131.228

Traduzione[^1]

# Costituzione del Cantone di Turgovia

del 16 marzo 1987 (Stato 17 settembre 2020)[^2]

## **I.** Statuto del Cantone {#lvl_I}
##### **§ 1** Rapporti con la Confederazione e con gli altri Cantoni {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--1}
1. Il Cantone di Turgovia è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.
2. Esso sostiene la Confederazione nell’adempimento dei suoi compiti.
3. Persegue la collaborazione con altri Cantoni e con le regioni estere vicine.

## **II.** Principi legalitari {#lvl_II}
### **A.** Fondamenti {#lvl_II/lvl_A}
##### **§ 2** Esigenze poste all’operato statale {#lvl_II/lvl_A/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--2}
1. Chiunque assuma compiti statali è tenuto a rispettare i principi legalitari della presente Costituzione.
2. Qualsiasi attività statale deve avere una base legale, essere nell’interesse pubblico e proporzionata.

##### **§ 3** Uguaglianza giuridica {#lvl_II/lvl_A/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--3}
L’uguaglianza dinanzi alla legge è garantita.

##### **§ 4** Retroattività {#lvl_II/lvl_A/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--4}
Gli atti normativi retroattivi non devono comportare oneri supplementari per il singolo.

### **B.** Diritti fondamentali {#lvl_II/lvl_B}
##### **§ 5** Dignità umana {#lvl_II/lvl_B/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--5}
Lo Stato rispetta e tutela la dignità e la libertà del singolo.

##### **§ 6** Diritti di libertà {#lvl_II/lvl_B/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--6}
I diritti di libertà sono garantiti, in particolare:
1. la libertà personale;
2. la libertà e la protezione della sfera privata e segreta;
3. la libertà di credo e di coscienza;
4. la libertà d’informazione, di opinione e di stampa;
5. la libertà di associazione e di riunione;
6. la libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici nonché dell’attività artistica;
7. la libera scelta della professione e il libero esercizio di un’attività economica;
8. la libertà di domicilio.

##### **§ 7** Garanzia della proprietà {#lvl_II/lvl_B/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--7}
1. La proprietà è garantita.
2. In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.

##### **§ 8** Limiti {#lvl_II/lvl_B/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--8}
1. Le limitazioni dei diritti fondamentali richiedono una base legale e devono essere giustificate da un interesse pubblico preponderante.
2. I diritti fondamentali delle persone legate al Cantone da uno speciale rapporto di dipendenza possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga lo scopo particolare di tale rapporto.

##### **§ 9** Effetto orizzontale {#lvl_II/lvl_B/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--9}
I diritti fondamentali sono validi anche, per analogia, nei rapporti tra privati.

### **C.** Controllo del potere statale {#lvl_II/lvl_C}
##### **§ 10** Divisione dei poteri {#lvl_II/lvl_C/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--10}
L’organizzazione dello Stato e l’esercizio del potere statale poggiano sul principio della divisione dei poteri.

##### **§ 11** Pubblicità {#lvl_II/lvl_C/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--11}
1. Gli atti normativi devono essere pubblicati.
2. Le autorità informano sulla loro attività.
3. Il Cantone, i Comuni politici e i Comuni scolastici consentono di prendere visione degli atti ufficiali, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.[^3]
4. La legge ne disciplina le modalità, in particolare la procedura applicabile.[^4]

##### **§ 12** Diritto di petizione {#lvl_II/lvl_C/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--12}
Ognuno può rivolgere richieste o reclami alle autorità. Le autorità sono tenute a rispondere.

##### **§ 13** Tutela giurisdizionale {#lvl_II/lvl_C/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--13}
Ognuno può esigere che i suoi diritti vengano tutelati.

##### **§ 14** Garanzie procedurali {#lvl_II/lvl_C/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--14}
1. Nei procedimenti dinanzi alle autorità ognuno ha il diritto d’essere sentito e il diritto alla protezione della buona fede.
2. Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti che lo concernono, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

##### **§ 15** Segreto d’ufficio {#lvl_II/lvl_C/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--15}
Nei rapporti con i privati e nel trattamento di dati personali, le autorità sono vincolate al segreto d’ufficio, nei limiti fissati dalla legge.

##### **§ 16** Responsabilità {#lvl_II/lvl_C/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--16}
Lo Stato risponde conformemente alla legge del danno causato dai suoi organi.

## **III.** Popolo e poteri dello Stato {#lvl_III}
##### **§ 17** Principio {#lvl_III/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--17}
Qualsivoglia potere dello Stato emana dal Popolo.

##### **§ 18** Diritto di voto e eleggibilità {#lvl_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--18}
1. Ogni cittadino svizzero residente nel Cantone ha diritto di voto se ha compiuto i 18 anni e non è interdetto per infermità o debolezza mentali.[^5]La legge disciplina l’esercizio del diritto di voto.
2. Chi ha diritto di voto è eleggibile a membro di un’autorità. La legge può prevedere condizioni tecniche di eleggibilità.

##### **§ 19** Partecipazione degli stranieri {#lvl_III/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--19}
Gli stranieri possono partecipare agli affari comunali a titolo consultivo, conformemente alla legge.

##### **§ 20** Elezioni popolari {#lvl_III/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--20}
1. Il Popolo elegge:
1. i membri del Gran Consiglio;
2. i membri del Consiglio di Stato;
3. i deputati al Consiglio degli Stati;
4. i presidenti, i membri e i membri supplenti dei tribunali distrettuali;
5.[^6] …
6.[^7] i giudici di pace.
2. La legge può prevedere altre elezioni popolari.
3. Il circondario elettorale è:
1. il Distretto per i membri del Gran Consiglio;
2. il Cantone per i membri del Consiglio di Stato e i deputati al Consiglio degli Stati;
3. la circoscrizione amministrativa o giudiziaria negli altri casi.
4. Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale. Tutte le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario.

##### **§ 21** Principio maggioritario {#lvl_III/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--21}
Nelle votazioni popolari, decide la maggioranza dei voti.

##### **§ 22** Votazione popolare in materia legislativa {#lvl_III/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--22}
Le leggi nonché i decreti del Gran Consiglio sui trattati internazionali e intercantonali sono sottoposti al voto del Popolo se 30 membri del Gran Consiglio si esprimono in tal senso o se 2000 aventi diritto di voto lo chiedono nei tre mesi dopo la pubblicazione.

##### **§ 23** Votazione popolare in materia finanziaria {#lvl_III/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--23}
1. I decreti del Gran Consiglio che prevedano nuove spese uniche di oltre 3 000 000 di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 600 000 franchi sono sottoposti al voto del Popolo.
2. I decreti del Gran Consiglio che prevedano nuove spese uniche di oltre 1 000 000 di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 200 000 franchi sono sottoposti al voto del Popolo se 2000 aventi diritto di voto lo chiedono nei tre mesi dopo la pubblicazione.
3. I decreti concernenti spese predeterminate che, quanto a destinazione e importanza, siano obbligatoriamente previste dal diritto federale o dalla legge non sottostanno al voto del Popolo.

##### **§ 24** Votazione popolare concernente altre decisioni {#lvl_III/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--24}
1. La legge può sottoporre a referendum facoltativo altre decisioni del Gran Consiglio.
2. Il Gran Consiglio può, di moto proprio, sottoporre una sua decisione al voto del Popolo.

##### **§ 25** Revoca {#lvl_III/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--25}
1. 20 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato.
2. Il termine per la raccolta delle firme è di tre mesi. La domanda dev’essere sottoposta al voto del Popolo entro un nuovo termine di tre mesi.
3. Se il Popolo decide la revoca, si procede a nuove elezioni nei tre mesi successivi.

##### **§ 26** Iniziativa popolare {#lvl_III/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--26}
1. 4000 aventi diritto di voto possono chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge.
2. Il termine per la raccolta delle firme è di sei mesi.
3. L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.
4. Un’iniziativa popolare può essere ritirata fintanto che non sia fissata la data della votazione. Ogni iniziativa popolare dev’essere provvista di una clausola di ritiro.

