131.224.1

Traduzione[^1]

# Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno

del 30 aprile 1995 (Stato 26 novembre 2023)[^2]

Confidando in Dio, noi, donne e uomini di Appenzello Esterno, vogliamo rispettare il Creato nella sua molteplicità.

Vogliamo, al di là dei confini, contribuire a forgiare un ordinamento sociale liberale, pacifico e giusto.

Consapevoli che il bene della comunità e il bene del singolo sono indissolubilmente legati, ci siamo dati la presente Costituzione:

## **1.** Principi {#lvl_1}
##### **Art. 1** Cantone di Appenzello Esterno {#lvl_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--1}
1. Il Cantone di Appenzello Esterno è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
2. Esso è un membro indipendente della Confederazione Svizzera e coopera con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con le regioni estere vicine.
3. Partecipa attivamente alla formazione della volontà nella Confederazione.

##### **Art. 2** Territorio cantonale {#lvl_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--2}
Il Cantone di Appenzello Esterno è suddiviso in Comuni. La legge disciplina l’esistenza e il territorio dei Comuni.[^3]

##### **Art. 3** Cittadinanza {#lvl_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--3}
1. La cittadinanza comunale è il fondamento di quella cantonale.
2. L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legge.

## **2.** Diritti fondamentali {#lvl_2}
##### **Art. 4** Dignità umana {#lvl_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--4}
La dignità umana dev’essere rispettata e protetta.

##### **Art. 5** Uguaglianza giuridica, divieto di discriminazione {#lvl_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--5}
1. Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
2. Nessuno può essere discriminato, segnatamente a causa del sesso, dell’età, della razza, del colore della pelle, della lingua, dell’origine, delle sue convinzioni politiche, religiose o filosofiche, del suo modo di vita o delle sue attitudini fisiche e psichiche.

##### **Art. 6** Parità dei sessi {#lvl_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--6}
1. Donne e uomini hanno pari diritti.
2. Essi hanno diritto alla stessa formazione e a un salario uguale per un lavoro di uguale valore, nonché pari accesso alla funzione pubblica.
3. Il Cantone e i Comuni promuovono l’uguaglianza di fatto di uomo e donna.
4. Essi si adoperano affinché i compiti pubblici siano svolti congiuntamente da donne e uomini.

##### **Art. 7** Libertà di credo e di coscienza {#lvl_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--7}
1. La libertà di credo e di coscienza e il suo esercizio sono garantiti.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un atto religioso o a professare una data fede.

##### **Art. 8** Divieto dell’arbitrarietà, buona fede; irretroattività {#lvl_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--8}
1. La protezione dall’arbitrarietà dei poteri pubblici e la protezione della buona fede sono garantite.
2. Gli atti normativi non possono avere effetto retroattivo.

##### **Art. 9** Libertà personale {#lvl_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--9}
1. La libertà personale è garantita.
2. La tortura e le pene o trattamenti inumani e degradanti sono vietati.
3. Ognuno ha diritto alla tutela della sfera privata, dell’abitazione, della corrispondenza epistolare e di quella per mezzo delle telecomunicazioni.

##### **Art. 10** Matrimonio e altre forme di convivenza {#lvl_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--10}
1. Il diritto al matrimonio e alla vita familiare è protetto.
2. La libera scelta di un’altra forma di convivenza è garantita.

##### **Art. 11** Libertà di domicilio {#lvl_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--11}
La libertà di domicilio è garantita.

##### **Art. 12** Libertà di opinione e d’informazione {#lvl_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--12}
1. Ognuno può formare liberamente la propria opinione, manifestarla senza impedimenti di sorta e diffonderla con la parola, lo scritto, l’immagine o in altro modo.
2. Lo Stato non può esercitare alcun controllo sull’espressione delle opinioni al fine di influenzarne il contenuto.
3. Chiunque possa dimostrare di avere un interesse legittimo ha il diritto, nei limiti fissati dalla legge, di consultare i documenti ufficiali, per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

##### **Art. 13** Libertà dell’insegnamento e della scienza {#lvl_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--13}
1. La libertà della ricerca e dell’insegnamento, nonché il diritto d’insegnare sono garantiti.
2. Chi opera nella ricerca e nell’insegnamento è tenuto ad assumere la sua parte di responsabilità per l’integrità della vita umana, animale e vegetale e per la salvaguardia delle corrispondenti basi vitali.

##### **Art. 14** Libertà dell’arte {#lvl_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--14}
La libertà dell’espressione artistica è garantita.

##### **Art. 15** Protezione dei dati {#lvl_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--15}
1. Ognuno ha diritto alla protezione dei suoi dati personali.
2. È ragguagliato sui dati che lo concernono e può esigere che quelli errati vengano rettificati.

##### **Art. 16** Diritto di petizione {#lvl_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--16}
1. Ognuno ha il diritto di rivolgere richieste o reclami alle autorità e di raccogliere firme a tal fine. Non gliene devono derivare pregiudizi.
2. Le autorità sono tenute ad esaminare il merito delle petizioni e a rispondere quanto prima possibile.

##### **Art. 17** Libertà di associazione e di riunione {#lvl_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--17}
1. La libertà di associazione e di riunione è garantita.
2. Le manifestazioni su suolo pubblico possono essere subordinate ad autorizzazione se così disposto dalla legge o dal regolamento comunale. Devono essere autorizzate se è assicurato uno svolgimento ordinato e se l’incomodo per i terzi sembra ragionevolmente sopportabile.

##### **Art. 18** Garanzia della proprietà {#lvl_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--18}
1. La proprietà è garantita.
2. In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

##### **Art. 19** Libertà economica; libertà di commercio e d’industria {#lvl_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--19}
La libera scelta della professione, la libera attività economica, nonché il diritto di associarsi a livello professionale e sindacale sono garantiti.

##### **Art. 20** Garanzie giudiziarie a. Tutela giurisdizionale {#lvl_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--20}
1. Ognuno ha diritto a giudici indipendenti e imparziali, previsti dalla legge.
2. Per gli indigenti, la tutela giurisdizionale è gratuita.
3. Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato in un procedimento giudiziario con sentenza passata in giudicato. Nel dubbio, la decisione va presa in favore dell’imputato.
4. In tutti i procedimenti, le parti hanno il diritto di essere sentite, di ottenere entro congruo termine una decisione motivata e di essere informate circa le possibilità di impugnazione.

##### **Art. 21** b. Garanzie in caso di privazione della libertà {#lvl_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--21}
1. Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Chiunque sia privato della libertà dev’essere informato, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Egli ha il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.
3. Chiunque sia messo in stato di arresto e sospettato di aver commesso un reato dev’essere sentito il più presto possibile da un’autorità giudiziaria.
4. Chiunque sia privato della libertà ha il diritto di farsi assistere da un legale e di far controllare tale privazione in un procedimento giudiziario celere e semplice.
5. Se la privazione della libertà si rivela ingiustificata, lo Stato è tenuto al risarcimento del danno ed eventualmente al versamento di un’indennità a titolo di riparazione morale.
6. Il diritto di comunicare liberamente con il legale può essere limitato soltanto in caso di rischio di abuso e soltanto nella misura consentita dalla legge.

##### **Art. 22** Valenza dei diritti fondamentali {#lvl_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--22}
1. I diritti fondamentali hanno efficacia nell’intero ordinamento giuridico.
2. Essi valgono anche per gli stranieri, sempre che il diritto federale non disponga altrimenti.
3. I minorenni capaci di discernimento possono far valere autonomamente i diritti fondamentali inerenti alla loro personalità.

##### **Art. 23** Limiti dei diritti fondamentali {#lvl_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--23}
1. Chi si avvale dei diritti fondamentali è tenuto a rispettare i diritti fondamentali altrui.
2. Limitazioni dei diritti fondamentali sono ammissibili soltanto se:
a. poggiano su una base legale;
b. rispondono a un interesse pubblico preponderante; e
c. sono proporzionate.
3. Senza base legale, un diritto fondamentale può essere limitato temporaneamente, ma soltanto nei casi di pericolo serio, immediato e manifesto.
4. In ogni caso l’essenza dei diritti fondamentali è intangibile.

