131.233

Traduzione[^1]

# Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel

del 24 settembre 2000 (Stato 20 settembre 2023)[^2]

Il Popolo del Cantone di Neuchâtel,

conscio delle sue responsabilità verso l’essere umano, la collettività, l’ambiente naturale e le generazioni future,

rispettoso delle diversità culturali e regionali,

risoluto ad assicurare, per quanto in suo potere, la libertà, la giustizia, la pace e<br />la prosperità in un ordinamento democratico e a conformare una collettività viva, unita, solidale e aperta al mondo,

si è dato la presente Costituzione:

## **Titolo primo:** Disposizioni generali {#tit_1}
### Repubblica e Cantone di Neuchâtel {#tit_1/lvl_u1}
###### **Art. 1** {#tit_1/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--1}
1. Il Cantone di Neuchâtel è una repubblica democratica, laica, sociale e garante dei diritti fondamentali.
2. Il potere appartiene al Popolo. È esercitato dal corpo elettorale e dalle autorità nelle forme previste dalla presente Costituzione.
3. Il Cantone di Neuchâtel è uno degli Stati della Confederazione Svizzera. Comprende il territorio che gli è garantito dalla Costituzione federale.
4. Il Cantone è suddiviso in Comuni.[^3]

### Capitale del Cantone {#tit_1/lvl_u2}
###### **Art. 2** {#tit_1/lvl_u2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--2}
La capitale del Cantone è la città di Neuchâtel, sede del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

### Stemma del Cantone {#tit_1/lvl_u3}
###### **Art. 3** {#tit_1/lvl_u3/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--3}
Lo stemma del Cantone è:

Interzato in palo di verde, d’argento e di rosso, il rosso caricato nel capo da una crocetta del secondo.

### Lingua ufficiale {#tit_1/lvl_u4}
###### **Art. 4** {#tit_1/lvl_u4/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--4}
La lingua ufficiale del Cantone è il francese.

### Compiti dello Stato e dei Comuni {#tit_1/lvl_u5}
###### **Art. 5** {#tit_1/lvl_u5/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--5}
1. Nei limiti delle loro competenze e a complemento dell’iniziativa e della responsabilità delle altre collettività e dei privati, lo Stato e i Comuni assumono i compiti loro affidati dalla legge, segnatamente:
a. la protezione della libertà delle persone;
b. il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici;
c. l’istruzione e la formazione, scolastica e professionale, nonché l’educazione degli adulti;
d. l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri, nonché la protezione delle minoranze;
e. la promozione e la tutela della salute;
f. lo sviluppo dell’economia, nonché il mantenimento e la creazione di posti di lavoro;
g. l’equilibrio tra le regioni, nonché la collaborazione e la perequazione finanziaria intercomunali;
h. la protezione sociale;
i. la politica dell’alloggio;
j. la protezione e il risanamento dell’ambiente, nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale;
k. la pianificazione del territorio, l’urbanistica e la polizia delle costruzioni;
l.[^4] l’approvvigionamento idrico ed energetico sufficiente, diversificato, sicuro ed economico, la gestione parsimoniosa delle risorse non rinnovabili favorendo i risparmi energetici, nonché l’incentivazione dell’utilizza-zione delle risorse indigene e rinnovabili;
m. la politica dei trasporti e delle comunicazioni, in particolare l’incentivazione dei trasporti pubblici;
n. la promozione della cultura e delle arti;
o. il sostegno delle scienze e della ricerca;
p. l’incentivazione delle attività sportive;
q. la cooperazione intercantonale e internazionale.
2. Nell’adempimento deiloro compiti e se vi è conflitto d’interessi, lo Stato e i Comuni privilegiano gli interessi delle generazioni future. Prestano particolare attenzione alle esigenze dello sviluppo sostenibile e al mantenimento della biodiversità.

### Energia eolica {#tit_1/lvl_u6}
###### **Art. 5a** {#tit_1/lvl_u6/art_5_a omnilex-key=ch-fedlex--131.233--5a}
1. Gli impianti eolici sono autorizzati al massimo in cinque siti.
2. La legge stabilisce i siti e fissa il numero massimo di impianti eolici per ogni sito.

### Trasporti {#tit_1/lvl_u7}
###### **Art. 5b** {#tit_1/lvl_u7/art_5_b omnilex-key=ch-fedlex--131.233--5b}
1. Lamanutenzionee lo sviluppo dell’infrastruttura di trasporto sono dettati da una politica globale di mobilità pianificata sul lungo termine.
2. Questa politicafavoriscela complementarità dei mezzi di trasporto, il servizio in tutte le regioni del Cantone e i collegamenti con l’esterno.
3. La leggedefiniscele modalità di attuazione della politica globale di mobilità.

### Responsabilità degli enti pubblici {#tit_1/lvl_u8}
###### **Art. 6** {#tit_1/lvl_u8/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--6}
1. Lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti causano illecitamente a terzi nell’esercizio delle loro funzioni.
2. La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti causano lecitamente.

### Vigilanza sulla gestione e sulle finanze {#tit_1/lvl_u9}
###### **Art. 6a** {#tit_1/lvl_u9/art_6_a omnilex-key=ch-fedlex--131.233--6a}
1. Un organo indipendente è incaricato di vigilare sulla gestione da parte delle autorità edell’amministrazione, nonché sulla gestione delle finanze.
2. La legge ne disciplina l’organizzazione, le competenze e il funzionamento. La legge può estendere le competenze di tale organo al controllo di altre entità create dallo Stato o con le quali quest’ultimo collabora, nonché ai Comuni.

## **Titolo secondo:** Diritti fondamentali, obiettivi e mandati sociali {#tit_2}
### **Capitolo 1:** Diritti fondamentali {#tit_2/chap_1}
#### Dignità umana {#tit_2/chap_1/lvl_u1}
###### **Art. 7** {#tit_2/chap_1/lvl_u1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--7}
1. La dignità umana va rispettata e protetta.
2. La tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono vietati.

#### Uguaglianza e divieto delle discriminazioni {#tit_2/chap_1/lvl_u2}
###### **Art. 8** {#tit_2/chap_1/lvl_u2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--8}
1. L’uguaglianza giuridica è garantita. Nessuno deve subire discriminazioni, segnatamente a causa dell’origine, dell’etnia, del colore della pelle, del sesso, della lingua, della situazione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche o di una deficienza fisica, mentale o psichica.
2. Donna e uomo hanno pari diritti. Hanno segnatamente diritto alla stessa formazione, a un salario uguale per un lavoro di uguale valore e pari accesso alla funzione pubblica.

#### Protezione della buona fede, divieto dell’arbitrarietà, irretroattività delle leggi {#tit_2/chap_1/lvl_u3}
###### **Art. 9** {#tit_2/chap_1/lvl_u3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--9}
1. Ognuno ha il diritto d’essere protetto nella sua buona fede e trattato in modo non arbitrario dai poteri pubblici.
2. Sono vietate le leggi retroattive che comportino oneri supplementari per i privati.

#### Libertà personale {#tit_2/chap_1/lvl_u4}
###### **Art. 10** {#tit_2/chap_1/lvl_u4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--10}
1. La libertà personale è garantita.
2. Sono in particolare garantiti il diritto alla vita, il diritto all’integrità fisica, mentale e psichica, nonché la libertà di movimento.

#### Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle telecomunicazioni {#tit_2/chap_1/lvl_u5}
###### **Art. 11** {#tit_2/chap_1/lvl_u5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--11}
1. Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle telecomunicazioni.
2. Ognuno ha il diritto d’essere protetto contro l’utilizzazione abusiva dei dati che lo concernono. Può consultare tali dati e esigerne la rettifica se inesatti e la distruzione se inutili.
3. Le autorità possono trattare dati personali soltanto se vi è una base legale e per quanto necessario all’adempimento dei loro compiti. Esse si assicurano che tali dati siano protetti contro un’utilizzazione abusiva.

#### Diritto al matrimonio, altre forme di convivenza {#tit_2/chap_1/lvl_u6}
###### **Art. 12** {#tit_2/chap_1/lvl_u6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--12}
1. Il diritto al matrimonio è garantito.
2. La libertà di scegliere un’altra forma di convivenza è riconosciuta.

#### Diritto a condizioni minime d’esistenza {#tit_2/chap_1/lvl_u7}
###### **Art. 13** {#tit_2/chap_1/lvl_u7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--13}
Chiunque si trovi nel bisogno ha diritto a un alloggio, alle cure mediche necessarie e ai mezzi indispensabili per preservare la sua dignità.