##### **§ 27** Procedura in caso di iniziative popolari {#lvl_III/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--27}
1. Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell’iniziativa popolare.
2. Il Gran Consiglio si pronuncia sulla validità dell’iniziativa.
3. Il Gran Consiglio decide altresì se intende dare seguito all’iniziativa. Se la respinge, l’iniziativa dev’essere sottoposta al voto del Popolo.
4. Se il Gran Consiglio contrappone un controprogetto all’iniziativa, gli aventi diritto di voto possono approvarli entrambi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.[^8]
5. …[^9]

##### **§ 28** Diritto di proposta nei confronti della Confederazione {#lvl_III/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--28}
Il diritto di proposta del Cantone nei confronti dell’Assemblea federale può essere esercitato mediante iniziativa popolare.

## **IV.** Autorità {#lvl_IV}
### **A.** Principi organizzativi {#lvl_IV/lvl_A}
##### **§ 29** Incompatibilità {#lvl_IV/lvl_A/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--29}
1. Nessuno può far parte dell’autorità di vigilanza cui è direttamente subordinato.
2. I membri del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato, i membri e i membri supplenti del Tribunale d’appello, del Tribunale amministrativo, del Tribunale dei provvedimenti coercitivi e delle commissioni di ricorso, nonché i collaboratori dei tribunali distrettuali, dei tribunali e delle amministrazioni del Cantone e dei suoi istituti di diritto pubblico che non sono eletti dal Popolo non possono far parte del Gran Consiglio.[^10]
3. I membri e i membri supplenti di un tribunale o di un’autorità comunale non possono far parte del Consiglio di Stato.
4. Ulteriori incompatibilità sono disciplinate dalla legge.

##### **§ 30** Esclusione per parentela o affinità {#lvl_IV/lvl_A/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--30}
1. Non possono far parte simultaneamente della stessa autorità:
1. i coniugi;
2. i genitori e i figli o i coniugi di questi ultimi;
3. i fratelli e le sorelle e i loro coniugi.
2. Sono assimilati ai coniugi i partner registrati o conviventi di fatto.
3. L’esclusione per parentela o affinità non si applica al Gran Consiglio e ai Parlamenti comunali.
4. Ulteriori eccezioni all’esclusione per parentela o affinità sono disciplinate dalla legge.

##### **§ 31** Astensione obbligatoria {#lvl_IV/lvl_A/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--31}
I membri delle autorità sono tenuti ad astenersi nelle questioni in cui hanno un interesse diretto o un interesse indiretto considerevole.

##### **§ 32** Periodo amministrativo {#lvl_IV/lvl_A/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--32}
Il periodo amministrativo per persone e membri delle autorità eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio o per i quali la legge prevede un’elezione limitata a un periodo siffatto è di quattro anni.

##### **§ 33** Capitale, luogo delle sedute, sede {#lvl_IV/lvl_A/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--33}
1. La capitale del Cantone è Frauenfeld.
2. Il Gran Consiglio si riunisce d’estate a Frauenfeld e d’inverno a Weinfelden.
3. La sede del Consiglio di Stato è a Frauenfeld.
4. La sede dei tribunali cantonali è determinata dalla legge.

### **B.** Gran Consiglio {#lvl_IV/lvl_B}
##### **§ 34** Membri, statuto {#lvl_IV/lvl_B/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--34}
1. Il Gran Consiglio si compone di 130 membri.
2. Esso si dà un regolamento interno.
3. I membri del Gran Consiglio esercitano il loro mandato liberamente. Non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato nel plenum o nelle commissioni.

##### **§ 35** Pubblicità {#lvl_IV/lvl_B/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--35}
I dibattiti del Gran Consiglio sono pubblici.

##### **§ 36** Attività normativa {#lvl_IV/lvl_B/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--36}
1. Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le norme di diritto fondamentali e importanti, segnatamente per quanto concerne i diritti e gli obblighi del singolo, l’organizzazione del Cantone e dei suoi enti e istituti, nonché la procedura dinanzi alle autorità. Le leggi sono oggetto di duplice lettura.
2. II Gran Consiglio decide in materia di trattati internazionali e intercantonali, sempre che non ne sia competente il Consiglio di Stato. I trattati internazionali e intercantonali hanno efficacia di legge.
3. Il Gran Consiglio può emanare ordinanze laddove la Costituzione gliene conferisca la facoltà.

##### **§ 37** Vigilanza {#lvl_IV/lvl_B/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--37}
1. Il Gran Consiglio esercita la vigilanza suprema nel Cantone.
2. Esso approva annualmente i rendiconti del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali, nonché i rapporti di gestione degli istituti cantonali indipendenti.

##### **§ 38** Elezioni {#lvl_IV/lvl_B/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--38}
1. Il Gran Consiglio elegge il presidente e il vicepresidente del Consiglio di Stato per un anno. Il presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.
2. Il Gran Consiglio elegge altresì il cancelliere dello Stato, i presidenti, i membri e i membri supplenti dei tribunali cantonali e il procuratore generale.[^11]

##### **§ 39** Attribuzioni finanziarie {#lvl_IV/lvl_B/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--39}
1. Il Gran Consiglio delibera il bilancio di previsione e il conto di Stato. Determina l’aliquota fiscale.
2. Esso decide circa l’assunzione di nuovi prestiti.
3. Decide in materia di nuove spese, fermi restando i diritti del Popolo, nonché in materia di acquisto o alienazione di diritti reali su fondi, sempre che non ne sia competente il Consiglio di Stato.

##### **§ 40** Altre attribuzioni {#lvl_IV/lvl_B/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--40}
1. Fermi restando i diritti del Popolo, il Gran Consiglio esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale[^12]conferisce ai Cantoni.
2. Esso esprime il proprio parere sulle pianificazioni fondamentali del Cantone, sempre che la legge non ne preveda l’approvazione. In tal ambito, può conferire mandati al Consiglio di Stato.
3. Stabilisce le rimunerazioni, le rendite e le pensioni.
4. Stabilisce altresì gli emolumenti cantonali e quelli degli istituti cantonali, sempre che la legge non ne dichiari competenti il Consiglio di Stato o gli organi dell’istituto interessato.
5. Conferisce la cittadinanza cantonale.
6. Esercita il diritto di grazia.
7. La legge può conferirgli ulteriori attribuzioni.

### **C.** Consiglio di Stato {#lvl_IV/lvl_C}
##### **§ 41** Membri, collegialità {#lvl_IV/lvl_C/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--41}
1. Il Consiglio di Stato si compone di cinque membri.
2. Esso agisce come autorità collegiale. Le sue decisioni richiedono la maggioranza di almeno tre dei suoi membri.
3. Solo uno dei membri del Consiglio di Stato può essere simultaneamente membro dell’Assemblea federale.

##### **§ 42** Rapporti con il Gran Consiglio {#lvl_IV/lvl_C/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--42}
1. I membri del Consiglio di Stato partecipano con voto consultivo alle sedute del Gran Consiglio.
2. Il Consiglio di Stato può fare proposte.
3. Esso sottopone al Gran Consiglio, su mandato di quest’ultimo o di moto proprio, disegni di atti normativi o di decisioni.
4. I membri del Consiglio di Stato non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio o nelle sue commissioni.

##### **§ 43** Attività normativa {#lvl_IV/lvl_C/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--43}
1. Il Consiglio di Stato emana le ordinanze necessarie all’esecuzione delle leggi della Confederazione e del Cantone o che per legge ha facoltà di emanare.
2. Esso conclude con la Confederazione, con i Cantoni o con gli Stati esteri gli accordi necessari all’esecuzione delle leggi o che per legge ha facoltà di concludere.
3. Il contenuto e l’estensione della facoltà conferita al Consiglio di Stato devono essere determinati dalla legge.