## **3.** Diritti sociali e obiettivi sociali {#lvl_3}
##### **Art. 24** a. Diritti sociali {#lvl_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--24}
1. Chiunque si trovi in una situazione di emergenza cui non possa far fronte con i propri mezzi ha diritto a un alloggio, alle cure mediche essenziali e ai mezzi necessari per un’esistenza umanamente degna.
2. Ogni fanciullo ha diritto di essere protetto e assistito, nonché, durante la scuola<br />dell’obbligo, di ricevere un’istruzione di base gratuita e conforme alle sue capacità.
3. Le vittime di reati gravi hanno diritto a un aiuto per superare le loro difficoltà.

##### **Art. 25** b. Obiettivi sociali {#lvl_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--25}
In complemento all’iniziativa privata e alla responsabilità individuale, il Cantone e i Comuni si impegnano affinché, nell’ambito dei mezzi disponibili:
a. ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con il proprio lavoro;
b. ognuno possa abitare in condizioni adeguate;
c. ognuno possa formarsi e perfezionarsi conformemente alle proprie capacità e inclinazioni;
d. i genitori fruiscano di sicurezza materiale prima e dopo la nascita di un figlio;
e. chi abbisogni di aiuto per motivi di età, debilità, malattia o disabilità riceva cure e sostegno sufficienti.

## **4.** Doveri individuali {#lvl_4}
##### **Art. 26** {#lvl_4/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--26}
1. Ognuno è responsabile di se stesso, nonché corresponsabile nei confronti della comunità e per la conservazione delle basi vitali per le generazioni future.
2. Per l’adempimento di compiti di pubblica utilità, la legge può obbligare la popolazione a prestazioni personali. Alla prestazione in natura può essere sostituita una tassa d’esenzione.

## **5.** Compiti pubblici {#lvl_5}
### **5.1** Principi {#lvl_5/lvl_5_1}
##### **Art. 27** {#lvl_5/lvl_5_1/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--27}
1. I compiti pubblici devono essere adempiuti in modo da rispettare e preservare le basi naturali della vita; s’improntano ai bisogni e alla prosperità di tutti.
2. I compiti pubblici, esistenti o nuovi, vanno esaminati costantemente per accertare se siano necessari e finanziabili, nonché adempibili in modo redditizio e appropriato.
3. Il Cantone assume unicamente compiti che non possano essere svolti in modo altrettanto soddisfacente dai Comuni o da privati. Esso incentiva l’iniziativa privata e la responsabilità individuale e propugna la cooperazione regionale.

### **5.2** Singoli compiti pubblici {#lvl_5/lvl_5_2}
##### **Art. 28** Ordine e sicurezza pubblici {#lvl_5/lvl_5_2/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--28}
1. Il Cantone garantisce l’ordine e la sicurezza pubblici.
2. Esso prende provvedimenti per far fronte a situazioni straordinarie.

##### **Art. 29** Protezione dell’ambiente e della natura {#lvl_5/lvl_5_2/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--29}
1. L’ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future e, per quanto possibile, risanato. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile.
2. Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi, nella loro diversità.
3. Le risorse naturali possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite.
4. Il Cantone e i Comuni possono introdurre misure d’incentivazione che inducano a risparmiare le risorse naturali e a ridurre la produzione di rifiuti e sostanze nocive.
5. Essi promuovono la responsabilità individuale e possono sostenere le organizzazioni che operano a favore della conservazione delle risorse naturali.
6. I costi dei provvedimenti di protezione dell’ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati.
7. Le emissioni nocive e moleste devono essere combattute alla fonte, impedite o quanto meno ridotte.

##### **Art. 30** Protezione dei monumenti e del paesaggio {#lvl_5/lvl_5_2/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--30}
1. Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per salvaguardare e curare i paesaggi e siti degni di protezione, i beni culturali e i monumenti naturali.
2. Essi collaborano con organizzazioni private e possono partecipare al finanziamento.

##### **Art. 31** Assetto territoriale ed edilizia {#lvl_5/lvl_5_2/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--31}
1. Il Cantone e i Comuni assicurano un ordinato insediamento del territorio, un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo, nonché la protezione del paesaggio.
2. Nella costruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere va usato riguardo all’ambiente circostante.

##### **Art. 32** Trasporti {#lvl_5/lvl_5_2/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--32}
1. Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti rispettino l’ambiente, siano sicuri e profittino a tutti gli utenti.
2. Essi promuovono il passaggio dai modi di trasporto individuali a quelli collettivi, per quanto importanti interessi pubblici generali lo giustifichino.

##### **Art. 33** Acqua, energia, rifiuti a. Acqua {#lvl_5/lvl_5_2/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--33}
1. Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico e s’impegnano per un’utilizzazione parsimoniosa dell’acqua.
2. Essi si adoperano per mantenere quanto basso possibile l’aggravio ambientale alle acque e provvedono a una depurazione delle acque luride in sintonia con l’ambiente.

##### **Art. 34** b. Energia {#lvl_5/lvl_5_2/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--34}
1. Il Cantone e i Comuni promuovono un approvvigionamento energetico sicuro e riguardoso dell’ambiente, nonché un’utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’energia.
2. Essi promuovono in particolare l’utilizzazione di energie rinnovabili.

##### **Art. 35** c. Rifiuti {#lvl_5/lvl_5_2/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--35}
1. Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti al fine di ridurre la quantità di rifiuti e riciclarli.
2. Essi provvedono affinché i rifiuti siano eliminati in modo appropriato.

##### **Art. 36** Educazione e formazione a. Principi {#lvl_5/lvl_5_2/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--36}
1. L’educazione e la formazione hanno per compito di sviluppare la personalità individuale, la volontà di assicurare la giustizia sociale e la responsabilità verso il mondo circostante.
2. La scuola sostiene i genitori nel loro compito educativo; in contatto con i genitori, procura agli allievi una formazione corrispondente alle loro attitudini e possibilità.

##### **Art. 37** b. Scuola {#lvl_5/lvl_5_2/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--37}
1. Il Cantone e i Comuni gestiscono asili infantili pubblici e scuole pubbliche.
2. Essi possono sussidiare scuole private.
3. Ognuno è libero di frequentare la scuola pubblica o, a sue spese, una scuola privata riconosciuta.

##### **Art. 38** c. Altri compiti {#lvl_5/lvl_5_2/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--38}
1. Il Cantone e i Comuni sostengono la formazione e il perfezionamento, nonché l’educazione degli adulti.
2. Il Cantone provvede all’accesso alle università, alle scuole universitarie e alle scuole professionali.
3. Esso s’impegna per la collaborazione nel settore scolastico e formativo.

##### **Art. 39** Opere sociali a. Aiuto sociale {#lvl_5/lvl_5_2/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--39}
1. Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con altre organizzazioni, prestano soccorso alle persone nel bisogno.
2. Essi si adoperano per prevenire le situazioni di emergenza sociale e promuovono le misure di autoaiuto.
3. Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.
4. Il Cantone esercita la vigilanza sui centri di accoglienza.

##### **Art. 40** b. Lavoro {#lvl_5/lvl_5_2/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--40}
1. Il Cantone e i Comuni coordinano e sostengono il collocamento delle persone in cerca di lavoro, la riconversione professionale e il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.
2. In caso di conflitti fra le parti sociali, il Cantone offre la sua mediazione.

##### **Art. 41** c. Famiglia, giovani e anziani {#lvl_5/lvl_5_2/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--41}
1. Il Cantone e i Comuni sostengono le famiglie e altre comunioni di vita nell’adempimento dei loro compiti verso i figli; possono sostenere la creazione di condizioni appropriate alla cura dei figli.
2. Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con altre organizzazioni, si occupano altresì dei problemi e dei bisogni dei giovani e degli anziani.

##### **Art. 42** d. Disabili {#lvl_5/lvl_5_2/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--42}
Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni private, promuovono la scolarizzazione, nonché l’integrazione professionale e sociale dei disabili.

##### **Art. 43** Ordinamento economico a. Principio {#lvl_5/lvl_5_2/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--43}
1. Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro propizie a uno sviluppo economico diversificato ed equilibrato e si adoperano per creare e mantenere posti di lavoro.
2. Essi possono sostenere organizzazioni dedite alla promozione dello sviluppo economico.
3. Nei limiti delle loro possibilità, provvedono ad attenuare le crisi economiche e le loro conseguenze.

