lvl_2/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--93}
Il Cantone e i Cantoni prendono provvedimenti per prevenire catastrofi e per assicurare il funzionamento dei principali servizi dello Stato nelle situazioni di emergenza.

### **3.** Formazione e cultura {#sec_6/lvl_3}
##### **§ 94** Principi concernenti il sistema scolastico {#sec_6/lvl_3/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--94}
1. La scuola provvede, in collegamento con i genitori, affinché gli allievi ricevano un’educazione e una formazione corrispondenti alle loro inclinazioni e attitudini. Le materie insegnate sono le stesse per ragazze e ragazzi.
2. I rapporti tra autorità scolastiche, insegnanti, allievi e genitori s’improntano al rispetto dei diritti e della personalità di ciascuno.
3. La legge disciplina i diritti di partecipazione dei genitori, degli insegnanti e degli allievi.
4. L’intero settore scolastico sottostà alla vigilanza del Cantone.

##### **§ 95** Frequentazione della scuola {#sec_6/lvl_3/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--95}
1. La frequentazione della scuola è obbligatoria nei limiti di età fissati dalla legge.
2. L’istruzione nelle scuole pubbliche è gratuita per gli abitanti del Cantone. La legge determina le eccezioni.
3. La frequentazione delle scuole pubbliche dev’essere possibile senza che ne risulti pregiudicata la libertà di credo e di coscienza.
4. Il Cantone e i Comuni promuovono l’integrazione sociale dei minorenni disabili prevedendo per loro un’istruzione scolastica adeguata.

##### **§ 96** Enti responsabili delle scuole {#sec_6/lvl_3/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--96}
1. La legge determina chi è responsabile delle scuole pubbliche e delle altre istituzioni pubbliche che si occupano dell’istruzione o della formazione professionale.
2. Il Cantone sostiene i Comuni nell’adempimento dei loro compiti nel settore scolastico.
3. Esso può concludere accordi con altri Cantoni e partecipare a scuole e istituti d’insegnamento intercantonali.

##### **§ 97** Formazione professionale ed educazione degli adulti {#sec_6/lvl_3/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--97}
1. Il Cantone garantisce e sostiene la formazione professionale e continua.
2. Esso esercita la vigilanza sul settore della formazione professionale e promuove l’acquisizione di una cultura generale da parte degli apprendisti.
3. Il Cantone e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.

##### **§ 98** Scuole universitarie e scuole specializzate {#sec_6/lvl_3/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--98}
1. Il Cantone versa un contributo adeguato al settore delle scuole universitarie svizzere e delle scuole svizzere specializzate, nonché alla ricerca scientifica.
2. Esso provvede affinché sia garantito l’accesso alle scuole universitarie svizzere e alle scuole svizzere specializzate.
3. Nei limiti fissati dalla legge, il Cantone partecipa all’Università di Basilea.

##### **§ 99** Scuole non statali {#sec_6/lvl_3/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--99}
1. Le scuole non statali sottostanno alla vigilanza del Cantone.
2. Il Cantone può sostenere scuole non statali nel Cantone e fuori Cantone.

##### **§ 100** Misure compensative {#sec_6/lvl_3/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--100}
1. Gli enti responsabili delle scuole prendono misure compensative in favore dei fanciulli che risultino svantaggiati a causa dell’ubicazione del loro domicilio, a causa di disabilità o per ragioni d’ordine sociale.
2. Il Cantone accorda borse e prestiti di studio.

##### **§ 101** Cultura {#sec_6/lvl_3/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--101}
1. Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione artistica e scientifica, nonché le iniziative e le attività culturali.
2. Essi si adoperano per rendere accessibili a tutti le conoscenze e le prestazioni artistiche e scientifiche.
3. Il Cantone e i Comuni possono gestire istituzioni con fini culturali e sostenere le iniziative volte a promuovere al meglio l’impiego del tempo libero.

##### **§ 102** Protezione della natura e del paesaggio {#sec_6/lvl_3/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--102}
1. Il Cantone e i Comuni promuovono la protezione della natura e del paesaggio, nonché la conservazione dei monumenti storici.
2. Essi proteggono i siti e i paesaggi meritevoli d’essere conservati, nonché i monumenti naturali e i beni culturali.

### **4.** Sicurezza sociale {#sec_6/lvl_4}
##### **§ 103** Assistenza sociale {#sec_6/lvl_4/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--103}
1. Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni private, provvedono alle persone nel bisogno.
2. Essi si adoperano in particolare per prevenire le situazioni di angustia sociale, sopprimerne le cause ed eliminarne le conseguenze. Promuovono le misure di autoaiuto.
3. Il Cantone e i Comuni possono creare o sostenere istituzioni di previdenza e di assistenza, nonché completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.

##### **§ 104** Lavoro {#sec_6/lvl_4/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--104}
1. Nei limiti fissati dal diritto federale, il Cantone emana prescrizioni sui rapporti di lavoro e sulla protezione dei lavoratori.
2. Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Provvedono in particolare ad assicurare servizi di collocamento.
3. Il Cantone prende e sostiene misure volte a promuovere la riqualificazione professionale.
4. Esso può mediare in caso di controversie tra le parti sociali.

##### **§ 105** Disabili {#sec_6/lvl_4/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--105}
Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni di aiuto agli invalidi, promuovono l’integrazione professionale e sociale dei disabili.

##### **§ 106** Alloggio {#sec_6/lvl_4/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--106}
1. Il Cantone e i Comuni possono accordare agevolazioni in materia di pigioni.[^57]
2. I Comuni aiutano le persone in cerca di alloggio e si prendono cura dei senzatetto.
3. Il Cantone istituisce un ufficio di conciliazione per le controversie in materia di locazione.

##### **§ 106a** Promozione dell’accesso alla proprietà per uso personale e della costruzione di abitazioni di utilità pubblica {#sec_6/lvl_4/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--106_a}
1. Il Cantone promuove la costruzione di abitazioni, l’acquisto di appartamenti e case per uso personale e l’allestimento di spazi abitativi da parte di società di costruzione di abitazioni d’utilità pubblica. Persegue questo obiettivo attenendosi al principio dell’utilizzazione parsimoniosa del suolo attraverso la concentrazione delle attività di costruzione e promuove le abitazioni per anziani.[^58]
2. Per le società di costruzione di abitazioni d’utilità pubblica il Cantone emana in particolare disposizioni che prevedano incentivi per la costruzione o l’acquisto di alloggi a prezzi moderati nel Cantone e per il finanziamento di ristrutturazioni di spazi abitativi nel Cantone, segnatamente nell’ambito del risparmio energetico e della protezione dell’ambiente.[^59]
3. Il Cantone emana in particolare disposizioni sulle agevolazioni accordate in occasione del primo acquisto nel Cantone di un’abitazione per uso personale, nonché sulle agevolazioni accordate ai proprietari che abitano nella loro propria abitazione e i cui altri redditi e beni patrimoniali non investiti nell’immobile si trovano in un rapporto di squilibrio duraturo rispetto alle spese di manutenzione e agli interessi debitori.
4. Per le abitazioni a uso personale emana in particolare disposizioni che prevedano incentivi alla costituzione di risparmi vincolati destinati al primo acquisto di una proprietà abitativa nel Cantone e al finanziamento di lavori di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente in abitazioni già esistenti nel Cantone.[^60]
5. In particolare emana disposizioni per un’equilibrata determinazione del valore locativo.[^61]

##### **§ 107** Famiglia, giovani, anziani {#sec_6/lvl_4/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--107}
1. Il Cantone e i Comuni proteggono la famiglia, la condizione genitoriale e la maternità.
2. In collaborazione con le organizzazioni private, essi si occupano dei bisogni dei giovani e degli anziani.

##### **§ 108** Stranieri {#sec_6/lvl_4/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--108}
Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni private, favoriscono il benessere e l’integrazione degli stranieri.

##### **§ 109** Nomadi {#sec_6/lvl_4/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--109}
Il Cantone e i Comuni aiutano i nomadi a trovare posti di stazionamento.

### **5.** Sanità {#sec_6/lvl_5}
##### **§ 110** Principi {#sec_6/lvl_5/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--110}
1. Ognuno è lui stesso primo responsabile del proprio stato di salute.
2. L’assicurazione malattie è obbligatoria nei limiti fissati dalla legge.
3. Il Cantone crea condizioni atte ad assicurare alla popolazione cure mediche sufficienti e provvede all’igiene pubblica.
4. Esso vigila sul sistema sanitario e lo coordina.

##### **§ 111** Compiti {#sec_6/lvl_5/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--111}
1. Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, con i Cantoni vicini e con i privati, prende provvedimenti per mantenere e ripristinare la salute, nonché per assistere le persone durevolmente bisognose di cure.
2. Esso gestisce istituti medici, vigila sulle cliniche private e coordina il settore ospedaliero.
3. Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con i privati, assicurano alla popolazione cure mediche ambulatorie. I Comuni promuovono le cure a domicilio e le cure mediche locali.
4. Il Cantone assicura la formazione del personale ospedaliero, partecipa all’insegnamento della medicina e disciplina l’esercizio delle professioni sanitarie.
5. Il Cantone e i Comuni promuovono la pratica sportiva generale.