##### **§ 44** Stato di necessità {#lvl_IV/lvl_C/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--44}
1. In caso di estremo bisogno o di grave turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblici, il Consiglio di Stato può derogare alla Costituzione e alla legge. Deve renderne conto senza indugio al Gran Consiglio.
2. Le misure disposte in stato di necessità permangono valide se il Gran Consiglio le approva. Decadono al più tardi un anno dopo.

##### **§ 45** Attribuzioni finanziarie {#lvl_IV/lvl_C/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--45}
1. Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio il bilancio di previsione e tiene il conto di Stato. Amministra le finanze dello Stato.
2. Esso decide circa l’assunzione di crediti o prestiti e circa l’acquisto o l’alienazione di diritti reali su fondi sino a 500 000 franchi.
3. Decide altresì in materia di nuove spese uniche sino a 100 000 franchi e di nuove spese annue ricorrenti sino a 20 000 franchi.

##### **§ 46** Rappresentanza, direzione, vigilanza {#lvl_IV/lvl_C/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--46}
1. Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone e dirige l’amministrazione. Provvede ad assicurare, nei limiti fissati dalla legge, un’organizzazione efficace ed economica nonché una procedura semplice.
2. Esso vigila sui Comuni e sugli altri titolari di compiti statali, sempre che la legge non preveda altri organi di vigilanza.
3. Nel pronunciare sui ricorsi amministrativi, esamina anche se gli atti normativi applicati nel caso di specie siano conformi alla Costituzione e alla legge.

##### **§ 47** Struttura dell’amministrazione {#lvl_IV/lvl_C/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--47}
1. L’amministrazione comprende cinque dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.
2. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.
3. Il cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria. Questa è a disposizione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.
4. La legge può affidare compiti speciali a istituti o enti di diritto pubblico indipendenti o a privati.

##### **§ 48** Delega dell’esecuzione {#lvl_IV/lvl_C/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--48}
1. Per quanto la legge non disciplini espressamente la competenza esecutiva, il Consiglio di Stato può delegare certi affari, per disbrigo autonomo, ai dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato o a servizi amministrativi subordinati.
2. La subdelega non è ammessa.

##### **§ 49** Personale {#lvl_IV/lvl_C/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--49}
Il Consiglio di Stato disciplina i rapporti di servizio del personale dello Stato e del corpo docente, per quanto la presente Costituzione non preveda altrimenti.

##### **§ 50** Commissioni {#lvl_IV/lvl_C/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--50}
1. Mediante legge, ordinanza o decisione del Consiglio di Stato possono essere istituite commissioni incaricate di prestare consulenza al Consiglio di Stato o a singoli dipartimenti in questioni particolari.
2. Tali commissioni non hanno competenze decisionali.
3. I loro membri possono essere designati per un periodo amministrativo o per un tempo limitato o illimitato.[^13]

### **D.** Autorità giudiziarie {#lvl_IV/lvl_D}
##### **§ 51** Indipendenza {#lvl_IV/lvl_D/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--51}
1. Le autorità giudiziarie sottostanno al solo diritto e sono indipendenti nei loro giudizi.
2. La legge disciplina l’organizzazione e la procedura. Determina le attribuzioni dei tribunali in materia di nomine e assunzioni nonché in materia normativa.[^14]

##### **§ 52** Giurisdizione civile {#lvl_IV/lvl_D/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--52}
1. La giustizia civile è amministrata da:
1.[^15] il Tribunale d’appello;
2.[^16] i tribunali distrettuali;
3. i giudici di pace.
2. La legge può prevedere tribunali speciali.[^17]

##### **§ 53** Giurisdizione penale {#lvl_IV/lvl_D/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--53}
1. Hanno attribuzioni giudiziarie nell’ambito del diritto processuale penale:
 1. il Tribunale d’appello;
 2. i tribunali distrettuali;
 3. il Tribunale dei provvedimenti coercitivi;
 4. la Procura generale e i Pubblici ministeri;
 5. la Procura dei minorenni.
2. L’azione penale è esercitata da:
1. la polizia;
2. la Procura generale e i Pubblici ministeri;
3. la Procura dei minorenni.

##### **§ 54** Giurisdizione amministrativa {#lvl_IV/lvl_D/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--54}
Il Tribunale amministrativo amministra la giustizia amministrativa in ultima istanza nelle cause per cui la legge non preveda la competenza definitiva del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, di uno dei suoi dipartimenti o di un’altra autorità.

##### **§ 55** Vigilanza {#lvl_IV/lvl_D/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--55}
1. Il Tribunale d’appello esercita la vigilanza sulla giurisdizione civile e su quella penale; il Tribunale amministrativo, sulla giurisdizione amministrativa fuori dell’amministrazione.
2. …[^18]

## **V.** Territorio cantonale {#lvl_V}
### **A.** Distretti {#lvl_V/lvl_A}
##### **§ 56** Suddivisione del Cantone {#lvl_V/lvl_A/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--56}
Il territorio cantonale è suddiviso in cinque Distretti. La legge determina l’estensione dei Distretti e i compiti delle autorità.

### **B.** Comuni {#lvl_V/lvl_B}
##### **§ 57** Statuto, tipi, compiti {#lvl_V/lvl_B/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--57}
1. I Comuni sono enti di diritto pubblico autonomi.
2. I Comuni politici assumono i compiti locali per cui la legge non dichiari competenti altri enti collettivi. Essi sono depositari del diritto di cittadinanza.
3. I Comuni scolastici adempiono i compiti nel settore della pubblica educazione e della formazione. La legge ne disciplina lo statuto, l’organizzazione e il territorio operativo.
4. I Comuni patriziali amministrano i beni patriziali.

##### **§ 58** Esistenza, territorio {#lvl_V/lvl_B/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--58}
1. L’esistenza dei Comuni politici è garantita nei limiti fissati dalla presente Costituzione.
2. Le modifiche dell’effettivo dei Comuni politici richiedono l’assenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Gran Consiglio.
3. Le modifiche del territorio dei Comuni politici richiedono l’assenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Consiglio di Stato.
4. Il Gran Consiglio può, per pertinenti motivi, decidere modifiche dell’effettivo o del territorio dei Comuni politici se almeno la metà dei Comuni coinvolti vi acconsente.

##### **§ 59** Autonomia comunale {#lvl_V/lvl_B/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--59}
1. I Comuni politici determinano liberamente la propria organizzazione nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.
2. Il regolamento comunale sottostà al voto del Popolo e richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.
3. I Comuni designano le proprie autorità, disciplinano i rapporti di servizio del proprio personale, amministrano le proprie finanze e, nel proprio settore di competenza, adempiono i compiti in modo indipendente.[^19]

##### **§ 60** Collaborazione {#lvl_V/lvl_B/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--60}
Il Cantone promuove la collaborazione tra i Comuni.

##### **§ 61** Consorzi {#lvl_V/lvl_B/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--61}
1. I Comuni e altri enti di diritto pubblico possono costituire consorzi per adempiere determinati compiti.
2. Il Gran Consiglio può, per pertinenti motivi, obbligare i Comuni a costituire consorzi o ad aderirvi.
3. La legge determina il contenuto obbligatorio dello statuto consortile. Garantisce agli aventi diritto di voto sufficienti diritti di partecipazione. Lo statuto consortile richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.

## **VI.** Compiti dello Stato {#lvl_VI}
### **A.** Principi {#lvl_VI/lvl_A}
##### **§ 62** Scopo dello Stato {#lvl_VI/lvl_A/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--62}
Lo Stato protegge la libertà e promuove il benessere del Popolo, della famiglia e del singolo.

##### **§ 63** Competenza {#lvl_VI/lvl_A/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--63}
1. Il Cantone è tenuto ad assumere soltanto i compiti assegnatigli dal diritto federale o dalla presente Costituzione.
2. Laddove la Costituzione assegni un compito al Cantone e ai Comuni, la responsabilità incombe anzitutto ai Comuni per quanto la legge non disponga altrimenti.