##### **Art. 44** b. Agricoltura e silvicoltura {#lvl_5/lvl_5_2/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--44}
1. Il Cantone prende provvedimenti per promuovere un’agricoltura e una silvicoltura efficienti e adeguate alle condizioni topografiche.
2. Esso sostiene in particolare le aziende familiari autonome, una gestione agricola quanto possibile in sintonia con la natura e un’ampia formazione agricola di base.
3. Assicura la conservazione delle foreste nella loro funzione protettrice, produttiva e ristoratrice.

##### **Art. 45** c. Banca cantonale {#lvl_5/lvl_5_2/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--45}
Il Cantone può partecipare a una banca per sopperire al fabbisogno di liquidità e di crediti della popolazione e dell’economia nel Cantone; a tal fine, può anche gestire esso stesso una banca.

##### **Art. 46** d. Assicurazione {#lvl_5/lvl_5_2/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--46}
1. Il Cantone può gestire un istituto che assicuri contro i danni gli edifici, i terreni e le coltivazioni o partecipare a un tale istituto.
2. La protezione assicurativa per edifici e terreni è obbligatoria.

##### **Art. 47** e. Regalìe {#lvl_5/lvl_5_2/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--47}
1. Il Cantone dispone dei seguenti diritti esclusivi di sfruttamento economico:
a. regalìa delle acque;
b. regalìa della caccia e della pesca;
c. regalìa delle miniere, incluso il diritto di depositare sostanze nel sottosuolo e di sfruttare l’energia geotermica;
d. regalìa del sale.
2. Il Cantone può esercitare esso stesso questi diritti di sfruttamento o concederli ai Comuni o a privati.
3. Rimangano salvi i diritti privati già esistenti.

##### **Art. 48** Sanità {#lvl_5/lvl_5_2/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--48}
1. Il Cantone e i Comuni creano le condizioni necessarie per assicurare alla popolazione un’assistenza medica e paramedica sufficiente e a costi ragionevoli.
2. Il Cantone promuove la collaborazione delle istituzioni private e pubbliche nel Cantone e nella regione.
3. Il Cantone e i Comuni promuovono la responsabilità individuale; sostengono la prevenzione e l’educazione in materia sanitaria e lottano contro i pericoli della dipendenza.
4. Essi promuovono le cure mediche e sanitarie extraospedaliere.
5. Il Cantone esercita la vigilanza sulle istituzioni sanitarie pubbliche e private, sulle professioni sanitarie e sul settore farmaceutico.
6. La libera attività terapeutica è garantita.

##### **Art. 49** Cultura, scienza e tempo libero {#lvl_5/lvl_5_2/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--49}
1. Il Cantone e i Comuni promuovono la cultura.
2. Essi sostengono l’attività scientifica.
3. Promuovono l’organizzazione assennata del tempo libero.

## **6.** Diritti popolari {#lvl_6}
### **6.1** Diritto di voto {#lvl_6/lvl_6_1}
##### **Art. 50** {#lvl_6/lvl_6_1/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--50}
Hanno diritto di voto in materia cantonale gli Svizzeri d’ambo i sessi che risiedono nel Cantone e hanno compiuto i 18 anni.

### **6.2** Iniziativa popolare {#lvl_6/lvl_6_2}
##### **Art. 51** a. Oggetto, numero di firme {#lvl_6/lvl_6_2/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--51}
1. Con un’iniziativa popolare si può chiedere:
a. la revisione totale o parziale della Costituzione;
b. l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di leggi o di decreti sottostanti a votazione popolare.
2. L’iniziativa popolare dev’essere firmata da ameno 300 aventi diritto di voto.

##### **Art. 52** b. Forma {#lvl_6/lvl_6_2/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--52}
L’iniziativa popolare può rivestire la forma di proposta generica oppure, se non chiede la revisione totale della Costituzione, di progetto elaborato.

##### **Art. 53** c. Iniziativa unitaria {#lvl_6/lvl_6_2/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--53}
Se l’iniziativa non chiede la revisione totale, né espressamente una revisione parziale della Costituzione, il Gran Consiglio decide se il progetto debba essere elaborato a livello costituzionale o di legge.

##### **Art. 54** d. Controprogetto; doppio sì {#lvl_6/lvl_6_2/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--54}
1. Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto alle iniziative.
2. I votanti possono approvare validamente sia l’iniziativa sia il controprogetto e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

##### **Art. 55** e. Procedura {#lvl_6/lvl_6_2/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--55}
1. Il Consiglio di Stato decide circa la riuscita formale delle iniziative e il Gran Consiglio circa la loro validità.
2. Un’iniziativa è interamente o parzialmente nulla se:
a. non rispetta il principio dell’unità della materia;
b. contrasta con il diritto di rango superiore;
c. è inattuabile.
3. Le iniziative popolari sono trattate senza indugio.

### **6.3** Diritti di partecipazione {#lvl_6/lvl_6_3}
##### **Art. 56** a. Discussione popolare {#lvl_6/lvl_6_3/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--56}
Qualsiasi abitante del Cantone può sottoporre al Gran Consiglio proposte scritte concernenti oggetti sottostanti a referendum obbligatorio o facoltativo e motivarle personalmente dinanzi al Consiglio, in conformità del regolamento.

##### **Art. 57** b. Procedure di consultazione {#lvl_6/lvl_6_3/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--57}
1. Le cerchie interessate sono consultate sui progetti costituzionali e di legge e su altri oggetti importanti.
2. I risultati della procedura di consultazione sono pubblicati.

## **7.** Aventi diritto di voto {#lvl_7}
##### **Art. 58 e 59** {#lvl_7/art_58_59 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--58 und 59}
Abrogati

##### **Art. 60** Referendum obbligatorio ed elezioni {#lvl_7/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--60}
1. Gli aventi diritto di voto si pronunciano su:
a. le revisioni totali o parziali della Costituzione;
 b. e c.[^4]…
d. le decisioni di principio;
e. le spese esulanti dalle competenze del Gran Consiglio;
f.[^5] …
g.[^6] le iniziative che il Gran Consiglio non approva o alle quali contrappone un controprogetto;
h.[^7] le decisioni del Gran Consiglio sottostanti a referendum facoltativo secondo l’articolo 60^bis^, quando un terzo dei deputati presenti lo chieda.
2. Gli aventi diritto di voto eleggono:
a. i membri del Consiglio di Stato e, fra costoro, il landamano;
b.[^8] i membri del Tribunale d’appello;
c. il deputato del Cantone al Consiglio degli Stati, per un quadriennio.

##### **Art. 60bis** Referendum facoltativo {#lvl_7/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--60_bis}
A richiesta di almeno 300 aventi diritto di voto, presentata entro 60 giorni dopo la pubblicazione ufficiale, gli aventi diritto di voto si pronunciano su:
a. l’emanazione, l’abrogazione e la modifica di leggi;
b. i trattati intercantonali o internazionali di natura legislativa.

## **8.** Autorità {#lvl_8}
### **8.1** In genere {#lvl_8/lvl_8_1}
##### **Art. 61** Divisione dei poteri {#lvl_8/lvl_8_1/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--61}
1. Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali sono organizzati in base al principio della separazione dei poteri.
2. Le autorità si prestano vicendevolmente assistenza e si concertano nelle loro attività.

##### **Art. 61bis** Principi legalitari {#lvl_8/lvl_8_1/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--61_bis}
1. Chi assume compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce nell’interesse pubblico secondo buona fede, senza arbitrarietà e secondo il principio di proporzionalità.
2. Il Consiglio di Stato e i tribunali non possono dare attuazione ad atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore.

##### **Art. 62** Eleggibilità {#lvl_8/lvl_8_1/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--62}
Gli aventi diritto di voto nel Cantone sono eleggibili a membri delle autorità cantonali. La legge disciplina le eccezioni.

##### **Art. 63** Incompatibilità {#lvl_8/lvl_8_1/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--63}
1. Nessuno può far parte simultaneamente:
a. del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di un tribunale del Cantone;
b.[^9] di un tribunale cantonale e di un Municipio o del personale del Cantone e dei suoi istituti;
b^bis^.[^10] del Gran Consiglio e del personale del Cantone e dei suoi istituti in una posizione dirigenziale determinata dalla legge o di sostegno diretto al Consiglio di Stato;
c. del Consiglio di Stato e di un Parlamento comunale o di un Municipio;
d.[^11] del Tribunale cantonale e del Tribunale d’appello ;
e.[^12] in quanto membro di un’autorità di conciliazione, di un tribunale del Cantone.
2. Eccettuato il Gran Consiglio, non possono far parte simultaneamente della stessa autorità: genitori e figli, fratelli e sorelle, coniugi o partner in unione domestica registrata o conviventi di fatto.[^13]

##### **Art. 64** Astensione obbligatoria {#lvl_8/lvl_8_1/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--64}
1. I membri delle autorità e gli agenti dell’amministrazione cantonale devono astenersi nelle questioni che li concernono.
2. La legge disciplina i particolari.