#### Diritti del fanciullo {#tit_2/chap_1/lvl_u8}
###### **Art. 14** {#tit_2/chap_1/lvl_u8/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--14}
1. Ogni fanciullo ha il diritto d’essere protetto e assistito.
2. Egliha diritto, nell’ambito della scuola pubblica e dell’obbligo, a una formazione gratuita corrispondente alle sue capacità.

#### Libertà di domicilio {#tit_2/chap_1/lvl_u9}
###### **Art. 15** {#tit_2/chap_1/lvl_u9/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--15}
La libera scelta del domicilio e del luogo di dimora è garantita.

#### Libertà religiosa {#tit_2/chap_1/lvl_u10}
###### **Art. 16** {#tit_2/chap_1/lvl_u10/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--16}
1. Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o collettivamente.
2. Ognuno ha il diritto di far parte di una comunità religiosa, di compiere un atto religioso e di seguire un insegnamento religioso. Nessuno può esservi costretto.

#### Libertà di comunicazione e d’informazione {#tit_2/chap_1/lvl_u11}
###### **Art. 17** {#tit_2/chap_1/lvl_u11/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--17}
1. Ognuno ha il diritto di formarsi una propria opinione, di esprimerla e di comunicarla liberamente, con la parola, lo scritto, l’immagine, il gesto o in qualsiasi altro modo.
2. Ognuno ha il diritto di ricevere informazioni, di procurarsele presso fonti generalmente accessibili e di diffonderle liberamente.
3. La censura è vietata.

#### Diritto all’informazione {#tit_2/chap_1/lvl_u12}
###### **Art. 18** {#tit_2/chap_1/lvl_u12/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--18}
Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, sempre che nessun interesse pubblico o privato preponderante non vi si opponga. La legge disciplina questo diritto all’informazione.

#### Libertà di associazione {#tit_2/chap_1/lvl_u13}
###### **Art. 19** {#tit_2/chap_1/lvl_u13/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--19}
Ognuno ha il diritto di fondare associazioni, di farne parte e di partecipare alle loro attività. Nessuno può esservi costretto.

#### Libertà di riunione e di manifestazione {#tit_2/chap_1/lvl_u14}
###### **Art. 20** {#tit_2/chap_1/lvl_u14/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--20}
1. Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni e manifestazioni e di prendervi parte. Nessuno può esservi costretto.
2. La legge o un regolamento comunale può sottoporre a autorizzazione le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico.

#### Diritto di petizione {#tit_2/chap_1/lvl_u15}
###### **Art. 21** {#tit_2/chap_1/lvl_u15/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--21}
1. Ognuno ha il diritto di rivolgere una petizione alle autorità e di raccogliere firme a tal fine.
2. Le autorità legislative e le autorità esecutive sono tenute ad esaminare il merito delle petizioni e a rispondervi quanto prima.

#### Libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifica {#tit_2/chap_1/lvl_u16}
###### **Art. 22** {#tit_2/chap_1/lvl_u16/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--22}
La libertà dell’insegnamento e la libertà della ricerca scientifica sono garantite.

#### Libertà dell’arte {#tit_2/chap_1/lvl_u17}
###### **Art. 23** {#tit_2/chap_1/lvl_u17/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--23}
La libertà dell’espressione artistica è garantita.

#### Libertà di lingua {#tit_2/chap_1/lvl_u18}
###### **Art. 24** {#tit_2/chap_1/lvl_u18/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--24}
La libertà di lingua è garantita.

#### Proprietà {#tit_2/chap_1/lvl_u19}
###### **Art. 25** {#tit_2/chap_1/lvl_u19/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--25}
1. La proprietà è garantita.
2. In caso diespropriazione o di equivalente restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.

#### Libertà economica {#tit_2/chap_1/lvl_u20}
###### **Art. 26** {#tit_2/chap_1/lvl_u20/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--26}
1. La libertà economica è garantita.
2. Sono in particolare garantiti la libera scelta della professione e del posto di lavoro, nonché il libero esercizio dell’attività economica.

#### Libertà sindacale {#tit_2/chap_1/lvl_u21}
###### **Art. 27** {#tit_2/chap_1/lvl_u21/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--27}
1. I lavoratori, i datori di lavoro e leloro organizzazioni hanno il diritto di coalizzarsi in sindacati per difendere i loro interessi, di fondare associazioni e di aderirvi. Non possono esservi costretti.
2. I conflitti collettivi di lavoro sono per quanto possibile risolti con il negoziato o la mediazione.
3. Il diritto di sciopero e il diritto di serrata sono garantiti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e sono conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere alla conciliazione. La legge può disciplinarel’esercizio di questi diritti; può limitare o vietare il ricorso allo scioperoper certe categorie di persone, segnatamente nel settore pubblico.

#### Garanzie procedurali generali {#tit_2/chap_1/lvl_u22}
###### **Art. 28** {#tit_2/chap_1/lvl_u22/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--28}
1. Chiunque sia parte in un procedimento giudiziario o amministrativoha diritto che la sua causa sia trattata equamente e decisa entro congruo termine.
2. In qualsivoglia procedimento leparti hanno il diritto d’essere sentite, di consultare gli atti e di ricevere una decisione motivata.
3. Chi non disponga di risorse sufficienti ha diritto al gratuito patrocinio, alle condizioni stabilite dalla legge.

#### Garanzie procedurali giudiziarie {#tit_2/chap_1/lvl_u23}
###### **Art. 29** {#tit_2/chap_1/lvl_u23/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--29}
Chiunque la cui causa debba essere trattata in un procedimento giudiziario ha diritto che la stessa sia deferita a un tribunale stabilito dalla legge, competente, indipendente e imparziale. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, le udienze e la pronuncia della sentenza sono pubbliche.

#### Garanzie in caso di privazione della libertà {#tit_2/chap_1/lvl_u24}
###### **Art. 30** {#tit_2/chap_1/lvl_u24/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--30}
1. Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo le forme previsti dalla legge.
2. Chiunque sia privato della libertà dev’essere immediatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, sulle ragioni di tale privazione e sui diritti che gli spettano.
3. Chiunque sia arrestato dalla polizia dev’essere tradotto senza indugio dinanzi a un’autorità giudiziaria. Se questa autorità dispone il mantenimento dell’arresto, l’arrestato ha il diritto d’essere giudicato entro un termine ragionevole o di essere rimesso in libertà.
4. Chiunque sia privato dellalibertà ha il diritto di far controllare la legalità di tale privazione in un procedimento giudiziario semplice e celere.
5. Se la privazione della libertà risulta illegale o ingiustificata, lo Stato ripara il pregiudizio arrecato.

#### Garanzie penali {#tit_2/chap_1/lvl_u25}
###### **Art. 31** {#tit_2/chap_1/lvl_u25/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--31}
1. Ogni persona è presuntainnocente fintanto che non sia stata condannata con sentenza passata in giudicato.
2. Nessuno può essere condannato per un’azione od omissione che non era punibile al momento in cui fu compiuta, né essere perseguito o punito per un reato per cui sia già stato assolto o condannato con sentenza passata in giudicato.
3. Il prevenutoha il diritto d’essere informato quanto prima, in modo dettagliato e in una lingua a lui comprensibile, sulle accuse che gli sono rivolte e sui diritti che gli spettano.

#### Campo d’applicazione dei diritti fondamentali {#tit_2/chap_1/lvl_u26}
###### **Art. 32** {#tit_2/chap_1/lvl_u26/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--32}
1. Idiritti fondamentali hanno valenza nell’intero ordinamento giuridico.
2. Chiunqueassuma un compito pubblico è tenuto a rispettarli.

#### Limitazione dei diritti fondamentali {#tit_2/chap_1/lvl_u27}
###### **Art. 33** {#tit_2/chap_1/lvl_u27/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--33}
1. I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se tale limitazione poggia su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderanteo dalla protezione di un diritto fondamentale altrui e rispetta il principio della proporzionalità.
2. Le limitazioni gravi devono essere previste nella legge stessa. Sono eccettuati i casi di pericolo o disordini seri e immediati.
3. L’essenza dei diritti fondamentali è intangibile.

### **Capitolo 2:** Obiettivi e mandati sociali {#tit_2/chap_2}
#### Formazione, lavoro, alloggio, protezione sociale, famiglia {#tit_2/chap_2/lvl_u1}
###### **Art. 34** {#tit_2/chap_2/lvl_u1/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--34}
1. Nei limiti delle loro competenze e a complemento dell’iniziativa e della responsabilità delle altre collettività e dei privati, lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti che consentano a ognuno di:
a. formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni;
b. sovvenire ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia con un lavoro appropriato ed essere protetto contro le conseguenze della disoccupazione;
c. trovare un’abitazione adeguata a condizioni ragionevoli;
d. fruire dell’aiuto necessario quando si trovi nel bisogno, segnatamente per ragioni di età, infermità o deficienza fisica, mentale o psichica.
2. Lo Stato e i Comuni tengono conto degli interessi della famiglia. Provvedono in particolare a creare condizioni che favoriscano la maternità e la paternità e che consentano segnatamente di conciliare vita familiare e vita professionale.