### **B.** Compiti {#lvl_VI/lvl_B}
#### **1.** Ordine pubblico {#lvl_VI/lvl_B/lvl_1}
##### **§ 64** Garanzia {#lvl_VI/lvl_B/lvl_1/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--64}
Il Cantone e i Comuni garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici.

#### **2.** Sicurezza sociale e sanità {#lvl_VI/lvl_B/lvl_2}
##### **§ 65** Sicurezza sociale {#lvl_VI/lvl_B/lvl_2/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--65}
Il Cantone e i Comuni promuovono la sicurezza sociale. Possono gestire istituti di previdenza, di assistenza o di post-assistenza.

##### **§ 66** Aiuto umanitario {#lvl_VI/lvl_B/lvl_2/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--66}
Il Cantone e i Comuni possono fornire prestazioni di aiuto umanitario dentro e fuori Cantone.

##### **§ 67** Lavoro, pace sociale {#lvl_VI/lvl_B/lvl_2/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--67}
1. Il Cantone prende provvedimenti per prevenire la disoccupazione e provvede ad attenuarne le conseguenze.
2. Esso assicura l’orientamento professionale e il collocamento. Promuove la formazione professionale continua e accorda sostegno alla riqualificazione professionale.
3. Può mediare tra le parti sociali.

##### **§ 68** Sanità {#lvl_VI/lvl_B/lvl_2/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--68}
1. Il Cantone e i Comuni promuovono la salute della popolazione.
2. Promuovono la pratica dello sport.
3. Il Cantone vigila sul settore sanitario e lo coordina. Provvede affinché vi sia un’assistenza medica sufficiente.

##### **§ 69** Ospedali, case di cura, riabilitazione {#lvl_VI/lvl_B/lvl_2/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--69}
Il Cantone e i Comuni gestiscono o promuovono istituti di cura per ammalati, anziani o invalidi. Promuovono la reintegrazione.

#### **3.** Formazione e cultura {#lvl_VI/lvl_B/lvl_3}
##### **§ 70** Pubblica educazione {#lvl_VI/lvl_B/lvl_3/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--70}
1. Il Cantone e i Comuni scolastici assistono i genitori nella formazione e nell’educazione dei figli.
2. La scuola di base è obbligatoria.
3. Il Cantone vigila sull’intero settore della pubblica educazione.

##### **§ 71** Scuole {#lvl_VI/lvl_B/lvl_3/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--71}
1. Il Cantone e i Comuni scolastici gestiscono:
1. le scuole materne;
2. le scuole di base;
3. le scuole professionali;
4. le scuole secondarie superiori.
2. La frequentazione delle scuole pubbliche è gratuita per gli abitanti del Cantone.
3. Il Cantone può sostenere scuole private o case di educazione. Il principio e l’esistenza della scuola pubblica devono essere salvaguardati.

##### **§ 72** Scuole universitarie, scuole specializzate {#lvl_VI/lvl_B/lvl_3/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--72}
1. Il Cantone provvede a garantire l’accesso alle università, alle scuole universitarie professionali, alle altre scuole accademiche, alle scuole specializzate superiori e alle scuole specializzate.
2. Esso può gestire o sostenere tali scuole.

##### **§ 73** Borse di studio {#lvl_VI/lvl_B/lvl_3/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--73}
Il Cantone accorda sussidi o prestiti di studio per il finanziamento della formazione.

##### **§ 74** Educazione degli adulti {#lvl_VI/lvl_B/lvl_3/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--74}
Il Cantone e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.

##### **§ 75** Promozione della cultura {#lvl_VI/lvl_B/lvl_3/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--75}
1. Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione culturale.
2. Essi promuovono la conservazione dei beni culturali e possono gestire istituzioni a fini culturali.

#### **4.** Ambiente, assetto territoriale e trasporti {#lvl_VI/lvl_B/lvl_4}
##### **§ 76** Ambiente, protezione della natura e del paesaggio {#lvl_VI/lvl_B/lvl_4/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--76}
1. Il Cantone e i Comuni proteggono l’essere umano e il suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.
2. Essi s’impegnano nella conservazione dell'aspetto degli abitati e delle peculiarità del paesaggio.
3. Contrastano le misure che pregiudicano le condizioni e l’equilibrio naturali del paesaggio lacustre e fluviale del Lago di Costanza, del Lago Inferiore e del Reno.

##### **§ 77** Assetto territoriale, costruzioni {#lvl_VI/lvl_B/lvl_4/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--77}
1. Il Cantone e i Comuni disciplinano un’utilizzazione e un’edificazione appropriata e parsimoniosa del suolo.
2. Provvedono affinché il comprensorio non insediativo venga conservato.
3. Prendono provvedimenti per uno sviluppo centripeto degli insediamenti qualitativamente elevato e per rafforzare il rinnovamento degli insediamenti.
4. Possono prendere provvedimenti per promuovere la costruzione di abitazioni.

##### **§ 78** Cose pubbliche, corsi d’acqua, strade {#lvl_VI/lvl_B/lvl_4/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--78}
Il Cantone e i Comuni disciplinano l’utilizzazione e lo sfruttamento delle cose pubbliche, la manutenzione e la correzione dei corsi d’acqua nonché il settore stradale.

##### **§ 79** Trasporti {#lvl_VI/lvl_B/lvl_4/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--79}
1. Il Cantone e i Comuni provvedono affinché nel loro territorio vi sia una rete di vie di comunicazione sufficiente.
2. Essi promuovono i trasporti pubblici e possono gestire imprese di trasporto.

#### **5.** Economia {#lvl_VI/lvl_B/lvl_5}
##### **§ 80** Promozione economica, polizia economica {#lvl_VI/lvl_B/lvl_5/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--80}
1. Il Cantone e i Comuni promuovono un sano sviluppo dell’economia turgoviese.
2. Essi possono sottoporre l’esercizio delle attività economiche a norme di polizia per quanto l’ordine e la sicurezza pubblici lo richiedano.

##### **§ 81** Agricoltura e silvicoltura {#lvl_VI/lvl_B/lvl_5/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--81}
1. Il Cantone prende provvedimenti per promuovere l’agricoltura e la silvicoltura.
2. Esso può gestire aziende proprie.

##### **§ 82** Acqua, energia, promozione dell’efficienza energetica {#lvl_VI/lvl_B/lvl_5/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--82}
1. Il Cantone e i Comuni provvedono all’approvvigionamento idrico ed energetico. Incentivano le misure volte a un’utilizzazione parsimoniosa dell’acqua e dell’energia.
2. Essi possono gestire centrali di erogazione o di produzione.
3. Essi [il Cantone e i Comuni] promuovono misure volte all’utilizzazione di energie rinnovabili rispettose dell’ambiente e creano incentivi per l’utilizzazione parsimoniosa ed efficiente dell’energia nel Cantone.[^20]

##### **§ 83** Banca cantonale, assicurazione degli edifici {#lvl_VI/lvl_B/lvl_5/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--83}
Il Cantone dispone di una banca cantonale e di un istituto di assicurazione obbligatoria degli edifici.

#### **6.** Regalìe {#lvl_VI/lvl_B/lvl_6}
##### **§ 84** Contenuto {#lvl_VI/lvl_B/lvl_6/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--84}
1. Il Cantone dispone del diritto esclusivo di sfruttare economicamente:
1. la caccia;
2. la pesca;
3. le miniere e il deposito di sostanze nel sottosuolo;
4. l’energia geotermica;
5. il commercio del sale.
2. Esso può concedere tale sfruttamento a terzi.
3. Rimangono salvi i diritti privati esistenti.

## **VII.** Ordinamento finanziario {#lvl_VII}
##### **§ 85** Sovranità fiscale {#lvl_VII/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--85}
1. Il Cantone riscuote imposte per poter adempiere i suoi compiti.
2. I Comuni politici e i Comuni scolastici hanno il diritto di riscuotere imposte sotto forma di supplementi alle imposte principali.