##### **Art. 65** Durata del mandato {#lvl_8/lvl_8_1/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--65}
1. La durata del mandato delle autorità cantonali è di quattro anni.[^14]
2. Tutti gli eletti lo sono per la durata di un mandato o per il resto di tale durata.

##### **Art. 66** {#lvl_8/lvl_8_1/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--66}

##### **Art. 67** Obbligo d’informazione, pubblicità {#lvl_8/lvl_8_1/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--67}
1. Le autorità cantonali e comunali devono informare il Popolo in modo tempestivo e sufficiente.
2. L’informazione ufficiale su oggetti sottoposti a votazione deve rendere possibile la libera formazione dell’opinione.
3. I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge disciplina le eccezioni.
4. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato indicano le loro relazioni d’ interesse.[^15]

##### **Art. 68** Deleghe {#lvl_8/lvl_8_1/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--68}
1. La legge può delegare attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato, sempre che la delega si restringa a un campo determinato e sia delimitata dalla legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa.[^16]
2. Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato.
3. Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ai dipartimenti e ad altri organi se il Gran Consiglio gliene conferisce la facoltà. Può delegare le attribuzioni dei dipartimenti anche senza che la legge gliene conferisca la facoltà.[^17]

##### **Art. 69** Forma legislativa {#lvl_8/lvl_8_1/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--69}
Tutte le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione prevede espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su:
a. le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli;
b. l’oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità;
c. lo scopo, la natura e l’ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza;
d. le linee fondamentali dell’organizzazione e dei compiti delle autorità;
e. l’assunzione di un nuovo compito duraturo.

##### **Art. 70** Responsabilità {#lvl_8/lvl_8_1/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--70}
1. Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell’esercizio della loro attività sovrana.
2. Essi rispondono anche del danno che i loro organi causano lecitamente se singoli ne subiscono un grave pregiudizio e non si possa ragionevolmente pretendere ch’essi lo sopportino da sé.
3. La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti nei confronti del Cantone e degli altri enti incaricati di compiti pubblici.

### **8.2** Gran Consiglio {#lvl_8/lvl_8_2}
##### **Art. 70bis** Statuto {#lvl_8/lvl_8_2/art_70_bis omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--70bis}
Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa del Cantone ed esercita l’alta vigilanza.

##### **Art. 71** Composizione, elezione {#lvl_8/lvl_8_2/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--71}
1. Il Gran Consiglio si compone di 65 membri.
2. Ogni Comune ha almeno un seggio.
3. I seggi restanti sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente al numero dei loro abitanti.
4. Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario; i circondari elettorali sono i Comuni. I Comuni possono optare per il sistema proporzionale.
5. La legge disciplina i particolari.

##### **Art. 72** Competenze a. Vigilanza {#lvl_8/lvl_8_2/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--72}
1. Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo e sulla gestione dei tribunali.
2. Esso esercita l’alta vigilanza sull’amministrazione cantonale e sugli istituti di diritto pubblico.

##### **Art. 73** b. Elezioni {#lvl_8/lvl_8_2/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--73}
1. Il Gran Consiglio elegge:
a. il proprio presidente e gli altri membri dell’Ufficio, per un anno;
 a^bis^.[^18]il presidente e i vicepresidenti del Tribunale d’appello;
b.[^19] il presidente e i vicepresidenti e gli altri membri del Tribunale cantonale;
b.^bis^^[^20]^ i presidenti e gli altri membri delle autorità di conciliazione;
c.[^21] su proposta del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato;
d. il capo del Servizio del Parlamento;
e. il Controllo delle finanze;
f. l’organo di controllo in materia di protezione dei dati.
2. La legge può incaricare il Gran Consiglio di procedere ad altre elezioni.

##### **Art. 74** c. Attività normativa {#lvl_8/lvl_8_2/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--74}
1. Il Gran Consiglio decide in merito ai progetti di revisione della Costituzione cantonale a destinazione degli aventi diritto di voto. Può sottoporre proposte sussidiarie.
2. Esso emana leggi, fatto salvo il referendum facoltativo, nonché ordinanze nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

##### **Art. 74bis** Relazioni esterne {#lvl_8/lvl_8_2/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--74_bis}
1. Il Gran Consiglio partecipa alle relazioni esterne.
2. Approva e denuncia trattati intercantonali e internazionali. È fatto salvo il referendum facoltativo.
3. Segue i progetti di collaborazione intercantonale o internazionale.

##### **Art. 75** d. Pianificazione {#lvl_8/lvl_8_2/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--75}
Il Gran Consiglio delibera sulla pianificazione degli affari, delle finanze e degli investimenti, nonché su altre pianificazioni fondamentali del Consiglio di Stato.

##### **Art. 76** e. Competenze finanziarie {#lvl_8/lvl_8_2/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--76}
1. Il Gran Consiglio decide in merito al bilancio di previsione e all’aliquota d’imposta tenendo conto del piano finanziario.
2. Fatte salve disposizioni di legge contrarie, decide inoltre in merito a:
a. nuove spese uniche concernenti uno stesso oggetto d’importo pari all’1–5 per cento di un’unità fiscale;
b. nuove spese ricorrenti d’importo pari allo 0,5–1 per cento di un’unità fiscale.

##### **Art. 77** f. Altre attribuzioni {#lvl_8/lvl_8_2/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--77}
1. Il Gran Consiglio:
a. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale[^22]conferisce ai Cantoni;
b. prende decisioni di principio nell’ambito delle sue competenze;
c. pronuncia sulle domande di grazia;
d. decide i conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme;
e.[^23] approva il conto di Stato.
1bis. Se un membro del Consiglio di Stato non è manifestamente più in grado di svolgere durevolmente la sua funzione, il Gran Consiglio, alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti, può determinarne l’incapacità a esercitare la carica.[^24]
2. Il Gran Consiglio può incaricare il Consiglio di Stato di trattare preliminarmente gli affari in deliberazione.
3. La legge può affidare ulteriori compiti al Gran Consiglio.

##### **Art. 78** Organizzazione a. Principi {#lvl_8/lvl_8_2/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--78}
1. La legge disciplina le grandi linee dell’organizzazione del Gran Consiglio e delle sue relazioni con altre autorità.
2. Il Gran Consiglio dispone di un Servizio del Parlamento.

##### **Art. 79** b. Commissioni {#lvl_8/lvl_8_2/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--79}
1. Il Gran Consiglio può costituire commissioni permanenti e affidare a commissioni speciali l’esame preliminare di singoli affari.
2. Il Consiglio di Stato e l’amministrazione forniscono alle commissioni tutte le informazioni di cui esse abbisognano per la loro attività.
3. La legge può conferire alle commissioni singole attribuzioni secondarie. È escluso il conferimento della facoltà di emanare norme di diritto.[^25]

##### **Art. 80** c. Partecipazione del Consiglio di Stato {#lvl_8/lvl_8_2/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--80}
1. I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Gran Consiglio.
2. Vi hanno voto consultivo e diritto di proposta.

##### **Art. 81** d. Immunità, divieto di ricevere istruzioni {#lvl_8/lvl_8_2/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--81}
1. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si esprimono liberamente dinanzi al Consiglio e nelle commissioni; per quanto da loro dichiarato in tali sedi, possono essere perseguiti penalmente o civilmente soltanto previa autorizzazione dei due terzi dei deputati presenti.
2. I membri del Gran Consiglio votano e si consultano senza istruzioni.[^26]

### **8.3** Consiglio di Stato {#lvl_8/lvl_8_3}
##### **Art. 82** Statuto {#lvl_8/lvl_8_3/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--82}
1. Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale, pianificatrice ed esecutiva del Cantone.
2. Esso dirige l’amministrazione cantonale e vigila sul pubblico ministero e sui Comuni secondo quanto disposto dalla legge.[^27]

##### **Art. 83** Numero di seggi, impiego a tempo pieno, rielezione {#lvl_8/lvl_8_3/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--83}
1. Il Consiglio di Stato si compone di cinque membri che esercitano la loro funzione a tempo pieno.[^28]
1bis. I membri possono essere rieletti tre volte.[^29]
2. …[^30]
3. Il Gran Consiglio stabilisce la retribuzione e disciplina la previdenza professionale dei consiglieri di Stato.