### **6.** Ambiente ed energia {#sec_6/lvl_6}
##### **§ 112** Principi della protezione dell’ambiente {#sec_6/lvl_6/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--112}
1. Il Cantone e i Comuni perseguono un rapporto durevolmente equilibrato tra, da un lato, le forze naturali e la loro rinnovabilità e, dall’altro, la loro utilizzazione da parte dell’uomo.
2. Essi proteggono l’uomo e il suo ambiente naturale dagli effetti nocivi o molesti.
3. Vanno segnatamente preservate incontaminate la terra, l’aria e l’acqua, salvaguardate la bellezza e la peculiarità dei paesaggi, protette la fauna e la flora dando loro spazi vitali sufficienti e limitate le emissioni di rumore.
4. Il Cantone incentiva l’utilizzazione di tecnologie ecocompatibili.

##### **§ 113** Acque luride e rifiuti {#sec_6/lvl_6/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--113}
1. Il Cantone e i Comuni provvedono affinché le acque luride siano evacuate e i rifiuti eliminati in modo ecocompatibile. Chi ha prodotto le acque luride o i rifiuti assume la sua parte di responsabilità.
2. I rifiuti devono essere riciclati per quanto possibile e ragionevole.

##### **§ 114** Approvvigionamento idrico {#sec_6/lvl_6/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--114}
1. Il Cantone provvede a sovvenire ai bisogni regionali di approvvigionamento in acqua potabile e industriale. Può affidare questo compito a terzi.
2. Spetta ai Comuni assicurare l’approvvigionamento idrico sul loro territorio. I Comuni sono in particolare responsabili della distribuzione dell’acqua.

##### **§ 115** Approvvigionamento energetico {#sec_6/lvl_6/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--115}
1. Il Cantone e i Comuni promuovono un approvvigionamento energetico sicuro, ottimale sotto il profilo dell’economia pubblica e rispettoso dell’ambiente, nonché un uso parsimonioso ed economico dell’energia.
2. Il Cantone elabora un piano concettuale in cui siano ancorati i principi della politica energetica cantonale. Fa in modo che sul territorio cantonale e nelle sue vicinanze non vengano costruite centrali nucleari a fissione, impianti di ritrattamento di combustibile nucleare o depositi di scorie mediamente o altamente radioattive.[^62]
3. Il Cantone e i Comuni possono partecipare a impianti di approvvigionamento energetico e, in caso di necessità, costruire e gestire essi stessi impianti del genere.

### **7.** Assetto territoriale e trasporti {#sec_6/lvl_7}
##### **§ 116** Pianificazione del territorio {#sec_6/lvl_7/art_116 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--116}
1. Il Cantone e i Comuni assicurano un’occupazione razionale del territorio, un’utilizzazione appropriata del suolo e il mantenimento di aree destinate al ristoro.
2. Il Cantone elabora piani direttori in cui figurino gli obiettivi cantonali o regionali della pianificazione e in cui siano coordinate le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni, nonché piani di dettaglio destinati ad attuare gli obiettivi della pianificazione.
3. I Comuni elaborano i piani regolatori nei limiti fissati dal piano direttore.
4. I vantaggi e gli inconvenienti considerevoli risultanti dalla pianificazione sono adeguatamente compensati nei limiti fissati dalla legge.
5. La superficie globale delle zone destinate all’agricoltura e alla silvicoltura dev’essere salvaguardata.

##### **§ 117** Partecipazione alla pianificazione {#sec_6/lvl_7/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--117}
1. Nell’elaborazione dei piani, il Cantone e i Comuni tengono conto dell’opinione dei gruppi di popolazione interessati.
2. I piani direttori e i piani di dettaglio sono elaborati in collaborazione con i Comuni, i Cantoni vicini e le regioni estere limitrofe. I Comuni partecipano inoltre alla stesura definitiva.

##### **§ 118** Cose pubbliche {#sec_6/lvl_7/art_118 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--118}
1. Il Cantone emana prescrizioni sulle cose pubbliche.
2. Esso esercita la sovranità sulle acque e sulle strade cantonali.
3. Il Cantone può prevedere per legge agevolazioni di parcheggio a favore dei veicoli commerciali valide su tutte le strade comunali e cantonali; disciplina la riscossione dei relativi emolumenti.[^63]

##### **§ 119** Costruzioni e misurazioni catastali {#sec_6/lvl_7/art_119 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--119}
1. Il Cantone disciplina le costruzioni, nonché le misurazioni catastali e il catasto.
2. Esso disciplina altresì le ricomposizioni particellari e le rettifiche di confini.

##### **§ 120** Trasporti {#sec_6/lvl_7/art_120 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--120}
1. Il Cantone e i Comuni disciplinano i trasporti e il settore stradale.
2. Essi provvedono a organizzare i trasporti in modo rispettoso dell’ambiente e quanto possibile favorevole sotto il profilo dell’economia pubblica.
3. Il Cantone, insieme con i Comuni, promuove i trasporti pubblici.

### **8.** Economia {#sec_6/lvl_8}
##### **§ 121** Obiettivi della politica economica cantonale {#sec_6/lvl_8/art_121 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--121}
1. Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, promuove uno sviluppo equilibrato dell’economia. Si adopera in particolare per preservare una struttura economica diversificata e il pieno impiego.
2. Le misure promozionali devono tener conto degli interessi delle piccole e medie imprese, dell’agricoltura, dell’assetto territoriale e della protezione dell’ambiente.
3. Il Cantone impronta agli obiettivi della politica economica e sociale cantonale le sue proprie attività rilevanti sotto il profilo dell’economia pubblica.

##### **§ 122** Commercio al minuto {#sec_6/lvl_8/art_122 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--122}
Il Cantone e i Comuni promuovono il commercio al minuto decentralizzato. In particolare vanno fissati limiti all’insediamento di nuovi centri commerciali e all’ampliamento di quelli esistenti.

##### **§ 123** Agricoltura {#sec_6/lvl_8/art_123 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--123}
1. Il Cantone prende provvedimenti per mantenere un ceto contadino indipendente e sano, nonché un’agricoltura produttiva.
2. Esso promuove e sostiene in particolare:
a. la formazione, la consulenza e la sperimentazione agricole;
b. le aziende familiari e quelle esercitate come attività accessoria;
c. il mantenimento della proprietà fondiaria rurale;
d. i miglioramenti delle strutture agricole, le ricomposizioni particellari e le migliorie fondiarie;
e. la collaborazione su base cooperativa di mutuo aiuto;
f. la concessione di prestiti e il comparto assicurativo.

##### **§ 124** Foreste {#sec_6/lvl_8/art_124 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--124}
1. Il Cantone provvede alla conservazione delle foreste nella loro estensione e nella loro ripartizione geografica. Assicura che le foreste possano adempiere durevolmente le loro funzioni.
2. Il Cantone, insieme con i Comuni politici, sostiene la silvicoltura. Essi provvedono affinché l’economia forestale tenga conto del bene comune.
3. I Comuni politici esercitano la vigilanza sulle foreste nell’ambito della loro sovranità territoriale.

##### **§ 125** Prescrizioni di polizia economica {#sec_6/lvl_8/art_125 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--125}
Il Cantone e i Comuni emanano prescrizioni volte ad assicurare un esercizio ordinato delle attività economiche.

##### **§ 126** Diritti di regalìa {#sec_6/lvl_8/art_126 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--126}
1. Le regalìe del sale e delle miniere, come anche il diritto di disporre della falda freatica appartengono al Cantone; le regalìe della caccia e della pesca, ai Comuni. Rimangono salvi i diritti privati esistenti.
2. Le regalìe conferiscono il diritto esclusivo di esercitare e sfruttare economicamente l’attività di cui si tratta.
3. Il Cantone e i Comuni possono esercitare essi stessi questo diritto o delegarlo a terzi.

##### **§ 127** Banca cantonale {#sec_6/lvl_8/art_127 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--127}
Il Cantone gestisce una banca cantonale che ha segnatamente lo scopo di fornire capitali e di promuovere lo sviluppo economico e sociale.

##### **§ 127a** Porti renani {#sec_6/lvl_8/art_127 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--127_a}
Il Cantone provvede al mantenimento di impianti portuali sul Reno. La legge determina la zona portuale e la sua utilizzazione.

##### **§ 128** Assicurazioni {#sec_6/lvl_8/art_128 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--128}
1. Nei limiti fissati dalla legge, gli edifici, i terreni e le coltivazioni devono essere assicurati contro i danni presso un istituto del Cantone.
2. Il Cantone può, mediante legge, dichiarare obbligatorie anche altre assicurazioni di cose.

