131.225

Traduzione[^1]

# Costituzione del Cantone di San Gallo

del 10 giugno 2001 (Stato 8 giugno 2010)[^2]

Noi Sangallesi, consci della nostra responsabilità dinanzi a Dio per la comunità umana e per l’insieme del Creato, vogliamo

concretare nel rispetto della libertà e del diritto l’essenza del nostro Stato quale forgiatosi storicamente,

impegnarci per il bene del singolo e della comunità in spirito di solidarietà e di tolleranza,

contribuire al mantenimento della pace.

Consapevoli dei limiti di qualsivoglia potere dello Stato, ci siamo dati la presente Costituzione:

## **I.** Disposizioni generali {#lvl_I}
### Cantone di San Gallo {#lvl_I/lvl_u1}
###### **Art. 1** {#lvl_I/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--1}
1. Il Cantone di San Gallo è uno Stato membro della Confederazione Svizzera.
2. Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale sviluppatosi su valori umanistico-cristiani.
3. Collabora attivamente con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con l’estero.
4. La sua capitale è San Gallo.

## **II.** D Diritti e doveri fondamentali, principi dell’attività legalitaria dello Stato {#lvl_II}
### **1.** D Diritti fondamentali {#lvl_II/lvl_1}
#### Diritti fondamentali {#lvl_II/lvl_1/lvl_u1}
##### **a.** garantiti dalla Costituzione federale {#lvl_II/lvl_1/lvl_u1/lvl_a}
###### **Art. 2** {#lvl_II/lvl_1/lvl_u1/lvl_a/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--2}
I diritti fondamentali sono garantiti conformemente alla Costituzione federale, segnatamente:
a. il rispetto e la protezione della dignità umana;
b. l’uguaglianza giuridica, la protezione da qualsivoglia discriminazione e la parità dei sessi;
c. la protezione dall’arbitrarietà e la tutela della buona fede;
d. il diritto alla vita e alla libertà personale, segnatamente all’integrità fisica e psichica;
e. il diritto dei fanciulli e degli adolescenti di essere protetti e incentivati;
f. il diritto all’aiuto nelle situazioni di bisogno;
g. la protezione della sfera privata, inclusa la protezione dall’abuso di dati personali;
h. il diritto al matrimonio e alla famiglia;
i. la libertà di credo e di coscienza;
j. la libertà di opinione e d’informazione;
k. la libertà dei mezzi di comunicazione sociale;
l. la libertà di lingua;
m. il diritto a un’istruzione di base sufficiente e gratuita;
n. la libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici;
o. la libertà dell’arte;
p. la libertà di riunione;
q. la libertà di associazione;
r. la libertà di domicilio per gli Svizzeri;
s. la protezione degli Svizzeri dall’espulsione, dall’estradizione e dall’allontanamento coatto;
t. la garanzia della proprietà;
u. la libertà economica;
v. la libertà di coalizione delle parti sociali e delle loro organizzazioni;
w. il diritto di petizione;
x. la libera formazione dell’opinione, nonché l’espressione fedele del voto nell’esercizio dei diritti politici.

##### **b.** garantiti dalla Costituzione cantonale {#lvl_II/lvl_1/lvl_u1/lvl_b}
###### **Art. 3** {#lvl_II/lvl_1/lvl_u1/lvl_b/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--3}
La presente Costituzione garantisce inoltre:
a. il diritto di fondare e gestire scuole private, nonché di frequentarle;
b. nella scuola dell’obbligo, il diritto degli allievi di ricevere un sostegno se per la frequentazione della stessa si trovano svantaggiati a causa della lontananza del domicilio, perché disabili o per ragioni d’ordine sociale;
c. il diritto di ricevere, per la formazione o il perfezionamento al di là della scuola dell’obbligo, un aiuto commisurato alle capacità finanziarie dell’interessato e dei suoi genitori;
d. il diritto di ottenere una risposta a una petizione entro un termine adeguato.

##### **c.** nell’ambito di un procedimento {#lvl_II/lvl_1/lvl_u1/lvl_c}
###### **Art. 4** {#lvl_II/lvl_1/lvl_u1/lvl_c/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--4}
Nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie ognuno ha segnatamente diritto, in conformità della Costituzione federale:
a. alla parità ed equità di trattamento;
b. a una decisione entro un termine adeguato;
c. di essere sentito;
d. alla gratuità della procedura e al gratuito patrocinio;
e. al giudizio da parte di un tribunale indipendente;
f. alla protezione in caso di privazione della libertà;
g. a un procedimento penale corretto.

##### **d.** limitazioni {#lvl_II/lvl_1/lvl_u1/lvl_d}
###### **Art. 5** {#lvl_II/lvl_1/lvl_u1/lvl_d/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--5}
1. Qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali da parte dello Stato deve avere una base legale in conformità della Costituzione federale, salvo in caso di pericolo serio, immediato e non altrimenti evitabile.
2. Siffatte limitazioni devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui ed essere proporzionate.
3. L’essenza dei diritti fondamentali è intangibile.

### **2.** D Doveri fondamentali {#lvl_II/lvl_2}
#### Principio {#lvl_II/lvl_2/lvl_u1}
###### **Art. 6** {#lvl_II/lvl_2/lvl_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--6}
Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile verso la comunità, nonché della preservazione delle basi vitali.

#### Prestazioni personali {#lvl_II/lvl_2/lvl_u2}
###### **Art. 7** {#lvl_II/lvl_2/lvl_u2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--7}
1. Ognuno può essere tenuto a fornire determinate prestazioni personali, segnatamente lavori di pubblica utilità in caso di catastrofi o di situazioni di emergenza.
2. La legge ne stabilisce le condizioni.

### **3.** P Principi dell’attività legalitaria dello Stato {#lvl_II/lvl_3}
#### Legalità {#lvl_II/lvl_3/lvl_u1}
###### **Art. 8** {#lvl_II/lvl_3/lvl_u1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--8}
1. L’attività dello Stato poggia sul diritto.
2. Essa deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.
3. Le autorità e i privati si comportano secondo buona fede.

## **III.** O Obiettivi dello Stato {#lvl_III}
### Principio {#lvl_III/lvl_u1}
###### **Art. 9** {#lvl_III/lvl_u1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--9}
1. Nei limiti delle loro competenze e dei mezzi disponibili, gli aventi diritto di voto e le autorità del Cantone e dei Comuni si adoperano per conseguire gli obiettivi dello Stato.
2. Dagli obiettivi dello Stato non si possono desumere direttamente diritti soggettivi a prestazioni dello Stato.

### Formazione {#lvl_III/lvl_u2}
###### **Art. 10** {#lvl_III/lvl_u2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--10}
1. Lo Stato si prefigge di fare in modo che:
a. a fanciulli e ad adolescenti siano assicurate una formazione e un’educazione consone alle loro capacità e inclinazioni;
b. siano assicurate pari opportunità a tutti i livelli;
c. vi siano istituti pubblici di formazione, nonché molteplici offerte di formazione di alta qualità;
d. le capacità e competenze professionali acquisite durante la formazione possano essere ulteriormente sviluppate in corsi di perfezionamento.
2. Lo Stato promuove in particolare le capacità intellettuali, sociali, creative, emotive e fisiche dei fanciulli e degli adolescenti, nonché la collaborazione fra scuola e genitori nel campo dell’educazione e della formazione.
3. Esso si adopera affinché l’istruzione dispensata nelle scuole, nonché l’insegnamento e la ricerca scientifici sviluppino senso di responsabilità nei confronti dell’essere umano e del mondo circostante.

### Cultura {#lvl_III/lvl_u3}
###### **Art. 11** {#lvl_III/lvl_u3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--11}
Lo Stato si prefigge di fare in modo che:
a. si creino e si sviluppino valori culturali;
b. sia conservato e tramandato il patrimonio culturale;
c. vengano diffuse opere culturali contemporanee.

### Sicurezza sociale {#lvl_III/lvl_u4}
###### **Art. 12** {#lvl_III/lvl_u4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--12}
In complemento alla responsabilità individuale e all’iniziativa privata, lo Stato si prefigge di garantire la sicurezza sociale della popolazione, segnatamente delle famiglie, dei fanciulli, degli adolescenti, delle persone sole, degli anziani e dei disabili.

### Protezione della famiglia {#lvl_III/lvl_u5}
###### **Art. 13** {#lvl_III/lvl_u5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--13}
1. Lo Stato si prefigge di proteggere e promuovere la famiglia.
2. Esso promuove segnatamente condizioni appropriate per la cura dei fanciulli.

### Integrazione sociale {#lvl_III/lvl_u6}
###### **Art. 14** {#lvl_III/lvl_u6/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--14}
Lo Stato si prefigge di assicurare l’integrazione sociale.

### Sanità {#lvl_III/lvl_u7}
###### **Art. 15** {#lvl_III/lvl_u7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--15}
Lo Stato si prefigge di fare in modo che:
a. la popolazione possa fruire di servizi sanitari sufficienti a condizioni sopportabili;
b. vi siano svariati ed efficaci servizi di prevenzione ed educazione nel settore della salute;
c. la popolazione possa praticare attività sportive.

### Protezione dell’ambiente {#lvl_III/lvl_u8}
###### **Art. 16** {#lvl_III/lvl_u8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--16}
Lo Stato si prefigge di fare in modo che:
a. l’essere umano e l’ambiente naturale siano preservati dalle immissioni nocive o moleste;
b. sia preservato il potere rigenerativo delle risorse naturali;
c. gli aggravi siano assunti adeguatamente da coloro che li causano.

### Assetto territoriale {#lvl_III/lvl_u9}
###### **Art. 17** {#lvl_III/lvl_u9/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--17}
Lo Stato si prefigge di fare in modo che:
a. sia assicurata un’occupazione razionale del territorio;
b. sia assicurata un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo;
c. il paesaggio sia protetto.

### Trasporti {#lvl_III/lvl_u10}
###### **Art. 18** {#lvl_III/lvl_u10/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--18}
1. Lo Stato si prefigge di fare in modo che:
a. l’insieme del territorio cantonale sia sufficientemente accessibile;
b. i mezzi di trasporto pubblici e privati siano utilizzati in modo razionale e conforme ai bisogni.
2. Esso tiene conto dei bisogni dei più deboli fra gli utenti della circolazione.

### Economia e lavoro {#lvl_III/lvl_u11}
###### **Art. 19** {#lvl_III/lvl_u11/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--19}
Lo Stato si prefigge di fare in modo che:
a. vi sia un’economia diversificata e competitiva che offra posti di lavoro stabili e variati e serva alla promozione del benessere generale;
b. vi sia collaborazione fra le parti sociali;
c. le persone abili al lavoro possano sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
d. il Cantone e i Comuni siano attrattivi, come piazze economiche, per persone fisiche e imprese.