##### **§ 86** Imposte principali {#lvl_VII/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--86}
1. Oggetto delle imposte principali sono il reddito e la sostanza delle persone fisiche, nonché gli utili e il capitale delle persone giuridiche.
2. È determinante segnatamente la capacità economica dei contribuenti.

##### **§ 87** Imposte accessorie {#lvl_VII/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--87}
La legge disciplina le altre imposte.

##### **§ 88** Ulteriori tributi {#lvl_VII/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--88}
Il Cantone e i Comuni possono riscuotere ulteriori tributi per le prestazioni che forniscono direttamente al singolo.

##### **§ 89** Finanze {#lvl_VII/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--89}
1. Il Cantone e i Comuni devono gestire le loro finanze in modo economo, economico e a medio termine equilibrato. La situazione economica dev’essere adeguatamente considerata.
2. Al bilancio di previsione e ai conti si applica il principio di pubblicità.

##### **§ 90** Perequazione finanziaria {#lvl_VII/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--90}
Mediante la perequazione finanziaria il Cantone promuove l’efficienza dei Comuni e persegue un onere fiscale equilibrato.

## **VIII.** Stato e Chiesa {#lvl_VIII}
##### **§ 91** Chiese nazionali {#lvl_VIII/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--91}
Le comunità religiose evangelica riformata e cattolica romana sono Chiese nazionali riconosciute quali enti ecclesiastici di diritto pubblico.

##### **§ 92** Organizzazione {#lvl_VIII/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--92}
1. Le Chiese nazionali sbrigano i loro affari interni in modo indipendente.
2. Esse disciplinano le questioni concernenti gli ambiti statuale e ecclesiale in un atto normativo che dev’essere conforme ai principi democratici e legalitari. Tale atto è sottoposto agli aventi diritto di voto in seno alla Chiesa nazionale e richiede l’approvazione del Gran Consiglio.
3. L’autorità suprema di ogni Chiesa nazionale è un parlamento. Esso emana lo Statuto ecclesiastico ed elegge gli organi esecutivi.

##### **§ 93** Parrocchie {#lvl_VIII/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--93}
1. Le Chiese nazionali si suddividono in parrocchie dotate di propria personalità giuridica.
2. Le parrocchie possono riscuotere imposte, sotto forma di supplementi alle imposte principali, per l’adempimento dei compiti di culto al loro interno, all’interno delle Chiese nazionali o all’interno della comunità religiosa, nei limiti fissati dalla legislazione confessionale.

## **IX.** Revisione della Costituzione {#lvl_IX}
##### **§ 94** Revisione parziale, revisione totale {#lvl_IX/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--94}
1. La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, parzialmente o totalmente.
2. Una revisione parziale può concernere una sola disposizione o più disposizioni connesse tra loro.

##### **§ 95** Procedura {#lvl_IX/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--95}
1. La revisione si svolge secondo la procedura legislativa.
2. Essa sottostà al voto del Popolo.

## **X.** Disposizioni transitorie e finali {#lvl_X}
##### **§ 96** Ultrattività parziale del diritto anteriore {#lvl_X/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--96}
1. Il diritto emanato prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione continua ad applicarsi per quanto non sia contrario alla Costituzione medesima.
2. Il diritto emanato da un’autorità non più competente secondo la presente Costituzione o secondo una procedura non più prevista rimane applicabile fintanto che non sia modificato nelle forme prescritte dalla presente Costituzione.
3. I compiti che al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione il Cantone già assume in virtù di una legge non richiedono una base costituzionale fintanto che non vengano ampliati.

##### **§ 97** Votazione popolare su progetti in corso {#lvl_X/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--97}
I testi normativi già adottati dal Gran Consiglio al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione sottostanno al voto del Popolo secondo il diritto anteriore.

##### **§ 98** Distretti, Comuni {#lvl_X/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--98}
1. I Consigli distrettuali sussistono sino alla fine del periodo amministrativo nel corso del quale la presente Costituzione entra in vigore. Sino all’emanazione della nuova regolamentazione legale, il Consiglio di Stato disciplina le competenze necessarie.
2. I Comuni politici devono essere costituiti entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione. In seguito, la legge designa i Comuni politici la cui esistenza è garantita dalla presente Costituzione.
3. Le nuove regolamentazioni previste dai capoversi 1 e 2 devono essere attuate entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

##### **§ 99** {#lvl_X/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--99}
Il mandato dei giudici di pace, dei funzionari degli uffici di esecuzione, dei prefetti distrettuali, dei viceprefetti, dei giudici istruttori, del procuratore dei minorenni, dei procuratori pubblici e dei membri e membri supplenti dei tribunali distrettuali, della Camera d’accusa e del Tribunale d’appello in funzione al momento dell’entrata in vigore della presente legge termina con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, del Codice di diritto processuale penale svizzero e della legge federale di diritto processuale minorile.

##### **§ 99a** Disposizioni transitorie al § 11 capoversi 3 e 4 {#lvl_X/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--99_a}
1. Il § 11 capoverso 3 si applica agli atti ufficiali redatti o ricevuti da un’autorità dopo l’approvazione della presente disposizione costituzionale da parte del Popolo.
2. Se dopo l’approvazione del § 11 capoversi 3 e 4 la pertinente legislazione non entra in vigore entro tre anni, il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive necessarie per mezzo di ordinanza.

##### **§ 100** Entrata in vigore {#lvl_X/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--131.228--100}
1. La presente Costituzione sostituisce la Costituzione del Cantone di Turgovia del 28 febbraio 1869.
2. Essa entra in vigore alla data fissata dal Consiglio di Stato, accettata che sia dal Popolo e ottenuto il conferimento della garanzia da parte dell’Assemblea federale.