## **Sezione settima:** Ordinamento finanziario {#sec_7}
##### **§ 129** Finanze e pianificazione finanziaria {#sec_7/art_129 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--129}
1. Le finanze devono essere gestite in modo parsimonioso, economico e conforme agli imperativi congiunturali. .[^64]
1bis. A medio termine il conto economico deve essere equilibrato.[^65]
1ter. Se il capitale proprio è inferiore all’importo indicato nella legge, il disavanzo deve essere eliminato a medio termine.[^66]
2. Il Cantone e i Comuni provvedono a una pianificazione finanziaria in sintonia con i compiti pubblici.
3. Prima della pertinente decisione e, in seguito, periodicamente, ogni compito e ogni spesa vanno esaminati per accertarne la necessità e l’appropriatezza, nonché le conseguenze finanziarie e la sostenibilità.

##### **§ 130** Introiti {#sec_7/art_130 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--130}
1. Il Cantone, i Comuni e i consorzi intercomunali riscuotono i tributi necessari all’adempimento dei loro compiti.
2. Le loro spese sono inoltre coperte mediante:
a. i redditi patrimoniali;
b. i contributi e le partecipazioni alle entrate della Confederazione e di altri enti, imprese e istituti pubblici;
c. altri redditi eventuali;
d. emissione e assunzione di prestiti.
3. I consorzi intercomunali non riscuotono imposte.

##### **§ 131** Imposte cantonali {#sec_7/art_131 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--131}
1. Il Cantone riscuote:
a. un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
b. un’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche;
c. un’imposta sul plusvalore immobiliare;
d. tasse di mutazione;
e. un’imposta sulle successioni e donazioni;
f. un’imposta di culto presso le persone giuridiche;
g. una tassa sui veicoli a motore;
h.[^67] una tassa sugli apparecchi automatici da gioco, sulle sale da gioco e sulle case da gioco;
i.[^68] una tassa di soggiorno;
j.[^69] una tassa sul deposito definitivo di rifiuti nelle discariche.
2. L’introduzione di nuove imposte cantonali esige une modifica della Costituzione. Tale modifica dev’essere sottoposta al Popolo simultaneamente alle disposizioni legali di esecuzione.

##### **§ 132** Imposte comunali {#sec_7/art_132 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--132}
1. I Comuni riscuotono:
a. un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
b. un’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche.
2. Essi riscuotono tali imposte secondo il diritto cantonale. Ne stabiliscono l’aliquota nei limiti fissati dalla legge.
3. Per l’introduzione di altre imposte comunali occorre une base nella legislazione cantonale.

##### **§ 133** Principi della riscossione delle imposte {#sec_7/art_133 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--133}
1. Nella strutturazione delle imposte vanno considerati:
a. i principi della generalità, della solidarietà e della capacità economica dei contribuenti;
b. la preservazione della volontà di produrre del singolo;
c. i limiti della garanzia della proprietà e l’onere fiscale globale dei contribuenti;
d. le incidenze sull’andamento dell’economia e sulle condizioni di concorrenza;
e. la possibilità dell’evasione fiscale e della diminuzione del gettito fiscale;
f. la parità di trattamento delle persone giuridiche, indipendentemente dalla loro forma giuridica, fatta salva l’esenzione fiscale prevista dalla legge in casi speciali.
2. Devono essere favoriti fiscalmente in particolare:
a. la famiglia, nonché le persone con obblighi di assistenza;
b. la previdenza individuale, segnatamente la costituzione di un patrimonio adeguato;
c. l’uso personale dell’abitazione da parte del proprietario.
3. La sottrazione e la frode fiscali devono essere combattute con sanzioni efficaci.

##### **§ 133a** Legge fiscale semplice, facilmente comprensibile e trasparente {#sec_7/art_133 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--133_a}
1. La legge fiscale dev’essere semplice, facilmente comprensibile e trasparente. La dichiarazione d’imposta deve poter essere compilata in poco tempo e verificata agevolmente.
2. Le autorità cantonali si impegnano ai fini della semplificazione del diritto federale ai sensi del capoverso 1.

##### **§ 134** Perequazione finanziaria e quote fiscali dei Comuni {#sec_7/art_134 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--134}
1. Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.
2. La perequazione finanziaria è volta a instaurare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Comuni.

##### **§ 135** Base legale {#sec_7/art_135 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--135}
La legge traccia le grandi linee della gestione finanziaria, della riscossione dei tributi pubblici e della perequazione finanziaria. Stabilisce le quote spettanti ai Comuni sul gettito delle imposte cantonali.

## **Sezione ottava:** Stato e Chiese {#sec_8}
##### **§ 136** Chiese e comunità religiose {#sec_8/art_136 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--136}
1. La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali Chiese nazionali.
2. Esse sono enti ecclesiastici di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
3. Il Cantone può riconoscere altre comunità religiose. La legge disciplina le condizioni, il contenuto e la procedura di riconoscimento.

##### **§ 137** Autonomia delle Chiese nazionali {#sec_8/art_137 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--137}
1. Le Chiese nazionali regolano i loro affari autonomamente, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.
2. Gli Statuti ecclesiastici e le loro modifiche richiedono il consenso della maggioranza dei membri delle Chiese che partecipano al voto e l’approvazione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato accorda l’approvazione se lo statuto o la modifica non contraddice né al diritto federale né a quello cantonale.

##### **§ 138** Appartenenza a una Chiesa nazionale, diritto di voto {#sec_8/art_138 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--138}
1. Gli abitanti del Cantone appartengono alla Chiesa nazionale della loro confessione se adempiono le condizioni menzionate nello Statuto ecclesiastico.
2. L’uscita da una Chiesa nazionale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.
3. Il diritto di voto nella Chiesa nazionale e nelle parrocchie è disciplinato dallo Statuto ecclesiastico.

##### **§ 139** Parrocchie {#sec_8/art_139 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--139}
1. Le Chiese nazionali si compongono di parrocchie secondo le disposizioni del loro Statuto.
2. Le parrocchie sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
3. Lo Statuto ecclesiastico determina il ruolo e l’organizzazione delle parrocchie. Disciplina altresì la procedura per la riunione e la divisione di parrocchie.

##### **§ 140** Finanze {#sec_8/art_140 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--140}
1. Per poter adempiere i loro compiti, le parrocchie riscuotono dai membri della loro confessione un’imposta di culto secondo le disposizioni della legge e dello Statuto ecclesiastico. Le Chiese nazionali disciplinano la perequazione finanziaria tra le loro parrocchie.
2. Il prodotto dell’imposta cantonale di culto riscossa presso le persone giuridiche è ripartito tra le Chiese nazionali proporzionalmente al numero dei loro membri.
3. Il Cantone versa sussidi alle Chiese nazionali nella misura prevista dalla legge.

##### **§ 141** Giustizia {#sec_8/art_141 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--141}
1. Le Chiese nazionali istituiscono un’autorità incaricata di pronunciare sui rapporti di diritto litigiosi e sugli atti normativi contestati. Tale autorità può essere adita dai membri delle Chiese e dalle parrocchie.
2. Le Chiese nazionali possono permettere o prescrivere alle parrocchie d’istituire anche un’autorità giurisdizionale da adire preliminarmente in prima istanza.
3. Gli atti normativi e le decisioni di ultima istanza delle Chiese nazionali possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo dai membri delle Chiese e dalle parrocchie.
4. Il Tribunale amministrativo esamina se l’atto o la decisione impugnata è conforme al diritto federale, al diritto cantonale e, per quanto lo Statuto ecclesiastico lo preveda, al diritto della Chiesa nazionale.

##### **§ 142** Diocesi {#sec_8/art_142 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--142}
La popolazione cattolica romana del Cantone appartiene alla Diocesi di Basilea. I rapporti tra il Cantone e la Diocesi si conformano alle convenzioni concluse dai Cantoni diocesani con la Curia papale.

## **Sezione nona:** Revisione della Costituzione {#sec_9}
##### **§ 143** Principi {#sec_9/art_143 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--143}
1. La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
2. Per quanto le disposizioni qui appresso non prevedano diversamente, le revisioni costituzionali si svolgono nell’ambito della procedura legislativa, conformemente alle disposizioni sui diritti popolari.

##### **§ 144** Revisione totale {#sec_9/art_144 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--144}
1. In ogni caso, spetta al Popolo decidere se occorra intraprendere una revisione totale.
2. La revisione totale è elaborata da una Costituente eletta dal Popolo secondo le disposizioni sull’elezione del Gran Consiglio. Le prescrizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.
3. La Costituzione riveduta totalmente può essere sottoposta al voto nel suo insieme o per singole parti, simultaneamente o per tappe.
4. Se un progetto è respinto dal Popolo, la Costituente deve elaborarne un secondo. Se anche questo è respinto, la revisione totale è considerata non riuscita.