##### **Art. 84** Landamano {#lvl_8/lvl_8_3/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--84}
1. Il landamano presiede il Consiglio di Stato.
2. Egli dirige, pianifica e coordina i lavori del Consiglio di Stato.
3. L’elezione del landamano si svolge ogni due anni. Se ha compiuto l’intero biennio, il landamano uscente non è rieleggibile per un anno.[^31]

##### **Art. 85** {#lvl_8/lvl_8_3/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--85}

##### **Art. 86** Competenze a. Pianificazione e coordinamento {#lvl_8/lvl_8_3/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--86}
1. Il Consiglio di Stato fissa gli obiettivi e gli strumenti dell’operato statale, fatte salve le competenze degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio.[^32]
2. Esso pianifica e coordina le attività dello Stato. Provvede alla pianificazione a medio termine degli affari e delle scadenze ed elabora a destinazione del Gran Consiglio il piano finanziario, il piano degli investimenti e altri piani di base.

##### **Art. 87** b. Attività normativa {#lvl_8/lvl_8_3/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--87}
1. Il Consiglio di Stato elabora a destinazione del Gran Consiglio disegni di atti normativi e decisioni.
2. …[^33]
3. Emana ordinanze nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione.
4. In caso d’urgenza, può emanare ordinanze per assicurare l’applicazione di norme di rango superiore; queste ordinanze contingibili devono essere trasposte senza indugio nel diritto ordinario.
5. Per eseguire il diritto di rango superiore può emanare le disposizioni necessarie, se queste si limitano all’organizzazione e ai compiti delle autorità cantonali.[^34]

##### **Art. 87bis** Relazioni esterne {#lvl_8/lvl_8_3/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--87_bis}
1. Il Consiglio di Stato organizza la collaborazione con la Confederazione, con altri Cantoni e con l’estero e rappresenta il Cantone all’esterno.
2. Esso conclude e denuncia i trattati intercantonali e internazionali concernenti oggetti che rientrano nelle sue competenze ordinarie.
3. Si adopera per tutelare gli interessi del Cantone nei confronti della Confederazione.
4. Tutela i diritti di partecipazione del Gran Consiglio.

##### **Art. 88** c. Competenze finanziarie {#lvl_8/lvl_8_3/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--88}
1. Il Consiglio di Stato appronta il bilancio di previsione e il conto di Stato a destinazione del Gran Consiglio.
2. Esso decide circa:
a. spese vincolate e modifiche del patrimonio finanziario non sottoposte a limitazioni;
b. nuove spese uniche sino a un importo pari all’1 per cento di un’unità fiscale;
c. nuove spese ricorrenti sino a un importo pari allo 0,5 per cento di un’unità fiscale.

##### **Art. 89** d. Altre attribuzioni {#lvl_8/lvl_8_3/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--89}
1. Il Consiglio di Stato assume tutte le altre attribuzioni che non siano espressamente conferite a un altro organo.
2. In particolare, il Consiglio di Stato:
a. è responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblici;
b.[^35] …
c. risponde alle autorità federali nell’ambito delle procedure di consultazione;
d. decide, in casi urgenti, di lanciare o sostenere un referendum dei Cantoni;
e.[^36] esegue la legislazione e le sentenze passate in giudicato;
f. conferisce la cittadinanza cantonale;
g. nomina i membri dell’amministrazione cantonale, per quanto non ne siano competenti altri organi;
h. elabora il rapporto annuo di gestione a destinazione del Gran Consiglio.
3. La legislazione può conferire ulteriori attribuzioni al Consiglio di Stato.

##### **Art. 90** e. Situazioni straordinarie {#lvl_8/lvl_8_3/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--90}
1. Il Consiglio di Stato prende provvedimenti, anche senza esplicita base legale, per far fronte a disordini già in atto o imminenti che minaccino l’ordine e la sicurezza pubblici, nonché a situazioni di emergenza sociale.
2. Le ordinanze emanate a tal fine devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio; decadono il più tardi un anno dopo la loro entrata in vigore.

##### **Art. 91** Collegialità {#lvl_8/lvl_8_3/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--91}
Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni come autorità collegiale.

##### **Art. 92** Commissioni {#lvl_8/lvl_8_3/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--92}
Mediante legge, ordinanza o decisione del Consiglio di Stato si possono istituire commissioni consultive permanenti o incaricare commissioni speciali dell’esame preliminare di singoli affari.

##### **Art. 93** Amministrazione cantonale {#lvl_8/lvl_8_3/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--93}
1. L’amministrazione adempie i suoi compiti conformemente ai principi di legalità, efficienza e economicità.
2. La legge disciplina le linee fondamentali dell’organizzazione dell’amministrazione e la procedura amministrativa.
3. La Cancelleria dello Stato, diretta dal cancelliere dello Stato, funge da segretariato generale e da ufficio di coordinamento e collegamento tra Consiglio di Stato e Gran Consiglio.

### **8.4** Tribunali {#lvl_8/lvl_8_4}
##### **Art. 94** Organi giudiziari {#lvl_8/lvl_8_4/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--94}
1. La giustizia è amministrata da:
a.[^37] le autorità di conciliazione nelle cause civili;
b.[^38] …
c.[^39] il Tribunale cantonale incaricato della giurisdizione civile e penale di primo grado;
d.[^40] il Tribunale d’appello quale istanza unica o istanza di ricorso nella giurisdizione civile, penale e amministrativa.
e.[^41] …
2. La legge disciplina l’organizzazione, la procedura e le competenze.
3. Il Gran Consiglio disciplina la retribuzione, la previdenza professionale e le indennità dei membri dei tribunali.[^42]

##### **Art. 95** Obbligo di motivare le sentenze {#lvl_8/lvl_8_4/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--95}
1. Le sentenze devono essere motivate per scritto.
2. La legge disciplina le eccezioni.

## **9.** Ordinamento finanziario {#lvl_9}
##### **Art. 96** Principi generali {#lvl_9/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--96}
1. Il Cantone e i Comuni gestiscono le loro finanze in modo economo, economico e atto ad assicurarne l’equilibrio a medio termine.
2. Essi provvedono a una pianificazione globale delle finanze e degli investimenti.
3. L’assunzione di nuovi compiti presuppone che ne sia assicurato il finanziamento.
4. Organi di controllo indipendenti dall’amministrazione esaminano se le finanze siano gestite conformemente alla legge.
5. La legge disciplina i particolari.

##### **Art. 97** Risorse finanziarie {#lvl_9/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--97}
Il Cantone si procura i suoi mezzi con:
a. la riscossione di imposte e altri tributi;
b. i redditi patrimoniali;
c. prestazioni della Confederazione e di terzi;
d. l’assunzione e l’emissione di prestiti.

##### **Art. 98** Imposte e altri tributi {#lvl_9/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--98}
1. Il Cantone e i Comuni riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche.
2. La legge può prevedere ulteriori imposte e tributi cantonali o comunali.
3. Il regime fiscale s’impronta ai principi dell’uguaglianza giuridica e della capacità economica dei contribuenti.

##### **Art. 99** Spese {#lvl_9/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--99}
Qualsiasi spesa presuppone una base giuridica, un pertinente credito e una decisione in materia presa dall’organo competente.

## **10.** Comuni {#lvl_10}
##### **Art. 100** Comuni politici {#lvl_10/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--100}
1. Il Comune politico è il solo tipo di Comune esistente nel Cantone.
2. Il Comune politico è un ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
3. Esso adempie tutti i compiti locali che non siano assunti dalla Confederazione o dal Cantone e che non sia opportuno lasciare a privati.

##### **Art. 101** Autonomia comunale {#lvl_10/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--101}
1. L’autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale.
2. Tutti gli organi cantonali accordano ai Comuni un margine d’azione quanto ampio possibile.