#### Salario minimo {#tit_2/chap_2/lvl_u2}
###### **Art. 34a** {#tit_2/chap_2/lvl_u2/art_34_a omnilex-key=ch-fedlex--131.233--34a}
Lo Stato istituisce un salario minimo cantonale in tutti gli ambiti dell’attività economica, tenendo conto dei diversi settori economici nonché dei salari stabiliti nei contratti collettivi di lavoro, affinché chiunque eserciti un’attività lucrativa dipendente disponga di un salario che gli garantisca condizioni di vita dignitose.

#### Realizzazione della parità dei sessi {#tit_2/chap_2/lvl_u3}
###### **Art. 35** {#tit_2/chap_2/lvl_u3/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--35}
Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti atti a promuovere la parità dei sessi.

#### Integrazione dei disabili {#tit_2/chap_2/lvl_u4}
###### **Art. 36** {#tit_2/chap_2/lvl_u4/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--36}
Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per compensare le disparità che colpiscono i disabili e per favorirne l’integrazione economica e sociale.

## **Titolo terzo:** Popolo {#tit_3}
### Corpo elettorale {#tit_3/lvl_u1}
###### **Art. 37** {#tit_3/lvl_u1/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--37}
1. Hanno diritto di voto in materiacantonale, se hanno compiuto i<br />diciott’anni e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali:
a. gli Svizzeri d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone;
b. gli Svizzeri all’estero iscritti nel catalogo elettorale di un Comune del Cantone in virtù della legislazione federale;
c. gli stranieri e gli apolidi titolari di un permesso di domicilio in virtù della legislazione federale e domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni.
2. La legge può prevedere una procedura che consenta all’interdetto di essere reintegrato nel corpo elettorale qualora provi di essere capace di discernimento.

### Elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato {#tit_3/lvl_u2}
###### **Art. 38** {#tit_3/lvl_u2/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--38}
Gli aventi diritto di voto eleggono i membri del Gran Consiglio e i membri del Consiglio di Stato.

### Elezione della deputazione al Consiglio degli Stati {#tit_3/lvl_u3}
###### **Art. 39** {#tit_3/lvl_u3/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--39}
1. Gli aventi diritto di voto eleggono la deputazione del Cantone al Consiglio degli Stati.
2. Il circondario elettorale è il Cantone. L’elezione si svolge secondo il sistema proporzionale. Sono eleggibili gli aventi diritto di voto di cittadinanza svizzera.[^5]
3. L’elezione si svolge simultaneamente a quella della deputazione al Consiglio nazionale.[^6]
4. La legge disciplina la procedura elettorale.[^7]

### Iniziativa popolare {#tit_3/lvl_u4}
###### **Art. 40** {#tit_3/lvl_u4/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--40}
1. L’iniziativa popolare può essere proposta da almeno 4500 aventi diritto di voto le cui firme devono essere raccolte in un termine di sei mesi.[^8]
2. L’iniziativa è indirizzata al Gran Consiglio. Può chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un atto del Gran Consiglio sottostante a referendum popolare facoltativo in virtù dell’articolo 42 capoverso 3 lettere a–c.
3. L’iniziativa riveste la forma di progetto elaborato o di proposta generica. Deve rispettare il principio dell’unità della materia.
4. Sono fatte salve le disposizioni sulla revisione della Costituzione.

### Mozione popolare {#tit_3/lvl_u5}
###### **Art. 41** {#tit_3/lvl_u5/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--41}
Cento aventi diritto di voto possono indirizzare una mozione al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare al pari di un’iniziativa di uno dei suoi membri.

### Referendum popolare facoltativo {#tit_3/lvl_u6}
###### **Art. 42** {#tit_3/lvl_u6/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--42}
1. La facoltà di chiedere la votazione popolare spetta a 4500 aventi diritto di voto le cui firme devono essere raccolte entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto contestato.[^9]
2. La domanda di votazione popolare dev’essere oggetto di un annuncio preliminare entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’atto contestato; la legge disciplina la procedura d’annuncio.[^10]
3. La domanda di votazione popolare può concernere uno dei seguenti atti del Gran Consiglio:
a. leggi;
b. decreti che comportano spese;
c. decreti con cui il Gran Consiglio presenta un’iniziativa all’Assemblea federale;
d. pareri che il Gran Consiglio dà all’autorità federale in merito all’installazione di un impianto nucleare;
e. decreti d’approvazione di trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivalga a uno degli atti menzionati nelle lettere a** e b;
f. decreti d’approvazione di concordati conclusi con le Chiese e con altre comunità religiose riconosciute;
g.[^11] altri atti del Gran Consiglio, se 30 dei suoi membri lo richiedono.[^12]
4. Sono tuttavia esclusi dal referendum il bilancio di previsione, i conti, le elezioni, l’amnistia, la grazia, le decisioni di natura giurisdizionale e le decisioni procedurali.[^13]

### Clausola d’urgenza {#tit_3/lvl_u7}
###### **Art. 43** {#tit_3/lvl_u7/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--43}
1. Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei membri votanti del Gran Consiglio. Tali leggi possono essere messe immediatamente in vigore. La loro durata di applicazione dev’essere limitata.
2. Se è chiesta la votazione popolare, la legge decade un anno dopo essere entrata in vigore, eccetto che nel frattempo sia stata accettata dal Popolo. La legge decaduta non può essere rinnovata secondo la procedura d’urgenza.

### Referendum popolare obbligatorio {#tit_3/lvl_u8}
###### **Art. 44** {#tit_3/lvl_u8/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--44}
1. Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:
a. le iniziative popolari non condivise dal Gran Consiglio; il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto;
b. le modifiche del territorio cantonale;
c. i decreti d’approvazione dei trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivalga a una revisione della Costituzione.
2. Sono fatte salve le disposizioni sulla revisione della Costituzione.

### Informazione preliminare {#tit_3/lvl_u9}
###### **Art. 45** {#tit_3/lvl_u9/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--45}
Prima delle votazioni popolari, le autorità danno un’informazione sufficiente e oggettiva sugli oggetti sottoposti a votazione.

## **Titolo quarto:** Autorità {#tit_4}
### **Capitolo 1:** In genere {#tit_4/chap_1}
#### Divisione dei poteri {#tit_4/chap_1/lvl_u1}
###### **Art. 46** {#tit_4/chap_1/lvl_u1/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--46}
1. Le autorità cantonali sono il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità giudiziarie. Esse sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.
2. Nell’esercizio del loro ufficio, le autorità giudiziarie sono indipendenti dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato.

#### Condizioni di eleggibilità {#tit_4/chap_1/lvl_u2}
###### **Art. 47** {#tit_4/chap_1/lvl_u2/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--47}
Sono eleggibili a membri delle autorità cantonali gli aventi diritto di voto di cittadinanza svizzera. Per le autorità giudiziarie la legge può estendere l’eleggibilità a persone di cittadinanza straniera. Può anche dichiarare eleggibili al Consiglio di Stato e alle autorità giudiziarie persone domiciliate in un altro Cantone.

#### Casi d’incompatibilità {#tit_4/chap_1/lvl_u3}
###### **Art. 48** {#tit_4/chap_1/lvl_u3/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--48}
1. Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un’autorità giudiziaria. Tuttavia, i membri non permanenti di un’autorità giudiziaria possono essere membri del Gran Consiglio.
2. Imembri del personale dell’amministrazione cantonale non possono essere simultaneamente membri del Consiglio di Stato né, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, di un’autorità giudiziaria. Essi possono essere membri del Gran Consiglio, eccettuati i quadri, i membri del personale che dispongono di potere decisionale o di polizia, i membri del personale delle autorità giudiziarie e dei servizi del Gran Consiglio, nonché gli stretti collaboratori del Consiglio di Stato e della Cancelleria dello Stato; la legge definisce queste categorie.
3. La legge può prevedere ulteriori casi d’incompatibilità.