##### **§ 145** Revisione parziale {#sec_9/art_145 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--145}
1. La revisione parziale può concernere una singola disposizione o più disposizioni materialmente connesse.
2. Se decide una revisione parziale o approva un’iniziativa popolare o comunale che chiede una revisione parziale, il Gran Consiglio può sottoporre questa sua decisione al voto del Popolo.

## **Sezione decima:** Disposizioni transitorie {#sec_10}
##### **§ 146** Entrata in vigore {#sec_10/art_146 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--146}
La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio successivo alla sua accettazione in votazione popolare e al conferimento della garanzia da parte dell’Assemblea federale.

##### **§ 147** Abrogazione del diritto anteriore {#sec_10/art_147 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--147}
1. La Costituzione del Cantone di Basilea Campagna del 4 aprile 1892[^70]è abrogata.
2. Le disposizioni di contenuto contrario alla presente Costituzione cessano di avere vigore.

##### **§ 148** Ultrattività parziale del diritto anteriore {#sec_10/art_148 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--148}
1. Le disposizioni elaborate secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione rimangono in vigore.
2. L’eventuale modifica di tali disposizioni avverrà secondo la procedura prevista dalla presente Costituzione. In particolare, le disposizioni che secondo la presente Costituzione devono essere emanate sotto forma di legge possono essere modificate soltanto in via legislativa.

##### **§ 149** Emanazione di nuovo diritto {#sec_10/art_149 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--149}
Se dev’essere emanato nuovo diritto, le autorità devono elaborarlo senza indugio.

##### **§ 150** Referendum facoltativo {#sec_10/art_150 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--150}
Se una domanda di referendum è presentata secondo il diritto anteriore, il termine di referendum è di otto settimane anche se è cominciato a decorrere prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione.

##### **§ 151** Partecipazione dei Comuni {#sec_10/art_151 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--151}
Sino all’emanazione delle pertinenti disposizioni di legge si applica quanto segue:
a. le iniziative o le domande di referendum dei Comuni conformemente al § 49 capoverso 1 sono presentate dall’Assemblea comunale o dal Consiglio comunale. Queste decisioni non sottostanno a referendum;
b. il diritto dei Comuni d’essere sentiti conformemente al § 49 capoverso 3 è esercitato dal Municipio.

##### **§ 152** Autorità e funzionari {#sec_10/art_152 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--152}
1. Le autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo secondo il diritto anteriore.
2. Le disposizioni della presente Costituzione si applicano alle elezioni di rinnovo e a quelle complementari.
3. Le nuove autorità previste dalla presente Costituzione devono essere elette senza indugio.

##### **§ 153** Giurisdizione costituzionale {#sec_10/art_153 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--153}
Fino all’entrata in vigore di pertinenti disposizioni di legge, alla procedura in materia di giurisdizione costituzionale si applica per analogia la legge sulla giustizia amministrativa e in materia di assicurazioni sociali.

##### **§ 154** Base costituzionale {#sec_10/art_154 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--154}
Le disposizioni concernenti l’adempimento di compiti pubblici prive di base costituzionale conformemente al § 90 rimangono in vigore fintanto che non saranno modificate.

##### **§ 155** Liquidazione patrimoniale concernente il Laufental {#sec_10/art_155 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--155}
Le spese che dovessero risultare per il Cantone di Basilea Campagna dalla liquidazione patrimoniale con il Cantone di Berna concernente il Laufental sono considerate definitivamente accettate.

##### **§ 156** Riduzione del periodo amministrativo in seguito al passaggio al modello «pubblico ministero» {#sec_10/art_156 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--156}
Il periodo amministrativo 2010–2014 termina il 31 dicembre 2010 per:
a. i capi delle prefetture;
b. il capo dell’Ufficio speciale dei giudici istruttori.

##### **§ 157** Periodo amministrativo del Tribunale di procedura in materia penale {#sec_10/art_157 omnilex-key=ch-fedlex--131.222.2--157}
Per la presidenza e gli altri membri del Tribunale di procedura in materia penale il periodo amministrativo 2010–2014 termina appena saranno conclusi tutti i procedimenti di ricorso a tenore dell’articolo 453 capoverso 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero. Dopo di che, la Sezione diritto penale del Tribunale cantonale subentrerà al Tribunale di procedura in materia penale, sempre che il diritto federale non preveda un’altra competenza giurisdizionale.