##### **Art. 101bis** Modifica del numero e del territorio dei Comuni {#lvl_10/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--101_bis}
1. La modifica del numero e del territorio dei Comuni richiede il consenso degli aventi diritto di voto di ciascun Comune interessato.
2. Il Cantone fornisce supporto amministrativo e finanziario ai Comuni che intendono fondersi.
3. La legge disciplina i particolari.

##### **Art. 102** Organizzazione {#lvl_10/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--102}
1. Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni determinano la propria organizzazione nel regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale dev’essere sottoposto al voto del Popolo e richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.
3. I Comuni possono istituire un Parlamento comunale.

##### **Art. 103** Rapporti dei Comuni fra loro e con il Cantone {#lvl_10/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--103}
1. Nell’adempimento dei loro compiti, i Comuni collaborano fra loro, con il Cantone e, se del caso, con Comuni di altri Cantoni.
2. Con il consenso del Consiglio di Stato, essi possono istituire consorzi intercomunali o unirsi in altre forme associative.
3. Quando un compito non possa essere adempito in altro modo, il Consiglio di Stato può obbligare due o più Comuni a collaborare.

##### **Art. 104** Perequazione finanziaria {#lvl_10/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--104}
Mediante la perequazione finanziaria dev’essere perseguito un rapporto equilibrato nell’onere fiscale dei diversi Comuni.

##### **Art. 105** Diritto di voto {#lvl_10/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--105}
1. Il diritto di voto a livello comunale spetta a chiunque abbia diritto di voto in materia cantonale.
2. I Comuni possono inoltre accordare il diritto di voto agli stranieri che ne facciano richiesta, se residenti in Svizzera da almeno dieci anni, di cui cinque nel Cantone.

##### **Art. 106** Diritto d’iniziativa {#lvl_10/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--106}
1. Con un’iniziativa può essere chiesta l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di regolamenti o decisioni sottostanti a referendum obbligatorio o facoltativo.
2. L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.
3. Se chiede l’emanazione o la modifica di piani o prescrizioni per cui è prevista una procedura di opposizione, l’iniziativa è ammissibile soltanto in forma di proposta generica.
4. Per il resto si applicano per analogia gli articoli 51 capoverso 1, 52, 54 e 55.

##### **Art. 107** Legge sui Comuni {#lvl_10/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--107}
La legge disciplina in particolare le linee fondamentali dell’organizzazione comunale, la vigilanza sui Comuni e il settore finanziario.

## **11.** Enti e istituti di diritto pubblico {#lvl_11}
##### **Art. 108** {#lvl_11/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--108}
Nei limiti fissati dalla legge, compiti pubblici possono essere assunti da enti e istituti di diritto pubblico.

## **12.** Stato e Chiesa {#lvl_12}
### **12.1** Comunità religiose di diritto pubblico {#lvl_12/lvl_12_1}
##### **Art. 109** a. Principio; autonomia {#lvl_12/lvl_12_1/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--109}
1. La Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica romana sono enti ecclesiastici di diritto pubblico autonomi.
2. Le comunità ecclesiastiche sbrigano autonomamente i loro affari interni. Hanno facoltà di riscuotere imposte dai loro membri.
3. Le decisioni e le disposizioni prese dagli organi ecclesiastici non possono essere impugnate dinanzi a organi statali.

##### **Art. 110** b. Appartenenza {#lvl_12/lvl_12_1/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--110}
L’appartenenza a una Chiesa è disciplinata dal rispettivo Statuto ecclesiastico. Il diritto di uscire da una Chiesa mediante dichiarazione scritta è garantito.

### **12.2** Altre comunità religiose {#lvl_12/lvl_12_2}
##### **Art. 111** {#lvl_12/lvl_12_2/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--111}
Le altre comunità religiose sottostanno al diritto civile. Il Gran Consiglio può riconoscerle quali enti di diritto pubblico se il loro Statuto non contraddice né al diritto federale né a quello cantonale.

## **13.** Revisione della Costituzione {#lvl_13}
##### **Art. 112** Principio {#lvl_13/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--112}
1. La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
2. Le revisioni costituzionali si svolgono secondo la procedura legislativa.

##### **Art. 113** Revisione parziale {#lvl_13/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--113}
Mediante una revisione parziale possono essere modificate una singola disposizione o più disposizioni materialmente connesse.

##### **Art. 114** Revisione totale {#lvl_13/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--114}
1. A contare dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Gran Consiglio esamina ogni vent’anni se occorra procedere a una revisione totale.
2. La questione se procedere o no a una revisione totale dev’essere sottoposta agli aventi diritto di voto. Questi decidono anche se la revisione debba essere preparata dal Gran Consiglio o da una Costituente.[^43]

## **14.** Disposizioni finali e transitorie {#lvl_14}
##### **Art. 115** Comuni patriziali {#lvl_14/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--115}
1. I Comuni patriziali esistenti sono considerati automaticamente sciolti se, nei cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, non vengono trasformati in enti di diritto pubblico per decisione dei loro membri.
2. Sciolto il Comune patriziale, il Comune politico gli è surrogato in tutti i diritti e obblighi.

##### **Art. 116** Edifici ecclesiastici {#lvl_14/art_116 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--116}
I diritti di coutenza riguardo agli edifici ecclesiastici di proprietà del Comune politico devono essere garantiti e disciplinati in una convenzione di utilizzazione e manutenzione conclusa entro cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione.

##### **Art. 117** {#lvl_14/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--117}

##### **Art. 117bis** {#lvl_14/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--117_bis}

##### **Art. 117ter** Periodo amministrativo {#lvl_14/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--117_ter}
1. Le incompatibilità create dalla presente revisione parziale della Costituzione devono essere eliminate al termine del periodo amministrativo in corso.
2. All’entrata in vigore della presente revisione parziale della Costituzione, i membri del Tribunale amministrativo nominati per il periodo amministrativo in corso diventano membri del Tribunale d’appello fino al termine del periodo amministrativo.
3. Fino al termine del periodo amministrativo in corso i conciliatori eletti dagli aventi diritto di voto dei Comuni si occupano delle richieste pervenute loro sino al 31 dicembre 2010.

##### **Art. 118** Entrata in vigore; diritto previgente {#lvl_14/art_118 omnilex-key=ch-fedlex--131.224.1--118}
1. Fermo restando il conferimento della garanzia federale, la presente Costituzione entra in vigore il 1° maggio 1996.
2. A tale data è abrogata la Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno del 26 aprile 1908.