### Agricoltura e silvicoltura {#lvl_III/lvl_u12}
###### **Art. 20** {#lvl_III/lvl_u12/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--20}
Lo Stato si prefigge di assicurare la sussistenza di un’agricoltura e di una silvicoltura efficienti e durevolmente produttive, nonché capaci di adempiere i loro molteplici compiti al servizio della natura, dell’essere umano e dell’economia.

### Approvvigionamento e disinquinamento {#lvl_III/lvl_u13}
###### **Art. 21** {#lvl_III/lvl_u13/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--21}
Lo Stato si prefigge di fare in modo che:
a. l’approvvigionamento idrico ed energetico sia assicurato e il consumo contenuto;
b. le risorse naturali siano utilizzate con riguardo;
c. si eviti di produrre rifiuti, se ne diminuisca la produzione e si provveda al loro riciclaggio.

### Sicurezza e ordine pubblici {#lvl_III/lvl_u14}
###### **Art. 22** {#lvl_III/lvl_u14/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--22}
Lo Stato si prefigge di preservare la sicurezza e l’ordine pubblici.

### Rapporti esterni {#lvl_III/lvl_u15}
###### **Art. 23** {#lvl_III/lvl_u15/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--23}
1. Lo Stato si prefigge di collaborare con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con l’estero, segnatamente per:
a. adempiere compiti in comune;
b. instaurare e sviluppare l’intesa reciproca fra le popolazioni, nonché contribuire al mantenimento della pace.
2. Esso si adopera affinché la Confederazione rispetti l’indipendenza dei Cantoni.

## **IV.** C Compiti dello Stato {#lvl_IV}
### Principio {#lvl_IV/lvl_u1}
###### **Art. 24** {#lvl_IV/lvl_u1/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--24}
1. Nell’adempimento dei suoi compiti, lo Stato si adopera per conseguire gli obiettivi prefissi.
2. I privati che assumono compiti d’interesse pubblico possono ricevere un sostegno dallo Stato.

### Adempimento {#lvl_IV/lvl_u2}
###### **Art. 25** {#lvl_IV/lvl_u2/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--25}
1. Lo Stato adempie secondo la legge i compiti d’interesse pubblico che i privati non siano in grado di adempiere adeguatamente.
2. Esso adempie compiti pubblici segnatamente allorché si tratta di:
a. assicurare l’approvvigionamento di base della popolazione;
b. conseguire un risultato profittevole a tutti.
3. La legge stabilisce a quali condizioni l’adempimento di compiti dello Stato possa essere delegato a privati e in tal ambito disciplina la tutela giurisdizionale e la vigilanza.

### Ripartizione fra Cantone e Comuni {#lvl_IV/lvl_u3}
###### **Art. 26** {#lvl_IV/lvl_u3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--26}
1. La legge assegna al Cantone compiti dello Stato allorché i Comuni, da soli o in collaborazione con altri Comuni, non siano in grado di adempierli in modo economico ed efficace.
2. Laddove adempiano compiti dello Stato, i Comuni decidono il modo in cui farlo e sono responsabili del finanziamento.
3. Laddove preveda che un compito dello Stato debba essere adempiuto congiuntamente dal Cantone e dai Comuni, la legge stabilisce chi assume la responsabilità principale dell’adempimento e del finanziamento.

### Adempimento decentralizzato {#lvl_IV/lvl_u4}
###### **Art. 27** {#lvl_IV/lvl_u4/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--27}
Il Cantone adempie i compiti dello Stato in modo decentralizzato, segnatamente laddove la natura del compito, l’impiego economico dei mezzi o l’efficacia dell’adempimento lo esiga.

### Monopoli e regalìe {#lvl_IV/lvl_u5}
###### **Art. 28** {#lvl_IV/lvl_u5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--28}
1. Se l’interesse pubblico lo esige, lo Stato può, in via legislativa, istituire e gestire monopoli.
2. Sono fatti salvi i diritti di regalìa e i diritti privati esistenti.

### Sovranità sulle acque {#lvl_IV/lvl_u6}
###### **Art. 29** {#lvl_IV/lvl_u6/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--29}
1. Le acque sottostanno alla sovranità dello Stato.
2. Sono fatti salvi i diritti privati esistenti.

### Esame {#lvl_IV/lvl_u7}
###### **Art. 30** {#lvl_IV/lvl_u7/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--30}
I compiti dello Stato devono essere periodicamente esaminati per accertare se siano sempre necessari e finanziabili, nonché adempiuti in modo economico ed efficace.

## **V.** D Diritti politici {#lvl_V}
### **1.** D Diritto di voto {#lvl_V/lvl_1}
#### Capacità di voto {#lvl_V/lvl_1/lvl_u1}
###### **Art. 31** {#lvl_V/lvl_1/lvl_u1/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--31}
Hanno capacità di voto gli Svizzeri d’ambo i sessi che:
a. hanno compiuto i 18 anni;
b. non sono interdetti per infermità o debolezza mentali.

#### Diritto di voto {#lvl_V/lvl_1/lvl_u2}
###### **Art. 32** {#lvl_V/lvl_1/lvl_u2/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--32}
1. Chi ha la capacità di voto ha diritto di voto:
a. in materia cantonale, se risiede nel Cantone;
b. in materia comunale, se è domiciliato nel Comune interessato. La legge può prevedere eccezioni.
2. Chi ha diritto di voto può partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali, nonché firmare domande di referendum e iniziative.

#### Eleggibilità {#lvl_V/lvl_1/lvl_u3}
##### **a.** principio {#lvl_V/lvl_1/lvl_u3/lvl_a}
###### **Art. 33** {#lvl_V/lvl_1/lvl_u3/lvl_a/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--33}
1. Sono eleggibili a membri di un’autorità coloro che hanno la capacità di voto.
2. Per l’eleggibilità ai tribunali la legge può prevedere condizioni speciali.

##### **b.** incompatibilità per parentela o affinità {#lvl_V/lvl_1/lvl_u3/lvl_b}
###### **Art. 34** {#lvl_V/lvl_1/lvl_u3/lvl_b/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--34}
1. Genitori e figli, fratelli e sorelle, coniugi, conviventi in condizioni analoghe a quelle matrimoniali, nonni e nonne e loro abiatici, cognate e cognati, suoceri e suocere e loro generi e nuore, fratellastri e sorellastre, patrigni e matrigne e loro figliastri non possono far parte simultaneamente della stessa autorità. La legge può prevedere ulteriori incompatibilità.
2. Tali incompatibilità non si applicano al Gran Consiglio e ai Parlamenti comunali.
3. Nessuno può far parte di un’autorità alla cui vigilanza sottostia direttamente. La legge può prevedere eccezioni.

#### Esercizio della funzione {#lvl_V/lvl_1/lvl_u4}
###### **Art. 35** {#lvl_V/lvl_1/lvl_u4/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--35}
1. L’eletto può esercitare la sua funzione soltanto se adempie le condizioni per l’esercizio del diritto di voto.
2. La legge può prevedere eccezioni al requisito del domicilio.

### **2.** E Elezioni {#lvl_V/lvl_2}
#### Estensione {#lvl_V/lvl_2/lvl_u1}
###### **Art. 36** {#lvl_V/lvl_2/lvl_u1/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--36}
Gli aventi diritto di voto eleggono:
a. i membri del Gran Consiglio;
b. i membri del Governo;
c. i deputati al Consiglio degli Stati e, conformemente al diritto federale, i membri del Consiglio nazionale;
d. i presidenti e gli altri membri dei tribunali civili e penali di primo grado, eccettuati i giudici speciali designati dalla legge;
e. i presidenti e i membri degli Esecutivi comunali;
f. i membri dei Parlamenti comunali;
g. i membri di altre autorità designate dalla legge.

#### Gran Consiglio {#lvl_V/lvl_2/lvl_u2}
###### **Art. 37** {#lvl_V/lvl_2/lvl_u2/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--37}
1. I membri del Gran Consiglio sono eletti secondo il sistema proporzionale.
2. L’elezione si svolge nei circondari elettorali di San Gallo, Rorschach, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburgo e Wil.
3. Il numero dei deputati da eleggere è ripartito fra i circondari elettorali proporzionalmente alla loro popolazione residente. La legge determina il modo di calcolo della ripartizione.

#### Governo e Consiglio degli Stati {#lvl_V/lvl_2/lvl_u3}
###### **Art. 38** {#lvl_V/lvl_2/lvl_u3/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--38}
1. I membri del Governo e i deputati al Consiglio degli Stati sono eletti secondo il sistema maggioritario.
2. Il Cantone funge da circondario elettorale.

#### Tribunali civili e penali di primo grado {#lvl_V/lvl_2/lvl_u4}
###### **Art. 39** {#lvl_V/lvl_2/lvl_u4/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--39}
1. I presidenti e gli altri membri dei tribunali civili e penali di primo grado sono eletti secondo il sistema maggioritario.
2. La legge designa i circondari elettorali.

#### Autorità comunali {#lvl_V/lvl_2/lvl_u5}
###### **Art. 40** {#lvl_V/lvl_2/lvl_u5/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--40}
1. I membri dei Parlamenti comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale. I Comuni possono designare circondari elettorali.
2. Se un Comune designa circondari elettorali, il numero dei membri da eleggere è ripartito fra i circondari elettorali proporzionalmente alla loro popolazione residente. La legge e il regolamento comunale determinano il modo di calcolo della ripartizione e disciplinano la procedura.
3. Il presidente e i membri degli Esecutivi comunali, nonché i membri delle altre autorità comunali designate dalla legge sono eletti secondo il sistema maggioritario.

### **3.** I Iniziativa {#lvl_V/lvl_3}
#### Iniziativa costituzionale {#lvl_V/lvl_3/lvl_u1}
###### **Art. 41** {#lvl_V/lvl_3/lvl_u1/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--41}
Mediante l’iniziativa costituzionale 8000 aventi diritto di voto possono chiedere:
a. la revisione totale della presente Costituzione;
b. sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato, una revisione parziale della presente Costituzione.

#### Iniziativa legislativa {#lvl_V/lvl_3/lvl_u2}
###### **Art. 42** {#lvl_V/lvl_3/lvl_u2/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--42}
Mediante l’iniziativa legislativa 6000 aventi diritto di voto possono chiedere, sotto forma di progetto elaborato, l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge.

#### Iniziativa unitaria {#lvl_V/lvl_3/lvl_u3}
###### **Art. 43** {#lvl_V/lvl_3/lvl_u3/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--43}
1. Mediante l’iniziativa unitaria, 4000 aventi diritto di voto possono, sotto forma di proposta generica, conferire un mandato normativo al Gran Consiglio.
2. Il Gran Consiglio adempie il mandato normativo proponendo una revisione parziale della Costituzione oppure emanando, modificando o abrogando una legge.

#### Ammissibilità {#lvl_V/lvl_3/lvl_u4}
###### **Art. 44** {#lvl_V/lvl_3/lvl_u4/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--44}
1. La legge definisce le condizioni di ammissibilità di un’iniziativa e disciplina la procedura.
2. Un’iniziativa è in particolare inammissibile, totalmente o parzialmente, allorché:
a. contrasti con il diritto di rango superiore;
b. sia inattuabile;
c. non rispetti l’unità della materia o l’unità della forma.