## Indice delle materie {#lvl_u11}
I numeri indicano i **§** e parti di **§** della Costituzione
Abitazioni di utilità pubblica
 – promozione
 – dell’accesso alla proprietà per uso personale di 106*a* 
 – della costruzione di 106*a* 
Accesso alle informazioni detenute dalle autorità56
Amministrazione71 ss
 – cantonale 41, 79
 – della giustizia 82
 – difensore civico 88
 – direzione della 47, 76
 – incompatibilità 51
 – obbiettivi e compiti dell' 73
 – organizzazione dell' 76, 81
Amministrazione cantonale41, 79
Approvazione del Gran Consiglio46
Arresto
 – limite dei diritti fondamentali 15
Associazione
 – libertà di 6
Attività
 – accessoria 123
 – accessoria 79
 – amministrativa 76
 – artistica 6
 – culturale 101
 – delle autorità 56
 – delle organizzazioni che operano nel settore della costruzione di abitazioni di utilità pubblica 106*a* 
 – dello Stato 65, 73
 – di enti che operano nel settore della costruzione di abitazioni di utilità pubblica 106*a* 
 – economia pubblica 121
 – economica 6, 125
 – incompatibilità 72
 – informazione 56
 – normativa 74
 – pianificazione 73
 – regalìa 126
Autonomia
 – delle Chiese nazionali 137
 – dei Comuni 45, 47a, 86
Autorità
 – alta vigilanza su tutte le 61
 – astensione 58
 – autonomia delle 45, 47*a* 
 – autorità – collegiale 78
     – comunali 45
     – comunali infliggenti multe 84
     – direttoriale cantonale 71
     – incaricata di pronunciare sui rapporti di diritto litigiosi 141
     – incaricate del perseguimento penale 84
     – legislativa del Cantone 61
     – scolastiche 94
 – buona fede 4
 – cantonali 49*a* 
 – collaborazione – con Stati esteri confinanti 3
     – efficace tra le 3
     – intercantonale 3
     – regionale 3
 – conflitti di competenza tra 85
 – elezioni comunali 26
 – emanazione di nuovo diritto 149
 – esercizio del potere dello Stato 2
 – incompatibilità 51
 – incompatibilità tra parenti 52
 – informazione 56
 – istruzioni delle autorità 88
 – lingua ufficiale 57
 – periodo amministrativo cantonale 49a, 53
 – petizioni 10
 – piani fondamentali concernenti le attività dello Stato 65
 – promessa solenne 59
 – rapporti dei tribunali con altre autorità 82
 – relazioni con le autorità – degli altri Cantoni 77
     – della Confederazione 77
 – responsabilità dei membri delle 60
 – richieste alle 10
 – rieleggibilità 26
 – scadenza del mandato 26
 – segreto del difensore civico 89
 – Statuto del Cantone 1
 – suprema autorità esecutiva – cantonale 71
     – del comune politico 47
 – vincolattività – del diritto 4
     – della legge 4
 – votazioni 32
Basilea-Campagna
 – Cantone sovrano della Confederazione Svizzera 1
 – capitale del Cantone di 40
 – diritto di voto 21
 – elezione popolare alle urne dei deputati del Cantone al Consiglio – degli Stati 24
     – nazionale 24
 – liquidazione patrimoniale concernente il Laufental 155
 – territorio cantonale 39
Bilancio
 – allestimento del bilancio annuo di previsione 66
 – delibera sul 66
 – di previsione 66
Cancelleria dello Stato79
Cantone
 – agricoltura 123
 – ambiente ed energia 112ss
 – appartenenza a una Chiesa nazionale 138
 – approvvigionamento – idrico 113
     – energetico 114
 – assicurazioni 128
 – assistenza sociale 103
 – autorità legislativa del 61
 – banca cantonale 127
 – catastali – costruzioni 119
     – misurazioni 119
 – cittadinanza 18
 – collaborazione – con Stati esteri confinanti 3
     – del Cantone con i Comuni nell’adempimento dei compiti pubblici 91
     – intercantonale 3
     – regionale 3
 – commercio al minuto 122
 – compiti – delegati dal 44
     – sanitari 110, 111
 – conservazione delle foreste 124
 – controversie tra Cantone e Comuni 86
 – cose pubbliche 118
 – delega di compiti ai consorzi intercomunali 47*a* 
 – diocesi di Basilea 142
 – diritti di regalìa 126
 – diritto – al lavoro 17
     – all’alloggio 17
     – alla formazione 17
     – contenuto del 22
     – di voto 21
     – esercizio del 23
 – disabili 105
 – distretti e circondari del 41 ss
 – domicilio politico nel 21
 – doveri individuali 20
 – educazione degli adulti 97
 – elezione – degli organi del 25
     – dei giudici di pace 25
     – dei tribunali circondariali civili 25
     – del Consiglio di Stato 25
     – del Gran Consiglio 25
     – di deputati del 24
 – finanze e pianificazione finanziaria 129
 – formazione – continua 97
     – professionale 97
 – garanzia – dei mezzi di esistenza 16
     – della sicurezza sociale 16
 – giurisdizione costituzionale 86
 – imposte cantonali 131
 – impugnazione dei lodi 83
 – integrazione sociale dei minorenni disabili 95
 – lavoro 104
 – lingua ufficiale 57
 – nomadi 109
 – partecipazione del Cantone a – consorzi intercomunali 80
     – istituzioni
     – a economia mista 80
     – pubbliche 80
 – partecipazione nel Cantone 49
 – partiti e organizzazioni politiche 35
 – pensioni versate dal 67
 – perequazione finanziaria 134
 – pianificazione del territorio 116
 – pigioni agevolate 106
 – politica economica cantonale 121
 – porti renani 127*a* 
 – pratica sportiva 111
 – prescrizioni di polizia economica 125
 – prevenzione delle catastrofi 93
 – promozione – dell’accesso alla proprietà
     – dell’abitazione 106*a* 
     – privata per uso personale 6
     – della collaborazione intercomunale 48
     – della conoscenza del diritto 9
     – della parità dei sessi 8
 – protezione – della famiglia 107
     – della condizione genitoriale 107 d
     – della maternità 107
 – pubblici dipendenti del 49*a* 
 – rappresentanza del 77
 – responsabilità 13, 60
 – responsabilità dei – membri delle autorità nei confronti del Cantone 60
     – pubblici dipendenti nei confronti del Cantone 60
 – ricerca scientifica 98
 – riconoscimento di altre comunità religiose 136
 – riqualificazione professionale 104
 – risarcimento dei danni 13
 – riscossione di tributi 130
 – scuole – non statali, vigilanza del 99
     – pubbliche 95
     – specializzate 9
     – universitarie 98
 – settore scolastico 96
 – sicurezza pubblica 92
 – Stato sovrano nella Confederazione ingresso, 1
 – statuto del 1
 – stranieri – benessere degli 108
     – integrazione degli 108
 – struttura del 39 ss – capitale del 40
     – distretti
     – amministrativi del 41
     – territorio del 39
 – suprema autorità esecutiva del 71
 – trasporti 120
 – ufficio di conciliazione per le controversie in materia di locazione 106
 – Università di Basilea 98
 – versamento di sussidi a Chiese nazionali 140
 – vigilanza – sui tribunali del 87
     – sul settore scolastico 94
Capitale
 – del Cantone 40
 – imposta sul 131, 132
 **Chiesa (e)** 136ss
 – appartenenza a una Chiesa nazionale 138
 – autonomia delle Chiese nazionali 137
 – chiesa – cattolica
     – cristiana 136
     – romana 136
     – evangelica riformata 136
 – Chiese nazionali 136, 140
 – comunità religiose 136
 – diritto di voto nella Chiesa nazionale 138
 – giustizia 141
 – parrocchie 139
 – perequazione finanziaria tra le loro parrocchie 140
 – riconoscimento quali Chiese nazionali 136
 – sussidi 140
 **Circondario** 
 – elettorale 43
 – giudiziario civile 42
Cittadinanza
 – acquisto e perdita della 18
 – conferimento – cantonale agli stranieri 67
     – cantonale agli Svizzeri 77
     – della 44
 – competenze del Gran Consiglio 67
 – cittadinanza svizzera 21, 23
Commissione (i)69 ss
 – commissione comunale 26 – elezione della 26
 – commissioni del Gran Consiglio 60 – responsabilità dei commissari delle 60
 – istituzione di commissioni 64, 69
Compiti pubblici90 ss
 – altri enti che svolgono compiti pubblici 80
 – base costituzionale 154
 – collaborazione di Cantone e Comuni nell’adempimento dei 91
 – pianificazione finanziaria 129
 – vigilanza del Consiglio di Stato su altri enti che svolgono compiti pubblici 76
Comune (i)44 ss
 – integrazione – professionale dei disabili 105
     – sociale dei disabili 105
 – acque luride 113
 – agevolazioni in materia di pigioni 106
 – aggregazione dei 46
 – approvvigionamento – energetico 115
     – idrico 114
 – assistenza sociale 103
 – autonomia del 45, 47*a* 
 – cittadinanza 18
 – collaborazione 91
 – collaborazione intercomunale 48
 – commercio al minuto 122
 – compiti 44, 111
 – Comuni – patriziali 44, 46
     – politici 44
 – controversie tra – Cantone e Comuni in materia di competenze 86
     – Comuni in materia di competenze 86
 – cultura 101
 – del diritto di voto – contenuto del 22
     – esercizio del 23
 – delegare compiti amministrativi 80
 – difensore civico 88
 – diritti di regalìa 126
 – diritto – al lavoro 17
     – all’alloggio 17
     – alla formazione 17
 – diritto di voto nei Comuni patriziali 21
 – divisione del 46
 – doveri individuali 20
 – elezioni – comunali 26
     – del Consiglio comunale 26
     – del Municipio del sindaco 26
     – della Commissione comunale 26
 – enti responsabili delle scuole 96
 – finanze e pianificazione finanziaria 129
 – fusione di Comune patriziale e Comune politico 46
 – giurisdizione costituzionale 86
 – imposte comunali 132
 – integrazione sociale 95
 – lingua ufficiale 57
 – mezzi di esistenza 16
 – modifiche dei confini dei 46
 – multe inflitte da autorità comunali 84
 – nomadi 109
 – organizzazione comunale – ordinaria 47
     – straordinaria 47
 – organizzazione del Comuni politici 47
 – parità dei sessi 8
 – partecipazione – alla pianificazione 117
     – dei Comuni 151
     – nel Cantone 49
 – pianificazione del territorio 116
 – politica economica cantonale 121
 – prescrizioni di polizia economica 125
 – prevenzione della disoccupazione 104
 – promozione – d’educazione degli adulti 97
     – della creazione artistica e scientifica 101
 – promozione della pratica sportiva 111
 – promozione – dell’accesso alla proprietà privata per uso personale 6
     – della conoscenza del diritto 9