## Indice delle materie {#lvl_u15}
I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione
Amministrazione93
 – alta vigilanza sulla 72
 – cantonale 64
 – direzione dell' 82
 – dovere di fornire informazioni necessarie 79
 – esame di gestione conforme alla legge dell' 96
 – nomina di membri della 89
 – principi che la regolano 93 – economicità 93
     – efficienza 93
     – legalità 93
 – organizzazione 93
 – vigilanza sulla 72
Appenzello Esterno
 – Cantone 1
 – territorio cantonale 2
Arresto21
Associazione
 – garanzia della liberà di 17
Astensione obbligatoria64
Atto religioso7
Autorità 61 ss
 – astensione obbligatoria 64
 – Consiglio di Stato 61, 82 ss
 – deleghe 68
 – diritto di petizione all' 16
 – divisione dei poteri 61
 – eleggibilità 62
 – Gran Consiglio 61, 71 ss
 – incompatibilità 63
 – protezione dei dati personali 15
 – responsabilità 70
 – tribunali 61, 94 ss
Banca cantonale45
Base legale
 – limitazione ai diritto fondamentali 23
 – situazione straordinario 90
Bilancio
 – approvazione del 88
 – preventivo 76
Bisogno
 – soccorso in caso di 39
Buona fede
  **–** protezionedella 8, 61*bis* 
Cancelleria dello Stato93
 – cancelliere 93
 – direzione della 93
 – elezione del cancelliere 73
Cantone1
 – cittadinanza – acquisto/perdita della 3
     – cantonale 3
     – comunale 3
 – compiti 27, 28 ss, 93
 – Comuni 2, 100 ss
 – cooperazione – con altri Cantoni 1
     – con Confederazione 1
     – con regioni estere vicine 1
 – diritto di voto cantonale 50
 – membro della Confederazione Svizzera 1
 – obbiettivi sociali 25 – abitazione adeguata 25
     – aiuto 25
     – formazione e perfezionamento 25
     – lavoro 25
     – sostentamento 25
     – sovvenzione ai bisogni 25
 – parità dei sessi 6
 – territorio 2
Cariche pubbliche
 – durata 65
 – eleggibilità 62
 – incompatibilità 63
 – rieleggibilità del landamano uscente 84
 **Chiesa (e)** 
 – autonomia 109
 – appartenenza a 110
 – diritto d'uscita 110
 – ente di diritto pubblico autonomo 109
 – impugnazione delle decisioni 109
 – politico 100
 – riconoscimento 111
 – riscossione di imposte 109
Cittadinanza
 – acquisto/perdita della 3 – cantonale 3
     – comunale 3
Commissioni
 – attribuzioni secondarie 79
 – cantonali permanenti 79
 – cantonali speciali 79
 – consultive permanenti 92
 – immunità 18
 – speciali 92
Compiti pubblici27 ss
 v. Comune
Comune (i)
 – adempimento dei compiti 100
 – autonomia, garanzia della 101
 – circondari elettorali 71
 – cittadinanza comunale 3
 – collaborazione 103
 – compiti pubblici 28 ss, 100 – aiuto sociale 39
     – approvvigionamento idrico 33
     – cultura 49
     – disabili 42
     – famiglia 41
     – fauna e la flora 29
     – formazione 38
     – lavoro 40
     – ordinamento economico 43
     – regalìe 47
     – riduzione di produzione di rifiuti e sostanze nocive 29, 35
     – risparmio delle risorse naturali 29
     – salvaguardia e curare di paesaggi e siti degni di protezione e di beni culturali 30
     – sanità 48
     – scuola 37
     – trasporti 32
     – utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo 31
 – diritto di voto 105
 – edifici ecclesiastici 116
 – elezione di conciliatore 94
 – gestione delle finanze proprie 96
 – imposte 98
 – incompatibilità 63
 – legge sui comuni 107
 – Municipio 102
 – numero dei 2
 – obbiettivi – abitazione 25
     – aiuto 25
     – formazione e perfezionamento 25
     – lavoro 25
     – sostentamento e lavoro 25
     – uguaglianza 6
 – obbligo d'informare 67
 – organizzazione 102 – Parlamento comunale 102
     – regolamento comunale 102
 – patriziali 115
 – perequazione finanziaria 104
 – promozione dell'uguaglianza di fatto di uomo e donna 6
 – riscossione di imposte 98
 – suddivisione del Cantone 2
 – rappresentanza in Gran Consiglio 71
 – responsabilità 25
 – seggi in Gran Consiglio 71
 – riscossione d'imposte 98
 – territorio del Cantone 2
 – vigilanza sui 82
 **Comunità religiose** 
 – altre comunità religiose 111
 – appartenenza a 110
 – autonomia della 109
 – enti ecclesiastici di diritto pubblico autonomi 109
 – impugnazione di decisioni e disposizioni delle 109
 – riscossione di imposte 109
Conciliazione
 Conciliatore comunale 94
Confederazione1, 39, 97, 100
Conflitti collettivi
 – mediazione cantonale 40
Consiglieri degli Stati
 – durata della carica di 59
 – elezione 59
 **Con** **** **siglio degli Stati** 
 – durata della carica di 59
 – elezione 59
 **Consiglio di Stato** 82 ss
 – collegialità 91
 – commissioni 92
 – competenze – approvazione del regolamento comunale 102
     – attività normativa 87
     – cittadinanza 89
     – consorzi 103
     – direttoriale 82
     – esecutiva 82, 89
     – finanze 88
     – nomina 89
     – ordine e sicurezza pubblici 89
     – pianificatrice 82
     – procedure di consultazione 89
     – rapporto annuo di gestione 89
     – referendum 89
     – situazioni straordinarie 90
     – trattati internazionali 87*bis* 
     – trattati intercantonli 87*bis* 
     – vigilanza sui Comuni 82
 – divisione dei poteri 61
 – deleghe 68
 – direzione dell'amministrazione 82
 – durata in carica 65
 – eleggibilità 50, 59, 62
 – esercizio della funzione a tempo pieno 83
 – immunità 81
 – incapacità a esercitare la carica 77
 – incompatibilità 63
 – informazioni 79
 – landamano 60, 84
 – numero di seggi 83
 – organizzazione 69 – landamano 84
     – membri 83
 – partecipano alle sedute del Gran Consiglio 80
 – presidenza del Gran Consiglio 84
 – relazioni
 – d’interesse 67
 – esterne 87*bis* 
 – retribuzione 83
 – rielezione 83
 – riuscita formale delle iniziative 55
 – tutela dei diritti di partecipazione del Gran Consiglio 87*bis* 
 **Consorzio** di Comuni 103
Costituzione cantonale
 – iniziativa popolare 51
 – revisione della 112
 – revisione parziale della 51, 113
 – revisione totale della 51, 114
Costituzione federale
 – diritti di partecipazione del Gran Consiglio 77
Danni
 – causati – illecitamente dagli organi nell’esercizio della loro attività sovrana 70
     – lecitamente 70
 – per ingiustificata privazione della libertà 21
 – responsabilità 70
Dati
 – organo di controllo per la protezione dei dati 73
 – protezione dei suoi dati personali 15
 – rettifica dei 15
Dati personali15
Dignità umana
 – dignità della 4
 – rispetto e protezione della 4
Dipendenti
 – incompatibilità 63
 – nomina 89
 – responsabilità per 70
Diritti (o)
 – fondamentali 4 ss – a essere informato 20
     – a giudici indipendenti e imparziali 20
     – a giurisdizionale è gratuita 20
     – a proprietà 18
     – a tutela giudiziarie 20
     – alla dignità umana 4
     – arbitrarietà 8
     – arresto 21
     – buona fede 8, 61*bis* 
     – d'essere sentito 20, 21
     – di ottenere entro congruo termine una decisione motivata 20
     – divieto dell'arbitrarietà 8
     – divieto di discriminazione 5
     – garanzie giudiziarie 20
     – irretroattività 8
     – in dubio pro reo 20
     – intangibilità dell'essenza 23
     – libertà
     – d'associazione 19
     – professionale 19
     – sindacale 19
     – d’industria 19
     – dell’arte 14
     – dell’insegnamento e della scienza 13
 – di associazione e di riunione 17
 – di credo 7
 – di commercio 19
 – di coscienza 7
 – di domicilio 11
 – di opinione e d’informazione 12
 – economica 19
 – privazione della 21
 – personale 9 – limitazione temporaneamente dei 23
     – limite ai 23
     – matrimonio e altre forme di convivenza 12
     – parità dei sessi 6
     – petizione 16
     – presunzione di innocenza 20
     – privazione di libertà 21
     – protezione dei dati personali 15
     – rettifica del dati 15
     – rispetto e protezione della dignità umana 4
     – uguaglianza giuridica 5
 – sociali 24
 **Discriminazione** 
 – divieto della 5
 **Disposizioni finali** 115 ss
Divisione dei poteri61
Dovere d'informazione
 – delle autorità 67
Doveri individuali26
 **Durata della carica** 65
 **Eleggibilità** 62
Elezioni
 – dei Consiglieri degli Stati 60
 – dei membri – del Consiglio di Stato 60
     – del Tribunale Amministrativo 60
     – del Tribunale d'Appello 60
     – del Tribunale cantonale 73
     – del Tribunale dei minorenni 73
     – delle autorità cantonali 62
 – del cancelliere dello Stato 73
 – del conciliatore 94
 – del Consiglio di Stato 60
 – del deputato del Cantone al Consiglio degli Stati 60
 – del landamano 60
 – del Presidente – del Gran Consiglio 73
     – del Tribunale d’appello 73
     – del Tribunale amministrativo 73
 – del procuratore generale 73
 – del Tribunale – amministrativo 60
     – cantonale 73
     – d'Appello 60
     – dei minorenni 73
 – ex lege 73
 **Espropriazione** 
 – piena indennità in caso di 18
 **Fanciullo** 
 – diritto a protezione 24
 – diritto a assistenza 24
 – diritto a formazione di base gratuita 24
 **Firma** 
 – diritto di raccolta di 16
 – iniziativa popolare 51
Giudice
 – indipendenza ed imparzialità 20
Garanzia
 – della proprietà 18
 **Gran Consiglio** 71 ss
 – competenze 72 ss – alta vigilanza 72
     – attività normativa 74
     – elezione 73
     – conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme 77
     – grazia 77
     – finanziarie 76
     – pianificazione 75
     – trattati intercantonali 74*bis* 
     – trattati internazionali 74*bis* 
     – vigilanza 72
 – composizione 71
 – controprogetto ad iniziativa popolare 54
 – deleghe 68
 – dibattiti 67
 – discussione popolare 56
 – divisione dei poteri 61
 – durata del mandato 65
 – eleggibilità 62
 – elezione del 71
 – immunità 81
 – incapacità a esercitare la carica 77
 – incompatibilità 63
 – iniziativa popolare 53
 – istruzioni 81
 – organizzazione 78 – commissioni 79
     – landamano 84
     – presidente 73
     – ufficio 73
 – relazioni
 – esterne 74*bis* 
 – d’interesse 67
 – statuto del 70*bis* 
 – trattati
 – internazionali 74*bis* 
 – nazionali 74*bis* 
 **Grazia** 77
 **Imposte** 
 – aliquota delle 76
 – riscossione da parte delle comunità ecclesiastiche 109
 – riscossione delle 98
Immunità81
Imparzialità & indipendenza20
Indennità
 – per privazione ingiustificata della libertà 21
 – piena 18
Incompatibilità63
In dubio pro reo20
Informazione
 – diritto alla/di 12
 – dovere delle autorità di 67
 – libertà di 12
 – obbligo di 67
 – sugli oggetti in votazione 67
Iniziativa
 – diritto di 106
 – popolare 51 ss – controprogetto 54
     – forma della 52
     – generica 52
     – nullità della 55
     – oggetto, numero di firme 51
     – per la revisione parziale totale della Costituzione 51
     – progetto elaborato 52
 – procedura 55
 – riuscita formale della 55
 **Interesse pubblico** 23, 61*bis* 
 **Istruzioni** 81
 **Landamano** 60, 84
 – elezione del 84
 **Libertà** 
 – d’industria 19
 – dell’arte 14
 – dell’insegnamento e della scienza 13
 – della ricerca 13
 – di associazione e di riunione 17
 – di commercio 19
 – di credo e di coscienza 7
 – di domicilio 11
 – economica 29
 – garanzie in caso di privazione di 21
 – personale 9
 **Lingua** 5, 21
Maggioritario
 – elezione del Gran Consiglio secondo il sistema 71
 **Matrimonio** 
 – diritto al 10
 – diritto a altra forma di convivenza 10
Mediazione
 – cantonale 40
Municipio
 – incompatibilità 63
Nomine
 – dei membri dell’amministrazione cantonale 89
 **Obbiettivi sociali** 25
 **Ordinamento finanziario 96 ss** 
 **Ordine pubblico** 28, 89, 90
Organizzazioni
 – che operano a favore della conservazione delle risorse naturali 29
 – che promuovono la scolarizzazione e l’integrazione professionale e sociale dei disabili 42
 – che si occupano dei problemi e dei bisogni dei giovani e degli anziani 41
 – dedite alla promozione dello sviluppo economico 43
 – prestanti soccorso alle persone nel bisogno 39
 – private 30
Parità dei sessi6
Parlamento
 – comunale 102
 – Servizio del 78
Perequazione finanziaria104
Petizione
 – diritto di 16
Popolo
 – obbligo di informazione 67
 – regolamento comunale 102
Progetto elaborato52, 106
Proporzionalità71
Proposta generica52, 106
Presunzione d'innocenza20
Principi legalitari61*bis* 
Privazione della libertà21
 **Procedimento giudiziario** 20, 21
 **Proporzionale/tà** 
 – principio di 61*bis* 
 – sistema della 71
 – ripartizione secondo il principio della 71
Proprietà
 – edifici ecclesiastici 116
 – espropriazione 18
 – garanzia della 18
Protezione
 – assicurativa 46
 – dall’arbitrarietà 8
 – dei dati personali 15, 73
 – dei monumenti 30
 – del paesaggio 30, 31
 – dell’ambiente 29
 – della buona fede 8
 – della natura 29
Pubblicità
 – dei dibattiti 67
 – delle deliberazioni 67
 – delle udienze 67
Referendum
 – facoltativo 56, 60, 60^bis^, 106
 – obbligatorio 56, 60, 106
Religione109 ss
 – atto religioso 7
 – convenzioni religiose 5
Retroattività degli atti normativi
 – divieto della 8
Scuola
 – accesso alla 38
 – privata – libertà di frequentare la scuola privata riconosciuta 37
 – pubblica – libertà di frequentare la scuola pubblica 37
 **Situazione straordinaria** 28, 90
 **Sistema** 
 – maggioritario 71
 – proporzionale
 **Stato** 
 – di arresto 21
 – di diritto 1
 – e Chiesa 109 ss
 – pianificazione e coordinamento delle attività dello 86
 – risarcimento del danno 21
 **Stranieri** 22, 105
Suolo pubblico17
Territorio cantonale2
Tortura9
Trattamento (i)
 – inumani 9
Tribunale (i)61, 94 ss
 – amministrativo 60, 63, 73, 94
 – cantonale 63, 73, 94
 – d'appello 60, 63, 73, 94
 – dei minorenni 73, 94
 – incompatibilità 63
 – udienze dei 67
 – vigilanza sulla gestione dei 72
Uguaglianza
 – davanti alla legge 5
 – di fatto 6
 – giuridica 5, 98
Unità della materia55
Vigilanza
 – del Cantone 48
 – del Gran Consiglio 72
 – sui centri di accoglienza 39
 – sui Comuni 107
 – sul Governo 72
 – sul settore finanziario 107
 – sull’amministrazione cantonale 72
 – sulla gestione dei tribunali 72
Vita
 – animale 13
 – basi naturali della 27
 – familiare 10
 – modo di 5
 – umana 13
 – vegetale 13
Votazioni
 – informazione ufficiale su oggetti sottoposti a 67
 – popolari 51
Voto
 – diritto di 50