#### Termine {#lvl_V/lvl_3/lvl_u5}
###### **Art. 45** {#lvl_V/lvl_3/lvl_u5/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--45}
Il termine per la raccolta delle firme è di cinque mesi.

#### Controprogetto {#lvl_V/lvl_3/lvl_u6}
###### **Art. 46** {#lvl_V/lvl_3/lvl_u6/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--46}
1. Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all’iniziativa.
2. La votazione sull’iniziativa e sul controprogetto si svolge simultaneamente. I votanti possono approvare entrambi i testi. Per tale eventualità, decidono anche a quale dei due danno la preferenza.

#### Iniziativa a livello comunale {#lvl_V/lvl_3/lvl_u7}
###### **Art. 47** {#lvl_V/lvl_3/lvl_u7/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--47}
La legge e il regolamento comunale determinano l’oggetto, i termini e la procedura dell’iniziativa a livello comunale.

### **4.** V Votazioni {#lvl_V/lvl_4}
#### Votazione obbligatoria {#lvl_V/lvl_4/lvl_u1}
###### **Art. 48** {#lvl_V/lvl_4/lvl_u1/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--48}
Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:
a. i progetti di revisione totale o parziale della Costituzione;
b. gli accordi interstatali che, per il loro contenuto, hanno rango costituzionale, segnatamente se prevedono il conferimento di competenze legislative;
c. le iniziative che il Gran Consiglio non approva o alle quali contrappone un controprogetto;
d. le decisioni relative a nuove spese il cui importo superi quello stabilito dalla legge, e le leggi che danno adito a tali spese.

#### Referendum facoltativo {#lvl_V/lvl_4/lvl_u2}
##### **a.** Oggetti {#lvl_V/lvl_4/lvl_u2/lvl_a}
###### **Art. 49** {#lvl_V/lvl_4/lvl_u2/lvl_a/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--49}
1. 4000 aventi diritto di voto o un terzo dei membri del Gran Consiglio possono chiedere, mediante referendum facoltativo, che il Popolo si pronunci su:
a. una legge;
b. un accordo interstatale che, per il suo contenuto, abbia rango di legge;
c. una decisione relativa a nuove spese il cui importo superi quello previsto dalla legge.
2. Gli atti normativi vertenti sulla rimunerazione del personale dello Stato e degli insegnanti della scuola di base non sottostanno a referendum.

##### **b.** Termine e procedura {#lvl_V/lvl_4/lvl_u2/lvl_b}
###### **Art. 50** {#lvl_V/lvl_4/lvl_u2/lvl_b/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--50}
1. Il termine per la raccolta delle firme è di 40 giorni.
2. La legge determina le altre condizioni di ammissibilità del referendum e disciplina la procedura.

#### Decisone maggioritaria {#lvl_V/lvl_4/lvl_u3}
###### **Art. 51** {#lvl_V/lvl_4/lvl_u3/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--51}
Il progetto sottoposto al voto del Popolo è accettato se raccoglie la maggioranza dei voti validi.

#### Votazioni comunali {#lvl_V/lvl_4/lvl_u4}
###### **Art. 52** {#lvl_V/lvl_4/lvl_u4/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--52}
La legge e il regolamento comunale determinano gli oggetti che, a livello comunale, sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo o sottostanno a referendum facoltativo, nonché i termini e la procedura.

### **5.** P Partecipazione {#lvl_V/lvl_5}
#### Consultazione {#lvl_V/lvl_5/lvl_u1}
###### **Art. 53** {#lvl_V/lvl_5/lvl_u1/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--53}
In vista dell’emanazione di disposizioni costituzionali o legislative o della realizzazione di altri progetti cantonali può essere indetta una procedura di consultazione pubblica o un’indagine conoscitiva.

#### Partiti {#lvl_V/lvl_5/lvl_u2}
###### **Art. 54** {#lvl_V/lvl_5/lvl_u2/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--54}
1. I partiti contribuiscono a formare l’opinione e la volontà politiche.
2. Il Cantone e i Comuni possono sostenerli nell’adempimento di tale compito.

## **VI.** A Autorità {#lvl_VI}
### **1.** P Principi {#lvl_VI/lvl_1}
#### Divisione dei poteri {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u1}
##### **a.** principio {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u1/lvl_a}
###### **Art. 55** {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u1/lvl_a/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--55}
1. Le seguenti autorità decidono indipendentemente le une dalle altre:
a. Gran Consiglio, Governo e tribunali;
b.[^3] Parlamenti comunali, Esecutivi comunali e Consigli delle naturalizzazioni.
2. Le autorità giudiziarie pronunciano in completa indipendenza. Esse sottostanno al solo diritto.
3. I membri del Consiglio delle naturalizzazioni designati dal Comune patriziale e facenti parte del Parlamento comunale devono astenersi quando il Parlamento comunale pronuncia sul conferimento della cittadinanza comunale e patriziale.[^4]

##### **b.** Gran Consiglio {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u1/lvl_b}
###### **Art. 56** {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u1/lvl_b/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--56}
Non possono far parte del Gran Consiglio:
a. i membri del Governo e il cancelliere dello Stato;
b. i giudici del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo, nonché i membri delle altre autorità giudiziarie designate dalla legge;
c. i collaboratori dell’amministrazione dello Stato designati dalla legge.

##### **c.** autorità giudiziarie {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u1/lvl_c}
###### **Art. 57** {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u1/lvl_c/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--57}
Non possono far parte di un’autorità giudiziaria:
a. i membri del Governo e il cancelliere dello Stato;
b. i collaboratori dell’amministrazione dello Stato designati dalla legge.

##### **d.** Parlamento comunale {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u1/lvl_d}
###### **Art. 58** {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u1/lvl_d/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--58}
Non possono far parte del Parlamento comunale:
a. il presidente e i membri dell’Esecutivo comunale, nonché il segretario comunale;
b. i collaboratori dell’amministrazione comunale designati dal regolamento comunale.

#### Durata delle funzioni {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u2}
###### **Art. 59** {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u2/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--59}
1. La durata delle funzioni è di:
a. quattro anni per il Gran Consiglio, il Governo e le altre autorità del Cantone e dei Comuni;
b. un anno per il presidente del Gran Consiglio;
c. un anno per il presidente del Governo;
d. quattro anni per il cancelliere dello Stato;
e. sei anni per i membri dei tribunali.
2. Per le altre autorità, la legge può, in casi particolari, prevedere una diversa durata delle funzioni.

#### Informazione {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u3}
###### **Art. 60** {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u3/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--60}
1. Le autorità informano sulla loro attività, di moto proprio o a richiesta, per quanto nessun interesse pubblico o privato degno di protezione vi si opponga.
2. La legge disciplina la diffusione dell’informazione e l’accesso alle informazioni ufficiali.

#### Immunità {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u4}
###### **Art. 61** {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u4/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--61}
1. I membri del Gran Consiglio e del Governo non possono essere perseguiti penalmente per quanto da loro dichiarato durante le deliberazioni del Gran Consiglio e dei suoi organi.
2. Il Gran Consiglio può, nel singolo caso, togliere l’immunità per abuso manifesto.

#### Responsabilità {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u5}
###### **Art. 62** {#lvl_VI/lvl_1/lvl_u5/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--62}
1. Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi, dalle loro autorità, dai loro dipendenti e dai loro incaricati nell’esercizio della loro attività ufficiale.
2. Laddove l’equità lo richieda, la legge prevede una responsabilità anche per i danni causati lecitamente.

### **2.** G Gran Consiglio {#lvl_VI/lvl_2}
#### Composizione {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u1}
###### **Art. 63** {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u1/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--63}
Il Gran Consiglio si compone di 120 membri.

#### Competenza {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u2}
##### **a.** elezioni {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u2/lvl_a}
###### **Art. 64** {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u2/lvl_a/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--64}
Il Gran Consiglio elegge:
a. i propri organi, conformemente al regolamento interno;
b. i propri rappresentanti nelle assemblee e commissioni parlamentari intercantonali o internazionali;
c. il presidente del Governo;
d. su proposta del Governo, il cancelliere dello Stato;
e. il presidente e gli altri membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo;
f. altre autorità e altri organi designati dalla legge.

##### **b.** attività sostanziali {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u2/lvl_b}
###### **Art. 65** {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u2/lvl_b/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--65}
Il Gran Consiglio:
a. decide le modifiche costituzionali;
b. emana, modifica e abroga le leggi;
c. approva la conclusione e la denuncia di accordi interstatali con rango costituzionale o di legge;
d. si dà un regolamento interno e stabilisce gli strumenti parlamentari;
e. s’informa in merito alle relazioni esterne e definisce gli obiettivi in questo campo;
f. delibera il bilancio di previsione, decide l’aliquota fiscale e approva il conto di Stato;
g. decide circa nuove spese che superino l’importo stabilito dalla legge;
h. tratta il piano dei compiti e finanziario conformemente alla legge;
i. discute i rapporti che gli sono sottoposti;
j. esercita la vigilanza sul Governo e sull’amministrazione dello Stato;
k. esercita la vigilanza sulla gestione dei tribunali;
l. presenta le iniziative cantonali conformemente alla Costituzione federale;
m. adempie gli altri compiti attribuitigli dalla legge.

#### Votazioni {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u3}
###### **Art. 66** {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u3/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--66}
1. Nelle votazioni il Gran Consiglio decide a maggioranza dei membri votanti.
2. Per determinati oggetti, il regolamento interno può prevedere la maggioranza di tutti i membri.

#### Legislazione {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u4}
###### **Art. 67** {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u4/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--67}
Il Gran Consiglio emana una legge, con il consenso esplicito o tacito degli aventi diritto di voto, quando si tratta segnatamente di stabilire in forma generale:
a. diritti e obblighi di privati, nonché del Cantone, dei Comuni e di altri enti di diritto pubblico;
b. le linee fondamentali dell’organizzazione e delle procedure nel Cantone, nei Comuni e in altri enti e istituti di diritto pubblico.

#### Urgenza {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u5}
###### **Art. 68** {#lvl_VI/lvl_2/lvl_u5/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--68}
Se vi è urgenza, il Gran Consiglio, a maggioranza dei suoi membri, può decidere di mettere immediatamente in vigore una legge o un decreto finanziario. Il più tardi un anno dopo, l’atto normativo urgente dev’essere sottoposto a referendum.

### **3.** G Governo {#lvl_VI/lvl_3}
#### Collegialità {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u1}
###### **Art. 69** {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u1/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--69}
1. Il Governo si compone di sette membri.
2. Esso prende e difende le sue decisioni come autorità collegiale.