 – protezione – della condizione genitoriale 107
     – della famiglia 107
     – della maternità 107
 – protezione – del paesaggio 102
     – della natura 102
 – quote fiscali dei 134
 – regolamento comunale 26, 27, 31, 47
 – responsabilità 13
 – responsabilità dei – membri delle autorità nei confronti dei Comuni 60
     – pubblici dipendenti nei confronti dei Comuni 60
 – rettifiche di confine tra 46
 – rifiuti 113
 – risarcimento dei danni 13
 – riscossione di – tributi 130
     – imposte comunali 132
 – sicurezza – pubblica 92
     – sociale 16
 – silvicoltura 124
 – Statuto di 44
 – stranieri – benessere degli 108
     – integrazione degli 108
 – trasporti 120
 – vigilanza sui 45
 **Comunità religiose** 
 – altre 136
 – Chiese nazionali 136
 **Consiglio di Stato** **71** ss
 – accordi amministrativi 77
 – amministrazione cantonale 76
 – attività normativa del 74
 – autorità collegiale 78
 – Cancelleria dello Stato 79
 – condizioni di eleggibilità al 50
 – conferimento della cittadinanza cantonale agli Svizzeri 77
 – consultazione 34
 – creazione di consorzi 48
 – decisioni – definitive in materia di spese 36
     – finanziarie 75
 – dipartimenti 79
 – direzione ed amministrazione 76
 – diritto d'essere sentiti tempestivamente 49
 – elezione – del 25
     – del presidente del 67
     – del vicepresidente del 67
 – giurisdizione costituzionale 86
 – incompatibilità 51 – dei membri del 72
 – nomine 77
 – obiettivi e principali compiti annui – del governo 73
     – dell’amministrazione 73
 – ordine e sicurezza pubblici 77
 – organizzazione del 81
 – pianificazione dell'operato dello Stato 73
 – programma annuale del 65
 – rapporti – annuali del 67
     – con il 70
 – rappresentazione del Cantone 77
 – relazioni con le autorità – della Confederazione 77
     – degli altri Cantoni 77
 – rettifiche di confine 46
 – ricorsi amministrativi 76
 – sede del 40
 – statuto del 71
 – trattati 64
 – vigilanza – del 76, 80
     – sui Comuni 45
 **Consorzi** 
 – adempimento dei compiti 48
 – collaborazione 48
 – intercomunali 47*a* , 80, 130
 – riscossione di – imposte 130
     – tributi 130
Conto annuale66, 75
Convenzioni
 – collaborazione – intercantonale 3
     – regionale 3
 – Curia papale 142
 – Diocesi 142
Corpo elettorale22
Cose pubbliche118
Costituente
 – elezione della 144
 – revisione totale della costituzione 144
Costituzione
 – assunzione di nuovi compiti cantonali 90
 – attività amministrativa 76
 – autonomia – comunale 45, 47*a* 
     – delle Chiese nazionali 137
 – autorità e funzionari 152
 – Costituzione – del Cantone di BL del 4 aprile 1892 147
     – federale 67
 – doveri individuali sanciti dalla 8
 – esercizio dei diritti di partecipazione conferiti dalla Costituzione federale 67
 – iniziativa per la revisione totale della 28
 – introduzione di nuove imposte 131
 – modifiche costituzionali 30
 – organizzazione comunale 47
 – promessa solenne 59
 – referendum facoltativo 150
 – revisione della 143 ss – revisione
     – totale 144
     – parziale 145
 – trattati richiedente modifiche della 64
 – vincolattività – al diritto 4
     – alla legge 4
 – votazioni – obbligatorie 30
     – facoltative 31
Danno/i
 – assicurazioni 128
 – danni causati – illecitamente dai organi di
     – Cantone 13
     – Comuni 13
     – lecitamente dai organi di
     – Cantone 13
     – Comuni 13
 – responsabilità e risarcimento dei danni 13
Dichiarazione d’imposta133*a* 
Dignità umana
 – inammissibilità di – altri trattamenti contrari alla 15
     – tortura 15
 – inviolabilità della 5
Diritto (i)ingresso
 – attività amministrativa 76
 – attuazione dei diritti fondamentali 14
 – aventi diritto di voto 2, 73, 79
 – contenuto ed esercizio dei diritti popolari 38
 – contratto di diritto pubblico 49*a* 
 – codice di diritto processuale penale svizzero 157
 – diritti – costituzionali 86
     – di
     – partecipazione 48, 67
     – regalia 126
     – patrimoniali 6
     – popolari 8, 21 ss, 86, 143
     – di voto 21, 22, 23
     – iniziativa popolare 28 ss
     – votazioni
     – obbligatorie 30
     – facoltative 31
     – sociali 16 ss
     – diritto
     – al lavoro 17
     – all’alloggio 17
     – alla formazione 17
     – garanzia
     – dei mezzi di esistenza 16
     – della sicurezza sociale 16
 – diritti fondamentali 6 ss, 86 – diritto
     – al libero esercizio di
     – un’attività economica 6
     – una professione 6
     – al matrimonio 6
     – all’integrità
     – fisica 6
     – psichica 6
     – alla famiglia 6
     – alla libera scelta 6
     – alla vita 6
     – libertà
     – d’informazione 6
     – dell’attività artistica 6
     – dell’insegnamento scientifico 6
     – della ricerca 6
     – di associazione 6
     – di coscienza 6
     – di credo 6
     – di domicilio 6
     – di opinione 6 – di manifestazione 6
     – di movimento 6
     – di riunione 6
     – di stampa 6
     – proprietà 6
     – protezione
     – del domicilio 6
     – del segreto epistolare 6
     – dall’abuso dei dati 6
     – della sfera privata 6
     – delle telecomunicazioni 6
 – diritto – al risarcimento dei danni in caso di responsabilità 13
     – alla naturalizzazione 19
     – anteriore 147, 148
     – cantonale 132
     – costituzionale cantonale 76
     – di consultare gli altri atti ufficiali 55, 89
     – di voto 50, 138
     – federale 86, 90, 104, 137, 141
     – semplificazione del 133*a* 
     – pubblico 136, 139
     – privato 80
     – vigente 89
 – enti autonomi di diritto pubblico 44
 – esercizio dei diritti popolari 47
 – garanzia dei diritti popolari 36 ss
 – limite dei diritti fondamentali 15
 – parità dei 8
 – tutela giurisdizionale, diritto alla 9
 – vincolattività – al diritto 4
     – alla legge 4
 – violazione del diritto di voto 37
 **Durata** 
 – durata della carica di deputato al Consiglio – degli Stati 24
     – nazionale 24
 – presidente del Gran Consiglio 68
 – vicepresidenti del Gran Consiglio 68
 **Eleggibilità** 
 – condizioni di 50
Elezioni e nomina
 – altre competenze del Consiglio di Stato 77
 – circondari elettorali 43
 – controllo giudiziario 37
 – diritto di voto 22
 – elezioni popolari 24 ss – in organi
     – del Cantone e dei distretti 25
     – federali 24
 – Consiglio di Stato 25
 – giudici di pace 25
 – Gran Consiglio 25
 – tribunali circondariali civili 25 – comunali 26
     – Consiglio comunale 26
     – Commissione comunale 26
     – Municipio 26
     – sindaco 26
 – espressione in modo affidabile e inalterato volontà del corpo elettorale 22
 – membri straordinari dei tribunali 87
 – partecipare alle elezioni 22
 – revisione totale 144
 – segreto del voto 23
 – sistema – maggioritario 27
     – proporzionale 27
 **Equivalenza fiscale** 47*a* 
 **Espropriazione** 
 – piena indennità in caso di – espropriazione 13
     – importante restrizione della proprietà è dovuta 13
 **Fanciulli** 
 – misure compensative 100
 **Firme** 
 – firmare iniziative 22
 – iniziativa generica 28
Giudice/i
 – elezione popolare dei giudici di pace 25
 – giudice dei provvedimenti coercitivi 84, 85
 – giurisdizione civile 83
 – incompatibilità 51
 – pregiudicazione dei diritti fondamentali 14
 – Ufficio speciale dei giudici istruttori 156
Garanzia
 – garanzia dei – diritti popolari 36 ss
     – mezzi di esistenza e sicurezza sociale 16
 – garanzia della proprietà 133
 **Gran Consiglio** 61 ss
 – aggregazione comunali 46 – divisione dei Comuni politici 46
     – modifiche dei confini comunali 46
 – altre competenze del 67
 – amministrazione cantonale 74
 – attività normativa 74
 – capitale 40
 – commissioni 69
 – condizioni di assunzione 50 – eleggibilità 50
 – consultazione 34
 – controllo giudiziario 37
 – costituzione 68
 – decisioni finanziarie 66
 – delega di attribuzioni 36
 – elezione popolare del 25, 27
 – giurisdizione costituzionale 86
 – gruppi parlamentari 69
 – incompatibilità 51 – incompatibilità tra parenti 52
 – indipendenza dei membri del 62
 – iniziativa 28, 29
 – legislazione 63
 – limitazione dei mandati 54
 – organizzazione e procedura – del 70
     – dei tribunali 87
 – partecipazione nel Cantone 49
 – pianificazione 65, 73
 – procedura elettorale del 27
 – pubblicità dei dibattiti del 55
 – rapporto del difensore al 89
 – responsabilità dei membri del 60
 – rettifiche di confine cantonale 39
 – revisione della Costituzione – parziale 145
     – totale 144
 – statuto del 61
 – trattati 64
 – votazioni – facoltative 31
     – obbligatorie 30
 **Grazia** 
 – competenza del Gran Consiglio 67
 **Imposte** 
 – consorzi intercomunali 130
 – gettito delle imposte cantonali 135
 – imposta di culto 140
 – imposte cantonali 131, 135 – imposta di culto presso 131
     – imposta
     – sul capitale delle persone giuridiche 131
     – sugli utili delle persone giuridiche 131
     – imposta sul plusvalore immobiliare 131
     – imposta
     – sul reddito delle persone fisiche 131
     – sulla sostanza delle persone fisiche 131
     – imposta sulle
     – donazioni 131
     – successioni 131
     – tassa sugli
     – apparecchi automatici da gioco 131
     – sulle case da gioco 131
     – sulle sale da gioco 131
     – tassa sui veicoli a motore 131
     – tasse di mutazione 131
 – imposte comunali 132 – imposta
     – sugli utili delle persone giuridiche 132
     – sul capitale delle persone giuridiche 132
     – sul reddito
     – delle persone fisiche 132
     – sulla sostanza delle persone fisiche 132
     – riscossione di 132
 – principi della riscossione delle 133
 – nuove imposte – cantonali 131
     – comunali 132
 – riscossione delle imposte 133
 – imposta di culto 140
Indennità
 – a titolo di riparazione morale 13
 – espropriazione o d’importante restrizione della proprietà 13
Incompatibilità51, 72