#### Astensione obbligatoria {#tit_4/chap_1/lvl_u4}
###### **Art. 49** {#tit_4/chap_1/lvl_u4/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--49}
1. Imembri delle autorità cantonali e il personale dell’amministrazione cantonale devono astenersi quando sono trattate pratiche che li concernono personalmente.
2. I casi di astensione e ricusazione nei procedimenti giudiziari o amministrativi sono per altro stabiliti dalla legge.

#### Immunità {#tit_4/chap_1/lvl_u5}
###### **Art. 50** {#tit_4/chap_1/lvl_u5/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--50}
1. Imembri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono essere chiamati a rispondere in giudizio delle dichiarazioni da loro fatte dinanzi al Gran Consiglio o a uno dei suoi organi.
2. La legge può inoltre prevedere disposizioni speciali per il perseguimento penale dei membri del Consiglio di Stato e dei tribunali superiori.

#### Destituzione {#tit_4/chap_1/lvl_u6}
###### **Art. 50a** {#tit_4/chap_1/lvl_u6/art_50_a omnilex-key=ch-fedlex--131.233--50a}
La legge può prevedere la destituzione dei membri del Consiglio di Stato e delle autorità giudiziarie, nonché lo scioglimento del Consiglio di Stato. Ne disciplina la procedura e le condizioni.

#### Dovere d’informazione {#tit_4/chap_1/lvl_u7}
###### **Art. 51** {#tit_4/chap_1/lvl_u7/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--51}
Le autorità cantonali sono tenute a dare al pubblico informazioni sufficienti sulla loro attività.

### **Capitolo 2:** Gran Consiglio {#tit_4/chap_2}
#### **A.** Composizione: {#tit_4/chap_2/lvl_A}
##### Numero di membri e modo di elezione {#tit_4/chap_2/lvl_A/lvl_u1}
###### **Art. 52** {#tit_4/chap_2/lvl_A/lvl_u1/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--52}
1. Il potere legislativo è attribuito a un Gran Consiglio di 100 membri.[^14]
2. Il Gran Consiglio è eletto dal Popolo secondo il sistema proporzionale.Il Cantone è il circondario elettorale. La legge assicura un’equa rappresentanza delle diverse regioni del Cantone.[^15]
3. La legge può organizzare una supplenza in vista della sostituzione dei membri impediti.

##### Durata della legislatura {#tit_4/chap_2/lvl_A/lvl_u2}
###### **Art. 53** {#tit_4/chap_2/lvl_A/lvl_u2/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--53}
Il Gran Consiglio è eletto per un quadriennio ed è rinnovato integralmente. I membri uscenti sono rieleggibili. La legislatura termina quando è costituito il neoeletto Gran Consiglio.

##### Indipendenza dei membri {#tit_4/chap_2/lvl_A/lvl_u3}
###### **Art. 54** {#tit_4/chap_2/lvl_A/lvl_u3/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--54}
I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

#### **B.** Competenze {#tit_4/chap_2/lvl_B}
##### Legislazione {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u1}
###### **Art. 55** {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u1/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--55}
Il Gran Consiglio adotta le leggi.

##### Trattati {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u2}
###### **Art. 56** {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u2/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--56}
1. Il Gran Consiglio approva i trattati internazionali e i trattati intercantonali che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato.
2. Essopuò invitare il Consiglio di Stato ad avviare negoziati per la conclusione di un trattato, nonché a denunciare un trattato esistente.

##### Finanze {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u3}
###### **Art. 57** {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u3/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--57}
1. Il Gran Consiglio delibera il bilancio di previsione e approva i conti. Autorizza l’assunzione di prestiti e fissa il limite dell’indebitamento.
2. Esso decide le spesee autorizza gli acquisti e le alienazioni del demanio pubblico, salvi i casi di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.
3. Le leggi e i decreti che comportino nuove spese importanti per il Cantone oppure una diminuzione o un aumento importanti del gettito fiscale cantonale richiedono l’approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio. La legge definisce le nozioni di nuova spesa importante, nonché di diminuzione e di aumento importanti del gettito fiscale.[^16]
3bis. L’approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio è richiesta anche per leggi e decreti che permettono al Cantone di realizzare economie importanti e sono adottati nell’ottica di rispettare le disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell’indebitamento. La legge definisce la nozione di economia importante.[^17]
4. La stessa maggioranza è richiesta per la delibera di qualsiasi budget annuo che deroghi alle disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell’indebitamento.[^18]

##### Pianificazione {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u4}
###### **Art. 58** {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u4/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--58}
Il Gran Consiglio esercita le competenze pianificatorie attribuitegli dalla legge.

##### Alta vigilanza {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u5}
###### **Art. 59** {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u5/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--59}
1. Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sull’attività del Consiglio di Stato e dell’amministrazione.
2. Esercita altresì l’alta vigilanza sulla gestione delle autorità giudiziarie.

##### Elezioni {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u6}
###### **Art. 60** {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u6/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--60}
Il Gran Consiglio elegge i magistrati dell’ordine giudiziario, salve le eccezioni previste dalla legge.

##### Altre competenze {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u7}
###### **Art. 61** {#tit_4/chap_2/lvl_B/lvl_u7/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--61}
1. Il Gran Consiglio:
a. esercita i diritti di partecipazione che il diritto federale conferisce ai Cantoni;
b. dà il parere del Cantone che la legislazione federale prevede in merito all’installazione di un impianto nucleare;
c. se lo vuole, si esprime nell’ambito di altre consultazioni federali;
d. tratta le iniziative popolari e pronuncia in particolare sulla loro validità materiale;
e. approva i concordati conclusi con le Chiese e con altre comunità religiose riconosciute;
f. decide l’amnistia e accorda la grazia;
g. risolve i conflitti di competenza tra autorità cantonali;
h. esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi.
2. Il Gran Consiglio assume inoltre i compiti statali che non siano attribuiti a un’altra autorità cantonale.

#### **C.** Organizzazione {#tit_4/chap_2/lvl_C}
##### Sessioni {#tit_4/chap_2/lvl_C/lvl_u1}
###### **Art. 62** {#tit_4/chap_2/lvl_C/lvl_u1/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--62}
1. Il Gran Consiglio si riunisce di diritto quattro volte all’anno. La legge può prevedere altre sessioni.
2. Il Gran Consiglio si riunisce parimenti su richiesta di 30 dei suoi membri o su invito del Consiglio di Stato.[^19]

##### Organi {#tit_4/chap_2/lvl_C/lvl_u2}
###### **Art. 63** {#tit_4/chap_2/lvl_C/lvl_u2/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--63}
1. Il Gran Consiglio elegge ogni anno il proprio presidente e istituisce un Ufficio.
2. I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi parlamentari.
3. Il Gran Consiglio istituisce al suo interno commissioni incaricate in particolare di preparare le deliberazioni; la legge ne disciplina il quadro istituzionale.[^20]

##### Iniziativa {#tit_4/chap_2/lvl_C/lvl_u3}
###### **Art. 64** {#tit_4/chap_2/lvl_C/lvl_u3/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--64}
1. Ciascun membro del Gran Consiglio, nonché l’Ufficio, i gruppi parlamentari e le commissioni hanno il diritto d’iniziativa.
2. Un’iniziativa può essere presentata anche dal Consiglio di Stato e da singoli Comuni.
3. Sono fatte salve le disposizioni sull’iniziativa popolare e sulla mozione popolare.

##### Pubblicità delle deliberazioni {#tit_4/chap_2/lvl_C/lvl_u4}
###### **Art. 65** {#tit_4/chap_2/lvl_C/lvl_u4/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--65}
Le deliberazioni del Gran Consiglio sono pubbliche. La legge disciplina le eccezioni.

### **Capitolo 3:** Consiglio di Stato {#tit_4/chap_3}
#### **A.** Composizione {#tit_4/chap_3/lvl_A}
##### Numero di membri e modo di elezione {#tit_4/chap_3/lvl_A/lvl_u1}
###### **Art. 66** {#tit_4/chap_3/lvl_A/lvl_u1/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--66}
1. Il potere governativo ed esecutivo è attribuito a un Consiglio di Stato di cinque membri.
2. Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario a due turni. Il panachage è ammesso. Il circondario elettorale è il Cantone.

##### Durata della carica {#tit_4/chap_3/lvl_A/lvl_u2}
###### **Art. 67** {#tit_4/chap_3/lvl_A/lvl_u2/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--67}
Il Consiglio di Stato è eletto per un quadriennio, simultaneamente al Gran Consiglio, ed è rinnovato integralmente. Sono salve le elezioni suppletive in caso di seggi divenuti vacanti durante il quadriennio. I membri uscenti del Consiglio di Stato sono rieleggibili.

