142.201.1

# Ordinanza del DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione

(Ordinanza del DFGP concernente l’approvazione, OA-DFGP)[^1]

del 13 agosto 2015 (Stato 1° aprile 2025)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 30 capoverso 2 e 99 della legge federale del 16 dicembre 2005[^2]sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)[^3];<br />visto l’articolo 85 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007[^4]sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA),

ordina:

##### **Art. 1** Soggiorno con attività lucrativa {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--142.201.1--1}
Sono sottoposte per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM):
a. le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro riguardanti cittadini di Stati non membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno Unito e vertenti su:
        1. l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente se sono adempiute le condizioni dell’articolo 19 LStrI,
        2.[^5] .
        3. l’attività lucrativa di persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo (art. 23 cpv. 3 lett. b LStrI),
        4. l’attività lucrativa di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrI),
        5. l’attività lucrativa dei membri dell’equipaggio di una nave della navigazione interna di un’impresa svizzera, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3. lett. c LStrI),
        6. la prestazione di servizi transfrontalieri temporanei se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26 LStrI,
        7. l’attività lucrativa di consulenti o insegnanti religiosi oppure insegnanti di lingua e cultura del Paese d’origine se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26*a* LStrI,
        8. i soggiorni con attività lucrativa nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica (art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI), o
        9. i soggiorni di formazione degli impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta (art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI);
b. le decisioni preliminari delle autorità cantonali vertenti su cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS che violano in modo grave o ripetuto o espongono a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

##### **Art. 2** Soggiorno senza attività lucrativa di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--142.201.1--2}
È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi a cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS:
a. il permesso di dimora per allievi, studenti, dottorandi, postdottorandi, ospiti accademici, persone che beneficiano di un congedo sabbatico e titolari di una borsa di studio della Confederazione, se cittadini di Paesi associati a un elevato rischio di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera o di elusione delle prescrizioni legali in materia di soggiorno; la SEM stila l’elenco di tali Paesi e lo aggiorna regolarmente;
b. il permesso di dimora per cura medica, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più (art. 29 LStrI);
c. il permesso di dimora per redditieri (art. 28 LStrI);
d. il permesso di dimora per affiliati in vista d’adozione (art. 48 LStrI);
e.[^6] .

##### **Art. 3** Rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio in casi particolari {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--142.201.1--3}
Sono sottoposti per approvazione alla SEM:
a. il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero privo di un passaporto nazionale valido;
b.[^7] il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero che ha violato in modo grave o ripetuto la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero, li espone a pericolo o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
c. il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio dopo la revoca passata in giudicato della cittadinanza svizzera;
d.[^8] il rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell’articolo 34 capoverso 3 LStrI, salvo se riguarda un professore;
e.[^9] *.* 
f.[^10] il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell’articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 1950[^11]per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
g.[^12] .

##### **Art. 4** Proroga del permesso di dimora in casi particolari {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--142.201.1--4}
Sono sottoposte per approvazione alla SEM:
a. la proroga del permesso di dimora se lo straniero non è più in grado di ottenere la proroga del suo passaporto nazionale;
b.[^13] la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ammesso provvisoriamente in Svizzera, in particolare in qualità di allievo, studente, dottorando, postdottorando, ospite accademico o beneficiario di un congedo sabbatico o di una borsa della Confederazione, se è presumibile che il soggiorno ai fini di formazione o formazione continua si protrarrà per oltre otto anni (art. 23 cpv. 3 OASA);
c.[^14] la proroga del permesso di dimora di uno straniero che attenta in modo grave o ripetuto alla sicurezza e all’ordine pubblici in Svizzera o all’estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d.[^15] la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell’unione coniugale o dopo il decesso del coniuge svizzero o straniero (art. 50 LStrI);
e.[^16] la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e dei membri della sua famiglia che hanno il diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 all. I dell’Acc. del 21 giu. 1999[^17]tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]);
f.[^18] la proroga del permesso di dimora del figlio di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che ha esercitato un’attività economica in Svizzera o del suo coniuge allo scopo di portare a termine la propria formazione (art. 3 par. 6 all. I ALC) nonché la proroga del permesso di dimora del genitore che ne ha effettivamente la custodia;
g.[^19] .