#### Presidente {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u2}
###### **Art. 70** {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u2/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--70}
Il presidente del Governo:
a. dirige le sedute;
b. supervisiona l’andamento degli affari;
c. rappresenta il Governo, sempre che questo compito non sia affidato a un altro membro;
d. adempie i compiti speciali che la legge gli affida in quanto presidente dell’autorità collegiale.

#### Competenza {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3}
##### **a.** compiti governativi {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_a}
###### **Art. 71** {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_a/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--71}
1. Il Governo definisce, nei limiti fissati dalla legislazione, gli obiettivi e i mezzi dell’operato statale. Pianifica e coordina l’attività dello Stato.
2. Esso rappresenta lo Stato.
3. Dirige l’amministrazione dello Stato e ne determina l’organizzazione.

##### **b.** elezioni {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_b}
###### **Art. 72** {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_b/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--72}
1. Il Governo procede alle elezioni che gli incombono in virtù della legge.
2. Esso designa i propri rappresentanti nelle istituzioni non statali.

##### **c.** compiti funzionali {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_c}
###### **Art. 73** {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_c/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--73}
Il Governo:
a. prepara di regola gli affari del Gran Consiglio;
b. attua la Costituzione, le leggi, gli accordi interstatali e le decisioni del Gran Consiglio, segnatamente mediante:
        1. ordinanze,
        2. atti di esecuzione,
        3. conclusione di convenzioni;
c. riferisce al Gran Consiglio sulla sua attività;
d. sottopone al Gran Consiglio il bilancio di previsione e il conto di Stato;
e. sottopone al Gran Consiglio, conformemente alla legge, il piano dei compiti e finanziario;
f. risponde alle procedure di consultazione delle autorità federali, sempre che non deleghi questo compito a servizi subordinati;
g. assicura la direzione del Cantone in situazioni straordinarie;
h. pronuncia in particolari controversie giuridiche;
i. pronuncia sulle domande di grazia;
j. adempie gli altri compiti attribuitigli dalla legge.

##### **d.** relazioni esterne {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_d}
###### **Art. 74** {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_d/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--74}
1. Il Governo dirige la collaborazione statale con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con l’estero.
2. Nei limiti delle sue competenze:
a. conclude accordi interstatali;
b. designa i rappresentanti dello Stato in istituzioni interstatali;
c. informa il Gran Consiglio sulle relazioni esterne, in particolare sui negoziati in corso per la conclusione di accordi interstatali importanti.
3. Conformemente alla Costituzione federale, il Governo è competente per:
1. presentare iniziative cantonali in sede federale, sempre che tale diritto non sia esercitato dal Gran Consiglio;
2. partecipare ai referendum lanciati dai Cantoni.

##### **e.** urgenza {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_e}
###### **Art. 75** {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_e/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--75}
Quando occorra una regolamentazione improcrastinabile e, per mancanza di tempo, non si possa far capo alla procedura ordinaria, il Governo legifera provvisoriamente mediante ordinanza. Chiede poi senza indugio al Gran Consiglio di emanare le pertinenti disposizioni di legge. L’applicabilità di tali ordinanze contingibili è limitata a due anni.

##### **f.** delega {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_f}
###### **Art. 76** {#lvl_VI/lvl_3/lvl_u3/lvl_f/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--76}
Nei limiti fissati dalla legge, le competenze del Governo possono essere delegate a:
a. servizi che gli sono subordinati;
b. commissioni con poteri di esecuzione;
c. istituti di diritto pubblico;
d. privati.

### **4.** G Giustizia {#lvl_VI/lvl_4}
#### Principi {#lvl_VI/lvl_4/lvl_u1}
###### **Art. 77** {#lvl_VI/lvl_4/lvl_u1/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--77}
1. In caso di controversia, ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un’autorità giudiziaria. In materia di diritto pubblico, la legge può, in casi speciali, escludere la via giudiziaria.
2. Fatto salvo il diritto federale, la legge disciplina il diritto processuale civile e penale, la procedura giurisdizionale in materia di diritto statuale e amministrativo, nonché l’organizzazione dei tribunali.
3. La procedura e l’organizzazione giudiziarie garantiscono che la giustizia sia amministrata con celerità e affidabilità.

#### Amministrazione della giustizia {#lvl_VI/lvl_4/lvl_u2}
##### **a.** in materia civile {#lvl_VI/lvl_4/lvl_u2/lvl_a}
###### **Art. 78** {#lvl_VI/lvl_4/lvl_u2/lvl_a/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--78}
1. La giurisdizione civile è esercitata dai tribunali civili di primo grado e dal Tribunale cantonale. La legge può prevedere altri tribunali.
2. La legge prevede due giurisdizioni ordinarie, rispettivamente di primo e di secondo grado. Essa deroga a questo principio allorché:
a. la giurisdizione suprema del Cantone sia la sola competente;
b. la controversia verta su una questione bagatellare.

##### **b.** in materia penale {#lvl_VI/lvl_4/lvl_u2/lvl_b}
###### **Art. 79** {#lvl_VI/lvl_4/lvl_u2/lvl_b/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--79}
1. La giurisdizione penale è esercitata dai tribunali penali di primo grado e dal Tribunale cantonale.
2. La legge può delegare certi poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo alle autorità amministrative del Cantone e dei Comuni. Rimane salvo il ricorso al giudice.
3. La legge prevede due giurisdizioni ordinarie, rispettivamente di primo e di secondo grado. Essa deroga a questo principio allorché la controversia verta su una questione bagatellare.

##### **c.** in materia statuale e amministrativa {#lvl_VI/lvl_4/lvl_u2/lvl_c}
###### **Art. 80** {#lvl_VI/lvl_4/lvl_u2/lvl_c/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--80}
La giurisdizione in materia statuale e amministrativa è esercitata da:
a. le autorità amministrative del Cantone e dei Comuni;
b. il Tribunale amministrativo in quanto tribunale supremo;
c. le altre autorità giudiziarie incaricate della giurisdizione amministrativa.

#### Controllo normativo concreto {#lvl_VI/lvl_4/lvl_u3}
###### **Art. 81** {#lvl_VI/lvl_4/lvl_u3/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--81}
Le autorità giurisdizionali controllano nel caso concreto se le disposizioni legali o regolamentari applicate siano conformi al diritto di rango superiore.

## **VII.** O Ordinamento finanziario {#lvl_VII}
### Principi della gestione finanziaria {#lvl_VII/lvl_u1}
###### **Art. 82** {#lvl_VII/lvl_u1/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--82}
1. La legge assicura l’equilibrio delle finanze cantonali e comunali.
2. Il Cantone e i Comuni utilizzano i fondi pubblici in modo economico ed efficace.
3. Riguardo al bilancio di previsione e al consuntivo, essi rispettano i principi di trasparenza e pubblicità.

### Introiti {#lvl_VII/lvl_u2}
#### **a.** Cantone {#lvl_VII/lvl_u2/lvl_a}
###### **Art. 83** {#lvl_VII/lvl_u2/lvl_a/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--83}
1. Il Cantone si procura le proprie risorse in particolare mediante:
a. imposte e altri tributi;
b. i redditi del suo patrimonio;
c. contributi e indennità per prestazioni fornite a terzi.
2. Il Cantone può far capo a capitali di terzi per finanziare gli investimenti e garantire le liquidità.
3. Le imposte sono riscosse secondo i principi della parità di trattamento, dell’universalità e della capacità economica.

#### **b.** Comuni {#lvl_VII/lvl_u2/lvl_b}
###### **Art. 84** {#lvl_VII/lvl_u2/lvl_b/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--84}
1. La legge stabilisce le imposte comunali.
2. I Comuni determinano le loro altre fonti di introiti per quanto non siano stabilite dalla legge.

### Perequazione finanziaria {#lvl_VII/lvl_u3}
###### **Art. 85** {#lvl_VII/lvl_u3/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--85}
La perequazione finanziaria è disciplinata dalla legge. Essa ha lo scopo di mettere a disposizione dei Comuni politici i mezzi di cui abbisognano, di ridurre le disparità finanziarie tra i Comuni e di compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Comuni.

### Compensazione dei vantaggi {#lvl_VII/lvl_u4}
###### **Art. 86** {#lvl_VII/lvl_u4/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--86}
1. La legge può prevedere che i Comuni politici siano tenuti a versare una compensazione al Cantone qualora fruiscano di vantaggi particolari in seguito all’adempimento di compiti da parte del Cantone.
2. Essa può prevedere parimenti che i Comuni o il Cantone siano tenuti a versare una compensazione ai Comuni politici che procurino loro vantaggi particolari in seguito all’adempimento di compiti.
3. È salvaguardata la partecipazione di tutti gli interessati.

### Controllo della gestione finanziaria {#lvl_VII/lvl_u5}
###### **Art. 87** {#lvl_VII/lvl_u5/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--87}
La gestione delle finanze pubbliche è controllata conformemente alla legge da organi specializzati indipendenti.

## **VIII.** C Comuni {#lvl_VIII}
### Tipi di Comuni {#lvl_VIII/lvl_u1}
###### **Art. 88** {#lvl_VIII/lvl_u1/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--88}
1. Vi sono i seguenti tipi di Comuni:
a. Comuni politici;
b. Comuni scolastici;
c. Comuni patriziali.
2. I Comuni scolastici e i Comuni patriziali sono tipi di Comuni speciali.
3. La legge può prevedere altri tipi di Comuni speciali.

### Autonomia comunale {#lvl_VIII/lvl_u2}
###### **Art. 89** {#lvl_VIII/lvl_u2/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--89}
1. I Comuni sono autonomi per quanto la legge non ne limiti la libertà decisionale.
2. Essi hanno facoltà di emanare norme di diritto nei settori non disciplinati esaustivamente dalla legge, nonché laddove la legge li autorizzi espressamente a farlo.
3. Nel suo operato, il Cantone prende in considerazione le possibili conseguenze per i Comuni.

### Compiti {#lvl_VIII/lvl_u3}
###### **Art. 90** {#lvl_VIII/lvl_u3/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--90}
I Comuni adempiono i compiti che il Cantone attribuisce loro in virtù della Costituzione e della legge, nonché i compiti d’interesse pubblico ch’essi assumono da sé nei limiti della loro autonomia.

### Comuni politici {#lvl_VIII/lvl_u4}
###### **Art. 91** {#lvl_VIII/lvl_u4/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--91}
1. Il territorio del Cantone di San Gallo è suddiviso in Comuni politici.
2. Il numero e il nome dei Comuni politici sono determinati dalla legge.
3. I Comuni politici adempiono i compiti comunali che non sono assunti dai Comuni speciali.

### Comuni scolastici {#lvl_VIII/lvl_u5}
###### **Art. 92** {#lvl_VIII/lvl_u5/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--92}
I Comuni scolastici adempiono i compiti che la legge attribuisce loro nei settori della scuola e della formazione.

### Comuni patriziali {#lvl_VIII/lvl_u6}
###### **Art. 93** {#lvl_VIII/lvl_u6/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--93}
I Comuni patriziali adempiono, con i mezzi di cui dispongono, compiti di pubblica utilità, culturali o d’altro genere nell’interesse pubblico. Le loro prestazioni profittano alla collettività.