#### **B.** Competenze {#tit_4/chap_3/lvl_B}
##### Governo {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u1}
###### **Art. 68** {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u1/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--68}
Il Consiglio di Stato conduce la politica del Cantone, fatte salve le competenze del Gran Consiglio e del Popolo.

##### Attività normativa {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u2}
###### **Art. 69** {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u2/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--69}
1. Il Consiglio di Stato prepara di regola i disegni di legge.
2. Emana ordinanze nell’ambito della Costituzione e delle leggi.

##### Trattati {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u3}
###### **Art. 70** {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u3/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--70}
1. Il Consiglio di Stato negozia, conclude e ratifica i trattati internazionali e i trattati intercantonali.
2. È fatta salva l’approvazione del Gran Consiglio, eccetto che una legge o un trattato approvato dal Gran Consiglio disponga altrimenti.
3. Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio sulle sue intenzioni in materia di politica estera e segnatamente sui trattati che intende concludere. La legge stabilisce i casi in cui consulta il Gran Consiglio o una delle commissioni parlamentari.

##### Finanze {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u4}
###### **Art. 71** {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u4/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--71}
1. Il Consiglio di Stato prepara il progetto di bilancio di previsione e presenta i conti.
2. Decide in materia di spese, nonché di acquisti e alienazioni del demanio pubblico nei limiti fissati dalla legge.

##### Esecuzione {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u5}
###### **Art. 72** {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u5/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--72}
Il Consiglio di Stato provvede alla corretta applicazione del diritto cantonale, nonché a quella del diritto federale laddove essa incomba al Cantone.

##### Vigilanza sui Comuni {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u6}
###### **Art. 73** {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u6/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--73}
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.

##### Altre competenze {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u7}
###### **Art. 74** {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u7/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--74}
Il Consiglio di Stato:
a. prepara di regola le deliberazioni del Gran Consiglio;
b. rappresenta il Cantone nelle relazioni esterne;
c. risponde alle procedure di consultazione federali, tenendo conto dell’eventuale parere del Gran Consiglio;
d. conclude concordati con le Chiese e con le altre comunità religiose riconosciute, ferma restando l’approvazione del Gran Consiglio;
e. pronuncia sulle domande di naturalizzazione;
f. provvede alla sicurezza e all’ordine pubblici e, anche senza base legale, prende i provvedimenti necessari per ripristinarli laddove essi siano seriamente e direttamente minacciati o turbati;
g. esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi.

##### Poteri eccezionali in caso di situazioni straordinarie {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u8}
###### **Art. 75** {#tit_4/chap_3/lvl_B/lvl_u8/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--75}
1. In caso di catastrofi o di altre situazioni straordinarie e se il Gran Consiglio non può esercitare le sue competenze, il Consiglio di Stato prende i provvedimenti necessari per proteggere la popolazione.
2. La situazione straordinaria è constatata dal Gran Consiglio, se può riunirsi.

#### **C.** Organizzazione {#tit_4/chap_3/lvl_C}
##### Autonomia del Consiglio di Stato {#tit_4/chap_3/lvl_C/lvl_u1}
###### **Art. 76** {#tit_4/chap_3/lvl_C/lvl_u1/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--76}
1. Il Consiglio di Stato si organizza autonomamente.
2. Essoelegge ogni anno il proprio presidente.

##### Amministrazione cantonale e sistema dipartimentale {#tit_4/chap_3/lvl_C/lvl_u2}
###### **Art. 77** {#tit_4/chap_3/lvl_C/lvl_u2/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--77}
1. Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale.
2. L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige uno o più dipartimenti.
3. Il Consiglio di Stato nomina il personale dell’amministrazione, il quale è sottoposto alle sue istruzioni e alla sua vigilanza.

##### Cancelleria dello Stato {#tit_4/chap_3/lvl_C/lvl_u3}
###### **Art. 78** {#tit_4/chap_3/lvl_C/lvl_u3/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--78}
La Cancelleria dello Stato assiste il Consiglio di Stato nell’esercizio delle sue competenze. È diretta da un cancelliere, nominato dal Consiglio di Stato.

### **Capitolo 4:** Rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato {#tit_4/chap_4}
#### Informazioni {#tit_4/chap_4/lvl_u1}
###### **Art. 79** {#tit_4/chap_4/lvl_u1/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--79}
1. Il Gran Consiglio e le sue commissioni hanno il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato e dall’amministrazione tutte le informazioni di cui abbisognano per adempiere i loro compiti, segnatamente nell’esercizio dell’alta vigilanza. In caso di contestazione, il Gran Consiglio risolve dopo aver sentito il Consiglio di Stato.
2. Il diritto individuale dei membri del Gran Consiglio di ottenere informazioni è disciplinato dalla legge.

#### Programma di legislatura e piano finanziario {#tit_4/chap_4/lvl_u2}
###### **Art. 80** {#tit_4/chap_4/lvl_u2/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--80}
1. Nel primoanno della legislatura, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un programma politico in cui annuncia quanto intende fare nel corso della legislatura. Allega al programma un piano finanziario.
2. Il Gran Consiglio prende atto del programma e del piano. Procede a un dibattito in merito.

#### Mozione e raccomandazione {#tit_4/chap_4/lvl_u3}
###### **Art. 81** {#tit_4/chap_4/lvl_u3/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--81}
1. Con lamozione, il Gran Consiglio può ingiungere al Consiglio di Stato di sottoporgli un rapporto o un progetto.
2. Con laraccomandazione, il Gran Consiglio può invitare il Consiglio di Stato a prendere un provvedimento che rientri nella competenza normativa del medesimo.La proposta di raccomandazione dev’essere firmata da almeno 17 membri del Gran Consiglio.[^21]

#### Partecipazione del Consiglio di Stato alle sedute del Gran Consiglio e dei suoi organi {#tit_4/chap_4/lvl_u4}
###### **Art. 82** {#tit_4/chap_4/lvl_u4/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--82}
1. I membri del Consiglio di Stato possono partecipare alle sedute del Gran Consiglio,prendervi la parola e fare propostenella misura prevista dalla legge.
2. Lapartecipazionedei membri del Consiglio di Stato alle sedute degli organi del Gran Consiglio e i suoi limiti sono disciplinati dalla legge.

### **Capitolo 5:** Autorità giudiziarie {#tit_4/chap_5}
#### Organizzazione giudiziaria e tribunali {#tit_4/chap_5/lvl_u1}
###### **Art. 83** {#tit_4/chap_5/lvl_u1/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--83}
1. L’organizzazione giudiziaria è disciplinata dalla legge.
2. Le controversie civili, penali e amministrative sono giudicate da tribunali.
3. La legge disciplina la vigilanza sulle autorità giudiziarie.[^22]

#### Magistrati dell’ordine giudiziario {#tit_4/chap_5/lvl_u2}
###### **Art. 84** {#tit_4/chap_5/lvl_u2/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--84}
1. Imagistrati dell’ordine giudiziario sono eletti per sei anni. Sono rieleggibili.
2. Nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici devono comportarsi con imparzialità.

#### Pubblicità delle udienze, motivazione delle sentenze {#tit_4/chap_5/lvl_u3}
###### **Art. 85** {#tit_4/chap_5/lvl_u3/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--85}
Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Le sentenze devono essere motivate per scritto. La legge disciplina le eccezioni.

#### Diritto applicabile {#tit_4/chap_5/lvl_u4}
###### **Art. 86** {#tit_4/chap_5/lvl_u4/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--86}
I tribunali applicano il diritto federale e il diritto cantonale. Non danno attuazione alle disposizioni legislative o regolamentari contrarie al diritto di rango superiore. Sono fatte salve le norme del diritto federale relative all’applicazione delle leggi federali.

<br />

## **Titolo quinto:** Comuni {#tit_5}
###### **Art. 87e 88** {#tit_5/art_87_88 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--87 und 88}

### Compiti {#tit_5/lvl_u2}
###### **Art. 89** {#tit_5/lvl_u2/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--89}
1. I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico che provvedono al benessere dei loro abitanti.
2. Essiamministrano i propri beni e gestiscono i servizi pubblici locali.
3. Assumono altresì i compiti affidati loro dalla legislazione cantonale e da quella federale.

### Numero e territorio {#tit_5/lvl_u3}
###### **Art. 90** {#tit_5/lvl_u3/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--90}
1. La legge stabilisce il numero dei Comuni e li enumera.
2. Ilterritorio dei singoli Comuni è definito conformemente agli atti catastali.