## Indice delle materie {#lvl_u11}
I numeri indicano i **§** e parti di **§** della Costituzione
Abitazioni
 – provvedimenti per promuovere la costruzione di - 77
Amministrazione(i)
 – direzione dell’ 46
 – incompatibilità dei collaboratori delle 29
 – struttura dell’ 47
 – vigilanza sulla giurisdizione amministrativa fuori dell’ 55
Associazione
 – libertà di 6
Autorità29ss
 – astensione obbligatoria 31
 – attività normativa 36
 – autonomia comunale 59
 – collegialità del Consiglio di Stato 41
 – compiti delle 56
 – diritto – alla protezione della buona fede 14
     – d’essere sentito 14
     – di petizione 12
     – voto ed eleggibilità 18
 – disposizioni – finali 96
     – transitorie 96
 – eleggibilità 18
 – esclusione per – affinità 30
     – parentela 30
 – giudiziarie 51ss – giurisdizione amministrativa 54
     – indipendenza delle 51
 – incompatibilità 29
 – informazione sulla 11
 – periodo amministrativo per – persone elette dal
     – Gran Consiglio 32
     – Popolo 32
     – membri delle autorità elette dal
     – Gran Consiglio 32
     – Popolo 32
 – segreto d’ufficio 15
 – suprema delle Chiesa 92
Banca cantonale83
Bilancio
 – attribuzioni finanziarie del Consiglio di Stato 45
 – delibera del Gran Consiglio sul 39
 – il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio il 45
 – pubblicità del bilancio di previsione 89
Cantone
 – agricoltura 81
 – aiuto umanitario 66
 – approvvigionamento – energetico 82
     – idrico 82
 – banca cantonale 83
 – borse di studio 73
 – case di educazione 71
 – collaborazione tra i Comuni 60
 – compiti del 63
 – corsi d’acqua 78
 – cose pubbliche 78
 – cultura 75
 – educazione 70 – degli adulti 74
 – finanze 89 – gestione delle 89
 – formazione 70
 – frequentazione delle scuole pubbliche 71
 – garanzia – dell’ordine pubblico 64
     – della sicurezza pubblica 64
 – gestione di scuole – di base 71
     – materne 71
     – professionali 71
     – secondarie superiori 71
 – istituti di cura per – ammalati 69
     – anziani 69
     – invalidi 69
 – istituto di assicurazione obbligatoria degli edifici 83
 – lavoro 67
 – ordinanze necessarie all’esecuzione delle leggi del 43
 – pace sociale 67
 – perequazione finanziaria 90
 – pianificazioni fondamentali del 40
 – polizia economica 80
 – prevenzione della disoccupazione 67
 – promozione – della sicurezza sociale 65
     – economica 80
 – protezione dell’ – ambiente naturale 76
     – essere umano 76
 – pubblica educazione 70
 – pubblicità 11, 99*a* 
 – rappresentazione del 46
 – regalìe – caccia 84
     – commercio del sale 84
     – energia geotermica 84
     – pesca 84
     – miniere e deposito di sostanze nel sottosuolo 84
 – reintegrazione 69
 – riscossione di ulteriori tributi 88
 – salute della popolazione 68
 – scuole – specializzate 72
     – universitarie 72
 – scuole private 71
 – settore sanitario – coordinazione del 68
     – vigila sul 68
 – silvicoltura 81
 – sovranità fiscale 85
 – strade 78
 – suddivisione del 56
 – suolo – edificazione del 77
     – utilizzazione 77
 – trasporti 79
Chiesa(e)91ss
 – comunità religiose – cattolica romana 91
     – evangelica riformata 91
 – nazionali 91
 – organizzazione delle 92
 – parrocchie 93
 – riconoscimento di 91
Cittadinanza
 – conferimento della cittadinanza cantonale 40
 – diritto di 57
Commissione(i)
 – di ricorso 29
 – incaricate di prestare consulenza – a singoli dipartimenti in questioni particolari 50
     – al Consiglio di Stato in questioni particolari 50
 – incompatibilità 29
 – statuto dei membri del – Consiglio di Stato 42
     – Gran Consiglio 34
Compiti
 – assunzione di compiti statali 2
 – autonomia comunale 59
 – costituzione di Consorzi per adempiere determinati 61
 – dei comuni 57, 59
 – del Cantone 63ss – ambiente 76ss
     – assetto territoriale 76ss
     – cultura 70ss
     – economia 80s
     – formazione 70ss
     – ordine pubblico 64
     – regalìe 84ss
     – sanità 65ss
     – sicurezza sociale 65ss
     – trasporti 76ss
 – del comuni scolastici 57
 – delega di 47
 – delle autorità 56
 – dello Stato 62ss
 – riscossione da parte – del Cantone di imposte 85
     – delle parrocchie possono riscuotere imposte 93
 – sostegno del Cantone alla Confederazione nell’adempimento dei suoi 1
 – vigilanza sui titolari di compiti statali 46
Comprensorio
 – non insediativo, conservazione 77
Comune(i)57ss
 – aiuto umanitario 66
 – ambiente 76
 – approvvigionamento – energetico 82
     – idrico 82
 – autonomia comunale 59
 – case di cura 69
 – chiese nazionali 91
 – collaborazione tra 60
 – compiti dei Comuni – patriziali 57
     – politici 57
     – scolastici 57
 – consorzi 61
 – corsi d’acqua 78
 – cose pubbliche 78
 – creazione culturale 75
 – diritto di riscuotere imposte 85
 – edificazione del suolo 77
 – educazione degli adulti 74
 – esclusione per – affinità ai Parlamenti comunali 30
     – parentela ai Parlamenti comunali 30
 – finanze 89
 – garantita dell’esistenza dei Comuni politici 58
 – garanzia – dell’ordine pubblico 64
     – della sicurezza pubblici 64
 – incompatibilità de – membri di
     – un tribunale 29
     – un’autorità comunale 29
     – membri supplenti
     – un tribunale 29
     – un’autorità comunale 29
 – modifiche – del territorio dei Comuni politici 58
     – dell’effettivo dei Comuni politici 58
 – ospedali 69
 – partecipazione degli stranieri agli affari del 19
 – perequazione finanziaria 90
 – politici 11, 57 - 59, 85, 98
 – polizia economica 80
 – promozione economica 80
 – protezione – della natura 76
     – del paesaggio 76
 – pubblica educazione 70
 – pubblicità 11, 99*a* 
 – responsabilità 63
 – riabilitazione 69
 – riscossione di ulteriori tributi 88
 – sanità 68
 – scolastici 11, 57, 70, 85
 – scuole – di base 71
     – materne 71
     – professionali 71
     – secondarie superiori 71
 – sicurezza sociale 65
 – sovranità fiscale 85
 – statuto dei 57
 – strade 78
 – tipi di 57 – patriziali 57
     – politici 57
     – scolastici 57
 – trasporti 79
 – utilizzazione del suolo 77
 – vie di comunicazione 79
 – vigilanza del Consiglio di Stato sui 46
Comunità religiose
 – Chiese nazionali riconosciute 91
 – comunità religiose – cattolica romana 91
     – evangelica riformata 91
Confederazione
 – attività normativa del Consiglio di Stato 43
 – diritto di proposta nei confronti della 28
 – ordinanze necessarie all’esecuzione delle leggi della 43
 – rapporti con la 1
 – sostegno della Confederazione nell’adempimento dei suoi compiti 1
 – Turgovia è un Cantone sovrano della 1
Consiglio degli Stati
 – circondario elettorale per l’elezione dei deputati al
 – elezione dei deputati al 20
Consiglio di Stato41ss
 – approvazione annualmente dei rendiconti del 37
 – attività normativa del 43
 – attribuzioni finanziarie del 45
 – cancelleria 47
 – circondario elettorale per l’elezione dei membri del 20
 – collegialità del 41
 – delega dell’esecuzione 48
 – dipartimento 47
 – direzione dell’amministrazione 46
 – elezione – del
     – presidente del 38
     – vicepresidente del 38
     – popolare dei membri del 20
 – giurisdizione amministrativa 54
 – incompatibilità per i membri del Consiglio di Stato 29
 – istituzione di commissioni incaricate di prestare consulenza in questioni particolari 50
 – membri del 41
 – modifiche del territorio dei Comuni politici 58
 – procedura in caso di iniziative popolari 27
 – rapporti – del Consiglio di Stato, con il Gran Consiglio 42
     – di servizio del personale dello Stato 49
 – rappresentazione del Cantone 46
 – regolamento comunale 59
 – revoca del 25
 – sede del 33
 – stato di necessità 44
 – statuto consortile 61
 – struttura dell’amministrazione 47
 – trattati – intercantonali 36
     – internazionali 36
Consorzio
 – costituzione di 61
 – obbligo di partecipazione a 61
Costituzione
 – attività normativa 36
 – autonomia comunale 59
 – cantonale 2, 36, 44, 46, 49, 58, 59, 63, 94
 – compiti del Cantone 63
 – diritti di partecipazione 40
 – esigenze poste all’operato statale 2
 – federale 40
 – garanzia dell’esistenza dei Comuni politici 58
 – rapporti di servizio del – corpo docente 49
     – personale dello Stato 49
 – revisione della
 – ricorsi amministrativi 46
 – stato di necessità 44
Dignità umana
 – rispetto della 5
 – tutela della 5
Diritto(i)
 – attività normativa del Gran Consiglio 36
 – attribuzioni finanziarie 39 – del Consiglio di Stato 45
 – Chiese nazionali 91
 – competenza del Cantone 63
 – comuni – compiti di 57
     – Statuto dei 57
     – tipi di 57
 – costituzione di consorzi 61
 – depositari del diritto di cittadinanza 57
 – di – grazia 40
     – petizione 12
     – proposta nei confronti della Confederazione 28
     – voto 18
 – di libertà – libero esercizio di un’attività economica 6
     – libertà d’informazione 6
     – libertà dell’attività artistica 6
     – libertà dell’insegnamento 6
     – libertà della ricerca scientifici 6
     – libertà della sfera
     – privata 6
     – segreta 6
     – libertà di associazione 6
     – libertà di coscienza 6
     – libertà di credo 6
     – libertà di domicilio 6
     – libertà di opinione 6
     – libertà di riunione 6
     – libertà di scelta della professione 6
     – libertà di stampa 6
     – libertà personale 6
     – protezione
     – privata 6
     – segreta 6
 – di partecipazione 40
 – effetto orizzontale dei diritti fondamentali 9
 – eleggibilità 18
 – esclusivo del Cantone di sfruttare economicamente – caccia 84 – commercio del sale 84
     – deposito di sostanze nel sottosuolo 84
     – energia geotermica 84
     – miniere 84
     – pesca 84
 – fondamentali 5ss
 – garanzie procedurali 14 – alla protezione della buona fede 14
     – d’essere sentito 14
     – di prendere visione degli atti 14
 – Giurisdizione penale 53
 – incompatibilità 29
 – indipendenza delle autorità giudiziarie 51
 – iniziativa popolare 26
 – limitazioni dei diritti fondamentali 8
 – organizzazione delle Chiese nazionali 92
 – procedura in caso di iniziative popolari 27
 – richiesta di revoca 25
 – sovranità fiscale 85
 – struttura dell’amministrazione 47
 – tutela giurisdizionale dei 13
 – votazione popolare in materia legislativa 22
 **Disposizioni transitorie** 96ss
 **Divisione dei poteri** 
 – principio della 10
 **Eleggibilità** 18
Elezioni
 – da parte del Gran Consiglio 3 – cancelliere dello Stato 38