### Organizzazione {#lvl_VIII/lvl_u7}
#### **a.** fondamenti {#lvl_VIII/lvl_u7/lvl_a}
###### **Art. 94** {#lvl_VIII/lvl_u7/lvl_a/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--94}
1. La legge disciplina i diritti politici e stabilisce le linee fondamentali dell’organizzazione e della gestione finanziaria dei Comuni.
2. Ogni Comune emana un regolamento comunale che disciplina in particolare l’organizzazione e le competenze delle proprie autorità.

#### **b.** organi comunali {#lvl_VIII/lvl_u7/lvl_b}
###### **Art. 95** {#lvl_VIII/lvl_u7/lvl_b/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--95}
1. Sono organi del Comune:
a. il corpo elettorale, che si pronuncia nell’Assemblea comunale o alle urne;
b. l’Esecutivo comunale;
 b^bis^.[^5]il Consiglio delle naturalizzazioni;
c. il Parlamento comunale, nei Comuni in cui non vi è l’Assemblea comunale;
d. la Commissione della gestione, nei Comuni in cui vi è l’Assemblea comunale.
2. La legge può istituire altre autorità comunali.

### Collaborazione {#lvl_VIII/lvl_u8}
#### **a.** principio {#lvl_VIII/lvl_u8/lvl_a}
###### **Art. 96** {#lvl_VIII/lvl_u8/lvl_a/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--96}
1. Ogni Comune collabora, per mezzo di convenzioni, con altri Comuni, in particolare:
a. procedendo a un trasferimento di compiti o adempiendo compiti in comune;
b.[^6] istituendo:
        1. associazioni intercomunali per l’adempimento di più compiti,
        2. consorzi per l’adempimento di uno o più compiti materialmente connessi. Gli enti e istituti che adempiono compiti comunali possono far parte del consorzio se le loro attività hanno un legame particolare con lo scopo consortile.
2. La legge disciplina la procedura e promuove la collaborazione.
3. Se un Comune rifiuta una collaborazione che s’impone, la legge può prevedere di non tener conto, nella perequazione finanziaria, dei costi supplementari che ne risultano o di ridurre certi contributi.

#### **b.** associazione intercomunale {#lvl_VIII/lvl_u8/lvl_b}
###### **Art. 97** {#lvl_VIII/lvl_u8/lvl_b/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--97}
1. La decisione di far parte di un’associazione intercomunale o di un consorzio è di competenza del Comune. Un Comune può, conformemente alla legge, essere costretto a partecipare a un’associazione o a un consorzio se un impiego economico delle risorse o un’esecuzione efficace dei compiti lo richieda. Gli aventi diritto di voto dei Comuni membri dell’associazione costituiscono il corpo elettorale della medesima.
2. Il corpo elettorale dei Comuni membri di un consorzio decide conformemente alla convenzione consortile e al regolamento comunale.

### Modifiche nell’effettivo dei Comuni {#lvl_VIII/lvl_u9}
#### **a.** procedura {#lvl_VIII/lvl_u9/lvl_a}
###### **Art. 98** {#lvl_VIII/lvl_u9/lvl_a/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--98}
1. La legge disciplina:
a. l’aggregazione di Comuni;
b. la scissione di un Comune per riunirne una parte a un altro Comune o per formare un nuovo Comune;
c. la soppressione di Comuni che non adempiano più compiti d’interesse pubblico.
2. Essa disciplina il trasferimento dei diritti e degli obblighi.

#### **b.** promozione delle aggregazioni {#lvl_VIII/lvl_u9/lvl_b}
###### **Art. 99** {#lvl_VIII/lvl_u9/lvl_b/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--99}
1. La legge promuove l’aggregazione di Comuni nell’interesse di un impiego economico delle risorse o dell’adempimento efficace dei compiti.
2. Se un Comune rifiuta un’aggregazione che s’impone o, con il suo rifiuto, intralcia considerevolmente altri Comuni nell’adempimento dei loro compiti, la legge può prevedere:
a. di non tener conto, nella perequazione finanziaria, dei costi supplementari che ne risultano o di ridurre certi contributi;
b. l’aggregazione coatta.

### Vigilanza {#lvl_VIII/lvl_u10}
###### **Art. 100** {#lvl_VIII/lvl_u10/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--100}
1. I Comuni sottostanno alla vigilanza del Cantone.
2. Negli ambiti di autonomia comunale, la vigilanza si restringe al controllo della legalità.
3. Negli ambiti esulanti dall’autonomia comunale, essa comprende il controllo della legalità e dell’adeguatezza, eccetto che la legge disponga altrimenti.

## **IX.** C Conferimento della cittadinanza {#lvl_IX}
### Principio {#lvl_IX/lvl_u1}
###### **Art. 101** {#lvl_IX/lvl_u1/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--101}
La cittadinanza del Comune politico è fondamento della cittadinanza cantonale.

### Conferimento della cittadinanza comunale {#lvl_IX/lvl_u2}
###### **Art. 102** {#lvl_IX/lvl_u2/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--102}
1. Il Comune politico e il Comune patriziale cooperano nel conferimento della cittadinanza comunale. Qualora sul territorio del Comune politico vi siano più Comuni patriziali, la persona che chiede la cittadinanza designa il Comune patriziale competente.
2. Se non vi sono Comuni patriziali, il Comune politico è il solo competente.

### Consiglio delle naturalizzazioni {#lvl_IX/lvl_u3}
###### **Art. 103** {#lvl_IX/lvl_u3/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--103}
1. Il Consiglio delle naturalizzazioni si compone di un ugual numero di membri degli Esecutivi del Comune politico e del Comune patriziale. Il sindaco del Comune politico presiede il Consiglio delle naturalizzazioni e decide in caso di parità dei voti.
2. Se non vi sono Comuni patriziali, i compiti del Consiglio delle naturalizzazioni sono assunti dal Municipio del Comune politico.
3. Se la legge non prevede una disciplina speciale, si applicano per analogia le disposizioni relative al Municipio del Comune politico.

#### **a.** Procedura {#lvl_IX/lvl_u3/lvl_a}
###### **Art. 104** {#lvl_IX/lvl_u3/lvl_a/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--104}
1. Il Consiglio delle naturalizzazioni decide circa il conferimento della cittadinanza comunale e patriziale. Rende nota ogni naturalizzazione nell’organo ufficiale del Comune politico e pubblica la sua decisione corredandola di informazioni sull’idoneità del richiedente ad essere naturalizzato.
2. Gli aventi diritto di voto del Comune politico possono, conformemente alla legge, fare opposizione scritta e motivata contro qualsiasi decisione di naturalizzazione dinanzi al Consiglio delle naturalizzazioni. Il Consiglio delle naturalizzazioni dà alla persona che ha chiesto la cittadinanza l’occasione di esprimersi.
3. Sulle naturalizzazioni contro cui è stata fatta validamente opposizione decide l’Assemblea comunale o, nei Comuni dove non vi è un’Assemblea comunale, il Parlamento comunale.
4. Il Governo decide circa il conferimento della cittadinanza cantonale dopo che sia stata concessa la cittadinanza comunale.

#### **b.** Diritto completivo {#lvl_IX/lvl_u3/lvl_b}
###### **Art. 104a** {#lvl_IX/lvl_u3/lvl_b/art_104_a omnilex-key=ch-fedlex--131.225--104a}
1. La legge può fissare condizioni minime per il conferimento della cittadinanza comunale e patriziale.
2. Essa disciplina:
a. l’ulteriore procedura;
b. i criteri che determinano la validità dell’opposizione, in particolare le esigenze cui deve soddisfare la motivazione;
c. la tutela giurisdizionale.

### Casi speciali {#lvl_IX/lvl_u4}
#### **a.** Svizzeri {#lvl_IX/lvl_u4/lvl_a}
###### **Art. 105** {#lvl_IX/lvl_u4/lvl_a/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--105}
Agli Svizzeri la cittadinanza comunale e cantonale è conferita a richiesta se risiedono nel Comune politico da almeno cinque anni.

#### **b.** giovani stranieri e giovani apolidi {#lvl_IX/lvl_u4/lvl_b}
###### **Art. 106** {#lvl_IX/lvl_u4/lvl_b/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--106}
1. La cittadinanza comunale e cantonale è conferita autonomamente ai giovani stranieri e ai giovani apolidi che:
a. ne facciano richiesta prima di aver compiuto i 20 anni;
b. risiedano in Svizzera da almeno dieci anni, di cui almeno cinque nel Comune politico.
2. La legge stabilisce le altre condizioni.

#### **c.** competenza {#lvl_IX/lvl_u4/lvl_c}
###### **Art. 107** {#lvl_IX/lvl_u4/lvl_c/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--107}
1. Il Consiglio delle naturalizzazioni conferisce la cittadinanza del Comune politico.
2. Le persone cui è conferita la cittadinanza del Comune politico acquistano nel contempo la cittadinanza del Comune patriziale in cui risiedono.
3. Il Governo decide circa il conferimento della cittadinanza cantonale dopo che sia stata concessa la cittadinanza comunale.

#### **d.** procedura {#lvl_IX/lvl_u4/lvl_d}
###### **Art. 108** {#lvl_IX/lvl_u4/lvl_d/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--108}
La legge disciplina la procedura e la tutela giurisdizionale.

## **X.** C Comunità religiose riconosciute di diritto pubblico {#lvl_X}
### Esistenza e riconoscimento {#lvl_X/lvl_u1}
###### **Art. 109** {#lvl_X/lvl_u1/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--109}
1. Sono riconosciute quali enti ecclesiastici di diritto pubblico le seguenti comunità religiose :
a. la Comunità confessionale cattolica (*«Katholische Konfes* *sionsteil»* ) e le sue parrocchie;
b. la Chiesa evangelica e le sue parrocchie;
c. la Parrocchia cattolica cristiana;
d. la Comunità israelitica.
2. La Diocesi di San Gallo, la Chiesa evangelica, la Chiesa cattolica cristiana e la Comunità israelitica sussistono secondo i loro propri dettami.

### Autonomia {#lvl_X/lvl_u2}
###### **Art. 110** {#lvl_X/lvl_u2/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--110}
1. Le comunità religiose sono autonome.
2. La legge può accordare loro la sovranità in materia fiscale e prevedere la riscossione dell’imposta di culto da parte dello Stato.

### Organizzazione {#lvl_X/lvl_u3}
###### **Art. 111** {#lvl_X/lvl_u3/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--111}
1. Le comunità religiose stabiliscono le linee fondamentali della loro organizzazione in uno Statuto ecclesiastico che richiede l’assenso dei loro membri aventi diritto di voto.
2. Il Governo approva lo Statuto ecclesiastico se:
a. il diritto di voto e l’organizzazione della comunità religiosa sotto il profilo del diritto ecclesiastico sono conformi ai principi democratici;
b. la gestione finanziaria è conforme ai principi di trasparenza e pubblicità;
c. lo Statuto medesimo non contiene nulla di contrario al diritto federale o cantonale.