### Garanzia dell’esistenza dei Comuni {#tit_5/lvl_u4}
###### **Art. 91** {#tit_5/lvl_u4/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--91}
1. L’esistenza dei Comuni e il loro territorio sono garantiti.
2. Lo Stato incentiva le aggregazioni intercomunali.
3. Tuttavia, nessuna aggregazione o divisione di Comuni, né alcuna cessione di territorio da un Comune all’altro può avvenire senza il consenso dei Comuni coinvolti.

### Collaborazione intercomunale {#tit_5/lvl_u5}
###### **Art. 92** {#tit_5/lvl_u5/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--92}
1. Lo Stato promuove la collaborazione intercomunale sotto forma di consorzi o di altri tipi di raggruppamento.
2. La collaborazione può essere imposta in certi settori, se è necessaria per l’adempimento dei compiti dei Comuni.
3. Nel suo funzionamento, la collaborazione intercomunale deve attenersi alle procedure democratiche.

### Potere fiscale e perequazione finanziaria intercomunale {#tit_5/lvl_u6}
###### **Art. 93** {#tit_5/lvl_u6/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--93}
1. Il potere fiscale dei Comuni è determinato dalla legge.
2. La legge istituisce una perequazione finanziaria che attenui le disparità di capacità finanziaria dei Comuni.

### Garanzia dell’autonomia dei Comuni {#tit_5/lvl_u7}
###### **Art. 94** {#tit_5/lvl_u7/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--94}
L’autonomia dei Comuni è garantita nei limiti della legislazione cantonale.

### Organizzazione {#tit_5/lvl_u8}
###### **Art. 95** {#tit_5/lvl_u8/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--95}
1. Ogni Comune dispone di un Consiglio comunale, che è l’autorità legislativa, e di un Municipio, che è l’autorità esecutiva.
2. Entrambi sonoeletti per un quadriennio.
3. Il Consiglio comunale è eletto dal Popolo del Comune; l’elezione si svolge secondo il sistema proporzionale, salve le eccezioni disciplinate dalla legge.
4. Per il Municipio, il Comune decide se l’elezione è fatta dal Popolo o dal Consiglio comunale e stabilisce il sistema elettorale.
5. La legge determina il corpo elettorale comunale e disciplina la procedura elettorale, nonché quanto attiene all’iniziativa, al referendum e alla mozione popolari.[^23]
6. La legge può prevedere la destituzione dei membri del Consiglio comunale. Ne disciplina la procedura e le condizioni.[^24]

### Vigilanza dello Stato {#tit_5/lvl_u9}
###### **Art. 96** {#tit_5/lvl_u9/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--96}
1. L’operato delle autorità comunali sottostà alla vigilanza dello Stato.
2. La vigilanza dello Stato ha lo scopo di assicurare che l’operato delle autorità comunali sia conforme al diritto. La legge può, in certi settori, estendere la vigilanza dello Stato al controllo dell’opportunità degli atti comunali.
3. Lo Stato può sostituirsi alle autorità comunali che, nonostante debito richiamo, non prendano i provvedimenti loro imposti dalla legislazione*.*

## **Titolo sesto:** Stato, Chiese riconosciute e altre comunità religiose {#tit_6}
### Principi {#tit_6/lvl_u1}
###### **Art. 97** {#tit_6/lvl_u1/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--97}
1. Lo Stato tiene conto della dimensione spirituale della persona umana e del valore ch’essa assume per la vita sociale.
2. Lo Stato è separato dalle Chiese e dalle altre comunità religiose. Può tuttavia riconoscerle come istituzioni d’interesse pubblico.
3. L’indipendenza delle Chiese e delle altre comunità religiose è garantita.

### Chiese riconosciute {#tit_6/lvl_u2}
###### **Art. 98** {#tit_6/lvl_u2/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--98}
1. Lo Stato riconosce la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana del Cantone di Neuchâtel quali istituzioni d’interesse pubblico che rappresentano le tradizioni cristiane del Paese.
2. Lo Stato riscuote gratuitamente il tributo ecclesiastico volontario che le Chiese riconosciute chiedono ai loro membri.
3. I servizi chele Chiese riconosciute rendono alla collettività danno luogo a una partecipazione finanziaria dello Stato o dei Comuni.
4. Le Chiese riconosciute sono esenti da imposte sui beni destinati alle loro attività religiose e ai servizi ch’esse rendono alla collettività.
5. Lo Stato può concludere concordati con le Chiese riconosciute.

### Altre comunità religiose {#tit_6/lvl_u3}
###### **Art. 99** {#tit_6/lvl_u3/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--99}
Altre comunità religiose possono chiedere di essere riconosciute d’interesse pubblico. La legge stabilisce le condizioni e la procedura di riconoscimento. Ne disciplina anche gli effetti, salvo che siano disciplinati mediante concordato.

## **Titolo settimo:** Revisione della Costituzione {#tit_7}
### Principi {#tit_7/lvl_u1}
###### **Art. 100** {#tit_7/lvl_u1/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--100}
1. La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
2. La revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia.

### Revisione totale {#tit_7/lvl_u2}
###### **Art. 101** {#tit_7/lvl_u2/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--101}
1. La revisione totale può essere chiesta dal Gran Consiglio o, mediante iniziativa popolare, da 10 000 aventi diritto di voto.
2. Se è chiestala revisione totale, il Popolo decide preliminarmente:
a. se essa debba aver luogo;
b. nell’affermativa, se essa sarà elaborata da una Costituente o dal Gran Consiglio.
3. Se la revisione dev’essere elaborata da una Costituente, questa è composta conformemente all’articolo 52.

### Revisione parziale {#tit_7/lvl_u3}
###### **Art. 102** {#tit_7/lvl_u3/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--102}
1. La revisione parziale può essere proposta dal Gran Consiglio o, mediante iniziativa popolare, chiesta da 6000 aventi diritto di voto.
2. L’iniziativa popolare è rivolta al Gran Consiglio. Riveste la forma di progetto elaborato o di proposta generica.
3. Sel’iniziativa è presentata in forma di progetto elaborato, il Gran Consiglio la sottopone al voto del Popolo e decide se ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. In quest’ultimo caso, può contrapporle un controprogetto.
4. Sel’iniziativa è presentata in forma di proposta generica, il Gran Consiglio decide se l’approva o no. Se l’approva, elabora la revisione proposta. Se non l’approva, la sottopone a una votazione popolare preliminare, con o senza controprogetto. Se l’esito della votazione preliminare è positivo, il Gran Consiglio elabora la revisione proposta.

### Duplice lettura {#tit_7/lvl_u4}
###### **Art. 103** {#tit_7/lvl_u4/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--103}
Ogni revisione, totale o parziale, della Costituzione è oggetto di due letture, seguite ciascuna da un voto del Gran Consiglio. La seconda lettura non può avvenire prima che sia trascorso un mese dalla prima.

### Referendum finale {#tit_7/lvl_u5}
###### **Art. 104** {#tit_7/lvl_u5/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--104}
In tutti i casi, la nuova Costituzione o la sua parte riveduta può entrare in vigore soltanto se, in votazione popolare, è stata accettata dalla maggioranza dei votanti.

## **Titolo ottavo:** Disposizioni finali {#tit_8}
### Abrogazioni {#tit_8/lvl_u1}
###### **Art. 105** {#tit_8/lvl_u1/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--105}
Sono abrogati:
a. la Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858;
b. il decreto dell’11 aprile 1848 concernente i colori del Cantone;
c. il decreto costituzionale del 29 gennaio 1979 concernente l’applicazione della legge federale sull’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni.

### Adattamenti formali {#tit_8/lvl_u2}
###### **Art. 106** {#tit_8/lvl_u2/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--106}
1. Il Gran Consiglio adatta formalmente la presente Costituzione alle modifiche della Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858, accettate dal Popolo dopo il 25 aprile 2000.
2. Esso adatta formalmente alla presente Costituzione le modifiche costituzionali proposte dopo tale data.
3. Il relativo decreto non sottostà a referendum.

### Entrata in vigore {#tit_8/lvl_u3}
###### **Art. 107** {#tit_8/lvl_u3/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--131.233--107}
1. La presente Costituzione è sottoposta al voto del Popolo.
2. Il Gran Consiglio ne determina l’entrata in vigore.[^25]

## Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2010 {#disp_u1}
L’elezione della deputazione del Cantone al Consiglio degli Stati si svolge secondo il sistema proporzionale simultaneamente alla prossima elezione del Consiglio nazionale.

## Disposizione transitoria della modifica del 27 marzo 2017 {#disp_u2}
Le modifiche del 27 marzo 2017 si applicano per la prima volta all’elezione generale del Gran Consiglio del 2021.