     – membri dei tribunali cantonali 38
     – membri supplenti dei tribunali cantonali 38
     – presidente del Consiglio di Stato 3
     – presidenti dei tribunali cantonali 38
     – procuratore generale 38
     – vicepresidente del Consiglio di Stato 38
 – popolari dei – dei deputati al Consiglio degli Stati 20
     – dei giudici di pace 20
     – dei membri dei tribunali distrettuali 20
     – dei membri del Consiglio di Stato 20
     – dei membri del Gran Consiglio 20
     – dei membri supplenti dei tribunali distrettuali 20
     – dei presidenti dei tribunali distrettuali 20
 – revoca 25
 – sistema – maggioritario 20
     – proporzionale 20
Energie
 – efficienza energetica 82
 – rinnovabili 82
 – rispettose dell’ambiente 82
 **Espropriazione** 
 – garanzia della proprietà 7
 – piena indennità in caso di 7
Giudice(i)
 – elezione, popolare, del giudici di pace 20
 – giurisdizione civile 52
Garanzia
 – dell’ordine pubblico 64
 – della proprietà 7
 – della sicurezza pubblica 64
 **Gran Consiglio** 34ss
 – attività normativa del 36
 – attribuzioni finanziarie del 39
 – bilancio di previsione 45
 – Cancelleria 47
 – circondario elettorale per l’elezione dei membri del 20
 – consorzi 61
 – elezione da parte del Gran Consiglio – dei membri dei tribunali cantonali 38
     – dei membri supplenti dei tribunali cantonali 38
     – dei presidenti dei tribunali cantonali 38
     – del cancelliere dello Stato 38
     – del presidente del 38
     – del procuratore generale 38
     – del vicepresidente del 38
 – elezione popolare – a sistema proporzionale 20
     – dei membri del 20
 – esclusione per – affinità 30
     – parentela 30
 – esercizio dei diritti di partecipazione 40
 – giurisdizione amministrativa 54
 – incompatibilità 29
 – luogo di riunione del 33
 – membri del 34
 – modifiche – del territorio dei Comuni politici 58
     – dell’effettivo dei Comuni politici 58
 – organizzazione delle Chiese nazionali 92
 – periodo amministrativo 32
 – procedura in caso di iniziative popolari 27
 – pubblicità dei dibattimenti al 35
 – rapporti dei membri del Consiglio con il Gran Consiglio 42
 – revoca del 25
 – stato di necessità 44
 – statuto dei membri del 34
 – vigilanza del 37
 – votazione popolare – decise dal Gran Consiglio 24
     – in altre materie 24
     – in materia
     – finanziaria 23
     – legislativa 22
 **Imposta(e)** 
 – diritto di riscuotere 85
 – imposte – accessorie 87
     – principali
     – capitale delle persone giuridiche 86
     – reddito delle persone fisiche 86
     – sostanza delle persone fisiche 86
     – utili delle persone giuridiche 86
 – riscossione, da parte – del Cantone, di 85
     – delle parrocchie, di 93
 – sovranità fiscale del Cantone 85
Indennità
 – garanzia della proprietà 7
 – in caso di – equivalente restrizione della proprietà 7
     – espropriazione della proprietà 7
Iniziativa
 – diritto di proposta nei confronti della Confederazione
 – popolare 26 – accertamento della riuscita dell’ 27
     – controprogetto 27
     – procedura in caso di 27
     – progetto elaborato 26
     – proposta generica 26
     – ritiro dell’ 26
 **Insediamenti** 
 – sviluppo centripeto degli - qualitativamente elevato 77
 **Interesse pubblico** 
 – astensione obbligatoria dei membri delle autorità 31
 – esigenze poste all’operato statale 2
 – garanzie procedurali 14
 – limitazioni dei diritti fondamentali 8
 **Legge(i)** 
 – altre attribuzioni Gran Consiglio 40
 – attività normativa del – Consiglio di Stato 43
     – Gran Consiglio 36
 – autonomia comunale 59
 – commissioni 50
 – competenza del Cantone 63
 – compiti dei Comuni 57
 – comuni scolastici – organizzazione dei 57
     – statuto dei 57
     – territorio operativo dei 57
 – consorzi 61
 – delega di esecuzione 48
 – eleggibilità 18
 – elezioni popolari 20
 – esclusione per – affinità 30
     – parentela 30
 – esercizio del diritto di voto 18
 – giurisdizione – amministrativa 54
     – civile 52
 – imposte accessorie 87
 – incompatibilità 29
 – indipendenza delle autorità giudiziarie 51
 – iniziativa popolare 26
 – partecipazione degli stranieri agli affari comunali 19
 – periodo amministrativo 32
 – responsabilità statale per danni causati dai suoi organi 16
 – sede dei tribunali cantonali 33
 – segreto d’ufficio 15
 – stato di necessità 44
 – struttura dell’amministrazione 47
 – suddivisione del Cantone 56
 – tribunali speciali 52
 – uguaglianza giuridica 3
 – vigilanza del Consiglio di Stato 46
 – votazione popolare – concernente altre decisioni 24
     – in materia
     – finanziaria 23
     – legislativa 22
 **Libertà** 
 – libertà d’informazione 6
 – libertà del singolo 5
 – libertà dell’attività artistica 6
 – libertà dell’insegnamento 6
 – libertà della ricerca scientifici 6
 – libertà della sfera – privata 6
     – segreta 6
 – libertà di associazione 6
 – libertà di coscienza 6
 – libertà di credo 6
 – libertà di domicilio 6
 – libertà di opinione 6
 – libertà di riunione 6
 – libertà di scelta della professione 6
 – libertà di stampa 6
 – libertà personale 6
 – protezione – privata 6
     – segreta 6
 – protezione della 62
 **Maggioritario** 
 – elezione del Gran Consiglio 20
 – principio maggioritario 21
 – sistema 20
Nomine
 – indipendenza dei Tribunali in materia di 51
 **Ordinanza(e)** 
 – attività normativa del – Consiglio di Stato 43
     – Gran Consiglio 36
 – commissioni 50
 **Ordine pubblico** 
 – attività economiche 80
 – garanzia dell’ 64
 – norme di polizia 80
 – ordine pubblico 64
 – turbamento dell’ 44
Organizzazione(i)
 – degli – enti del Cantone 36
     – istituti del Cantone 36
 – dei Comuni 59
 – dei Comuni scolastici 57
 – del Cantone 36
 – delle autorità giudiziarie 51
 – delle Chiese nazionali 92
 – dello Stato 10
 – divisione dei poteri 10
 – organizzazione – economica 46
     – efficace 46
Pace
 – amministrazione dalla giustizia civile da parte del Giudici di 52
 – elezione dei Giudici di 20
 – pace sociale 67
Periodo amministrativo
 – dei membri delle Commissioni 50
 – per – membri delle autorità eletti dal
     – Gran Consiglio 32
     – Popolo 32
     – persone delle autorità eletti dal
     – Gran Consiglio 32
     – Popolo 32
Perequazione finanziaria90
Petizione
 – diritto di 12
Popolo
 – altre attribuzioni del Gran Consiglio 40
 – attribuzioni finanziarie del Gran Consiglio 39
 – autonomia comunale 59
 – elezione da parte del popolo dei – dei deputati al Consiglio degli Stati 20
     – dei giudici di pace 20
     – dei membri dei tribunali distrettuali 20
     – dei membri del Consiglio di Stato 20
     – dei membri del Gran Consiglio 20
     – dei membri supplenti dei tribunali distrettuali 20
     – dei presidenti dei tribunali distrettuali 20
 – incompatibilità 29
 – periodo amministrativo 32
 – potere dello Stato emanante dal 17
 – procedura in caso di iniziative popolari 27
 – revoca del – Consiglio di Stato 25
     – Gran Consiglio 25
 – scopo dello Stato 62
 – votazione popolare in – altre materie 24
     – materia
     – finanziaria 23
     – legislativa 22
Progetti
 – controprogetto all’iniziativa 27
 – forma dell’iniziativa 25
Proposta generica
 – forma di una iniziativa 26
 **Proporzionale** 
 – elezione del Gran Consiglio 20
 – sistema 20
Proprietà
 – garanzia della 7
 – piena indennità in caso di – equivalente restrizione della 7
     – espropriazione della 7
Pubblicità
 – degli atti normativi 11
 – dei conti 89
 – dei dibattiti del Gran Consiglio 35
 – del bilancio di previsione 89
 – disposizioni transitorie 99*a* 
Referendum
 – facoltativo 24
Responsabilità
 – competenza dei Comuni 63
 – dello stato per danno causato dai suoi organi 16
Revisione della Costituzione94ss
 – parziale 94
 – totale 94
Rinnovamento
 – degli insediamenti 77
Scuola(e)
 – accademiche 72
 – di base 71
 – materne 71
 – obbligatorietà della scuola di base 70
 – private 71
 – professionali 71
 – secondarie superiori 71
 – sostegno cantonale a scuole private 71
 – specializzate 72
 – universitarie 72
Sede
 – dei tribunali cantonali 33
 – del Consiglio di Stato 33
 **Sistema** 
 – maggioritario 20
 – proporzionale 20
 **Stato** 
 – compiti dello 64ss – ambiente 76ss
     – assetto territoriale 76ss
     – cultura 70ss
     – economia 80ss
     – formazione 70ss
     – ordine pubblico 64
     – regalìe 84
     – sicurezza
     – sanità 65ss
     – sociale 65ss
     – trasporti 76ss
 – delibera del conto di 39
 – di necessità 44
 – dignità umana 5
 – divisione dei poteri 10
 – e Chiesa 91ss
 – libertà del singolo 5
 – potere dello 17
 – poteri dello 17ss
 – rapporti di servizio del personale dello 49
 – responsabilità dello 16
 – scopo dello 62
 – tenuta del conto di 45
Suolo
 – edificazione appropriata e parsimoniosa 77
Territorio
 – cantonale 56ss – Comuni 57ss
     – distretti 56
 – trasporti 79
Tribunale(i)
 – approvazione dei rendiconti dei tribunali cantonali 37
 – attribuzioni dei 51
 – elezione – dei membri dei 20
     – dei membri dei tribunali cantonali 38
     – dei membri supplenti dei 20
     – dei membri supplenti dei tribunali cantonali 38
     – dei presidenti dei 20
     – dei presidenti dei tribunali cantonali 38
 – giustizia – amministrativa 54
     – civile
     – Tribunale amministrativo 54
     – Tribunale d’appello 52
     – tribunali distrettuali 52
     – tribunali speciali 52
     – penale
     – Tribunale d’appello 53
     – Tribunale dei provvedimenti coercitivi 53
     – tribunali distrettuali 53
 – incompatibilità 29
 – sede dei tribunali cantonali 33
 – vigilanza, del Tribunale – amministrativo 55
     – d’appello 55
Uguaglianza
 – dinanzi alla legge 3
 – giuridica 3
Vigilanza
 – del – Consiglio di Stato 46
     – Tribunale
     – d’appello 55
     – amministrativo 55
 – incompatibilità 29
 – suprema nel Cantone 37
Votazioni
 – popolare – concernente altre decisioni 24
     – in materia
     – finanziaria 23
     – legislativa 22
 – principio maggioritario 21
 – termine di ritiro delle iniziative popolari 26
Voto
 – autonomia comunale 59
 – consorzi 61
 – diritto di 18
 – iniziativa popolare 26
 – procedura in caso di iniziative popolari 27
 – rapporti tra membri del Consiglio di Stato e Gran Consiglio 42
 – revoca 25
 – votazione popolare – concernente altre decisioni 24
     – in materia
     – finanziaria 23
     – legislativa 22