 – del difensore civico 88
 – tra parenti 52
 – revisione totale 144
Informazioni
 – informazioni – giuridiche 9
     – necessarie 89
Iniziativa
 – controprogetto 29
 – dichiarazione di non validità 29
 – impugnabilità del mancato rispetto di iniziative popolari da parte del Gran Consiglio 37
 – iniziativa popolare 28 ss – deposito delle firme 28
     – elaborata 28, 30
     – generica 28, 29, 30
     – procedura 29
 – lanciare e firmare iniziative popolari 22
 – per la revisione totale della Costituzione 28
 – votazioni su un’iniziativa con controprogetto 33
 – iniziativa – popolare 145
     – comunale 145
Irretroattività11
Istruzione
 – enti responsabili delle scuole 96
 – gratuità dell’istruzione nelle scuole pubbliche 95
 – integrazione sociale dei minorenni disabili 95
 **Istruzioni** 
 – indipendenza 62
 – indipendenza del difensore civico 88
 **Interesse privato** 
 – protezione dell’ 56
 **Interesse pubblico** 
 – agire della autorità 4
 – diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato 15
 – limitazione dei diritti fondamentali 15
 – protezione dell’ 56
 **Legge fiscale** 
 – facilità di comprensibile della 133*a* 
 – semplicità della 133*a* 
 – trasparenza della 133*a* 
 **Libertà** 
 – diritti di – libertà 6
     – protezione dei 6
 – diritto in caso di privazione della libertà di movimento 9
 – esame della privazione della 9
 – libertà – d’azione 45
     – d’informazione 6
     – dell’attività artistica 6
     – dell’insegnamento scientifico 6
     – della ricerca 6
     – di associazione 6
     – di coscienza 6, 95
     – di credo 6, 95
     – di domicilio 6
     – di manifestazione 6
     – di movimento 6
     – di opinione 6
     – di riunione 6
     – di stampa 6
 – limitazione grave e ingiustificata della sua libertà personale 13
 **Maggioritario** 
 – sistema maggioritario 27
Municipio
 – elezioni comunali 26
 – elezioni del 26
 – partecipazione dei Comuni 151
 – suprema autorità esecutiva dirigente l’amministrazione 47
Naturalizzazione
 – diritto alla 19
 – naturalizzazione agevolata 19
Nomine
 – Consiglio di Stato 77
 **Ordine pubblico** 
 – attività normativa 74
 – garanzia dell’ 92
 – tutela dell’ 77
Organizzazione/i44
 – circondari elettorali 43
 – Comuni 44, 47
 – dei Tribunali 87
 – del Consiglio di Stato 81
 – del Gran Consiglio 70
 – dell’amministrazione 76
 – delle parrocchie 139
 – di una votazione popolare facoltativa 49
 – organizzazioni – che operano nel settore della costruzione di abitazioni di utilità pubblica 106*a* 
     – di aiuto agli invalidi 105
     – intercantonali 80
     – intercomunali 80
     – interessate 34
     – organizzazioni private 103, 108
     – organizzazioni private 107
     – politiche 35
Pace
 – elezioni del giudice di 25
 – giurisdizione civile 83
Parcheggio agevolato118^3^
Parità
 – dei sessi 8
 – di trattamento – delle persone giuridiche 133
     – tra proprietari d’immobili, inquilini e affittuari 106*a* 
Periodo amministrativo49*a* , 53
 – Consiglio di Stato – presidente 67
     – vicepresidente 67
 – altri membri dei tribunali cantonali 67
 – cancelliere dello Stato 67
 – difensore civico 67
 – presidente 67
 – vicepresidente 67
Perequazione finanziaria134
 – base legale 135
 – tra le loro parrocchie 140
Petizione
 – diritto di 10
Piano dei compiti e delle finanze66, 73, 75
Popoloingresso
 – decisioni finanziarie; competenza del 66
 – delega inammissibile di attribuzioni del 37
 – elezioni – dei distretti 25
     – del Cantone 25
     – comunali 26
     – in organi federali 24
 – formazione dell’opinione e della volontà del 35
 – imposte cantonali 131
 – iniziative 29
 – modifica costituzionale sottoposta al 90, 131
 – potere dello Stato 2
 – revisione – totale della Costituzione 144
     – parziale della Costituzione 145
 – votazioni – facoltative 51
     – obbligatorie 30
Progetto elaborato
 – iniziativa elaborata 28
Proposta generica
 – iniziativa generica 28, 29, 30
 **Proporzionale** 
 – finanze delle parrocchie 140
 – sistema proporzionale 27
Proprietà
 – piena indennità in caso di – d’importante restrizione della 13
     – espropriazione 13
 – promozione dell’accesso alla 106*a* 
 – protezione della 6
Protezione
 – protezione – dall’abuso dei dati 6
     – dei lavoratori 104
     – del domicilio 6
     – del paesaggio 102
     – del segreto epistolare 6
     – dell’ambiente 112, 121
     – della natura 102
     – della sfera privata 6
     – delle telecomunicazioni 6
Pubblicità
 – dei dibattiti del Gran Consiglio 55
 – delle udienze dei tribunali sono pubblici 55
 – accezioni legali alla 55
Referendum
 – domande di referendum – dei Comuni 151
     – popolari 49
 – firma di domande di referendum 22
 – referendum – facoltativo 31, 150
     – obbligatorio 31
 – trattati sottostanti a referendum 64
Regime transitorio146 ss
Responsabilità
 – dei Comuni per danni causati illecitamente dai loro organi 13
 – dei membri delle autorità nei confronti – dei Comuni 60
     – del Cantone 60
 – dei pubblici dipendenti nei confronti – dei Comuni 60
     – del Cantone 60
 – del Cantone per danni causati illecitamente dai loro organi 13
 – del produttore di – acque luride 113
     – rifiuti 113
Retroattività atti normativi11
Revisione della Costituzione143 ss
Ripartizione dei compiti47*a* 
Scuola (e)
 – educazione corrispondente alle – attitudini degli allievi 94
     – inclinazioni degli allievi 94
 – enti responsabili delle 96
 – formazione corrispondente alle – attitudini degli allievi 94
     – inclinazioni degli allievi 94
 – frequentazione obbligatoria della 95
 – gratuità dell’istruzione nelle scuole pubbliche 95
 – istituti d’insegnamento intercantonali 96
 – misure compensative 100
 – scuole – specializzate 98
     – universitarie 98
 – scuole – non statali 99
     – sostegno delle 99
     – vigilanza 99
     – svizzere specializzate 98
     – universitarie svizzere 98
Sede
 – del Consiglio di Stato 40
 – del Gran Consiglio 40
 – del Tribunale cantonale 40
 **Sesso** 
 – parità dei sessi 8
 – pregiudizi a causa del sesso 7
 – privilegi a causa del sesso 7
 **Sistema** 
 – maggioritario 27
 – proporzionale 27
 – sanitario 110
 – scolastico 94
 **Spese** 
 – vincolate 75
 **Stato** 136 ss
 – approvazione dei conti dello 66
 – attività dello 65
 – Cancelleria dello 79
 – dignità umana 5
 – elezione del cancelliere dello 67
 – forma democratica dello 2
 – potere dello 2
 – prevenzione delle catastrofi 93
 – protezione dei diritti di libertà 6
 – sostegno dello Stato centrale 1
 – speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello 15
 – stato sovrano nella Confederazione ingresso
Sussidiarietà47*a* 
Tassa di soggiorno131
Termine
 – diritti fondamentali 9, 10
 – iniziativa popolare 28, 29
 – ordinamento finanziario 129
Territorio
 – approvvigionamento – energetico 115
     – idrico 114
 – garanzia dalla Confederazione Svizzera 39
 – modifiche del 39
 – pianificazione del 116
 – territorio cantonale 39
Tribunale (i)82 ss
 – approvazione dei rapporti annuali dei tribunali cantonali 67
 – atti normativi di ultima istanza delle Chiese nazionali 141
 – condizioni di – assunzione 50
     – eleggibilità 50
 – conflitti di competenza 67
 – decisioni di ultima istanza delle Chiese nazionali 141
 – elezione – degli altri membri dei tribunali cantonali 76
     – del presidente 76
     – del vicepresidente 76
 – esamine della privazione della libertà 9
 – giurisdizione amministrativa 85 – il giudice dei provvedimenti coercitivi 85
     – Tribunale cantonale 85
     – Tribunale fiscale e delle espropriazioni 85
 – giurisdizione civile 83 – Tribunale cantonale 83
     – tribunali circondariali civili 83
     – tribunali speciali 83
     – impugnazione di lodi 83
 – giurisdizione costituzionale 86 – Tribunale cantonale 86
 – giustizia penale 84 – Tribunale cantonale 84
     – Tribunale dei minorenni 84
     – Tribunale penale 84
 – incompatibilità 51 – cancellieri dei tribunali 51
 – indipendenza dei 82
 – organizzazione e procedura dei – tribunali 87
     – tribunali supremi 70
 – pubblicità delle udienze dei 55 – eccezione legali alla 55
 – rappresenta dei tribunali 82
 – sede del Tribunale cantonale 40
 – tribunali circondariali civili 25
 – tutela giurisdizionale 9
Uguaglianza
 – uguaglianza giuridica 7
Valore locativo106*a* 
Vigilanza
 – alta vigilanza su – tutte le autorità 61
     – tutti gli organi che eseguono compiti cantonali 61
 – sul settore – della formazione professionale 97
     – scolastico 94
 – sulle foreste 124
 – sulle scuole non statali 99
 – vigilanza da parte del – Consiglio di Stato 80
     – Consiglio di Stato
     – sugli altri enti che svolgono compiti pubblici 76
     – sui Comuni 45
     – Gran Consiglio 80
 – vigilanza del Tribunale cantonale sui tribunali del Cantone 87
Vita
 – garanzia del diritto alla 6
 – mezzi necessari per condurre una vita degna dell’uomo 16
 – promuovono la vita culturale 44
 – vita culturale 17
Votazioni
 – circondari elettorali 43
 – diritto di voto 22
 – impugnazioni 37
 – modifiche dei confini dei Comuni 46
 – segreto del voto 23
 – territorio cantonale 39
 – votazione popolare 12, 34, 63
 – votazione popolare facoltativa 49
 – votazioni popolari 30 ss – facoltative 31, 63
     – obbligatorie 30
     – speciali 32
 – votazioni su più oggetti 33
Voto
 – autonomia delle Chiese nazionali 137
 – aventi diritto di 2, 34, 37, 48, 73, 79
 – condizioni di – assunzione 50
     – eleggibilità 50
 – controllo giudiziario 37
 – diritto di 21
 – diritto di voto nella Chiesa nazionale 138
 – funzioni amministrative 79
 – informazione equilibrata 34
 – iniziativa popolare 28
 – maggioranza dei voti validi 33
 – pianificazione 73
 – violazione del diritto di 37
 – voto – facoltative 31
     – intero 1
     – obbligatorio 30