## Disposizioni transitorie della modifica del 3 dicembre 2015 {#disp_u3}
^1^Al fine di avviare senza indugio la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds nel quadro globale del progetto RER di Neuchâtel, in caso di decisione favorevole da parte della Confederazione sull’assunzione dell’onere finanziario per questa infrastruttura, lo Stato di Neuchâtel, o una società finanziaria da esso incaricata, è autorizzato a contrarre un mutuo e ad assumere l’onere degli interessi passivi.

^2^La legge definisce le modalità di finanziamento e le scadenze relative.

^3^Le presenti disposizioni transitorie sono applicabili fino al completamento del pagamento degli interessi passivi connessi alla realizzazione della linea diretta.

^4^Il Gran Consiglio constata l’avvenuto pagamento mediante un decreto la cui emanazione comporta l’abrogazione della presente disposizione transitoria.

## Indice delle materie {#disp_u4}
I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione

 **Aggregazioni intercomunali** 91

 **Amnistia** 42, 61

Amministrazione77

 – astensione obbligatoria 49
 – dipartimenti 77
 – direzione 77
 – diritto alle informazioni 79
 – dovere di informare 51, 79
 – nomina 77
 – vigilanza sulla 59, 77

Apolidi37

Arresto30

Associazioni19

Astensione obbligatoria49

Attività economica

 – salario minimo 34*a* 

Atto religioso17

Autorità1

 – comunali 95
 – Consiglio di Stato 2, 46
 – diritto di petizione all' 21
 – divisione dei poteri 46
 – eleggibilità 47
 – giudiziaria (e) 30, 46, 83 ss
 – Gran Consiglio 2, 46
 – incompatibilità 48
 – informazione preliminare 45
 – trattamento di dati personali 11

Base legale33

Bilancio

 – approvazione del 71
 – consultivo 57, 71
 – preventivo 57, 71
 – presentazione del 71

Bisogno

– diritti in caso di 13

Buona fede

– protezione della 9

Cancelleria dello Stato78

 – cancelliere 78

Cantone1

 – capitale del 2
 – circondario elettorale 39, 52, 66
 – compiti 5
 – Comuni 1
 – diritto di voto cantonale 37
 – lingua ufficiale 1
 – obbiettivi e mandati sociali 34 ss – abitazione 34
         – aiuto 34
         – disoccupazione 34
         – formazione e perfezionamento 34
         – sovvenzione ai bisogni 34
 – stemma 3

Cariche pubbliche

 – durata 53, 67
 – eleggibilità 47
 – incompatibilità 48

 **Catalogo elettorale** 37

 **Censura** 17

 **Chiesa (e)** 

 – indipendenza della 97
 – partecipazione finanziaria 98
 – riconoscimento delle 98
 – riscossione del tributo 98
 – Stato separato dalla 97

 **Circondario** **elettorale** 39, 52, 66

Cittadinanza svizzera 39

 **Clausola d’urgenza** 43

Commissioni63

Compiti pubbliciv. Cantone

Comune (i)

 – aggregazione 90
 – autonomia, garanzia del 94
 – catalogo elettorale 37
 – collaborazione intercomunale 92
 – compiti 5, 89
 – divisione, aggregazione 91
 – elezione popolare 95
 – garanzia esistenziale 91
 – iniziativa 64
 – numero dei 90
 – obbiettivi e mandati sociali 34 ss – abitazione 34
         – aiuto 34
         – disoccupazione 34
         – formazione e perfezionamento 34
         – sovvenzione ai bisogni 34
 – organizzazione 95 ss – Consiglio comunale 95
         – Municipio 95
 – perequazione finanziaria intercomunale 93
 – potere fiscale 93
 – suddivisione del Cantone 1
 – territorio 90
 – vigilanza 73, 96

 **Comunità religiose** 99

Conciliazione27

Conflitti collettivi27

Consiglieri degli Stati

 – elezione 39
 – incompatibilità 48

Consiglieri nazionali

 – incompatibilità 47

 **Consiglio comunale** v. Comune

 **Con** **** **siglio degli Stati** 38

 **Consiglio di Stato** 2, 46, 66

 – competenze 68 ss – attività normativa 69
         – concordati 74, 98
         – conduzione politica 68
         – esecuzione 72
         – finanze 71
         – naturalizzazione 74
         – poteri eccezionali 75
         – preventivo e consuntivo 71
         – trattati nazionali 70
         – trattati internazionali 70
         – vigilanza sui Comuni 73
 – composizione 66
 – destituzione 50*a* 
 – durata in carica 67
 – eleggibilità 47
 – elezione 38, 66
 – immunità 50
 – incompatibilità 48
 – organizzazione 76 ss – direzione dell'amministrazione 77
         – presidente 76
 – scioglimento del Consiglio di Stato 50*a* 
 – sede 2
 – sedute 82
 – vigilanza sul 59

 **Consorzio** di Comuni 92

 **Conti di Stato** v. Bilancio

Contratti collettivi di lavoro

 – salario minimo 34*a* 

Corpo elettorale1, 37

Costituente101

Costituzione cantonale

 – controprogetto 102
 – iniziativa popolare 40
 – modifica della 106
 – revisione parziale della 100, 102
 – revisione totale della 100, 101

Costituzione federale1

Danni

 – causati dagli agenti pubblici 6
 – causati illecitamente nell'esercizio delle funzioni 6

Datori di lavori27

Dati

 – consultazione di 11
 – distruzione 11
 – protezione contro utilizzazione abusiva di dati 11
 – rettifica di 11
 – trattamento di dati personali 11

Dati personali12

Destituzione50*a* , 95

Dignità umana

 – rispetto e protezione della 7
 – preservazione della 13

Dipendenti

 – incompatibilità 48
 – nomina 77

Diritti (o)

 – a protezione 14
 – a assistenza 14
 – ad un Tribunale 29
 – al rispetto di – vita privata e familiare 11
         – domicilio 11
         – corrispondenza 11
         – telecomunicazioni 11
 – all'informazione 18, 79
 – all'integrità fisica, mentale e psichica 10
 – alla consultazione di documenti ufficiali 18
 – alla protezione contro utilizzazione abusiva di dati 11
 – alla vita 10
 – d’iniziativa (progetto elaborato o proposta generica) 40
 – del fanciullo 14
 – delle parti – al gratuito patrocinio 28
         – alla decisione motivata 28
         – d’essere sentito 28
         – di consultare gli atti 28
 – di petizione 21
 – di sciopero 27
 – di serrata 27
 – di voto in materia cantonale 37
 – eleggibilità 47
 – fondamentali 1, 32, – intangibilità dei 33
 – fondamentali limitabili 33
 – in caso di bisogno 13 – all'alloggio 13
         – alle cure mediche necessarie 13
         – mezzi indispensabili 13
 – pari tra uomo e donna 8
 – processuali 28
 – rispetto dei 30
 – sociali – all’alloggio 13
         – alla formazione scolastica 34

Discriminazione

 – divieto della 8

 **Disposizioni finali** 105 ss

Divisione dei poteri46

Dovere d'informazione51

 **Durata della carica** 67

 **Economie importanti** 

 – importanti 57

 **Eleggibilità** 47

Elezioni

 – del Consiglio comunale 95
 – dei Consiglieri nazionali 39
 – dei Consiglieri degli Stati 39
 – del Consiglio di Stato 66
 – della Costituente 52, 101
 – del Gran Consiglio 52
 – dei magistrati 60, 84
 – del Municipio 95

 **Energia eolica** 51

 **Espropriazione** 25

 – indennità in caso di 25

 **Fanciullo** 

 – diritto a protezione 14
 – diritto a assistenza 14
 – diritto a formazione gratuita 14

 **Firma** 

 – diritto di raccolta 21
 – raccolta di 40

 **Francese** 

 – lingua ufficiale 4

Giudice

 – diritto al 30
 – incompatibilità 48

v. anche Tribunale (i)

Garanzia

 – d'autonomia dei Comuni 94
 – d'esistenza del Comune 92
 – della proprietà 25

 **Garanzie procedurali giudiziarie** 29

 **Gestione** 

– delle autorità giudiziarie59

– sulle finanze 6*a* 

 **Gran Consiglio** 2, 46

 – approvazione – di economie importanti 57
 – competenze 55 ss – alta vigilanza 59
         – elezione 60
         – concordati 61, 98
         – consultazione 61
         – grazia 61
         – finanze 57
         – iniziative popolari 61
         – legislazione 55
         – pianificazione 58
         – trattati intercantonali 56
         – trattati internazionali 56
 – composizione 52
 – deliberazioni 63, 65
 – durata legislatura 53, 67
 – eleggibilità 47
 – elezione 38, 52
 – immunità 50
 – incompatibilità 48
 – indipendenza dei membri 54
 – iniziativa 64
 – iniziativa costituzionale 64
 – iniziativa legislativa 55
 – organizzazione 62 ss – commissioni 63
         – gruppi parlamentari 63
         – organi 63
         – presidente 63
         – sessioni 62
 – presidenza 63
 – pubblicità delle deliberazioni 64
 – sede 2
 – supplenza 52