[^1]: Accettata nella votazione popolare del 4 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1990. Garantita dall’AF il 4 dic. 1989 (FF **1989** III 1518 733). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
[^3]: Accettato nella votazione del 19 mag. 2019, in vigore dal 20 mag. 2019. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF  **2021**  48art. 2, **2020**  4567).
[^4]: Accettato nella votazione del 19 mag. 2019, in vigore dal 20 mag. 2019. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF  **2021**  48art. 2, **2020**  4567).
[^5]: Accettato nellavotazione popolare del 2 giu. 1991, in vigore dal 1° ago. 1991. Garanzia dell’AF del 9 ott. 1992 (FF **1992** VI 142 art. 1 n. 5, III 645).
[^6]: Abrogato nellavotazione popolare del 29 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF  **2011**  253art. 1 n. 2, **2010**  4295).
[^7]: Accettato nella votazione popolare del 23 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF  **2013**  2249art. 1 n. 4 **2012** 7005).
[^8]: Accettato nellavotazione popolare del 13 feb. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF  **2012**  3443art. 1 n. 5, **2011**  7145).
[^9]: Abrogato nellavotazione popolare del 13 feb. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF  **2012**  3443art. 1 n. 5, **2011**  7145).
[^10]: Accettato nellavotazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF  **2011**  253art. 1 n. 2, **2010**  4295).
[^11]: Accettato nellavotazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF  **2011**  253art. 1 n. 2, **2010**  4295).
[^12]: RS  **101**
[^13]: Accettato nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2004. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 73177).
[^14]: Accettato nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2004. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 73177).
[^15]: Accettato nellavotazione popolare del 28 nov. 1999, in vigore dal 1° nov. 2000. Garanzia dell’AF del 27 set. 2000 (FF  **2000**  4495art. 1 n. 33123).
[^16]: Accettato nellavotazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF  **2011**  253art. 1 n. 2, **2010**  4295).
[^17]: Accettato nellavotazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF  **2011**  253art. 1 n. 2, **2010**  4295).
[^18]: Abrogato nellavotazione popolare del 29 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011.  Garanzia dell’AF dell’8 dic. 2010 (FF  **2011**  253art. 1 n. 2, **2010**  4295).
[^19]: Accettato nellavotazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2004. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF  **2002**  5883art. 1 n. 73177).
[^20]: Accettato nellavotazione popolare del 15 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF  **2013**  2249art. 1 n. 4 **2012** 7005).