[^1]: Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi.
[^3]: Accettata nellavotazione popolare del 26. nov. 2023, in vigore dal 26.nov. 2023. Garanzia dell’AF del 17 mar. 2025 (FF  **2025**  966art. 5; **2024**  2852).
[^4]: Abrogate nellavotazione popolare del 21 mag. 2000, con effetto dal 1° giu. 2000.  Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF  **2001**  1203art. 1 n. 4, **2000**  4567).
[^5]: Abrogata nellavotazione popolare del 21 mag. 2000, con effetto dal 1° giu. 2000.  Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF  **2001**  1203art. 1 n. 4, **2000**  4567).
[^6]: Accettata nellavotazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° giu. 2000. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF  **2001**  1203art. 1 n. 4, **2000**  4567).
[^7]: Accettata nellavotazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° giu. 2000. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF  **2001**  1203art. 1 n. 4, **2000**  4567).
[^8]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^9]: Accettata nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^10]: Accettata nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^11]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^12]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^13]: Accettato nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^14]: Accettato nellavotazione popolare del 27 set. 1998, in vigore dal 27 set. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF  **1999**  4488art. 1 n. 6 2157).
[^15]: Accettato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^16]: Accettato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^17]: Accettato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^18]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^19]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^20]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^21]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^22]: RS  **101**
[^23]: Accettata nellavotazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° giu. 2000. Garanzia dell’AF del 20 mar. 2001 (FF  **2001**  1203art. 1 n. 4, **2000**  4567).
[^24]: Accettato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^25]: Accettato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^26]: Accettato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^27]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^28]: Accettato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^29]: Accettato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^30]: Abrogato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, con effetto dal 1° giu. 2015.  Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^31]: Accettato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^32]: Accettato nellavotazione popolare del 28 set. 1997, in vigore dal 28 set. 1997. Garanzia dell’AF del 3 dic. 1998 (FF **1999** 207 art. 1 n. 2, **1998** IV 3095).
[^33]: Abrogato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, con effetto dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^34]: Accettato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^35]: Abrogata nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, con effetto dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^36]: Accettata nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF  **2015**  2545art. 1 n. 6, **2014**  7845).
[^37]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^38]: Abrogata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^39]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^40]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^41]: Abrogata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^42]: Accettata nellavotazione popolare del 13 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 64015).
[^43]: Accettato nellavotazione popolare del 28 set. 1997, in vigore dal 28 set. 1997. Garanzia dell’AF del 3 dic. 1998 (FF **1999** 207 art. 1 n. 2, **1998** IV 3095).