 **Grazia** 61

 **Gruppi par** **la** **mentari** 63

 **Imposte** 98

Immunità50

Imparzialità84

Incompatibilità48

Indebitamento57

Indennità25

Informazione

 – diritto alla 17, 18, 79
 – diritto del Gran Consiglio alle 79
 – dovere di 51
 – libertà di 17, 18
 – sugli oggetti in votazione 45
 – sulle attività delle autorità 51

Iniziativa

 – controprogetto 44
 – costituzionale 101, 102
 – del Gran Consiglio 64
 – dei Comuni 64
 – forma 40
 – legislativa popolare 40 – generica 40, 102
         – progetto elaborato 40, 102
 – per la revisione costituzionale – parziale 102
         – totale 101
 – trattazione 61
 – validità 61

Insegnamento religioso17

Istruzione pubblica

 – compiti dello Stato 5
 – garanzia alla 34

 **Interesse pubblico** 18, 33

 **Lavoratori** 27

 **Legislatura** 53

 **Libertà** 

 – d'esercizio dell'attività economica 26
 – d'espressione artistica 23
 – d'insegnamento e ricerca scientifica 22
 – di associazione 19
 – di comunicazione 17
 – di espressione 17
 – di formazione dell'opinione 17
 – di lingua 24
 – di scelta – del domicilio 1
         – del posto di lavoro 26
         – della dimora 15
         – della professione 26
 – di manifestazione 20
 – di movimento 10
 – di professione 16
 – economica 26
 – personale 10
 – di scelta della religione 16
 – di riunione 20
 – economica 26
 – sindacale 27

 **Limite dell’indebitamento** 57

 **Lingua ufficiale** 4

Maggioritario

 – Consiglio di Stato 66

Magistrati

 – eleggibilità 47
 – elezione 60
 – imparzialità 84
 – incompatibilità 48
 – rieleggibilità 84
 – termine di elezione 84

v. anche Tribunali

 **M** **a** **ter** **nità** 34

 **Matrimonio** 

 – diritto al 12
 – o altra forma di convivenza riconosciuta 12

Mediazione27

Mandati sociali34 ss

Mozione81

Mozione popolare al Gran Consiglio40

Municipio

 – elezione 95
 – durata in carica 95
 – organizzazione del 95

 **Naturalizzazione** 74

Neuchâtel1

Nomine

 – del cancelliere 78
 – del personale dell'amministrazione 77
 – del presidente del Consiglio di Stato 76
 – del presidente del Gran Consiglio 63

v. anche Elezioni

 **Obbiettivi sociali** 34 ss

 **Ordine pubblico** 74

Organizzazioni

 – professionali 27

Pace del lavoro27

Panachage39, 66

Parità dei sessi35

 **Paternità** **** 34

Perequazione finanziaria93

Permesso di domicilio37

Petizione

 – diritto di 21
 – esame celere 21

Polizia30

Popolo

 – corpo elettorale 37
 – divisione dei poteri 46
 – potere 1
 – sovranità del 1

v. anche Elezioni, Votazioni

Progetto elaborato40

Programma di legislatura80

Proporzionalità33

Proposta generica40

Presunzione d'innocenza31

Privazione della libertà30

 **Procedimento giudiziario** 30

 **Proporzionale/tà** 

 – Municipio, Consiglio comunale 95
 – Consiglio comunale 95
 – Gran Consiglio 52
 – gruppi parlamentari 63
 – limitazione dei diritti fondamentali 33
 – principio della 33

Proprietà

 – espropriazione 25
 – garanzia 25

Protezione

 – dell’ambiente 5
 – della buona fede 9
 – della libertà delle persone 5
 – delle minoranze 5
 – di un diritto fondamentale 33
 – sociale 5

Pubblicità delle deliberazioni64

Raccomandazione81

Referendum

 – popolare facoltativo 40, 42 – contenuto 42
         – procedura 42
 – popolare obbligatorio 44, 103

Religione97 ss

 – atto religioso 16
 – comunità religiosa 16
 – concordati 74
 – insegnamento religioso 16
 – libertà di 16

Repubblica e Cantone di Neuchâtel1

Retroattività delle leggi

 – divieto della 9

Ricusazione49

Salario

 – minimo 34*a* 

Scioglimento del Consiglio di Stato50*a* 

Sciopero27

Scuola pubblica

 – diritto a formazione gratuita del fanciullo 14

Sede2

Settori economici

 – salario minimo 34*a* 

 **Sindacati** 27

 **Situazione straordinaria** 75

 **Sistema maggioritario** 39, 66

 **Stato** 

 – compiti 5
 – responsabilità 30

 **Stranieri** 37

 **Stemma del Cantone** 3

Territorio1

Tortura7

Trattamento (i)

 – degradanti 7
 – in modo arbitrario 9
 – inumani 7

Tribunale (i)

 – amministrativi 83
 – astensione 49
 – cantonale 83
 – civili 83
 – elezioni 60
 – diritto applicabile 86
 – indipendenza dei 46
 – magistrati 84
 – organizzazione giudiziaria 83
 – penali 83
 – pronuncia della sentenza 29
 – pubblicità 29, 85
 – ricusazione 49
 – sentenze 85
 – udienze 29

v. anche Magistrati

Uguaglianza

 – davanti alla legge 8
 – lavoro di pari valore 8

Unità della materia100

Vigilanza

 – del Consiglio di Stato 73, 77
 – del Gran Consiglio 59
 – del Tribunale cantonale 83
 – dello Stato 96
 – sulla gestione e sulle finanze 6*a* 

Vita

 – dignitosa, salario minimo 34*a* 
 – familiare 34
 – professionale 34

Votazioni

 – clausola d'urgenza 43
 – diritto alle 42
 – informazione preliminare 45
 – legislative 42

v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum

Voto

 – corpo elettorale 37
 – diritto di 47
 – informazione preliminare 45
 v. anche Elezioni, Iniziativa, Referendum

[^1]: Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: La presente pubblicazione si basa sulle mod. contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
[^3]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 53161).
[^4]: Accettato nellavotazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014. Garanzia dell’AF del 16 mar. 2022 (FF  **2022**  780art. 3 cpv. 1; **2021**  2904).
[^5]: Accettato nellavotazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 20 apr. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 84015).
[^6]: Accettato nellavotazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 20 apr. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 84015).
[^7]: Accettato nellavotazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 20 apr. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF  **2011**  6777art. 1 n. 84015).
[^8]: Accettato nellavotazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 15 ago. 2007. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF  **2008**  5085art. 1 n. 41187).
[^9]: Accettato nellavotazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 15 ago. 2007. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF  **2008**  5085art. 1 n. 41187).
[^10]: Accettato nellavotazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 15 ago. 2007. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF  **2008**  5085art. 1 n. 41187).
[^11]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 53161).
[^12]: Originario cpv. 2
[^13]: Originario cpv. 3.
[^14]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 53161).
[^15]: Secondo e terzo per. accettati nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal  1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 53161).
[^16]: Accettato nellavotazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF  **2006**  5653art. 1 n. 62609).
[^17]: Accettato nellavotazione popolare del 17 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF  **2013**  6761art. 1 n. 63267).
[^18]: Accettato nellavotazione popolare del 5 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2006 (FF  **2006**  5653art. 1 n. 62609).
[^19]: Accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 53161).
[^20]: Accettato nellavotazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 25 mar. 2013. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF  **2022**  2471art. 5 cpv. 1,1203).
[^21]: Per. accettato nellavotazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2018 (FF  **2018**  5335art. 53161).
[^22]: Accettato nellavotazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF  **2008**  5085art. 1 n. 51187).
[^23]: Accettato nellavotazione popolare del 30 nov. 2014, in vigore dal 30 nov. 2014. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF  **2022**  2471art. 5 cpv. 2,1203).
[^24]: Accettato nellavotazione popolare del 30 nov. 2014, in vigore dal 30 nov. 2014. Garanzia dell’AF del 16 mar. 2022 (FF  **2022**  780art. 3 cpv. 2; **2021**  2904).
[^25]: Entrata in vigore il 1° gen. 2002 (D del Gran Consiglio del 19 giu. 2001).