[^1]: Accettata nella votazione popolare del 4 nov. 1984, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell’AF dell’11 giu. 1986 (FF **1986** II 511 art. 1, **1985** II 1041). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi.
[^3]: Accettato nellavotazione popolare del 12 giu. 1988, in vigore dal 1° nov. 1989. Garanzia dell’AF del 21 giu. 1989 (FF  **1989**  II 776art. 1 n. 6,I 457).
[^4]: Accettata nellavotazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF  **2011**  2667art. 1 n. 2, **2010**  7007).
[^5]: Abrogata nellavotazione popolare del 25 nov. 2018, con effetto dal 1° apr. 2019. Garanzia dell’AF del 16 set. 2019 (FF  **2019**  5687art. 23251).
[^6]: Accettato nellavotazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° set. 2000. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF  **2000**  3232art. 1 n. 3 990).
[^7]: Accettato nellavotazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 14 feb. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF  **2023**  724art. 4 cpv. 1; **2022**  2963).
[^8]: Accettato nellavotazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 53177).
[^9]: Per. abrogato nellavotazione popolare del 13 feb. 2022, con effetto dal 14 feb. 2022.  Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF  **2023**  724art. 4 cpv. 1; **2022**  2963).
[^10]: Secondo per. accettato nellavotazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal  14 feb. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF  **2023**  724art. 4 cpv. 1; **2022**  2963).
[^11]: Accettato nellavotazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 14 feb. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF  **2023**  724art. 4 cpv. 1; **2022**  2963).
[^12]: Accettata nellavotazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 14 feb. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF  **2023**  724art. 4 cpv. 1; **2022**  2963).
[^13]: Accettata nellavotazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 14 feb. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF  **2023**  724art. 4 cpv. 1; **2022**  2963).
[^14]: Accettata nellavotazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 14 feb. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF  **2023**  724art. 4 cpv. 1; **2022**  2963).
[^15]: Accettata nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 3 316135).
[^16]: Accettata nellavotazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 14 feb. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF  **2023**  724art. 4 cpv. 1; **2022**  2963).
[^17]: Accettata nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 33161).
[^18]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 33161).
[^19]: Accettato nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 53177).
[^20]: Abrogato nellavotazione popolare del 25 nov. 2018, con effetto dal 1° apr. 2019.  Garanzia dell’AF del 16 set. 2019 (FF  **2019**  5687art. 23251).
[^21]: Accettato nellavotazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019.  Garanzia dell’AF del 16 set. 2019 (FF  **2019**  5687art. 23251).
[^22]: Accettato nellavotazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF  **1999**  4488art. 1 n. 4 2157).
[^23]: Per. abrogato nellavotazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018.  Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF  **2018**  3272art. 2979).
[^24]: Accettato nellavotazione popolare del 27 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF  **2013**  2251art. 1 n. 2195).
[^25]: Accettato nellavotazione popolare del 27 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF  **2013**  2251art. 1 n. 2195).
[^26]: Accettato nellavotazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF  **2018**  3272art. 2979).
[^27]: Accettato nellavotazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF  **2018**  3272art. 2979).
[^28]: Accettato nellavotazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF  **2018**  3272art. 2979).
[^29]: Abrogato nellavotazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018.  Garanzia dell’AF del 6 giu. 2018 (FF  **2018**  3272art. 2979).
[^30]: Accettato nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 53177).
[^31]: Accettato nellavotazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF  **1999**  4488art. 1 n. 4 2157).
[^32]: Accettato nellavotazione popolare del 5 mar. 1989, in vigore dal 1° lug. 1989. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1989 (FF  **1989**  III 1516art. 1 n. 2 644).
[^33]: Accettato nellavotazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF  **1999**  4488art. 1 n. 4 2157).
[^34]: Accettato nellavotazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF  **1999**  4488art. 1 n. 4 2157).
[^35]: Accettato nellavotazione popolare del 22 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994. Garanzia dell’AF del 9 giu. 1993 (FF  **1993**  II 992art. 1I 805).
[^36]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 33161).
[^37]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 33161).
[^38]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 33161).
[^39]: Accettata nellavotazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 1° ago. 2002. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2003 (FF  **2023**  724art. 4 cpv. 2; **2022**  2963).
[^40]: Accettato nellavotazione popolare del 4 mar. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018. Garanzia dell’AF del 22 mar. 2019 (FF  **2019**  2487art. 5, **2018**  6535).
[^41]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 33161).
[^42]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 33161).
[^43]: Accettato nellavotazione popolare del 17 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF  **2013**  6761art. 1 n. 33267).
[^44]: Accettata nellavotazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF  **1999**  4488art. 1 n. 4 2157).
[^45]: Accettato nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 53177).
[^46]: Accettato nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 53177).
[^47]: Accettato nellavotazione popolare del 17 giu. 2012, in vigore dal 1° apr. 2014. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF  **2013**  6761art. 1 n. 33267).
[^48]: La designazione dell’autorità é adattata in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 LPubb  (RS  **170.512** ).
[^49]: Accettata nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 53177).
[^50]: Accettata nellavotazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF  **2012**  3443art. 1 n.3, **2011**  7145).
[^51]: Accettato nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 53177).
[^52]: Accettato nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 53177).
[^53]: Accettato nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 53177).
[^54]: Accettato nellavotazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 53177).
[^55]: Accettato nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 53177).
[^56]: Accettato nellavotazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF  **1999**  4488art. 1 n. 4 2157).
[^57]: Accettato nella votazione popolare del 19 ott. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF  **2005**  5337art. 1 n. 32579).
[^58]: Accettato nellavotazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 5, **2014**  7845).
[^59]: Accettato nellavotazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 5, **2014**  7845).
[^60]: Accettato nellavotazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 5, **2014**  7845).
[^61]: Accettato nellavotazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 5, **2014**  7845).
[^62]: Il cpv. 2 secondo per. é stato accettato con la riserva dell’art. 24^quinquies^della Cost. fed.  [RU  **1957**  1065] e della legislazione federale che ne deriva (art. 1 del DF dell’11 giu. 1986 – FF **1986** II 699). A tale disp. corrisponde ora l’art. 90 della Costituzione federale del  18 apr. 1999 (RS  **101** ).
[^63]: Accettato in votazione popolare il 18 mag. 2014, in vigore dal 1° gen 2015. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2017 (FF  **2017**  3803art. 2 lett. a1307).
[^64]: Per. abrogato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 33161).
[^65]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 33161).
[^66]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 33161).
[^67]: Accettata nellavotazione popolare del 24 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF dell’11 dic. 2001 (FF  **2001**  5802art. 1 n. 54365).
[^68]: Accettata nellavotazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF  **2014**  6817art. 1 n. 53183).
[^69]: Accettata nellavotazione popolare del 19 nov. 2023, in vigore dal 20 nov. 2023. Garanzia dell’AF del 17 mar. 2025 (FF  **2025**  966art. 4; **2024**  2852).
[^70]: [Übersicht Systematische Gesetzessammlung (SGS) Basel-Landschaft, GS **14** 177]