##### **Art. 5** Deroghe alle condizioni d’ammissione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--142.201.1--5}
(art. 30 cpv. 2 LStrI)
Sono sottoposti per approvazione alla SEM:
a. il rilascio di un permesso di dimora ai figli stranieri di cittadini svizzeri (art. 29 OASA);
b. il rilascio di un permesso di dimora a Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza (art. 30 OASA);
c. il rilascio di un permesso di dimora a persone che soggiornano irregolarmente in Svizzera per acquisire una formazione professionale di base (art. 30*a* OASA);
d. il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA);
e. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per tutelare importanti interessi pubblici (art. 32 OASA);
f. il rilascio di un permesso di dimora a minori affiliati (art. 33 OASA);
g. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata alle vittime o ai testimoni della tratta di esseri umani (art. 36 OASA);
h. il rilascio di un permesso di dimora nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni (art. 36*a* OASA);
i. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che erano già stati titolari di un permesso di dimora o di domicilio (riammissione di stranieri; art. 49 OASA);
j. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che tornano in Svizzera dopo aver assolto il servizio militare all’estero (art. 51 OASA);
k. il rilascio di un permesso di dimora a corrispondenti e a giornalisti che lavorano per mass media con sede all’estero in virtù dell’articolo 43 capoverso 1 lettera f OASA.

##### **Art. 6** Ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--142.201.1--6}
È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS:
a.[^20] il permesso di dimora o di domicilio dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 47 LStrI e 73 OASA;
b. il permesso di dimora ai parenti in linea discendente maggiori di 18 anni di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI);
c. il permesso di dimora ai parenti in linea ascendente di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI);
d.[^21] il permesso di dimora ai discendenti maggiori di 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC[^22]);
e.[^23] .
f. il permesso di dimora agli ascendenti di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. b all. I ALC);
g.[^24] il permesso di dimora ai genitori di un cittadino minorenne di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS se ne hanno effettivamente la custodia e dispongono di mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 all. I ALC; ricongiungimento familiare rovesciato).

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--142.201.1--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015

[^1]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  4743).
[^2]: RS  **142.20**
[^3]: Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: RS  **142.201**
[^5]: Abrogato dalla cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2025, con effetto dal 1° apr. 2025  (RU  **2025**  123).
[^6]: Abrogata dalla cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° feb. 2023  (RU  **2022**  661).
[^7]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU  **2018**  1237).
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023  (RU  **2022**  661).
[^9]: Abrogata dalla cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° feb. 2023  (RU  **2022**  661).
[^10]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018  (RU  **2018**  1237).
[^11]: RS  **0.101**
[^12]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 28 ott. 2020 (RU  **2020**  4743). Abrogata dalla cifra I dell’O del DFGP del 6 apr. 2022, con effetto dal 1° mag. 2022 (RU  **2022**  238).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023  (RU  **2022**  661).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU  **2018**  1237).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU  **2025**  123).
[^16]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018  (RU  **2018**  1237).
[^17]: RS  **0.142.112.681**
[^18]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018  (RU  **2018**  1237).
[^19]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 28 ott. 2020 (RU  **2020**  4743). Abrogata dalla cifra I dell’O del DFGP del 13 feb. 2025, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU  **2025**  123).
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023  (RU  **2022**  661).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal  15 apr. 2018 (RU  **2018**  1237).
[^22]: RS  **0.142.112.681**
[^23]: Abrogata dalla cifra I dell’O del DFGP del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° feb. 2023  (RU  **2022**  661).
[^24]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018  (RU  **2018**  1237).