## **XI.** R Revisione della Costituzione {#lvl_XI}
### **1.** P Procedura di revisione {#lvl_XI/lvl_1}
#### Principio {#lvl_XI/lvl_1/lvl_u1}
###### **Art. 112** {#lvl_XI/lvl_1/lvl_u1/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--112}
1. La presente Costituzione può essere modificata mediante revisione totale o parziale.
2. Se la presente Costituzione non dispone altrimenti, la revisione si svolge secondo la procedura legislativa.

### **2.** R Revisione totale {#lvl_XI/lvl_2}
#### Avvio {#lvl_XI/lvl_2/lvl_u1}
###### **Art. 113** {#lvl_XI/lvl_2/lvl_u1/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--113}
La revisione totale della Costituzione cantonale è avviata da un decreto del Gran Consiglio o mediante un’iniziativa costituzionale.

#### Votazione preliminare {#lvl_XI/lvl_2/lvl_u2}
###### **Art. 114** {#lvl_XI/lvl_2/lvl_u2/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--114}
1. Gli aventi diritto di voto si pronunciano preliminarmente sul principio della revisione totale.
2. Nella stessa votazione, decidono se la revisione totale debba essere elaborata dal Gran Consiglio o da una Costituente.

#### Costituente {#lvl_XI/lvl_2/lvl_u3}
###### **Art. 115** {#lvl_XI/lvl_2/lvl_u3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--115}
1. Se decidono di affidare la revisione a una Costituente, gli aventi diritto di voto ne eleggono i membri secondo le disposizioni sull’elezione del Gran Consiglio, applicate per analogia.
2. La Costituente si compone di 180 membri.
3. Le disposizioni della presente Costituzione sulla divisione dei poteri per quanto riguarda il Gran Consiglio e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.

#### Votazione {#lvl_XI/lvl_2/lvl_u4}
###### **Art. 116** {#lvl_XI/lvl_2/lvl_u4/art_116 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--116}
1. Il progetto di nuova Costituzione adottato dal Gran Consiglio o dalla Costituente è sottoposto integralmente o per parti agli aventi diritto di voto.
2. Le singole parti possono essere sottoposte a votazione simultaneamente o per tappe. Acquisiscono efficacia giuridica congiuntamente.
3. Se una parte della nuova Costituzione è respinta, agli aventi diritto di voto è sottoposta una nuova versione della parte respinta o dell’intero progetto di nuova Costituzione. Se anche la nuova versione è respinta, la revisione totale è considerata non riuscita.

### **3.** R Revisione parziale {#lvl_XI/lvl_3}
#### Avvio {#lvl_XI/lvl_3/lvl_u1}
###### **Art. 117** {#lvl_XI/lvl_3/lvl_u1/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--117}
La revisione parziale della Costituzione cantonale è avviata:
a. dal Gran Consiglio, che decide di moto proprio o in base a un’iniziativa unitaria;
b. mediante un’iniziativa costituzionale.

## **XII.** D Disposizioni finali {#lvl_XII}
### Diritto previgente: abrogazione {#lvl_XII/lvl_u1}
###### **Art. 118** {#lvl_XII/lvl_u1/art_118 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--118}
Sono abrogati:
a. la Costituzione del Cantone di San Gallo del 16 novembre 1890[^7];
b. il decreto del Gran Consiglio del 4 febbraio 1912[^8]concernente la modifica parziale della Costituzione cantonale;
c. il decreto del Gran Consiglio del 20 gennaio 1924[^9]concernente la modifica parziale della Costituzione cantonale in vista dell’introduzione del referendum finanziario.

### Adattamento di leggi in vigore {#lvl_XII/lvl_u2}
###### **Art. 119** {#lvl_XII/lvl_u2/art_119 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--119}
1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Gran Consiglio adatta le leggi non conformi alla medesima.
2. Nel singolo caso, esso può prorogare questo termine se, per pertinenti ragioni, si riveli impossibile procedere all’adattamento occorrente.

### Disposizioni transitorie {#lvl_XII/lvl_u3}
#### **a.** durata delle funzioni {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_a}
###### **Art. 120** {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_a/art_120 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--120}
Gli organi e le autorità del Cantone e dei Comuni rimangono in funzione sino al termine del loro mandato. Le elezioni suppletive sono rette dal diritto anteriore.

#### **b.** elezione del Gran Consiglio {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_b}
###### **Art. 121** {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_b/art_121 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--121}
Sino all’emanazione delle disposizioni di legge relative all’attuazione dell’articolo 37 capoverso 2, i circondari elettorali del Cantone sono:
a. il circondario elettorale di San Gallo, comprendente i Comuni politici di San Gallo, Eggersriet, Wittenbach, Häggenschwil, Muolen, Waldkirch, Andwil, Gossau e Gaiserwald;
b. il circondario elettorale di Rorschach, comprendente i Comuni politici di Mörschwil, Goldach, Steinach, Berg, Tübach, Untereggen, Rorschacherberg, Rorschach e Thal;
c. il circondario elettorale del Rheintal, comprendente i Comuni politici de Rheineck, St. Margrethen, Au, Berneck, Balgach, Diepoldsau, Widnau, Rebstein, Marbach, Altstätten, Eichberg, Oberriet e Rüthi;
d. il circondario elettorale di Werdenberg, comprendente i Comuni politici di Sennwald, Gams, Grabs, Buchs, Sevelen e Wartau;
e. il circondario elettorale del Sarganserland, comprendente i Comuni politici di Sargans, Vilters-Wangs, Bad Ragaz, Pfäfers, Mels, Flums, Walenstadt e Quarten;
f. il circondario elettorale di See-Gaster, comprendente i Comuni politici di Amden, Weesen, Schänis, Benken, Kaltbrunn, Rieden, Gommiswald, Ernetschwil, Uznach, Schmerikon, Rapperswil, Jona, Eschenbach, Goldingen e St. Gallenkappel;
g. il circondario elettorale del Toggenburgo, comprendente i Comuni politici di Wildhaus, Alt St. Johann, Stein, Nesslau, Krummenau, Ebnat-Kappel, Wattwil, Lichtensteig, Oberhelfenschwil, Brunnadern, Hemberg, St. Peterzell, Krinau, Bütschwil, Lütisburg, Mosnang, Kirchberg, Mogelsberg e Ganterschwil;
h. il circondario elettorale di Wil, comprendente i Comuni politici di Jonschwil, Oberuzwil, Uzwil, Flawil, Degersheim, Wil, Bronschhofen, Zuzwil, Oberbüren, Niederbüren e Niederhelfenschwil.

#### **c.** iniziativa e referendum {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_c}
###### **Art. 122** {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_c/art_122 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--122}
1. Le domande d’iniziativa dichiarate ammissibili e annunciate prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione sono rette dal diritto anteriore per quanto concerne il numero di firme richiesto e il termine di raccolta delle stesse.
2. Le iniziative unitarie sono trattate conformemente alle disposizioni sull’iniziativa legislativa contenute nella legge del 27 novembre 1967 sul referendum e sull’iniziativa, applicate per analogia.
3. Per quanto concerne il termine di referendum, le leggi come anche i decreti sottostanti a referendum facoltativo concernenti accordi interstatali o nuove spese sono retti dal diritto anteriore se il voto finale in Gran Consiglio si è svolto prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione.

#### **d.** Comuni patriziali {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_d}
###### **Art. 123** {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_d/art_123 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--123}
1. I Comuni patriziali esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione sono riconosciuti come Comuni speciali se adempiono compiti di pubblica utilità, culturali o d’altro genere nell’interesse pubblico e dispongono di un patrimonio.
2. Il Governo costata la soppressione dei Comuni patriziali che non adempiano le condizioni di cui al capoverso 1. I loro diritti e obblighi sono trasferiti al Comune politico.

#### **e.** cittadinanza {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_e}
###### **Art. 124** {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_e/art_124 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--124}
A partire dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i cittadini dei Comuni patriziali ottengono automaticamente la cittadinanza comunale secondo il nuovo diritto.

#### **f.** naturalizzazioni {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_f}
###### **Art. 125** {#lvl_XII/lvl_u3/lvl_f/art_125 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--125}
A partire dall’entrata in vigore della presente Costituzione, la competenza per conferire la cittadinanza è determinata secondo il nuovo diritto.

### Entrata in vigore {#lvl_XII/lvl_u4}
###### **Art. 126** {#lvl_XII/lvl_u4/art_126 omnilex-key=ch-fedlex--131.225--126}
La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2003.

## Indice delle materie {#lvl_u13}
I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione
Aggregazioni
 – coatta 99
 – modifiche nell’effettivo dei Comuni 98
 – promozioni delle 99
Amministrazione
 – collaboratori dell' 56, 57, 58
 – della giustizia 78, 79, 80
 – direzione dell' 71
 – incompatibilità – al gran consiglio 56
     – al Parlamento comunale 58
     – alle autorità giudiziarie 57
 – vigilanza del Gran Consiglio sull'65
Associazione
 – decisione di partecipare ad una 97
 – intercomunale 97
 – libertà di 2
 – obbligo per Comune di partecipare ad una 97
Autorità55 ss
 – autorità collegiale 69, 70 – comunali 40, 95
     – elezione dei membri delle 40
     – federali 73
     – giudiziarie 55, 57, 80
     – giurisdizionali 81
 – buona fede delle 8
 – controllo normativo concreto 81
 – decisioni indipendenti 55
 – delega di poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo ad autorità amministrative 79
 – diritto a giudizio da parte di una autorità giudiziaria 77
 – disposizioni transitorie 120
 – durata delle funzioni delle 59
 – eleggibilità a membri di un’ 33
 – elezione – da parte del Gran Consiglio di altre autorità 64
     – popolare di membri di altre autorità 36
 – giurisdizione amministrativa 80
 – incompatibilità – al gran consiglio 56
     – al Parlamento comunale 58
     – alle autorità giudiziarie 57
     – per affinità 34
     – parentela 34
 – indipendenza delle 55
 – informazione da parte delle 60
 – organizzazione delle autorità cantonali 94
 – procedimenti dinanzi alle autorità – amministrative 4
     – giudiziarie 4
 – responsabilità – degli altri istituti di diritto pubblico 62
     – dei Comuni 62
     – del Cantone 62
Bilancio
 – delibera del 65
 – di previsione 65, 73
 – sottoposizione al Gran Consiglio del 73
 – trasparenza e pubblicità del bilancio di previsione 82
Cantone
 – adempimento – congiunto di compiti da parte di
     – Cantone 26
     – Comuni 26
     – in modo decentralizzato dei compiti da parte del 27
 – attrattività del 19
 – attribuzione di compiti da parte del 90
 – autonomia comunale 89
 – autorità – amministrative del 80
     – del 9
 – circondario elettorale unico 38
 – competenza esclusiva della giurisdizione suprema del 78
 – delega di poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo ad autorità amministrative del 79
 – direzione del Cantone in situazioni straordinarie 73
 – diritto di voto in materia cantonale 32
 – durata delle funzioni 59
 – formazione – dell’opinione politica 54
     – della volontà politica 54
 – introiti del 83 – contributi e indennità per prestazioni fornite a terzi 83
     – imposte e altri tributi 83
     – redditi del suo patrimonio 83
 – legislazione 67
 – responsabilità del 62
 – ripartizione dei compiti tra – Cantone 26
     – Comuni 26
 – San Gallo 1
 – sistema maggioritario 38
 – Stato membro della Confederazione Svizzera 1
 – suddivisione in Comuni politici 91
 – territorio del 91
 – utilizzano di fondi pubblici da parte del 82
 – versamento di compensazione – al 86
     – da parte del 86
 – vigilanza sui Comuni da parte del 100
Chiesa (e)
 – riconoscimento della Chiesa – cattolica cristiana 109
     – evangelica 109
Cittadinanza
 – cittadinanza del Comune – patriziale 107
     – politico 107
 – conferimento della 101 ss
 – conferimento della cittadinanza – cantonale 107
     – agli svizzeri 105
     – ai giovani
     – apolidi 106
     – stranieri 106
     – comunale 55, 102
     – agli svizzeri 105
     – ai giovani
     – apolidi 106
     – stranieri 106
     – patriziale 55
 – consiglio delle naturalizzazioni 107
 – del – cantone 101
     – Comune politico 101
 – procedura di conferimento della 104
Commissione (i)
 – delega del Governo a commissioni con poteri di esecuzione 76
 – della gestione 95
 – elezione da parte del Gran Consiglio dei membri nelle 64
Compiti
 – adempimento di 98
 – adempimento di compiti da parte – dei Comuni 90
     – Comuni patriziali 93
     – politici 90 scolastici 92
     – del Cantone 86
 – adempimento in comune dei 23
 – agricoltura e silvicoltura 20
 – collaborazione tra Comuni 96
 – compiti – del Consiglio delle naturalizzazioni 103
     – funzionali del Governo 73
 – compiti governativi 71
 – dello Stato 24 ss – adempimento decentralizzato dei 27
     – dello 25
     – esame 30
     – principio 24
     – ripartizione fra
     – Cantone 26
     – Comuni 26
 – modifiche nell’effettivo dei Comuni 98
 – partiti 54
 – piano dei 65
 – promozione delle aggregazioni 99
 – rappresentazione del Governo 70
Comune (i)88 ss
 – adempimento dei compiti in 23
 – associazione intercomunale 96, 97
 – autonomia comunale 89
 – cittadinanza del 101 – conferimento della cittadinanza 102, 103 ss
 – collaborazione di 96
 – compensazione dei vantaggi 86
 – compiti comunali 96 dei 90
 – comuni – patriziali 88, 93
     – politici 88, 91
     – scolastici 88, 92
 – conferimento della cittadinanza comunale 55
 – consiglio delle naturalizzazioni 103, 107
 – delega di poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo ad autorità amministrative dei Comuni 79
 – determinazione di altre fonti di introiti 84
 – diritti e obblighi dei Comuni 67
 – diritto di voto materia comunale 32
 – disparità finanziarie tra 85
 – economia e lavoro 19
 – elezioni – di autorità comunali 40
     – popolari dei membri
     – dei parlamenti comunali 36
     – di esecutivi comunali 36
 – equilibrio delle finanze comunali 82
 – esecutivi comunali 55
 – giurisdizione in materia amministrativa 80
 – imposte comunali 84
 – iniziativa a livello comunale 47
 – linee fondamentali – dell’organizzazione nei Comuni 67
     – delle procedure nei Comuni 67
 – modifiche nell’effettivo dei 98 – aggregazione di 98
     – scissione di 98
     – soppressione di 98
 – obiettivi dello Stato 9
 – organi comunali 95 – Assemblea comunale 95
     – Commissione della gestione 95
     – Consiglio delle naturalizzazioni 95
     – corpo elettorale 95
     – esecutivo comunale 95
     – Parlamento comunale 95
 – organizzazione dei 94
 – parlamenti comunali 55, 58 – durata delle funzioni 59
     – incompatibilità 58
 – partecipazione a – elezioni comunali 32
     – votazioni comunali 32
 – perequazione finanziaria 85
 – promozione delle aggregazioni di 99
 – regolamento – comunale 47, 52
     – comunale 94
 – responsabilità dei 62
 – ripartizione di compiti fra – Cantone 26
     – Comuni 26
 – sostegno dei partiti 54
 – utilizzazione di fondi pubblici 82
 – vigilanza sui 100
 – votazioni comunali 52
Comunità religiose109 ss
 – autonomia delle 110
 – organizzazioni delle 111
 – riconoscimento quale enti ecclesiastici 109
Confederazione
 – Stato membro della 1
 – indipendenza dei Cantoni 23
 – collaborazione con la 1, 23, 74
Consiglio degli Stati
 – elezione – popolare dei deputati cantonali al 36
     – secondo il sistema maggioritario 38
Consiglio Nazionale
 – elezione popolare dei deputati cantonali al 36
Consorzio
 – associazione intercomunale 97
 – istituzione di 96
 – voto conformemente – al regolamento comunale 97
     – alla convenzione consortile 97
Corpo elettorale
 – corpo elettorale dell'associazione intercomunale 97
 – organi del Comune 95
Costituente
 – composizione della 115
 – elezione dei membri della 115
 – votazione – preliminare 114
     – sul progetto di progetto di nuova Costituzione 116
Costituzione
 – adempimento dei compiti da parte dei Comuni 90
 – attuazione della 73
 – competenza del Governo 74
 – consultazione 53
 – costituzione – federale 4
     – preambolo
 – decisioni di modifiche della 65
 – diritti fondamentali garantiti da costituzione – cantonale 3
     – federale 2
 – iniziativa costituzionale 41 – revisione parziale della 41
     – totale della 41
 – iniziativa – unitaria 43
     – cantonali 65
 – limitazione dei diritti fondamentali 5
 – progetti di revisione – parziale della 48
     – totale della 48
 – revisione della 112 ss – parziale 117 ss
     – totale 113 ss
Dignità umana
 – diritto – al rispetto della 2
     – alla protezione della 2
Diritto (i)
 – associazione intercomunale 97
 – attività dello Stato 8
 – autonomia comunale 89
 – autorità giudiziarie 55
 – aventi diritto di voto 9
 – comunità religiose riconosciute di 109 ss
 – condizioni minime per il conferimento della cittadinanza – comunale 104*a* 
     – patriziale 104*a* 
 – controllo normativo concreto 81
 – delega di – certi poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo 79
     – competenze del Governo 76
 – diritti – di regalìa 28
     – privati esistenti 28
     – fondamentali garantiti da costituzione
     – cantonale 3
     – federale 2, 4
 – diritti politici 31 ss – diritto di voto 31
     – elezioni 36 ss
     – iniziativa 41 ss
     – partecipazione 53 ss
     – votazioni 48
 – diritti politici comunali 94
 – diritto – a che causa si giudicata da un’autorità giudiziaria 77
     – amministrativo 77
     – civile 77
     – penale 77
     – processuale 77
 – intangibilità dell'essenza dei diritti fondamentali 5
 – legislazione 67
 – limitazione dei diritti fondamentali 5
 – modifiche nell’effettivo dei Comuni 98
 – monopoli e regalìe 28
 – nell’ambito di un procedimento 4
 – obiettivi dello Stato 9
 – opposizione contro decisioni di naturalizzazione 104
 – responsabilità 62
 – revisione totale della costituzione 113 ss
 – rispetto del introduzione
 – sovranità sulle acque 29
 – Stato di 1
 **Disposizioni finali** 118 ss
 **Divisione dei poteri** 55 ss
 – decisioni indipendenti 55
 – revisione totale della costituzione 115 ss
 **Durata** 
 – durata delle funzioni 59
 – revisione totale della costituzione 115 ss
 **Eleggibilità** 
 – eleggibilità – a membri di un’autorità 33
     – ai tribunali 33
Elezioni
 – da parte del – Governo 72
     – Gran Consiglio 64
 – durata delle funzioni (disposizioni transitorie) 120
 – elezione del Gran Consiglio (disposizioni transitorie) 121
 – partecipazione ad 32
Giudice/i
 – delega di poteri giurisdizionali in materia di diritto penale amministrativo ad autorità amministrative – dei Comuni 79
     – del Cantone 79
 – giudici speciali designati dalla legge 36
 – incompatibilità 56
Garanzia
 – della proprietà 2
 **Gran Consiglio** 63 ss
 – adempimento di mandato normativo 43
 – adozione del progetto di nuova Costituzione 116
 – attività sostanziali del 64
 – avvio della revisione totale della costituzione 113
 – competenza del 64
 – compiti funzionali per il 73
 – composizione del 63
 – conferimento di un mandato normativo al 43
 – contrapposizione di un controprogetto 46
 – controprogetto 46
 – divisione dei poteri 55
 – durata delle funzioni 59
 – elezione popolari dei membri del 36, 37
 – immunità dei membri del 61
 – incompatibilità 34, 56
 – informazione del 74
 – iniziativa unitaria 43
 – legislazione 67
 – preparazione degli affari del 73
 – presentazione di iniziative cantonali 74
 – referendum facoltativo 49
 – regolamentazione d'urgenza 75
 – revisione – parziale della Costituzione 117
     – totale della Costituzione elaborata dal 114
 – urgenza 68
 – votazione obbligatoria 48
 – votazioni 66
 **Imposta (e)** 
 – imposte comunali 84
 – introiti del Cantone 83
 – riscossione – dell’imposta di culto 110
     – secondo il principio
     – dell’universalità 83
     – della capacità economica 83
     – di parità di trattamento 83
Indennità
 – indennità per prestazioni fornite 83
 – introiti del Cantone 83
Iniziativa41 ss
 – ammissibilità di 44
 – controprogetto all' 46
 – inammissibilità di 44
 – iniziativa – a livello comunale 47
     – costituzionale 41, 113, 117
     – legislativa 42
     – unitaria 43
 – iniziativa – e referendum 122
     – unitaria 117
Istruzione
 – diritto a un’istruzione di base – gratuita 2
     – sufficiente 2
 – formazione 10
 **Interesse pubblico** 
 – adempimento dei compiti d’ 25, 90
 – attività legalitaria dello Stato 8
 – comuni patriziali 93, 123
 – informazione da parte delle autorità 60
 – limitazioni dei diritti fondamentali 5
 – monopoli e regalìe 28
 – soppressione di Comuni 98
 – sostegno a privati che assumono compiti di 24
 **Legge/i** 
 – adattamento di leggi in vigore 119
 – adempimento dei compiti 90 – dei compiti d’interesse pubblico 25
 – amministrazione della giustizia 78
 – ammissibilità d’iniziativa 44
 – associazione intercomunale 97
 – attività sostanziali del Gran Consiglio 65
 – autonomia – comunale 89
     – delle comunità religiose 110
 – autorità comunali 95
 – calcolo della ripartizione 40
 – cittadinanza comunale e cantonale è conferita autonomamente ai giovani – apolidi 106
     – stranieri 106
 – collaborazione intercomunale 96
 – compensazione dei vantaggi 86
 – compiti funzionali del Governo 73
 – comuni – politici 91
     – scolastici 92
 – condizioni di ammissibilità del referendum 50
 – consiglio delle naturalizzazioni 103
 – controllo della gestione finanziaria 87
 – delega – dei compiti d’interesse pubblico 25
     – delle competenze del Governo 76
     – di poteri giurisdizionali in materia di diritto
     – amministrativo alle autorità amministrative 79
     – penale alle autorità amministrative 79
 – diritti politici 94
 – diritto di voto 32
 – durata delle funzioni 59
 – eleggibilità 33 – ai tribunali 33
 – elezione da parte – del Governo 72
     – del Gran Consiglio 64
     – dei membri del Gran Consiglio 37
 – elezioni – degli gli altri membri dei tribunali
     – civili di primo grado 39
     – penali di primo grado 39
     – dei presidenti dei tribunali
     – civili di primo grado 39
     – penali di primo grado 39
 – elezioni popolari 36
 – esercizio della funzione 35
 – imposte comunali 84
 – incompatibilità – di un’autorità giudiziaria 57
     – nel Gran Consiglio 56
     – per affinità 34
     – parentela 34
 – informazione 60
 – iniziativa – a livello comunale 47
     – legislativa 42
     – unitaria 43
 – legislazione 67
 – modifiche nell’effettivo dei Comuni 98
 – perequazione finanziaria 85
 – presidente del Governo 70
 – prestazioni personali 7
 – principi della gestione finanziaria 82
 – promozione delle aggregazioni dei comuni 99
 – referendum facoltativo 49
 – responsabilità 62
 – ripartizione fra – Cantone 26
     – Comuni 26
 – tipi di Comuni 88
 – urgenza 68, 75
 – via giudiziaria 77
 – vigilanza sui comuni 100
 – votazione – comunali 52
     – obbligatoria 48
 **Libertà** 
 – autonomia comunale 89
 – diritti fondamentali 2
 – protezione in caso di privazione della 4
 **Lingua** 
 – libertà fondamentale di 2
 **Maggioritario** 
 – decisone 51
 – elezione – degli altri membri dei tribunali
     – civili di primo grado 39
     – penali di primo grado 39
     – dei deputati al Consiglio degli Stati 38
     – dei membri
     – del Governo 38
     – delle altre autorità comunali 40
     – dei presidenti e dei i membri degli Esecutivi comunali 40
 – sistema maggioritario 38, 39, 40
Municipio
 – consiglio delle naturalizzazioni 103
 **Ordinanza/e** 
 – compiti funzionali del Governo 73
 – urgenza 75
 **Ordine pubblico** 
 – ordine pubblici 22
 – preservazione dell' 22
Organizzazione/i
 – linee fondamentali dell’ 67
 – organizzazione – dello Stato 71
     – giudiziarie 77
     – dei Comuni 94
     – dei tribunali 77
     – delle comunità religiose 111
 – organizzazioni delle parti sociali 2
Pace
 – mantenimento della 23
Partiti
 – formazione – dell’opinione pubblica 54
     – della volontà politica 54
Periodo amministrativo
 – durata delle funzioni delle 59, 115, 120
Perequazione finanziaria85
 – riduzione delle disparità finanziarie tra i Comuni 85
Petizione
 – diritto – cantonale di 3
     – federale di 2
Popolo
 – referendum – facoltativo 49
     – obbligatorio 48
 – votazioni comunali 52
 – voto del 51, 52
Progetto/i
 – accettazione di controprogetto 51
 – consultazione 53
 – controprogetto ad iniziativa 46
 – decisone maggioritaria 51
 – iniziativa – costituzionale 41
     – legislativa 42
 – progetti di revisione – parziale della Costituzione 48
     – totale della Costituzione 48
 – progetto – di nuova Costituzione 116
     – elaborato 41, 42
 – votazione obbligatoria 48
Proposta generica
 – proposta generica di una iniziativa – costituzionale 41
     – unitaria 43
 **Proporzionale** 
 – elezione dei membri – dei Parlamenti comunali 40
     – del Gran Consiglio 37
 – sistema 37, 40
Proprietà
 – garanzia della 2
Pubblicità
 – gestione finanziaria delle comunità religiose 111
 – principi della gestione finanziaria 82
 – rispettano dei principi di pubblicità 82
Referendum
 – ammissibilità del 50
 – competenza del Governo 74
 – diritto di voto 32
 – firma di domande di 32
 – referendum facoltativo 49, 52
 – urgenza 68
 – votazioni comunali 52
Responsabilità
 – degli altri enti e istituti di diritto pubblico per danni causati illecitamente dai loro dipendenti organi dalle loro autorità nell’esercizio della loro attività ufficiale 62
 – dei Comuni per danni causati illecitamente dai loro dipendenti organi dalle loro autorità nell’esercizio della loro attività ufficiale 62
 – del Cantone per danni causati illecitamente dai loro dipendenti organi dalle loro autorità nell’esercizio della loro attività ufficiale 62
 – formazione 10
 – formazione 12
 – per i danni causati lecitamente 62
 – responsabilità individuale 12
 – ripartizione di compiti tra – Cantone 26
     – Comuni 26
 – senso di 10
Revisione della Costituzione112 ss
Scuola (e)
 – Comuni scolastici 92
 – diritto degli allievi nella scuola dell’obbligo di ricevere un sostegno se per la frequentazione 3
 – diritto di – frequentarle scuole private 3
     – fondare scuole private 3
     – gestire scuole private 3
 – diritto di ricevere, per la formazione o il perfezionamento al di là della scuola dell’obbligo, un aiuto 3
 – formazione 10
 – referendum facoltativo 49
Sede
 – competenza per presentare iniziative cantonali in sede federale 74
 **Sistema** 
 – elezione – dei deputati al Consiglio degli Stati 38
     – dei membri dei Parlamenti comunali 40
     – dei Tribunali civili
     – di primo grado 39
     – penali di primo grado 39
     – del Governo 38
     – del Gran Consiglio 37
     – secondo il sistema
     – maggioritario 38, 39
     – proporzionale 37, 40
 **Stato** 
 – approvazione del conto di 65
 – compiti dello 24 ss
 – conto di 73
 – coordinazione dell’attività dello 71
 – designazione dei rappresentanti dello 74
 – direzione dell’amministrazione dello 71
 – durata delle funzioni del cancelliere dello 59
 – elezione del cancelliere dello 64
 – incompatibilità – al Gran Consiglio 56
     – alle autorità giudiziaria 57
 – limitazione dei diritti fondamentali da parte dello 5
 – pianificazione dell’attività dello 71
 – principi dell’attività legalitaria dello 8 ss – legalità 8
     – obiettivi dello 9 ss
 – rappresentazione dello 71
 – referendum facoltativo 49
 – riscossione dell’imposta di culto da parte dello 110
 – Stato – di diritto democratico 1
     – liberale 1
     – membro della Confederazione Svizzera 1
     – sviluppatosi su valori umanistico-cristiani 1
 – vigilanza sull’amministrazione dello 65
Territorio
 – accessibilità dell’insieme del territorio 18
 – assetto territoriale 17
 – Comuni politici 91
 – conferimento della cittadinanza comunale 102
 – occupazione razionale del 17
 – suddivisione del territorio del Cantone di San Gallo 9
 – trasporti 18
Tribunale/i
 – diritto al giudizio da parte di un tribunale indipendente 4
 – durata delle funzioni 59
 – eleggibilità ai 33
 – elezione – da parte del Gran Consiglio 64
     – degli altri membri dei tribunali
     – civili di primo grado 36, 39
     – penali di primo grado 36, 39
     – dei presidenti dei tribunali
     – civili di primo grado 36, 39
     – penali di primo grado 36, 39
 – giurisdizione – amministrativa
     – Tribunale amministrativo 80
     – civile
     – Tribunale cantonale 78
     – tribunali civili di primo grado 78
     – penale
     – Tribunale cantonale 79
     – tribunali penali di primo grado 79
 – giustizia 77 ss – amministrazione della 78
 – incompatibilità al Gran Consiglio 56
 – indipendenza 55
 – organizzazione dei tribunali 77
 – vigilanza sulla gestione dei 65
Uguaglianza
 – diritto all’uguaglianza giuridica 2
Vigilanza
 – del Cantone sui Comuni 100
 – incompatibilità – parentela 34
     – per affinità 34
 – vigilanza – del Gran Consiglio
     – sul Governo 65
     – sulla gestione dei tribunali 65
     – in caso di delega d'adempimento di compiti dello Stato 25
Votazioni48 ss
 – controprogetto 46
 – diritto di – partecipare alle 32
     – voto 32
 – obbligatorietà delle 48
 – votazioni – comunali 52
     – in Gran Consiglio 66
     – preliminare 114
     – progetto di nuova Costituzione 116
Voto
 – associazione intercomunale 97
 – aventi diritto di 9
 – capacità di 31
 – comunità religiose 111
 – costituente 115
 – decisone maggioritaria 51
 – diritto – d'espressione fedele del 2
     – di 31 ss, 32, 35, 36
 – eleggibilità 33
 – elezioni da parte degli aventi di 36
 – esercizio della funzione 35
 – iniziativa – costituzionale 41
     – legislativa 42
     – unitaria 43
 – iniziativa e referendum 122
 – legislazione 67
 – referendum facoltativo 49
 – votazione 116
 – votazione – obbligatoria 48
     – preliminare 114
     – votazioni comunali 52

[^1]: Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
[^3]: Accettata nellavotazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF  **2010**  3839art. 1 n. 41905).
[^4]: Accettato nellavotazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF  **2010**  3839art. 1 n. 41905).
[^5]: Accettata nellavotazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF  **2010**  3839art. 1 n. 41905).
[^6]: Accettata nellavotazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF  **2010**  3839art. 1 n. 41905).
[^7]: [FF **1890** V 247, **1911** I 769, **1926** II 800 ediz. ted. 839 ediz. franc., **1949** II 928, **1953** I 565 ediz. ted. 729 ediz. franc., **1960** I 186 ediz. ted. 188 ediz. franc., **1961** I 1561 ediz. ted.1582 ediz. franc., **1965** II 597, **1967** I 729 II 233, **1970** II 1113, **1972** I 1021, **1993** IIV409,1995I804,1997III923]
[^8]: [FF **1912** I 570]
[^9]: [FF **1924** I 534]